Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Premessa
Con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015 sono state fornite le prime istruzioni applicative dell’articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015, n.65, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015. Con il presente messaggio si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi e operativi della norma in esame all’indomani della sua conversione in legge.
Si rammenta che la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
Per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il comma 25 dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.
Il predetto decreto è stato poi convertito con la legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla G.U. n. 166 del 20 luglio 2015.
In sede di conversione sono state apportate modifiche al comma 1 e 2 dell’articolo in esame.
In particolare, il comma 1 è stato modificato aggiungendo al citato articolo 24 anche il comma 25 ter, che recita: “Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.”
Tale modifica, che precisa il raccordo tra la disposizione del novellato comma 25 e il comma 25bis e il portato di quest’ultimo comma, era di fatto già stata recepita nelle istruzioni fornite con la circolare n. 125.
La modifica apportata al comma 2 fa rientrare, invece, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive nell’alveo delle prestazioni che devono essere sempre considerate ai fini dell’attribuzione della perequazione cumulata. Pertanto, degli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive si deve tenere conto non solo in fase di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015, ma anche a regime in sede di rinnovo delle pensioni.
1 Criteri applicativiLa disposizione in oggetto ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione, che sono quelle il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013 (comma 25), nel 2014 e nel 2015 (comma 25 bis, lettera a), a decorrere dal 2016 (comma 25 bis, lettera b).
Il calcolo deve essere, quindi, effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, importo sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente:
1.1 Rivalutazione per gli anni 2012 e 2013Come indicato rispettivamente nelle circolari n. 10 del 2 febbraio 2012, e n. 149 del 28 dicembre 2012, per gli anni 2012 e 2013 ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il minimo perequato non è stata a suo tempo attribuita alcuna rivalutazione.
La rivalutazione automatica prevista dal D.L. 65 per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta con riferimento al trattamento complessivo derivante dalla somma di tutti i trattamenti facenti capo allo stesso soggetto.
Il trattamento complessivo viene inquadrato nella fascia di riferimento prevista, e ad esso viene applicato per l’intero importo un unico coefficiente di rivalutazione, come riepilogato nelle tabelle seguenti.
Come noto, l’originario articolo 24, comma 25, prevedeva una fascia di garanzia, applicata quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Questa regola è stata reiterata anche dal provvedimento in esame. Pertanto, sono state ridefinite le cosiddette “fasce di garanzia” che sono riportate nell’allegato 1 per ciascuno dei moduli di ricostituzione.
A titolo meramente indicativo, si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo di perequazione prevista dalla norma in esame per gli anni 2012 e 2013; il calcolo è applicato a trattamenti di pensione rispettivamente dell’importo di euro 1500, 2000 e 2500, i quali si collocano all’interno delle prime tre fasce, e viene indicato il relativo aumento mensile:
1.2 Rivalutazione per gli anni 2014 e 2015
Dal 2014 la rivalutazione, era stata già nuovamente attribuita anche ai trattamenti di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo. Le regole di rivalutazione, stabilite dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del 2013, sono rimaste immutate.
Gli importi delle pensioni comprese fra tre e sei volte il minimo vengono incrementati negli anni 2014 e 2015 per effetto della perequazione che gli stessi subiscono nel 2012 e nel 2013, ai sensi dell’articolo 24, comma 25 bis, lettera a), della legge n. 214 del 2011.
Quest’ultima disposizione prevede che per determinare gli importi da mettere in pagamento nel 2014 e 2015 a titolo di arretrati e di nuovo rateo pensionistico la perequazione sia attribuita nel 2012 e nel 2013 secondo gli indici della seguente tabella:
Alle pensioni interessate verrà attribuito fino al mese di luglio 2015 un arretrato dato dalla differenza fra il nuovo importo di pensione (maggiore in conseguenza del fatto che l’importo di partenza su cui sono state applicate le regole di perequazione di cui alla legge n. 147 del 2013 è più alto di quello originario) e gli importi già corrisposti, mentre la rata di pensione verrà adeguata dal mese di agosto e fino al 31 dicembre 2015.
Di seguito l’esempio di calcolo degli arretrati 2014 e 2015 e del nuovo rateo a partire da agosto 2015 per pensioni di importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all’interno di ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. Si precisa che il calcolo è stato sviluppato attribuendo all’anno 2015 la perequazione previsionale dello 0,3%, come effettuato in sede di rinnovo per il 2015.
1.3 Rivalutazione a partire dall’anno 2016
A partire dall’anno 2016 gli importi che saranno messi in pagamento saranno funzione della perequazione attribuita ai sensi dell’articolo 24, comma 25 bis, lettera b), della legge n. 214 del 2011, nel biennio 2012-2013 e della perequazione attribuita negli anni 2014 e 2015 secondo le regole già in vigore e stabilite con la citata legge n. 147 del 2013.
I nuovi indici di perequazione per gli anni 2012 e 2013 che produrranno effetti a partire dal 2016 sono i seguenti:
Di seguito l’esempio di calcolo dell’importo della pensione a partire dal 2016 per pensioni di importo pari a euro 1500, 2000, 2500, che si collocano quindi all’interno di ciascuna delle fasce interessate dalla norma in esame. L’esempio è stato sviluppato attribuendo all’anno 2016 una perequazione previsionale dello 0,4% e calcolando il 2015 sulla base della perequazione definitiva allo 0,2%, così come avverrà al rinnovo per l’anno 2016.
2 Cumulo perequativo (art. 1, comma 2)
Come già rappresentato nella circolare n. 125 del 2015, l’importo di perequazione da riconoscere in applicazione della normativa in oggetto è funzione di tutti i trattamenti pensionistici. La norma originaria del decreto legge stabiliva, inoltre, che a questo cumulo perequativo partecipassero anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
La legge di conversione ha novellato l’articolo 1, comma 2, del D.L. 21 maggio 2015, n. 65, integrando l’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998: “All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».
Per effetto della legge di conversione, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive rientrano a regime nella disciplina della perequazione cumulata.
In attesa di definire con gli Enti erogatori le informazioni relative agli importi corrisposti e le modalità di loro trasmissione, sono stati esclusi dalla lavorazione in argomento i soggetti risultanti titolari di vitalizio derivante da carica elettiva.
3 Corresponsione degli arretrati – articolo 1, comma 3
Il decreto prevede che le somme arretrate siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015 (art. 1, comma 3).
Le somme arretrate vengono assoggettate alla tassazione con i criteri ordinari e quindi l’arretrato calcolato fino al 31 dicembre 2014 è assoggettato a tassazione separata, mentre quello relativo al corrente anno è assoggettato a tassazione ordinaria.
Al fine di rispettare il termine del 1° agosto 2015 stabilito dalla disposizione in oggetto per avviare la corresponsione delle somme da riconoscere ai pensionati, è stata predisposta un’applicazione dedicata off line che, per tutte le linee delle gestioni private, pubbliche e spettacolo e sport, in attesa di adeguare tutte le procedure di calcolo centrale alle complesse operazioni di ricostituzione richieste dalla norma in esame, ha permesso di:
a) effettuare le rivalutazioni; b) quantificare gli arretrati per gli anni 2012 e 2013; c) quantificare gli arretrati da attribuire per gli anni 2014 e 2015 sulla base del risultato del punto c; d) quantificare l’importo spettante per gli anni 2012, 2013, 2014 fino ad agosto 2015 compreso (quest’ultima mensilità verrà, quindi, fittiziamente riconosciuta come parte integrante degli arretrati, pur essendo a tutti gli effetti un adeguamento dell’importo della pensione).
Come già precisato, il cumulo perequativo è calcolato sulla base dei trattamenti facenti capo allo stesso soggetto e memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.
L’importo del conguaglio descritto al punto e) è stato consegnato alle gestioni proprietarie per la relativa trattazione (inserimento nel database, tassazione, creazione della cedola di agosto 2015).
4 Caricamento delle informazioniSi descrivono le modalità di caricamento e trattazione nelle gestioni proprietarie del conguaglio elaborato dalla procedura off line.
4.1 Gestioni private
Per le pensioni interessate dalla lavorazione centrale sono state inserite nel database le seguenti informazioni:
01.07.2015 1364 0004 APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015
AC=00000XX.YY AP=0000XXX.YY;
Questi campi non saranno sovrascritti da eventuali successivi ricalcoli del bonus derivanti da ricostituzione;
864: “Credito Sentenza C.C. 70/2015”.
4.2 Gestioni pubblichePer la gestione del conguaglio in oggetto è stato previsto il codice BP, che opera la trattenuta IRPEF sulla base dell’impostazione del flag di tassazione.
Le attività eseguite sono le seguenti:
Questi importi non saranno sovrascritti da eventuali successivi ricalcoli del bonus in ricostituzione.
4.3 Gestioni spettacolo e sportPer la gestione del conguaglio in oggetto sono stati previsti due codici credito: CS11 (arretrato tassazione separata) e CC11 (arretrato tassazione corrente). Le attività effettuate sono le seguenti:
Questi importi non saranno sovrascritti da eventuali successivi ricalcoli del bonus in ricostituzione.
5 Casellario Centrale Pensioni. Fornitura dei dati agli Enti
La rivalutazione non è stata calcolata per gli enti diversi da INPS.
Con l’elaborazione annuale per art. 8 della legge 314/1997 e 34 della legge 448/1998 il Casellario ha comunicato agli enti i dati utili alla rivalutazione degli ultimi quattro anni.
Gli enti opereranno autonomamente per il calcolo e l’erogazione delle differenze sui propri trattamenti.
Occorre fornire agli Enti l’indicazione di cosa forniamo e quali attività devono compiere.
Agli enti vengono forniti:
Sulla scorta di queste informazioni ciascun Ente deve:
6 Procedura di consultazioneE’ in corso di predisposizione una applicazione, da mettere a disposizione delle sedi e dei cittadini, che illustra lo sviluppo del calcolo della rivalutazione per ciascuna pensione. L’applicativo opera con aggancio alla procedura off line e sarà disponibile al seguente percorso:
ProcessiàAssicurato PensionatoàPagamenti Pensioni e Prestazioni non pensionisticheàConsultazione Applicazione Sentenza C.C. 70/2015.
7 Comunicazioni
Sulla cedola di agosto di tutte le pensioni interessate all’applicazione del decreto legge n. 65/2015 sarà inserita la voce “APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015”. Le Sedi della gestione pubblica visualizzeranno il codice “BP”. Per le pensioni di gestione spettacolo e sport la suddetta voce, presente sulla cedola di agosto, sarà visualizzata alla colonna “crediti” del Mod. ObisM anno 2015.
Si segnala che per alcune casistiche non è stato possibile procedere alla quantificazione del conguaglio con la procedura off-line descritta nel presente messaggio. In particolare, si tratta principalmente di pensioni ai superstiti per le quali si è verificata la perdita di uno o più contitolari, ovvero casi in cui vi sia stata la liquidazione di un supplemento di pensione.
A tale proposito, per agevolare la comunicazione con l’utenza sarà messa a disposizione la lista delle pensioni scartate nella stessa procedura di consultazione di cui al punto 6).
8 Ratei agli eredi
Vengono rivalutate con modalità automatica le pensioni vigenti e pertanto, anche le pensioni ai superstiti, sia indirette che reversibili.
Non vengono rivalutate in modo automatico le pensioni eliminate.
Pertanto, in tal caso, per ottenere le differenze spettanti è necessario produrre apposita domanda di rateo. Ciò vale anche nel caso di eliminazione della pensione per decesso. La domanda va presentata dagli eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già liquidato il rateo maturato e non riscosso.
Si ricorda che la presentazione delle domande di rateo deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando le procedure già esistenti. Non verranno prese in considerazione altre modalità di presentazione.
Per le pensioni delle gestioni private e di spettacolo e sport può essere indicato nelle note: ratei per sentenza Corte Costituzionale 70/2015.
Le pensioni ai superstiti derivanti dalle suddette prestazioni interessate al ricalcolo per applicazione della sentenza saranno rideterminate d’ufficio con elaborazione centrale.
Pertanto, nessuna domanda di ricostituzione dovrà essere presentata per queste ultime prestazioni.
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