Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 5100 del 16-12-2016


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 16-12-2016
Messaggio n. 5100
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Assegno straordinario, durata massima fino a sette anni per il biennio 2016-2017.

   

Il decreto interministeriale n. 97220 del 23 settembre 2016, pubblicato nella GU n. 266 del 14/11/2016, ha modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario.

 

Come è noto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.  

 

L’art. 12 del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, convertito nella legge n. 119 del 30 giugno 2016 recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione" (GU n. 153 del 2 luglio 2016) ha previsto che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la durata massima dell’assegno straordinario aumenti da cinque a sette anni.

 

Pertanto, ai sensi del citato decreto del 23 settembre 2016, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel biennio indicato in oggetto (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).

 

Per l’aggiornamento delle procedure di liquidazione si fa riserva di successive comunicazioni.

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato