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Messaggio numero 5196 del 29-12-2017


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Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 29-12-2017
Messaggio n. 5196
OGGETTO:

Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Integrazione al messaggio n. 4080 del 19 ottobre 2017.

   

Con il messaggio n. 4080 del 19 ottobre 2017 sono state fornite indicazioni in ordine alla proroga, disposta con decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, della ripresa degli adempimenti e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’art. 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

 

 

Al riguardo, ad integrazione dei contenuti del citato messaggio, si evidenzia che l’art. 2- bis, comma 26, della legge n.172/2017, di conversione del d.l. n. 148/2017 ha così riformulato  l’art. 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come segue:

 

 “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018.”

 

In ragione della sostituzione delle parole: "dalla fine del periodo di sospensione" con: "dal 1º giugno 2018", i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino al 31 maggio 2018.

 

In merito ai contenuti oggetto della previsione si rinvia alle disposizioni impartite al paragrafo 5. della circolare n. 204 del 25 novembre 2016.

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato