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Messaggio numero 5273 del 11-06-2014


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Roma, 11-06-2014
Messaggio n. 5273
Allegati n.1
OGGETTO:

 

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Assegno ordinario di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 2) del D.M. 158/2000, come modificato dal D.M. n. 180/2012. Integrazione allo schema di domanda allegato alla circolare n. 144 del 8/11/2011.

 

   

Con circolare n. 144 del 8/11/2011 sono stati illustrati i criteri per stabilire la misura del finanziamento richiesto dalle aziende nei casi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro, previsto dall’art. 5, co.1, lett. a) punto 2) del D.M. 158/2000, come modificato dal D.M. n. 180/2012.

 

Tra l’altro, le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda.

 

In tale sede veniva chiarito che le somme disponibili vanno considerate al netto delle somme già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti sia per formazione che per sospensione/riduzione orario di lavoro.

 

Si è verificato che non sempre le somme richieste e deliberate dal Comitato vengono interamente utilizzate dalle aziende nell’arco di tempo indicato nella delibera di autorizzazione, potendo verificarsi ipotesi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro inferiori all’ammontare preventivato nell’accordo aziendale e nella domanda di finanziamento.

 

Pertanto, su richiesta dell’azienda, la parte residua dei finanziamenti richiesti e deliberati, non utilizzata, può essere messa nuovamente a disposizione della stessa azienda per finanziare successive richieste, previa rideterminazione da parte del Comitato dell’importo originariamente autorizzato. 

 

Ne consegue che, esaurito l’arco temporale indicato in delibera e in relazione al quale è stato concesso un finanziamento, l’azienda che voglia fruire di nuove prestazioni a carico del Fondo anche in relazione ad importi oggetto di precedenti autorizzazioni, congiuntamente alla nuova domanda di finanziamento, dovrà inviare una apposita dichiarazione di responsabilità, redatta secondo il facsimile allegato alla presente (all.1), con la quale il rappresentante legale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti gli importi effettivamente fruiti a titolo di prestazioni e di contribuzione correlata.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori