Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 5327 del 14-08-2015


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 14-08-2015
Messaggio n. 5327
OGGETTO:

Precisazioni sulle modalità di applicazione dell’aliquota aggiuntiva 1% (a carico del lavoratore) per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico e altre precisazioni sulle modalità di valorizzazione di alcuni elementi della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

   

 

1.   Premessa

 

A seguito della pubblicazione della circolare n. 154/2014, recante l’integrazione degli elementi delle dichiarazioni contributive afferenti ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, sono pervenute all’Istituto alcune richieste di chiarimenti sulla applicabilità delle regole previste per la generalità dei lavoratori dipendenti ai lavoratori assicurati alle gestioni ex Enpals in materia di contribuzione aggiuntiva, nonché in merito alla corretta compilazione di alcuni elementi di cui si compone il flusso Uniemens. Con il presente messaggio, si forniscono pertanto le precisazioni richieste.

 

2.   Applicazione del contributo aggiuntivo 1% per i lavoratori iscritti al Fpls e al Fpsp e compilazione del flusso Uniemens

 

Si ricorda che l’art. 3-ter[1] del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, ha introdotto a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile[2]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi un cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Ciò posto, in linea con quanto già precisato nella circolare n. 11/2015 (cfr. par. 5, 10 e 11), si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione del contributo aggiuntivo 1% e alla valorizzazione dei relativi elementi contenuti nel tracciato del flusso Uniemens per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo sportivi professionisti (Fpsp) avendo a riferimento, per entrambe le tipologie di assicurati, il possesso o meno di anzianità assicurativa al 31/12/1995.

 

 

2.1. Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995

 

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico “nuovi iscritti”, in considerazione della portata di carattere generale della disciplina dettata dal legislatore in materia di aliquota aggiuntiva, l’applicazione del contributo 1% ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, avverrà con le stesse modalità attualmente in uso presso l’Istituto per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In particolare, il contributo aggiuntivo dell’1% è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2015, ad euro 46.123,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 100.324,00) che rapportato a dodici mesi è pari ad euro 3.844,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato, infatti, il criterio della mensilizzazione, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

Pertanto, sul piano strettamente operativo l’applicazione dell’1% avviene senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, ma al superamento del medesimo tetto minimo rapportato su base mensile (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3).

 

 

2.2. Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995

 

Per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico “vecchi iscritti”, per i quali vige un sistema di calcolo della contribuzione previdenziale parametrato su massimali di retribuzione giornalieri, il valore relativo al “limite della prima fascia di retribuzione pensionabile” al quale fare riferimento per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva 1% è quello rapportato su base giornaliera assumendo a riferimento una retribuzione costante articolata su 312 giorni lavorativi.

Pertanto, prendendo in esame i valori relativi all’anno 2015:

  • per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il contributo aggiuntivo dell’1% è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera  eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 (euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio. Parimenti, a rettifica di quanto indicato nella circolare n. 154/2014, par. 2, non si terrà conto nell’applicazione dell’1% del massimale annuo della base contributiva ex art. 2, c. 18, L. n. 335/1995, posto che, per la categoria di assicurati in esame, vige un massimale di retribuzione giornaliera relativo a determinate fasce di retribuzione (in tal senso cfr. circolare n. 11/2015);
  • per i soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti, l’aliquota aggiuntiva 1% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 (euro 46.123,00 rapportato a 312 giorni) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota 1% avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

 

2.3.      Conguagli

 

I conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, potranno essere effettuati dai datori di lavoro oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre anche con quella di competenza del mese di gennaio (rispettando i relativi termini di legge ricadenti nei rispettivi mesi successivi: ultimo giorno del mese per la presentazione della dichiarazione contributiva e 16 del mese per il versamento dei contributi).

Naturalmente, detti conguagli saranno effettuati anche qualora il datore di lavoro abbia verificato che il versamento del contributo aggiuntivo sia stato effettuato su un importo maggiore rispetto al dovuto. Infatti, posto che l’assoggettamento al contributo aggiuntivo 1% avviene, tempo per tempo, sulla base di valori convenzionali parametrati su base mensile o giornaliera riferiti a retribuzioni costanti articolate su 12 mesi o 312 giornate, ben può accadere che complessivamente nell’anno il prelievo dell’1%, sia avvenuto su un imponibile maggiore rispetto alla quota di retribuzione da tassare (compresa tra il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari per l’anno 2015 ad euro 46.123,00, e la retribuzione effettivamente corrisposta) ovvero sia stato assoggettato a contribuzione una retribuzione che superi il massimale annuo della base contributiva ex art. 2, c. 18, L. n. 335/1995 (salva l’ipotesi di lavoratori dello spettacolo e dello sport “vecchi iscritti”). Si precisa, inoltre, che nel caso in cui sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima della fine dell’anno, le eventuali operazioni di conguaglio sulle eccedenze del contributo aggiuntivo 1%, saranno effettuate con la denuncia relativa al mese nel corso del quale è cessato il rapporto di lavoro.

Le operazioni di conguaglio potrebbero essere, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente rapporto di lavoro (o ai precedenti rapporti), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo. 

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. 

 

2.4.      Compilazione del flusso Uniemens

 

Il datore di lavoro sarà tenuto ad esporre i dati informativi relativi alla quota di retribuzione da assoggettare all’aliquota aggiuntiva 1% e la relativa contribuzione, nel tracciato del flusso Uniemens, sezione <PosContributiva>, valorizzando, a livello individuale, l’elemento <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

I dati informativi afferenti ai conguagli a credito, nell’ambito del flusso Uniemens, saranno valorizzati, a livello individuale, nel sottoelemento <RecuperoAggRegolarizz> di <Regolarizz1PerCento>, (di cui al percorso <Denuncia Individuale>/<DatiRetributivi>/<ContribuzioneAggiuntiva>).

Nell’ambito dell’elemento <Regolarizz1PerCento>, valorizzando il sottoelemento <ContribAggRegolarizz>, il datore di lavoro può provvedere, viceversa, a dichiarare eventuali importi a debito da  regolarizzare.

 

Si fa presente che il recupero della contribuzione aggiuntiva in eccesso, mediante conguaglio, effettuato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della fine dell’anno, sarà dichiarato nel flusso Uniemens, a livello individuale, secondo modalità di seguito descritte.

L’impresa, nella denuncia contributiva in cui dichiara le ultime competenze retributive, provvederà a valorizzare sia l’elemento <Contrib1PerCento>, per la quota degli emolumenti da assoggettare al contributo aggiuntivo (secondo il criterio della mensilizzazione ovvero  del superamento del tetto giornaliero per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995), sia l’elemento <Regolarizz1PerCento> per la parte di imponibile di retribuzione annua e di contribuzione aggiuntiva da conguagliare a credito o a debito.

Trattandosi di “lavoratori cessati”, nel caso detti conguagli vengano dichiarati nel mese successivo a quello della denuncia relativa alle ultime competenze retributive erogate, e solo in tal caso, dovrà anche essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento <TipoLavStat> di denuncia individuale.

 

 

3.   Modalità di valorizzazione degli elementi informativi relativi ai compensi per ferie non godute

 

Con riferimento ai compensi corrisposti per ferie non godute, si precisano, di seguito le modalità di compilazione del flusso distinguendole sulla base dell’anzianità assicurativa del lavoratore dello spettacolo:

 

  • Lavoratori dello spettacolo  privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”), l’importo del compenso per ferie non godute deve essere inserito nell’elemento <Imponibile> del mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.
  • In presenza di TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ” (con anzianità contributiva al 31.12.1995) sarà necessario valorizzare l’elemento <Imponibile> di Dati Retributivi e l’elemento RetribuzioneOrdinaria di FondiSpeciali (di cui al percorso DatiParticolari/FondiSpeciali/SportSpet/DatiMese).

 

Per completezza, si ricorda che attraverso la causale della VarRetributiva FERIE - le cui modalità di utilizzo non divergono rispetto alle regole adottate dall’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all’uopo illustrato nel documento tecnico.

 

 

4.   Elementi retributivi corrisposti a dipendenti cessati nel mese successivo a quello della cessazione

 

Con riferimento ai quesiti vertenti sulle modalità di denuncia di voci retributive erogate nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro da riferirsi ai cosiddetti “elementi variabili della retribuzione” di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5/1993, approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 (cosiddetti “elementi variabili della retribuzione”), si fa presente quanto segue.

Si rammenta, in linea generale (cfr. circolare n. 154/2014), che, per effetto dell’integrazione delle gestioni ex Enpals nell’Istituto, le previsioni di cui alla citata disposizione[3] sono applicabili anche alle dichiarazioni contributive dei soggetti assicurati al Fpls e al Fpsp. Pertanto, qualora nel mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro vengano erogate competenze retributive da riferirsi a detti elementi variabili:

  • in presenza di lavoratori dello spettacolo privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SC”, “SR” e “ST”), l’azienda nell’ambito della dichiarazione contributiva del mese successivo a quello di erogazione valorizzerà l’elemento <Imponibile> indicando l’importo di detti compensi;
  • in presenza di lavoratori  con anzianità contributiva al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”), l’azienda nella denuncia contributiva del mese successivo a quello di erogazione, valorizzerà l’elemento <Imponibile>  di Dati Retributivi indicando l’importo di detti compensi. Inoltre, detti emolumenti troveranno apposita valorizzazione nell’ambito della sezione <SportSpet> di <FondiSpeciali>, utilizzando, per analogia di funzionamento, la <CausaleRetrSpec> “CL” in RetribuzioneSpeciale.

 

Sempre sul piano generale, trattandosi in tali casi di elementi retributivi erogati non in costanza di rapporto di lavoro (cosiddetto “lavoratore cessato”), dovrà essere valorizzata la causale NFOR dell’elemento <TipoLavStat> di denuncia individuale.

 

 

5.   Precisazioni sul TipoCoperturaGiorn “0” e CodiceEvento

 

A maggiore chiarimento di quanto indicato nella circolare n. 154/2014, si forniscono di seguito alcune precisazioni volte a chiarire quale debba essere la valorizzazione del giorno nel caso in cui nel medesimo intervenga un evento tutelato figurativamente.

Si rammenta, in linea generale che il valore “0” deve essere utilizzato per tutte le giornate in cui non è prevista né retribuzione né copertura figurativa. Pertanto, i giorni di riposo previsti dal contratto, solitamente aventi cadenza settimanale, dovranno sempre essere valorizzati con “0”, perché contrattualmente non remunerati, anche qualora nei medesimi intervenga un evento tutelato figurativamente.

Viceversa, il giorno festivo non coincidente con il giorno di riposo suddetto è normalmente valorizzato con “X” in quanto contrattualmente remunerato. Laddove nello stesso giorno festivo non di riposo intervenga un evento tutelato, il medesimo andrà valorizzato con “1”/“2”, a seconda della fattispecie che ricorre.

In altri termini, nel caso in cui intervenga un evento che comporta copertura figurativa, il giorno interessato da detto evento sarà sempre valorizzato con “1” oppure “2” qualora si tratti di giorno (anche festivo) remunerato, viceversa sarà valorizzato con “0” qualora detto evento intervenga nel giorno di riposo previsto contrattualmente, valorizzando contestualmente nell’elemento <CodiceEvento>, la causale dell’evento.

A titolo semplificativo, il giorno 26 dicembre infrasettimanale, giorno festivo normalmente retribuito, andrà valorizzato con la “X”; se nello stesso giorno interviene un evento tutelato, sarà valorizzato con “1” o “2” a seconda dei casi. Viceversa il giorno 26 dicembre coincidente con il giorno di riposo previsto per contratto (es. domenica) sarà sempre valorizzato con il valore “0” anche qualora intervenga un evento tutelato, valorizzando contestualmente nell’elemento <CodiceEvento>, la causale dell’evento.

 

Con riguardo alle richieste di chiarimenti afferenti all’utilizzo dei codici MAL e INF, considerate le specificità dell’assicurazione obbligatoria IVS per i lavoratori dello spettacolo, in base alle quali la maturazione di anzianità assicurativa avviene su base giornaliera e non settimanale (cfr. DPR n. 1420/1971), i codici MAL e INF devono essere valorizzati anche in relazione ad eventi inferiori a sette giorni, nel rispetto del periodo di carenza.

 

 

6.   Precisazioni sul <GiorniRetribuiti>  <GiorniContribuiti> <Giorni Utili>

 

Per agevolare la compilazione dell’elemento <GiorniRetribuiti>  si chiarisce che nel caso di intero mese lavorato (lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato) il valore è dato da 26 gg.

A tal proposito, si precisa che in presenza di eventi tutelati figurativamente, per i quali il lavoratore venga parzialmente retribuito dal datore di lavoro, qualora non vi sia prestazione lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “N”), il numero dei gg. sarà 26 meno i giorni con eventi tutelati, esclusi gli eventuali giorni di riposo compresi nel periodo tutelato.

Viceversa, in caso di eventi tutelati figurativamente, per i quali il lavoratore venga parzialmente retribuito dal datore di lavoro, qualora vi sia prestazione lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “S”), tali giornate saranno computate nei <GiorniRetribuiti>.

Qualora il rapporto inizi o cessi nel corso del mese dovrà farsi riferimento ai soli gg lavorati escludendo i gg di riposo.

In caso di rapporti di lavoro intermittenti o di tipo autonomo, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi <TipoCoperturaGiorn> = “X” (indifferentemente se elemento <Lavorato> = “S” o “N”) e <TipoCoperturaGiorn> = “2” (con elemento <Lavorato> = “S”).

 

L’elemento <GiorniContribuiti> indica il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese; il dato viene utilizzato dalle procedure di verifica del rispetto del minimale. Normalmente coincide con i GiorniRetribuiti. I due valori possono non coincidere in caso di adeguamenti riferiti ad eventi verificatisi nel mese precedente (es. se nel mese attuale devono essere recuperati 4 gg di malattia intervenuta nel mese precedente i <GiorniContribuiti> del mese attuale saranno 22 e i <GiorniRetribuiti>  sempre del mese attuale saranno 26).

 

L’elemento <Giorni Utili> va compilato unicamente in caso di part time e di lavoro intermittente.

Individua i giorni di misura da assegnare in estratto conto ai fini del calcolo delle prestazioni. Nel part time verticale e nel lavoro intermittente il dato coincide con i <GiorniRetribuiti> del mese.

 

Nelle ipotesi innanzi esposte, il calcolo dei Giorni Utili va effettuato dividendo le ore lavorate nel mese per l’orario giornaliero del lavoratore a tempo pieno. Qualora l’orario del lavoratore a tempo pieno sia articolato in modalità non uniforme nell’arco della settimana (es. dal lunedì al giovedì 8 ore, il venerdì 7 ore) sarà necessario determinare l’orario giornaliero medio sui 6 giorni.

(esempio: 96 ore lavorate nel mese. 40 ore full-time distribuite su 5 giorni. Giorni utili = 96 : (40/6) = 14,40).

 

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il dettaglio delle modalità di valorizzazione degli elementi relativi al calendario giornaliero, per le ipotesi di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in via continuativa [a)] o intermittente [b)] e di prestazione di lavoro autonomo [c)].

 

a)          Rapporti di lavoro subordinato caratterizzati dallo svolgimento della prestazione in via continuativa

 

a.1) Per le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione

 

Elemento:

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

ordinariamente

S

X

-

-

In caso di Ferie, Festività che non cadono nel giorno di riposo, giorni di carenza, ecc.

N

X

-

-

 

 

a.2) Per le giornate di riposo  ovvero quelle nelle quali, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente, (ad es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana etc.)

 

 

Elemento:

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

sempre

N

0

-

-

 

 

 

a.3) Per le giornate interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa

 

 

Elemento:

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

In caso di assenza giornaliera per evento tutelato figurativamente

N

1

[codice evento]

-

In caso di assenza giornaliera per evento tutelato figurativamente con integrazione a carico del datore di lavoro

N

2([4])

[codice evento]

-

In caso di ripetizione dell’evento per un periodo continuativo che comprende anche giorni di riposo (sia con integrazione a carico del datore di lavoro “2”, che senza  “1”), questi dovranno essere indicati

N

0([5])

[codice evento]

 

 

 

a.4) In caso di giornate parzialmente retribuite per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente

 

 

Elemento:

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

Sempre[6]

S

2

[codice evento]

[num ore]

 

 

a.5)  Caso di giornata con evento tutelato di tipo orario e contemporanea fruizione di permesso retribuito per le restanti ore (giornata in cui non c’è presenza)

 

 

 

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

Sempre[7]

N

2

[codice evento]

[num ore]

 

 

 

 

 

b)  Rapporti di lavoro subordinato di tipo intermittente (ex D.Lgs. n. 276/2003, art. 33 e segg.)

 

In tali casi, considerate le particolari modalità in cui si estrinseca il rapporto, caratterizzato da prestazioni da svolgere in periodi predeterminati nel corso del mese o dell’anno ovvero da prestazioni discontinue e intermittenti, il datore di lavoro dovrà contrassegnare, nel periodo di riferimento:

 

 

 

 

Elemento:

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

Nelle giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione

S

X

-

-

In caso di Festività che non cadono nel giorno di riposo, giorni di carenza, ecc.

N

X

-

-

Nelle giornate di riposo stabilite dai contratti collettivi o dalla legge

N

0

-

-

Nelle giornate, compresi i festivi che non cadono nel giorno di riposo, interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (senza integrazione da parte del datore di lavoro)

N

1

[codice evento]

-

Nelle giornate, compresi i festivi che non cadono nel giorno di riposo, interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (in presenza di integrazione da parte del datore di lavoro)

N

2

[codice evento]

-

In caso di ripetizione dell’evento per un periodo continuativo che comprende anche giorni di riposo (sia con integrazione a carico del datore di lavoro “2”, che senza “1”), questi dovranno essere indicati

N

0

[codice evento]

-

Nelle giornate parzialmente retribuite per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente

S

2

[codice evento]

[num ore]

Nelle giornate nelle quali non sia previsto contrattualmente lo svolgimento della prestazione, né sia prevista la corresponsione dell’indennità di disponibilità, ancorché sussista rapporto di lavoro

-

-

-

-

 

 

c)  Rapporti di lavoro autonomo

 

Il datore di lavoro/committente dovrà, per ciascuna giornata caratterizzata da prestazione lavorativa ovvero da altri eventi tutelati, valorizzare il corrispondente tipo di copertura.

 

 

Elemento:

Lavorato

TipoCopertura

Giorn

CodiceEvento

Giorn

NumOre

Evento

Nelle giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione

S

X

-

-

In caso di eventi tutelati (senza integrazione)

N

1

[codice evento]

-

In caso di eventi tutelati (con integrazione)

N

2

[codice evento]

-

In caso di ripetizione dell’evento per un periodo continuativo che comprende anche giorni di riposo (sia con integrazione a carico del datore di lavoro “2”, che senza “1”), questi dovranno essere indicati

N

0

[codice evento]

-

 

 

Le giornate non previste contrattualmente non saranno presenti nel calendario giornaliero.

 

Alla luce dei chiarimenti innanzi forniti in merito alla corretta compilazione del calendario giornaliero e degli elementi correlati, si raccomanda di provvedere agli adeguamenti che si rendessero necessari in tempi congrui e, comunque, non oltre l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.

 

7.   Istituzione di nuovi codici

 

7.1. Istituzione della nuova CausaleRetrSpec (di RetribuzioneSpeciale) per i lavoratori con precedente anzianità contributiva al 31.12.1995

 

Si ricorda che l’elemento RetribuzioneSpeciale (di FondiSpeciali/SportSpet) garantisce, per gli assicurati dello spettacolo e dello sport iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 (TipoLavoratore “SY”, “SX” e “SZ”), per i quali, come noto, la corretta attribuzione temporale di dette competenze retributive è rilevante ai fini del calcolo della misura del trattamento pensionistico, la corretta gestione di quegli emolumenti che, ancorché assoggettati a contribuzione nel periodo di erogazione, hanno a riferimento periodi di competenza precedenti e, ai fini del conto assicurativo individuale, a detti periodi vanno attribuiti (cfr. circolare n. 154/2014, par. 5).

Sulla base di alcune considerazioni poste in essere dall’Istituto si è ritenuto di implementare l’elencazione contenuta nella circolare n. 154/2014 con la nuova CausaleRetrSpec “IN” avente il significato di “Integrazione (retribuzione erogata dal datore di lavoro a titolo di integrazione in occasione di eventi di tipo tutelato, es. malattia, maternità, etc.)”.

Diversamente, utilizzata nel mese corrente con riferimento al mese precedente dovrà essere necessariamente abbinata all’altra CausaleRetrSpec “DI” al fine di ottenere la quadratura contabile. Es. nel mese precedente è intervenuta una malattia di 5 gg dopo la predisposizione della busta paga. Il mese successivo con riferimento al mese precedente dovranno essere recuperati euro 500 per retribuzioni e corrisposte 200 per integrazione. Nella sezione speciale del mese dovranno essere presenti entrambe le voci “DI” per 500 euro e “IN” per 200 euro con riferimento al mese precedente. L’estratto conto del lavoratore con riferimento ai valori già registrati per il mese precedente verrà adeguato a – 300 (ottenuto da 500-200).

 

7.2. Istituzione del nuovo codice  TipoContribuzioneL0

 

 

Al fine di gestire il particolare profilo contributivo delineato per la fattispecie di esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi prevista dall’art. 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. è stato istituto il codice TipoContribuzioneL0”, avente il significato di “Lavoratori dello spettacolo non soggetti a contribuzione IVS, ai sensi dell’art. 1, comma 188 della legge n. 296/2006”.

 

In particolare, l’art. 1, comma 188 citato stabilisce l’esenzione dagli adempimenti previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo, per le esibizioni musicali dal vivo rese in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, entro il limite reddituale annuo di € 5.000,00, per alcune categorie di soggetti espressamente individuate dalla normativa.

Tali categorie sono costituite, in particolare, da giovani fino ai diciotto anni, studenti fino ai venticinque anni di età, soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e lavoratori per i quali è già previsto il versamento di contribuzione ad altra forma di previdenza obbligatoria diversa da quella della gestione lavoratori dello spettacolo.

Per un più dettagliato esame della disciplina della fattispecie innanzi delineata, si rinvia alla circolare Enpals n. 2/2008.

 

La peculiarità di tale fattispecie comporta, pertanto, l’esonero dal versamento della contribuzione IVS per le retribuzioni corrisposte entro il limite annuo di € 5.000,00; entro tale limite, pertanto, è dovuta esclusivamente la contribuzione assistenziale.

Si fa presente, che la contribuzione assistenziale dovuta è quella prevista per il tipo di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, instaurato con le citate categorie di lavoratori.

 

L’operatività del predetto codice TipoContribuzione è fissata a decorrere dal periodo di competenza di gennaio 2015, sia per il caso di regolarizzazioni di denunce già inviate sia per il caso di presentazione di denunce ex novo, contenenti i dati informativi relativi alla fattispecie in esame e potrà essere utilizzato con la trasmissione dei flussi di competenza del mese di settembre 2015.

A tal proposito, si raccomanda di provvedere agli adeguamenti che si rendessero necessari in tempi congrui e, comunque, non oltre l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.

 

 

7.3. Ripristino del codice TipoContribuzione L1/ Istituzione del nuovo codice  TipoContribuzioneL9

 

 

Al fine di identificare i profili contributivi tipici degli sportivi professionisti che usufruiscono degli sgravi contributivi ex lege n. 388/2000, art. 145, comma 13, la cui disciplina è delineata nella circolare Enpals n. 16/2010, sono stati istituiti, a far data dal 1/01/2015 i codici TipoContribuzione da “L2” a “L8” (cfr. Circolare n. 154/2014, par. 5).

 

Nell’ambito dei codici TipoContribuzione afferenti a profili contributivi specifici dei lavoratori sportivi professionisti vengono inserite due nuove codifiche: “L1” e “L9”.

 

Il codice  “L1”, avente il significato di “Sportivo professionista, non calciatore o allenatore, soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982”, identifica l’assoggettamento delle retribuzioni corrisposte agli sportivi professionisti con rapporto di lavoro subordinato allo 0,20%, a titolo contribuzione dovuta al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982.

Da tale assoggettamento sono esclusi i calciatori e gli allenatori per i quali, in virtù degli Accordi collettivi di categoria siglati in relazione alle singole leghe professionistiche (Serie A, Serie B e Lega Pro), vige un regime del trattamento di fine rapporto derogatorio rispetto a quello stabilito dall’art. 2120 c.c..

Per i calciatori e gli allenatori professionisti, infatti, è costituito, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L. n. 91/1981, un Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, presso la F.I.G.C..

 

Il codice “L9”, avente il significato di “Preparatore atletico Lega Pro soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982, titolare degli sgravi contributivi ex lege n. 388/2000, art. 145, comma 13”, è stato istituito ad hoc per identificare la particolare casistica del preparatore atletico di Lega pro, assoggettato come gli altri sportivi professionisti, con le esclusioni di cui innanzi, alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR e che fruisca, contestualmente, dello sgravio contributivo ex lege n. 388/2000, art. 145, comma 13.

 

L’operatività dei predetti codici TipoContribuzione è fissata a decorrere dal periodo di competenza di gennaio 2015, sia per il caso di regolarizzazioni di denunce già inviate sia per il caso di presentazione di denunce ex novo, contenenti i dati informativi relativi alle fattispecie in esame e potranno essere utilizzati con la trasmissione dei flussi di competenza del mese di settembre 2015.

A tal proposito, si raccomanda di provvedere agli adeguamenti che si rendessero necessari in tempi congrui e, comunque, non oltre l’invio dei flussi relativi alla competenza del mese di novembre 2015.

 

 

7.4. Istituzione di nuovi codici DM2013 “Virtuale”

 

 

Nuove variabili di retribuzione: DIMSP1, AUMSP1, DIMPSP2 e AUMSP2;Contributo solidarietà Sport e Spettacolo, Sala di incisione e Diritti.

                           

 

In riferimento alla circolare n. 154/2014, si fa presente che nel caso di valorizzazione  delle  nuove causali DIMSP1, AUMSP1, DIMPSP2 e AUMSP2,  contenute nell’elemento  <CausaleVarRetr> di <DatiRetributivi> del flusso Uniemens, i dati in essi esposti,  saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “Virtuale” ricostruito dalle procedure   con i seguenti nuovi codici:

 

Variabili di retribuzione

Codice ricostruito DM2013

AUMSP1

M953

AUMSP2

M954

DIMSP1

L953

DIMSP2

L954

 

 

Per la valorizzazione degli altri elementi la procedura provvederà a ricostruire nel DM2013 virtuale i codici sotto riportati:

 

 

elemento

Percorso Uniemens

Codice ricostruito DM2013

<ContrSolidarietaSpet>

DatiRetributivi/DatiParticolari/EccMassSportSpet/

EccMassSpet/ContrSolidarietaSpet

M930

<ContrSolidarietaSport>

DatiRetributivi/DatiParticolari/EccMassSportSpet/

EccMassSport/ContrSolidarietaSport

M931

< ContributoSalaInc >

DatiRetributivi/DatiParticolari/SalaIncisione/Brano

 ContributoSalaInc

M932

< ContributoDiritti >

DatiRetributivi/DatiParticolari/Diritti/(CompensoDiritti/

ContributoDiritti

M933

 

 

  Il Dirigente Generale Vicario  
  Crudo  

 



[1] Art. 3-ter, decreto legge n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992: “A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, L. 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato”.

[2] Si evidenzia che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.

[3] Secondo quanto previsto dalla delibera n. 5/1993, in caso di elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, in aumento (es. compenso per lavoro straordinario, compenso per ferie non godute, etc.) o in diminuzione, il datore di lavoro può effettuare gli adempimenti informativi in occasione della denuncia e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

 

[4] Come innanzi precisato, tali giornate devono essere scomputate dai <GiorniRetribuiti>.

[5] E’ il caso, ad esempio, del giorno di riposo coincidente con la domenica che cade all’interno di un evento tutelato.

[6] Come innanzi specificato, in caso di eventi tutelati figurativamente, per i quali il lavoratore venga parzialmente retribuito dal datore di lavoro, qualora vi sia prestazione lavorativa (TipoCoperturaGiorno = “2”; Lavorato = “S”), tali giornate saranno computate nei <GiorniRetribuiti>.

[7]Tale tipologia di giornata non deve essere detratta dai <GiorniRetribuiti>.