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Messaggio numero 548 del 01-02-2017


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Direzione Generale
Roma, 01-02-2017
Messaggio n. 548
OGGETTO:

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all’estero

   

Come già illustrato nel messaggio Hermes n. 2757 del 21/06/2016, ai fini della corretta e concreta applicazione della normativa vigente, i pensionati residenti all’estero - in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni – sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti previsti dal comma 3-bis) dell’art. 24 del TUIR mediante la presentazione annuale all’Istituto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che costituisce parte integrante della dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.


Pertanto, in base alla normativa fiscale vigente, per ottenere,  per il periodo d’imposta 2017, l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all’estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni devono presentare apposita domanda all’Istituto tramite il servizio on line dedicato, messo a disposizione per i soggetti dotati di PIN e per gli Istituti di Patronato, funzionale all’acquisizione e alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni di cui trattasi.



Il servizio on line in parola è accessibile seguendo i percorsi di accesso alla procedura di seguito indicati:

 

  • Cittadino: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Servizi per il Cittadino\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
  • Patronati: Sito Istituzionale www.inps.it\Accedi ai servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Servizi per i Patronati\Servizi\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.

 

La suddetta procedura è disponibile anche per gli operatori delle strutture territoriali per l’acquisizione di eventuali dichiarazioni che pervengano in forma cartacea attraverso il seguente percorso in ambiente intranet: Processi\Assicurato Pensionato\Gestione reddituale e servizi fiscali\Richiesta Detrazioni Residenti Estero.

 



Si precisa che, essendo necessario attestare annualmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale vigente, in base a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 2015, le detrazioni registrate in archivio per il periodo d’imposta 2016 saranno mantenute ferme fino alla rata di aprile 2017, per consentire nel frattempo ai pensionati, in presenza della sussistenza dei requisiti prescritti,  di chiederne l’applicazione anche per il periodo d’imposta 2017.

 

Pertanto, coloro che non presenteranno l’apposita domanda entro la fine del mese di marzo p.v., pur avendone fruito nel 2016, vedranno l’azzeramento delle detrazioni per carichi di famiglia sulle pensioni percepite, con relativo recupero delle detrazioni applicate in via provvisoria sulle mensilità di gennaio/febbraio/marzo/aprile 2017, salvo poi vederle attribuite nuovamente sulla prima rata utile,  a seguito della presentazione della domanda in data successiva.



Si rammenta che, visto l'art. 11, comma 4,  lettera  c),  del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che  consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  e' aggiornato con cadenza semestrale, ai fini della normativa fiscale in esame il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 09/08/2016, recante modifiche al citato decreto lgs.  n..239  del 4 settembre 1996, ha individuato l’elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana (allegato 1).

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele  


  
Allegato 1


Decreto MEF del 09/08/2016 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.195 del 22-8-2016)

 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE
 
  Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
 Visto, in particolare,  l'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non  applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,  pubblici  e  privati,  percepiti  da soggetti residenti in Paesi che consentono  un  adeguato  scambio  di informazioni;
 Visto l'art. 11,  comma  4,  lettera  c),  del  menzionato  decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dall'art. 10,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,  il quale dispone che l'elenco degli Stati e territori di cui all'art. 6, comma 1, che  consentono  un  adeguato  scambio  di  informazioni  e' aggiornato con cadenza semestrale;
 Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  recate  nei  decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti del Ministro delle finanze;
 Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo scambio di informazioni ai sensi delle  convenzioni  per  evitare  la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. Al decreto del Ministro delle  finanze  del  4  settembre  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19  settembre  1996, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:

       «Art. 1. - 1. Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  aprile 1996, n. 239, gli Stati e territori  con  i  quali  e'  attuabile  lo scambio di informazioni sono i seguenti:

    Albania
    Alderney
    Algeria
    Anguilla
    Arabia Saudita
    Argentina
    Armenia
    Aruba
    Australia
    Austria
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Belgio
    Belize
    Bermuda
    Bielorussia
    Bosnia Erzegovina
    Brasile
    Bulgaria
    Camerun
    Canada
    Cina
    Cipro
    Colombia
    Congo (Repubblica del Congo)
    Corea del Sud
    Costa d'Avorio
    Costa Rica
    Croazia
    Curacao
    Danimarca
    Ecuador
    Egitto
    Emirati Arabi Uniti
    Estonia
    Etiopia
    Federazione Russa
    Filippine
    Finlandia
    Francia
    Georgia
    Germania
    Ghana
    Giappone
    Gibilterra
    Giordania
    Grecia
    Groenlandia
    Guernsey
    Herm
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Cayman
    Isole Cook
    Isole Faroe
    Isole Turks e Caicos
    Isole Vergini Britanniche
    Israele
    Jersey
    Kazakistan
    Kirghizistan
    Kuwait
    Lettonia
    Libano
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia
    Malaysia
    Malta
    Marocco
    Mauritius
    Messico
    Moldova
    Montenegro
    Montserrat
    Mozambico
    Nigeria
    Norvegia
    Nuova Zelanda
    Oman
    Paesi Bassi
    Pakistan
    Polonia
    Portogallo
    Qatar
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Repubblica Slovacca
    Romania
    San Marino
    Senegal
    Serbia
    Seychelles
    Singapore
    Sint Maarten
    Siria
    Slovenia
    Spagna
    Sri Lanka
    Stati Uniti d'America
    Sud Africa
    Svezia
    Svizzera
    Tagikistan
    Taiwan
    Tanzania
    Thailandia
    Trinitad e Tobago
    Tunisia
    Turchia
    Turkmenistan
    Ucraina
    Uganda
    Ungheria
    Uzbekistan
    Venezuela
    Vietnam
    Zambia.»;
   
b) dopo l'art. 1, e' aggiunto il seguente:

       «Art. 1-bis. - 1. Con decreto da emanare  ai  sensi  dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile  1996,  n.  239,  sono eliminati dall'elenco degli Stati e territori di cui all'art.  1  gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate  violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorita' competenti, non risulti assicurata nella  prassi  operativa  l'adeguatezza  dello scambio  di  informazioni,  ai  sensi  di  uno  strumento   giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica italiana.».


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


    Roma, 9 agosto 2016
 
                                                  Il Ministro: Padoan