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Messaggio numero 579 del 06-02-2017


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Direzione Generale
Roma, 06-02-2017
Messaggio n. 579
OGGETTO:

Espletamento dell’attività gestionale da parte dei dirigenti e rappresentanza processuale dell’Istituto – Istruzioni operative

   

Con le determinazioni presidenziali n. 89 del 30 giugno 2016 - così come modificata dalle determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016  e n. 132 del 12 ottobre 2016 - e n. 110 del 28 luglio 2016 – come modificata dalla determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017-  sono stati adottati, rispettivamente, il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto ed il nuovo Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS.

 

In base alle disposizioni contenute nei predetti atti organizzativi nonché nella normativa di rango primario (decreti legislativi 165/2001 e 150/2009), ferma la rappresentanza legale dell’INPS, ex lege attribuita al Presidente, i dirigenti dell’Istituto, titolari del  potere di gestione delle Strutture a cui sono preposti, esercitano, nell’ambito delle medesime e nel rispetto degli atti adottati dagli Organi di governance competenti, autonomi poteri di spesa e di organizzazione e dispongono, a tal fine, delle risorse finanziarie; tutto ciò, nell’ambito delle funzioni individuate dall’art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001,  per i dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale e, dal successivo art. 17, per i dirigenti di livello non generale.

 

In base alle norme citate, i dirigenti (pur non avendo una rappresentanza generale dell’ente), limitatamente alla sfera di loro esclusiva competenza, rappresentano verso l’esterno l’ente di appartenenza  e ciò non solo ed unicamente nell’adozione di atti/provvedimenti amministrativi ma anche  nello svolgimento  di tutte le attività funzionali (ivi comprese quelle negoziali) afferenti alle relative attribuzioni; in particolare, è da ritenersi attribuito ex lege ai dirigenti anche  il potere di intervenire nella stipula per conto dell’Amministrazione, quale corollario del principio secondo cui spetta ai dirigenti l’adozione degli atti che “impegnano l’amministrazione verso l’esterno” (art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001).

 

Ne discende che i dirigenti sono responsabili di tutto il processo decisionale relativo agli atti negoziali e, precisamente, sono responsabili sia della fase decisionale, ossia della provvedimento amministrativo con cui si estrinseca la volontà dell’Ente, sia della successiva fase, consequenziale all’adozione della predetta decisione, dell’impegno di spesa e/o della stipula del contratto.

 

Deve ritenersi, altresì, attribuita ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale la rappresentanza processuale in relazione alle controversie afferenti alle Strutture cui sono preposti ai sensi dell’art. 16, lett. f) del d. lgs. n. 165/2001 che prevede che i medesimi “…promuovono e resistono alle liti ed hanno potere di conciliare e transigere….”.

 

Tutto ciò premesso, si forniscono le seguenti istruzioni operative, attuative degli artt. 5, 36 e 37 del Regolamento di organizzazione dell’INPS.

 

ATTIVITA’ NEGOZIALE DEI DIRIGENTI

 

Ai dirigenti, con esclusivo riferimento agli ambiti di competenza individuati e alle funzioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche dell’Istituto, compete il potere, ratione muneris, in virtù dell’atto con il quale ognuno è stato preposto alla direzione dell’Ufficio di appartenenza, di stipulare gli atti negoziali (ivi compresi i mutui ipotecari) spendendo il nome dell’Istituto, senza la necessità del rilascio di alcuna procura speciale da parte del Presidente.

 

I dirigenti preposti alle Strutture che si trovino a svolgere attività negoziale, dovranno pertanto dimostrare, in sede di stipula, il proprio potere di rappresentare l’ente – in virtù del rapporto di immedesimazione organica - fornendo la prova che l’atto che si va a compiere rientra nella sfera delle loro attribuzioni.

 

A tal fine si precisa che il Regolamento di Organizzazione e l’Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche dell’Istituto sono pubblicati sul sito istituzionale, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”.

 

Per quanto sopra, si ritiene cessata l’operatività della procedura di cui al messaggio INPS.Hermes.01/07/2015.0004509.

 

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

 

I Direttori centrali, regionali di livello dirigenziale generale e metropolitani dell’Istituto, sono titolari ex lege  - ai sensi del citato art. 16,  lett. f) del d.lgs. 165/2001 - ciascuno per il proprio ambito di competenza, della rappresentanza processuale e, quindi, del potere di rappresentare in giudizio l’Istituto nelle controversie afferenti alle Strutture cui sono preposti.

 

Di conseguenza, è loro attribuito anche il potere di rilasciare le procure speciali alle liti agli avvocati del ruolo professionale, laddove questi ultimi non possano spendere la procura generale loro conferita dal Presidente.

 

In particolare la rappresentanza processuale compete:

 

(i)                ai Dirigenti preposti alle Direzioni centrali dell'INPS - in base alle rispettive competenze per materia, senza limiti di importo in ordine al valore economico dei giudizi - nei giudizi e/o procedimenti in cui l'Istituto promuove o resiste a una lite avanti alle Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado (ivi compresi i TAR);

 

(ii)             ai Dirigenti preposti alle Direzioni regionali e alle Direzioni metropolitane dell'INPS  -  in base alle rispettive competenze per materia e territorio, senza limiti di importo in ordine al valore economico dei giudizi - nei giudizi e/o procedimenti in cui l'Istituto promuove o resiste a una lite avanti i Tribunali Amministrativi Regionali, ad eccezione delle Direzioni Regionali Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Con riferimento a queste ultime Direzioni regionali, la procura speciale sarà rilasciata dal Direttore centrale competente per materia.

 

Resta di competenza esclusiva del Presidente il conferimento delle procure alle liti, in ordine ai:

 

a) procedimenti afferenti a questioni relative alle attività di indirizzo politico-amministrativo dell'Istituto, dovendo intendersi per tali:

 

- i procedimenti avanti i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato aventi ad oggetto l'impugnazione espressa di deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di determinazioni del Presidente o del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, di regolamenti dell’Istituto a carattere generale; 

- i procedimenti avanti la Corte Costituzionale;

- i procedimenti avanti la Corte di Giustizia Europea;

 

b) procedimenti che, per la loro complessità, coinvolgono, per materia, trasversalmente più Direzioni centrali dell’Istituto.

 

Restano di competenza del Presidente -  nei procedimenti penali a carico di dipendenti e/o Organi dell’Istituto - il conferimento, previo parere tecnico del Coordinamento generale legale, delle procure speciali alle liti per la costituzione di parte civile, per  la nomina del difensore dell’Istituto quando lo stesso risulta persona offesa, del difensore della parte civile nonché la nomina dei difensori nei giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione.

 

Rimane, altresì, di competenza esclusiva del Presidente, il conferimento delle procure alle liti agli Avvocati del libero Foro, nei casi e con le modalità previsti dal vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi all’esterno.

 

Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali non di competenza del Presidente, in applicazione delle disposizioni speciali di cui all’art. 122, co. 2, c.p.p., la procura speciale per la costituzione di parte civile nonché la nomina del difensore della persona offesa e della parte civile potranno essere conferite, previo parere tecnico del Coordinamento Generale Legale o del Coordinatore legale di sede,  dal dirigente della sede o della Direzione metropolitana nella circoscrizione in cui si procede.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele