Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 6397 del 16-10-2015


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 16-10-2015
Messaggio n. 6397
OGGETTO:

Controlli sulle DSU trasmesse dai Caf nel periodo 2012/2013. Ulteriori istruzioni operative.

   

1. Premessa
 
Con messaggio n. 5864 del 23 settembre 2015, l’Istituto ha illustrato il procedimento di controllo delle DSU trasmesse dai Caf nel periodo 2012/2013, il cui svolgimento è propedeutico al pagamento del saldo pari al 10% del compenso fatturato.
 
Con successivo messaggio n. 6004 del 30 settembre 2015, è stato  comunicato che i Caf hanno ricevuto detta comunicazione, tramite PEC, in data 24 settembre 2015; ciò ai fini della decorrenza dei termini individuati dal precitato messaggio n. 5864 con riferimento alle due tipologie di controllo (automatico e manuale).
 
Con il presente messaggio per il prosieguo delle attività si forniscono le seguenti istruzioni operative.
 
 
2. Differimento della decorrenza del termine
 
A causa dei tempi tecnici osservati per implementare il sistema di upload dei documenti da parte dei Caf, si comunica che la data del 6 ottobre 2015 è quella da considerarsi utile ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni (controllo automatico) e di 30 giorni per l’invio di copia della DSU (controlli manuali) da parte dei Caf.
 
Pertanto, l’indicazione della data del 24 settembre 2015, fornita con il precitato messaggio n. 6004, è da intendersi superata.
 
 
3. Dichiarante inesistente o deceduto (controllo automatico  - codice “41”)
 
Con riferimento alle ipotesi di dichiarazioni pre esitate con il codice “41”, si precisa che l’inadempienza riguarda la sola ipotesi in cui il decesso (oppure l’inesistenza) del soggetto dichiarante sia avvenuto in data antecedente alla data sottoscrizione della DSU.
 
A fronte di tale irregolarità, qualora il soggetto dichiarante risulti ancora in vita oppure deceduto in data successiva alla sottoscrizione della DSU, il Caf potrà inviare alla Struttura territoriale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a propria firma, concernente l’esistenza in vita del medesimo soggetto.
 
In tal caso, le Strutture territoriali, al fine di valutare correttamente la documentazione inoltrata dal Caf, dovranno accedere alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione (anagrafica ARCA, anagrafica tributaria) ed esitare la DSU con il codice “0” (esito regolare) qualora la circostanza rappresentata dal medesimo Caf sia risultata veritiera.    
 
4. DSU ripetute (controllo automatico  - codice “33”)
 
4.1. DSU ripetute dalla “terza”
 
 
Sulla base di quanto precisato con circolare n. 82/2013, par. 4, n. 3, l’ irregolarità pre esitata con codice “33” riguarda la ritrasmissione con valori inalterati di una DSU per un numero di volte superiore a due (c.d. DSU ripetuta dalla “terza”).
 
Ne consegue che non sono esitabili “con errore” DSU ripetute (con valori inalterati) dalla “seconda” oppure DSU ripetute dalla terza, ma con anno reddito diverso. Dette DSU, infatti, non sono sanzionabili ma solo non compensabili secondo i “criteri di esclusione dai compensi” di cui al par. 2 n. 1,2,3, della medesima circolare.
 
In ragione di quanto sopra esposto, poiché si è verificato che in alcune liste sono presenti DSU con le predette caratteristiche, catalogabili come “non compensabili” ma “non sanzionabili”, si è proceduto ad esitare “da sistema” dette DSU con il codice 0 (esito regolare).
 
Si precisa che, con riferimento alla DSU esitate con detto codice, non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dei Caf e delle Strutture territoriali.
 
 
4.2. Accesso alla “lista dichiarazioni”
 
In alcune liste sono presenti DSU ripetute dalla “terza” sottoscritte presso Caf diversi.
 
Al riguardo, si fa presente che non sussistono problemi per le DSU sottoscritte presso lo stesso CAF per le quali mediante l’accesso alla c.d. “lista dichiarazioni”, il Caf può sempre visualizzare le precedenti. Per le DSU sottoscritte presso CAF diversi, solo a decorrere dalla data del 7 giugno 2013, i CAF hanno potuto consultarle verificando, quindi, se la DSU sottoscritta per il proprio tramite fosse effettivamente “ripetuta dalla terza”.
 
In ragione di quanto sopra esposto, si è proceduto ad esitare “da sistema” con il codice “0” (esito regolare), le DSU trasmesse dal 1 gennaio 2012 al 6 giugno 2013 e contestate al Caf come “ripetuta dalla terza”, benché la “prima” DSU oppure le “prime” due DSU siano state sottoscritte presso Caf diversi e non visibili (ad es., 1^ DSU  presso Caf X,  2^ e 3^ DSU presso  Caf Y; 1^ e 2^ DSU presso Caf X, 3^ DSU presso Caf Y).
 
Si precisa che con riferimento alla DSU esitate con detto codice, non sono previsti adempimenti a carico dei Caf e delle Strutture territoriali.
 
 
5. Implementazione liste di DSU oggetto di controllo manuale
 
L’Istituto, nell’esercizio delle poteri di verifica previsti dalla Convenzione che prevede che il controllo riguardi un campione di DSU pari ad almeno il 3%, ha proceduto ad implementare la lista delle DSU oggetto di controllo manuale.
Tali DSU sono disponibili all’interno della funzione “Liste di controllo” dell’apposita procedura ed identificate con la dicitura “ISEE-integrative”.
 
I Caf saranno interessati con apposita Pec e entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tale nota dovranno far pervenire alla Struttura territoriale competente in base alla residenza del soggetto dichiarante, copia della medesima DSU ed il documento di riconoscimento del dichiarante secondo le modalità illustrate con il precitato messaggio 5864 del 23 settembre 2015.
 
 
 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi