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Messaggio numero 6534 del 11-08-2014


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 11-08-2014
Messaggio n. 6534
Allegati n.1
OGGETTO:

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 29 d.l. 244/1995.

   

 

Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La normativa prevede altresì che decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

 

Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari al 11,50%.

 

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto[1], si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 178 del 19 dicembre 2013.

 

In considerazione dell’operatività dei codici Ateco 2007 – illustrata con la circolare  n. 80 del 25 giugno 2014 – si evidenzia che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439100; si ricorda inoltre che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432100 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.

 

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

 

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

 

Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”;  a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione  “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2014.

 

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

 

Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva; i datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

 

Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

 

Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2014 o modificarne la misura rispetto all’anno 2013, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà alle aziende le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

     
     

 

 

 



[1] A tale riguardo di evidenzia che, conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, la riduzione contributiva non spetta  in presenza di contratti di solidarietà.