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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Messaggio numero 767 del 21-02-2017


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direrzione Centrale Ammortizzatori sociali
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 21-02-2017
Messaggio n. 767
Allegati n.1
OGGETTO:

Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8

   

 1.   Premessa

 

La legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 all’articolo 48, concernente “Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi”, ha introdotto i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Successivamente con decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 il predetto comma 1-bis dell’art. 48 è stato testualmente modificato secondo la seguente formulazione: I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Lo stesso decreto legge n. 8/2017 ha peraltro novellato il comma 11 dell’art. 48, secondo il quale La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

 

 

2.   Le istanze

 

La sospensione delle predette ritenute alla fonte, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017, è applicabile a tutti i soggetti sostituiti dall’INPS che con apposita istanza dichiarino di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

  1. di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 dell’art. 1 del predetto Decreto Legge n. 189/2016.
    REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
    REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
    REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
    REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). 

  2. di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma di cui all’allegato 2 del predetto Decreto Legge n. 189/2016:
    REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI).
    REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).
    REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG). 

  3. di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l' inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’ azienda.

 

Al riguardo si informa che questo Istituto sta predisponendo, in ambiente web, la procedura che consentirà l’acquisizione delle domande di sospensione per le tre tipologie di prestazioni interessate dal menzionato decreto legge, per le quali l’INPS svolge il ruolo di sostituto di imposta:

  • pensioni o assegni ad esse equiparate di cui all’art. 49 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • prestazioni a sostegno del reddito;
  • retribuzioni.

Ciò posto, in attesa della realizzazione delle procedure di acquisizione delle domande, si allega il modello contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e da inoltrare alle Strutture di questo Istituto di territorialmente competenti.

 

Qualora siano già state presentate alle predette Strutture territoriali istanze a seguito della citata legge di conversione n. 229/2016 del decreto legge n.  189/2016, le stesse non possono essere acquisite in quanto devono essere presentate alla luce della vigente normativa.

 

 

3.   Modalità di sospensione

 

La sospensione verrà effettuata, previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:

  • a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
  • a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di novembre 2017.

 

 

 

 

4.   Rimborso delle ritenute già operate

 

In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”- al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.

 

Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.

 

 

5.   Ripresa della riscossione

 

Si precisa che il comma 11 del predetto art. 48 prevede espressamente “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni……..avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi”.

 

Pertanto le trattenute che saranno oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la predetta data del 16 dicembre 2017.

Nelle ipotesi di incapienze resta fermo l’obbligo dei sostituiti di versare i residui debiti d’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele