Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 794 del 23-02-2017


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 23-02-2017
Messaggio n. 794
OGGETTO:

Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo ed il 1° maggio 2017 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

   

Nel Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.

 

Tale legge, all’articolo 1, commi da 206 a 208, reca disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

 

In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’articolo 1, comma 206, lettera d), della legge n. 232 del 2016 ha modificato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevedendo che, ai fini dell'accesso al beneficio in parola, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il:

 

-      1° marzo 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017;

-      1° maggio 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

 

 

Al riguardo si rammenta che, come previsto dal comma 4 del citato articolo 2, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

 

a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese;

b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;

c) tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

 

La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli.

 

Con successiva circolare saranno diramate le istruzioni operative per l’applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2017, gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025.

 

  Il Direttore Generale  
  Gabriella Di Michele