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Messaggio numero 9703 del 14-06-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 14-06-2013
Messaggio n. 9703
OGGETTO:

Chiarimenti sul contributo di solidarietà (art 24 co. 21 del DL 201/2011) relativi ai soli dirigenti ex Inpdai.

   

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Sedi e dalle aziende in ordine alla corretta assoggettabilità dei dirigenti ex Inpdai al contributo di solidarietà previsto dall’art. 24 co. 21 del DL 201/2011 (circolare 99 del 18/7/2012 e messaggio 16058/2012), si forniscono precisazioni atte a gestire le criticità derivanti dalla esatta individuazione dei soggetti per cui il contributo è dovuto.

 

L’obbligo sorge unicamente in presenza di due requisiti:

 

-          Almeno 5 anni di iscrizione al Fondo ex Inpdai al 31/12/1995

-          Attualità di iscrizione al medesimo Fondo speciale

 

Anzianità pari o superiore a 5 anni al 31/12/1995 nel Fondo ex Inpdai (REQUISITO NON SEMPRE NOTO AL DATORE DI LAVORO)

 

Per pregressa anzianità Inpdai pari ad almeno 5 anni al 31/12/1995 si intende la complessiva anzianità contributiva accreditata al momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo di cui al citato art. 24 e temporalmente riferita a periodi anteriori al 31/12/1995, pur se derivante da contribuzione diversa da obbligatoria (trasferimenti gratuiti, riscatti, ricongiunzioni, figurativi e facoltativi).

 

E’ irrilevante il momento dell’accredito di detta contribuzione, anche se intervenuto successivamente al 31/12/1995 (es. trasferimento gratuito ex art. 5 L. 44/73 richiesto nel 2001 riferito a periodi ante 1995 ed effettivamente trasferiti da Inps a Fondo Inpdai nel 2002, o anche successivamente a completamento della richiesta del 2001).

 

Ne deriva che non vanno accolte le contestazioni che fondano l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di solidarietà sui soli anni da dirigente.

 

A questo proposito è da precisare che l’art. 24 co. 21 del DL 201/2011 non assume come parametro la decorrenza della qualifica, ma espressamente richiama l’anzianità contributiva. Ai sensi dell’art. 7 DL 463/83, convertito con modificazioni nella L 638/83, questa è composta dal “numero” delle contribuzioni accreditate al lavoratore durante la vita lavorativa finalizzate a determinare l’accesso alle prestazioni pensionistiche. 

 

Il requisito della pregressa anzianità contributiva è verificato dalla procedura nel nostro Sistema Informatico e di regola non è conosciuto dal datore di lavoro.

 

 

Attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai (REQUISITO NOTO AL DATORE DI LAVORO)

 

Per attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai si intende il mantenimento del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31/12/2002; il mantenimento è attestato dalla qualifica 3 correttamente utilizzata.

 

Il codice “3” - secondo quanto a suo tempo stabilito con il msg 12489 del 29/5/2008 - identifica i soli dirigenti industriali per cui è tuttora esistente il rapporto di lavoro già in essere al 31/12/2002  (data di cessazione Inpdai): ciò significa stessa matricola azienda, o anche matricola diversa purché il passaggio tra i due datori di lavoro sia stato effettuato per una delle motivazioni previste nel citato  messaggio 12489/2008.

 

In tutti gli altri casi di modifica del rapporto di lavoro la qualifica deve essere “9”, né può mai tornare ad essere “3” anche nell’evenienza di riassunzione presso l’azienda in cui il dirigente era in servizio al 31/12/2002.

 

Anche le nuove assunzioni, vale a dire le prime nomine a dirigenti industriali intervenute dall’1/1/2003 in poi dovranno avere codice “9” (le indicazioni sono state a suo tempo fornite con la circolare 83 del 24/4/2003 che ha disciplinato la confluenza dell’ Inpdai in Inps).

 

Ne deriva che ai fini dell’imposizione del contributo di cui all’oggetto, solo la qualifica “3” correttamente attribuita dall’azienda determina l’attualità di iscrizione nel Fondo, requisito che -unitamente al possesso dell’ulteriore elemento  della pregressa anzianità di 5 anni al 31/12/95  nel Fondo  -  origina l’obbligo contributivo riferito alla solidarietà.

 

Il requisito dell’attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai è conosciuto dal datore di lavoro.

 

 

Dirigenti ex Inpdai in aziende non industriali

 

L’attualità di iscrizione nel Fondo ex Inpdai può realizzarsi anche in azienda non industriale. In tal caso, l’azienda deve essere contraddistinta dal CA “9U”. Il codice identifica le posizioni aziendali che (pur se inquadrate nel 2XXXX, nel 6XXXX, nel 7XXXX), per effetto di pregresse opzioni validamente esercitate o di norme speciali, hanno acquisito dirigenti industriali con titolo al mantenimento del regime previdenziale ex Inpdai (cfr. punto 4.2.1 della circolare 83/2003).

 

Anche in tal caso la corretta qualifica ai fini dell’attualità di iscrizione è “3”.

 

 

Dirigenti pensionati che hanno ripreso l’attività lavorativa

 

Con riferimento al rapporto di lavoro in corso, il contributo di solidarietà non è dovuto sia perché manca l’attualità di iscrizione al Fondo ex Inpdai (interrotta a motivo del pensionamento), sia perché la preesistente anzianità contributiva si è già esaurita nella determinazione della prestazione.

 

In costanza di rapporto di lavoro, il dirigente è però assoggettato alla contribuzione quale pensionato secondo le modalità previste dalla DC Pensioni.

 

 

Composizione delle liste

 

Le liste sono state redatte estraendo dalla platea di tutti i dirigenti ex Inpdai con anzianità contributiva pari o superiore a 5 anni al 31/12/1995, i soggetti che tuttora risultano attivi.

 

Nell’ambito di tale ulteriore platea sono stati eliminati i pensionati, i qualifica “3” dipendenti di aziende non industriali tranne che dotate di CA “9U” (la procedura effettua anche un controllo sul settore d’inquadramento dell’azienda), i dirigenti con qualifica “9”.

 

L’elenco residuo dei soli soggetti con qualifica “3” viene ogni mese adeguato all’esito dell’elaborazione delle denunce Uniemens pervenute, in modo da aggiornare le liste aziendali in funzione della pertinenza del lavoratore (assunzioni / cessazioni) e dell’inquadramento dello stesso (tipo lavoratore-Fondi speciali / qualifica-dirigente).

 

La descritta modalità di selezione dei soggetti presuppone il corretto utilizzo del codice qualifica da parte dell’azienda; ove ciò non sia avvenuto, la circostanza può aver determinato non corrette inclusioni o esclusioni nelle liste.

 

 

Verifiche delle sedi

 

A fronte di contestazioni dell’azienda, sulla base delle precisazioni fornite con il presente messaggio, la Sede dovrà verificare la consistenza dell’estratto conto del dirigente e/o la correttezza e continuità della qualifica dal 31/12/2002 ad oggi, tenuto conto dell’inquadramento dell’azienda.

 

Resta da precisare che l’estrazione dei dirigenti con anzianità pari ad almeno 5 anni al 31/12/1995 non ha contemplato i soggetti con incongruenze anagrafiche (più di un codice fiscale validato dal fisco, diverse fusioni in Anagrafica Unica). Qualora l’azienda ritenga che il contributo sia dovuto, ma il nominativo non sia nelle liste, la Sede dovrà approfondire la verifica anagrafica provvedendo agli adeguamenti che si rendessero necessari.

 

E’ attiva una procedura che periodicamente rielabora l’interrogazione anagrafica - intercettando le unificazioni/variazioni anagrafiche - ed esita con l’aggiornamento delle liste.

 

Ove permangano dubbi nel fornire riscontro sulla corretta assoggettabilità, potranno essere chiesti chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: alba.sabetta@inps.it.

 

Istruzioni per il recupero della contribuzione versata e non dovuta

 

L’ipotesi ricorre quando a seguito delle rielaborazioni delle liste, o a motivo di improprio utilizzo del codice qualifica “3” in luogo del codice “9”, emerge che la contribuzione già versata non era dovuta.

 

In presenza di versamento di contributo di solidarietà istituito con codici causale “M240” (Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%) e codice causale “M241” (Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%) per lavoratori non soggetti a tale imposizione contributiva, si precisa che con messaggio n. 16058 del 14-10-2012,  l’Istituto ha fornito le modalità operative per il recupero delle somme erroneamente versate mediante la valorizzazione del codice causale L241” avente il significato di “recupero contributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%)” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di <Denuncia Individuale>.

 

 

Lavoratori non presenti nelle liste e procedure di controllo

 

Per i lavoratori ritenuti non soggetti alla normativa sopra esposta, le procedure di controllo, a  partire dal mese di marzo 2013, non consentono  l’inserimento dei codici causale M240 e M241.

 

Nel caso in cui le aziende abbiano provveduto al versamento tramite F24  di tale contribuzione  aumentando l’importo del saldo della denuncia, potranno procedere alla richiesta di rimborso di tale somma erroneamente versata inviando, attraverso il cassetto bidirezionale, apposita richiesta di rimborso o compensazione opportunamente documentata.

 

Le procedure di controllo sono state implementate al fine di recepire la normativa di cui alla circolare 99 del 18/07/2012 e messaggio 16058/2012.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori