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Messaggio numero 9740 del 14-06-2013


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 14-06-2013
Messaggio n. 9740
OGGETTO:

Gestione separata – Operazione Poseidone 2007 –

a) reddito da lavoro autonomo anno di imposta 2007: posizioni residue

b) redditi provenienti da attività professionale denunciate con codici ateco relative agli studi legali, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti tributari, fisioterapisti e attività paramediche

   

Nell’ambito dell’operazione di verifica delle posizioni contributive denominata PoseidOne, iniziata nel corso del 2009, e facendo seguito alla circolare 23 del 16 febbraio 2010, si comunica che si è proceduto, con decorrenza 1° gennaio 2007 ad iscrivere d’ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 i soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel quadro RE del Modello Unico PF 2008, periodo di imposta 2007, in assenza di contribuzione alla suddetta gestione.

 

Contestualmente sono state inviate le lettere con la richiesta della contribuzione dovuta ai soggetti già iscritti alla Gestione separata, anche a seguito delle precedenti operazioni Poseidone, di cui al msg n. 001754 del 25/01/2011, per i quali non risulti versata la contribuzione dovuta, neanche in forma rateale, oppure non risulti effettuato alcun accertamento da parte delle singole sedi.

 

Inoltre sono stati individuati i soggetti che hanno dichiarato – sempre nel quadro RE del modello fiscale – redditi provenienti da arti e professioni denunciate con i seguenti codici Ateco:

 

 

-      69.10.10 (attività degli studi legali)

-      69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e consulenti tributari)

-      86.90.21 (Fisioterapisti)

-      86.90.29 (Altre attività paramediche indipendenti)

-      71.11.00 (Attività studi di architettura)

-      71.12.10 (Attività studi di ingegneria)

-      71.12.20 (Servizi di progettazione di ingegneria integrata)

 

A tutti i soggetti individuati si è proceduto ad inviare una comunicazione d’iscrizione (se assente) alla Gestione separata e di quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116 comma 8 lettera b) della legge n.388/2000.

 

Dall’invio delle comunicazioni sono stati esclusi dopo il controllo degli archivi del “casellario dei lavoratori attivi” e del “Casellario dei pensionati”:

 

-      i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva alla propria Cassa professionale,

-      i pensionati delle medesime casse professionali,

-      i pensionati che svolgono attività professionale per i quali vige l’art. 18 comma 11 legge n.111/2011 (vedi circ. 99/2011),

-      i professionisti iscritti alle casse esclusive come i notai, i medici, i chimici, i giornalisti, gli psicologi, ecc.

 

Inoltre, non sono stati inviati i provvedimenti ai soggetti per i quali:

 

-      è presente l’accertamento come PoseidSede per anno di competenza 2007,

-      è presente il versamento di contributi con causale PXX/P10 per periodo di competenza 2007 in assenza di quadro RR,

-      è presente il versamento di contributi con causale POC per periodo di competenza 2007,

-      è stato annullato l’accertamento per gli anni precedenti al periodo d’imposta interessato con motivazione: “Obbligato presso altra Cassa Professionale : Cassa Forense o Inarcassa, ecc.”,

-       risultano rimborsati i contributi da parte della Cassa nazionale dei commercialisti ai sensi dell’art. 21 della legge 21/1986.

 

I professionisti che hanno indicato un codice di attività generica, o comunque diversa da quella per la quale è obbligatoria l’iscrizione ad una delle Casse previste dal D.M. 103/96 potrebbero non essere stati esclusi.

 

Per tali posizioni la sede deve effettuare una puntuale verifica del reddito dichiarato e iscrivibilità alla Gestione separata.

 

Si precisa inoltre, che per i soggetti interessati agli accertamenti e per i quali sono presenti contributi versati alla Gestione separata da parte di Committenti/associanti, questa Direzione ha provveduto direttamente a quantificare il contributo dovuto sulla differenza tra il reddito imponibile di lavoro autonomo e quello da collaboratore ed entro il limite del massimale annuo previsto per l’anno d’imposta interessato.

 

 

Si comunica infine che durante l’elaborazione dei dati fiscali relativi al periodo di imposta 2007, non è andato a buon fine il controllo sul casellario dei lavoratori attivi per alcuni dei professionisti interessati (Biologi e Dottori Commercialisti) e il codice Ateco 71.12.50 (attività da Geologo) non è stato associato alla cassa professionale pluri-categoriale EPAP. Tale errore ha provocato l’emissione non corretta di alcuni accertamenti che sono stati tempestivamente annullati direttamente dal centro.

 

I professionisti interessati riceveranno, tramite PEC o lettera, la comunicazione dell’annullamento stesso.

 

 

Per tutte le attività di verifica, controllo e adempimenti si rinvia alle istruzioni già illustrate nei precedenti messaggi.

 

p. Il Direttore generale

Crudo