Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali

Messaggio numero 2889 del 27-02-2014


Attivando questo Link si puo' ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 27-02-2014
Messaggio n. 2889
Allegati n.3
OGGETTO:

Nuovo sistema di gestione del “DURC interno”, per l’individuazione e la contestazione delle situazioni di irregolarità incompatibili con  i benefici  normativi e contributivi,  previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Emissione delle note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).

   

INDICE

1. La nuova gestione del “DURC interno”.

2. Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno.

3. Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013).

4. Indicazioni operative per le Sedi.

 

Allegati

1. Esempi circa paragrafo 1.

2. Esempi circa paragrafo 2.

3. Esempio circa paragrafo 3.

 

1.   La nuova gestione del “DURC interno”.

 

Come è noto, l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, subordina i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, - tra l’altro - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cosiddetto DURC).

 

L’articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 ottobre 2007,  prevede che l’INPS  - per i benefici di propria competenza - verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento “formale” previsto dall’articolo 4 del decreto stesso; il DURC “formale” è sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica (cosiddetti SEMAFORI) che danno luogo al cosiddetto “DURC interno”  nell’ambito del “Cassetto previdenziale Aziende”; il “semaforo verde” indica una situazione compatibile con il godimento dei benefici, mentre il “semaforo rosso” indica una situazione incompatibile con il godimento dei benefici.

 

L’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale citato prevede altresì che – in mancanza dei requisiti di regolarità - l’INPS emetta un DURC negativo, solo dopo aver inutilmente invitato il datore di lavoro a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni.

 

Conformemente alle norme di legge e regolamentari citate, è stato innovato il processo di gestione del DURC interno; tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, può essere così descritto.

 

La richiesta del DURC interno viene ora effettuata dall’Istituto, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva e non è più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi.

 

Con frequenza mensile (approssimativamente verso la metà di ogni mese di calendario e fatto salvo quanto viene detto più avanti circa la validità quadrimestrale del DURC interno positivo), i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

 

Rilevazione immediata di regolarità

 

Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di DURC interno positivo.

 

Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; in attuazione dell’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98) il DURC interno positivo consente anche il godimento dei benefici che competerebbero per i tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; tale validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla immediata contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

 

 

Rilevazione iniziale di irregolarità

 

Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una  comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata (PEC) -, recante:

 

-      l’indicazione delle irregolarità riscontrate;

-      l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;

-      l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un  DURC interno negativo.

 

Qualora il datore di lavoro regolarizzi la propria posizione o sia accertata l’insussistenza delle irregolarità, i sistemi informativi centrali –con l’ intervento, quando necessario, degli operatori di sede – attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione positiva (Semaforo verde), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno positivo.

 

Ne consegue che il datore di lavoro può godere dei benefici che competerebbero – in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici – per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo verde; anche in questo caso il DURC interno positivo consente inoltre il godimento dei benefici che competerebbero nei tre mesi successivi, a prescindere se – nel frattempo - insorga una situazione di irregolarità; anche in questo caso la validità quadrimestrale del DURC interno positivo rispetto ai benefici è rappresentata dalla contemporanea accensione del semaforo verde per quattro mesi consecutivi.

 

Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di DURC interno negativo.

 

Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici che altrimenti gli competerebbero in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici.

 

Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte.

 

Se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato – sempre tramite PEC - il preavviso di DURC interno negativo.

 

Se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato il DURC interno negativo.

 

In allegato al presente messaggio sono riportate alcune esemplificazioni inerenti il nuovo sistema descritto (all. n. 1).

 

Le indicazioni fornite per la gestione del DURC interno con precedenti circolari e messaggi continuano ad essere valide, se non sono in contrasto con il nuovo sistema delineato e con le indicazioni fornite in questo messaggio.

 

Verranno successivamente forniti i dettagli di funzionamento del nuovo sistema.

 

2.   Prima applicazione del nuovo sistema di gestione del DURC interno.

 

Il nuovo sistema di gestione del DURC interno provvederà anche a confermare o definitivamente escludere i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Come già chiarito, la prima richiesta di DURC interno verrà effettuata direttamente dall’Istituto alla metà del mese di aprile 2014, avviando la sequenza di operazioni illustrate nel paragrafo precedente.

 

Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data - risulteranno regolari, i sistemi informativi centrali accenderanno, all’interno del Cassetto previdenziale aziende, un semaforo verde sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014; l’accensione del semaforo equivale a generazione di DURC interno positivo per i benefici che competeranno per i suddetti mesi.

 

Nei confronti dei datori di lavoro che – a quella data – presentano situazioni di irregolarità, accertate a partire da gennaio 2008 (data di entrata in vigore del “DURC interno”) e tuttora sussistenti, verrà acceso all’interno del Cassetto previdenziale aziende un semaforo giallo sul mese di aprile 2014 e contemporaneamente verrà inviata al datore di lavoro (e a chi lo rappresenta per gli adempimenti previdenziali) una  comunicazione (detta “preavviso di DURC interno negativo”) - mediante posta elettronica certificata -, recante:

 

-      l’indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti;

-      l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni;

-      l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un  DURC interno negativo.

 

Nell’eventualità in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione:

 

  • si accenderà il semaforo rosso sul mese di aprile 2014 (equivalente a DURC interno negativo su aprile 2014); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese aprile 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero - in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici -;
  • si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”; in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici.

  

Le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici sono riepilogate all’interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione “Regolarità contributiva”.

 

All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate:

 

 

(dicitura presente nel cassetto)

(significato principale)

DM10 non trasmesso

mancato invio del DM10 o dell’Uniemens;

F24 non presente

omesso versamento della contribuzione dovuta

Importo minore del dovuto

versamento di parte della contribuzione dovuta

Inadempienza aperta

omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS

Inadempienza iscritta a ruolo non notificata

omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora notificata

Cartella non riscossa

omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito e notificata

 

A decorrere dai benefici che competerebbero per il mese di agosto 2013 (mese in cui è entrato in vigore l’articolo 31, comma 8 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, citato nel paragrafo precedente) - viene attribuito al DURC interno positivo validità quadrimestrale (cfr. III° esempio di allegato n.2).

 

Fino al periodo di competenza marzo 2014, le situazioni d’irregolarità rilevanti per la non spettanza dei benefici sono solo quelle afferenti la stessa posizione contributiva (matricola dell’area DM) sulla quale i benefici vengono esposti.

 

A partire dal mese di competenza aprile 2014, nell’ipotesi in cui a un datore di lavoro - univocamente individuato con il codice fiscale – siano associate più posizioni contributive (ovvero matricole dell’”area DM”), rileveranno tutte le situazioni d’irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se afferenti una posizione contributiva (matricola dell’”area DM”) diversa da quella su cui viene esposto il beneficio.

 

Al fine di agevolare i datori di lavoro e chi li rappresenta negli adempimenti previdenziali, nell’individuazione delle irregolarità che – se non sanate – potranno determinare il disconoscimento dei benefici pregressi e correnti, è stata attivata una nuova sezione del Cassetto previdenziale aziende, denominata “Evidenze su posizioni”; all’interno di tale sezione sono state  rilasciate alcune funzionalità che consentono di visualizzare le irregolarità pendenti, che sono incompatibili con i benefici.

 

Le singole situazioni di irregolarità sono aggregabili per codice fiscale del contribuente, per posizione contributiva, per tipo di irregolarità.

Le informazioni visualizzate corrispondono ai dati comunque visualizzabili in altre sezioni del Cassetto (“Regolarità contributiva”, “Crediti/ inadempienze”, “Iscrizione a ruolo”, eccetera).

In allegato al presente messaggio sono esemplificati alcuni casi di transizione al nuovo sistema di gestione del DURC interno  (allegato n. 2).

 

 

3.   Emissione delle Note di rettifica con la nuova procedura di Gestione contributiva (DM2013)

 

Nella prima settimana del mese di marzo sarà rilasciata, nell’ambito del nuovo processo reingegnerizzato di gestione delle denunce contributive, anche la procedura di gestione delle note di rettifica.

 

Saranno contestualmente visualizzate all’interno del Cassetto previdenziale aziende le note di rettifica, la cui visualizzazione era stata sospesa dall’avvio delle operazioni di reingegnerizzazione.

 

L’arretrato accumulato rende necessario prevedere un tempo congruo, durante il quale le Sedi, i datori di lavoro e i loro eventuali intermediari si confrontino per risolvere le situazioni formali o sostanziali che hanno generato le suddette note di rettifica; è auspicabile il massimo sforzo finalizzato a evitare l’appesantimento dell’attività amministrativa – che seguirebbe all’invio di note di rettifica che poi dovrebbero essere annullate –ovvero i disagi conseguenti a  notifica di addebiti insussistenti.

 

Le note di rettifica in esame saranno, quindi, spedite secondo il seguente calendario:

 

  • le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15.05.2014;
  • le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile – luglio 2013 saranno spedite il 16.06.2014 ;
  • le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014.

 

In relazione alla data di spedizione indicata saranno calcolate le sanzioni connesse agli addebiti contributivi contenuti nelle note di rettifica.

 

Le note di rettifica recanti –  insieme all’eventuale altro - gli addebiti contributivi relativi agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'articolo  4, comma 1, del decreto legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta piccola mobilità) saranno spedite il 15.09.2014,  a prescindere dal mese cui si riferiscono (si tratta per lo più di note di rettifica relative ai codici tipo contribuzione P5, P6, P7, S1, S2, S3); infatti l’Istituto – pur ritenendo, in via cautelare, non spettanti gli incentivi suddetti – ha disposto – in attesa dei definitivi chiarimenti ministeriali -  la sospensione delle iniziative volte al recupero degli addebiti contributivi corrispondenti (cfr. circolare n. 150 del 25 ottobre 2013).

 

La visualizzazione delle note di rettifica relative al mese di dicembre 2013 avverrà nella prima settimana di marzo 2014; relativamente ai mesi successivi, le eventuali note di rettifica saranno visualizzabili all’interno del Cassetto, in corrispondenza con la conclusione delle fasi elaborative centrali di calcolo delle denunce contributive (usualmente una denuncia contributiva è sottoposta alla fase di elaborazione interna per il calcolo nella seconda decade del mese successivo al mese in cui scade il termine di invio della denuncia stessa; ad esempio, la denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2014 deve essere inviata entro il 31 marzo 2014 ed è presumibile che  venga elaborata per il calcolo intorno al 10 del mese di  aprile 2014).

 

La spedizione delle note di rettifica relative ai mesi da dicembre 2013 a maggio 2014 avverrà il 15 settembre 2014; le note di rettifica dal mese di giugno 2014 in poi saranno spedite secondo la prassi consueta (60 giorni dopo che siano state rese visibili all’interno del Cassetto previdenziale aziende).

 

Note di rettifica con la causale addebito art. 1, comma 1175, della legge 296 del 2006”

 

Nell’ambito del sistema pregresso di gestione del DURC interno, la nota di rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” svolgeva una duplice funzione: da un lato avvisava il datore di lavoro che sussistevano delle irregolarità incompatibili con il godimento dei  benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; dall’altro quantificava l’addebito contributivo che si sarebbe dovuto pagare, per l’eventualità che le situazioni di irregolarità non venissero sanate.

 

Nel nuovo sistema di gestione del DURC interno le note di rettifica con la suddetta causale cessano di svolgere la prima funzione, mentre la seconda funzione (di contestazione dell’addebito) rimane ed è resa coerente con il mutato contesto operativo.

 

Il compito di avvisare che sussistono delle irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici è affidato ad una distinta comunicazione, denominata “preavviso di DURC interno negativo” (cfr. il paragrafo 1 di questo messaggio).

 

Le nuove note di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” svolgeranno il compito di contestare al datore di lavoro che non spetta il beneficio, che il datore di lavoro abbia eventualmente esposto nella denuncia contributiva per il mese cui si riferiva il nuovo DURC interno negativo, pur non avendo sanato le irregolarità precedentemente segnalate con il “preavviso di DURC interno negativo”.

 

Pertanto, la nota di rettifica ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, che contesta la mancata spettanza dei benefici di legge non potrà più essere annullata, anche se nel frattempo il datore di lavoro abbia sanato l’originaria irregolarità.

 

La nuova configurazione riguarda sia le note di rettifica relative alle denunce di competenza   aprile 2014 sia le note di rettifica relative a mesi precedenti.

 

Per il mese di aprile 2014 le eventuali rettifiche del nuovo tipo con “addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006” saranno visibili (all’interno del Cassetto previdenziale aziende) nella seconda decade di giugno 2014 e saranno notificate il 15 settembre 2014.

 

Per i mesi anteriori ad aprile 2014 verranno rigenerate note di rettifica con “addebito art. 1, co.1175, l.296/2006” del nuovo tipo; queste saranno calcolate e rese visibili nel Cassetto intorno al 15 maggio 2014; avranno come data di spedizione il 15 settembre 2014.

 

In allegato al presente messaggio è esemplificato un caso di nuova rettifica con la causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (allegato n. 3).

 

 

4.   Indicazioni operative per le Sedi.

 

In considerazione di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, le Sedi sono chiamate ad intensificare l’impegno di presidio dei canali di comunicazione con l’utenza e di aggiornamento degli archivi contributivi aziendali, al fine di:

 

  • evadere le istanze dei datori di lavoro finalizzate a sanare le situazioni di irregolarità incompatibili con il godimento dei benefici;
  • evadere le istanze dei datori di lavoro finalizzate a definire le omissioni evidenziate nelle note di rettifica, a prescindere dalla data della loro eventuale spedizione;
  • definire le situazioni sospese che impediscono l’effettivo aggiornamento della posizione aziendale, privilegiando la lavorazione su liste (es.: pagamenti non abbinati, versamenti confluiti nell’inadempienza 0500), al fine di rimuovere situazioni di irregolarità solo apparenti, perché nel frattempo sanate.

 

L’attività istruttoria finalizzata alla sistemazione degli archivi è di fondamentale importanza affinché il preavviso di DURC interno negativo - che verrà inviato intorno al 15 aprile 2014 - sia indirizzato soltanto ai datori di lavoro per i quali effettivamente sussistono ancora le situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

 

Per tali posizioni, infatti, se le irregolarità persisteranno ancora oltre i 15 giorni dall’invio dell’avviso, il sistema provvederà a consolidare i semafori rossi sui  periodi pregressi, oltre che ad accendere il semaforo rosso su aprile 2014.

 

Poiché tali attività possono comportare la gestione di molti aspetti del rapporto contributivo intercorrente tra l’Inps e il datore di lavoro, si invitano le Sedi a ottimizzare l’impiego di tutte le professionalità necessarie, attraverso la costituzione di  uno specifico gruppo di lavoro, coordinato preferibilmente dal responsabile dell’”unità di coordinamento operativo dell’area flussi”.

 

Sarà in ogni caso opportuno individuare, per ogni datore di lavoro o intermediario, un unico referente, cui il datore di lavoro o il suo rappresentante possa rivolgersi per la definizione complessiva delle varie criticità che impedirebbero la formazione del DURC interno positivo.

 

Inoltre, al fine di facilitare il rapporto con gli utenti (datori di lavoro/ intermediari) dovrà essere previlegiata una modalità di lavoro che non frammenti la trattazione delle diverse problematiche, unificando in un unico punto l’analisi dell’intera situazione aziendale.

 

Al fine di collegare le predette attività al Piano Budget 2014, per la corretta programmazione dei carichi di lavoro e dell’impiego delle risorse, le Sedi - sulla base dei rispettivi carichi rilevabili dalle procedure di gestione ed in particolare dalle apposite sezioni del Cassetto previdenziale aziende - provvederanno ad attivare appositi Progetti Regionali di Miglioramento, mirati prioritariamente all’abbattimento delle giacenze accumulatesi da novembre 2012; in particolare tali progetti dovranno riguardare la gestione delle irregolarità indicate nella tabella già riportata nel paragrafo 1 di questo messaggio e la gestione delle note di rettifica la cui emissione era stata sospesa.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

ESEMPI relativi al paragrafo 1 (nuovo DURC interno)

 

I) (Rilevazione immediata di regolarità)

 

a.  intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali:

  • non rilevano situazioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro ALFA;
  • pertanto accendono un Semaforo verde sui mesi giugno, luglio, agosto e settembre ; l’accensione dei semafori equivale ad un DURC interno positivo generato a giugno e valido per giugno fino a settembre 2014;

b.  ALFA può godere dei benefici che gli competono per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre – esponendo i corrispondenti codici nelle denunce contributive relative a questi mesi – anche se non versa interamente la contribuzione relativa a giugno;

 

c.  in considerazione della validità quadrimestrale del DURC interno positivo, intorno al 15 ottobre 2014 i sistemi informativi centrali rilevano il versamento parziale relativo a giugno 2014 (se nel frattempo non è stato regolarizzato) e  accendono un semaforo giallo su ottobre 2014;

 

d.  se ALFA regolarizza nei termini, i sistemi informativi centrali accendono i semafori verdi per ottobre, novembre, dicembre 2014 e gennaio 2015 (equivalente a DURC interno positivo generato per ottobre 2014 e valido fino a gennaio 2015); se ALFA non regolarizza nei termini, i sistemi informativi centrali accendono un semaforo rosso per ottobre (equivalente a DURC interno negativo valido solo per ottobre 2014).

 

 

II) (Rilevazione iniziale di irregolarità e sanatoria nei termini assegnati)

 

a.  intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali:

 

  • rilevano situazioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro BETA incompatibili con la fruizione dei benefici;
  • pertanto accendono un Semaforo giallo sul mese di giugno 2014 e inviano – con PEC – un preavviso di DURC interno negativo;

 

b.  BETA regolarizza la sua situazione nel termine assegnato;

 

c.  intorno al 10 luglio 2014 i sistemi informativi centrali spengono il semaforo giallo su giugno 2014 e accendono il Semaforo verde su giugno, luglio agosto e settembre 2014; l’accensione dei semafori equivale ad un DURC interno positivo generato per i benefici relativi a giugno 2014 e valido fino ai benefici relativi a  settembre 2014;

 

d.  BETA può godere dei benefici che gli competono per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre – esponendo i corrispondenti codici nelle denunce contributive relative a questi mesi – anche se non versa interamente la contribuzione relativa a giugno.

 

III) (Rilevazione iniziale di irregolarità, senza sanatoria nei termini assegnati; seconda rilevazione di irregolarità – per il mese successivo  - e alternative possibili)

 

a.  intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali:

 

  • rilevano situazioni di irregolarità nei confronti del datore di lavoro GAMMA incompatibili con la fruizione dei benefici;
  • pertanto accendono un Semaforo giallo sul mese di giugno 2014 e inviano – con PEC – un preavviso di DURC interno negativo;

 

b.  GAMMA non regolarizza la sua posizione nel termine assegnato;

 

c.  intorno al 10 luglio 2014 i sistemi informativi centrali spengono il semaforo giallo su giugno 2014 e accendono un Semaforo rosso su giugno 2014; l’accensione del Semaforo rosso equivale a un DURC interno negativo definitivamente generato a luglio 2014 (il DURC interno negativo prima oggetto di preavviso è ora confermato), in relazione ai benefici che altrimenti competerebbero per giugno 2014; GAMMA non può godere dei benefici che, altrimenti, gli competerebbero per giugno 2014; il DURC interno negativo confermato vale solo per giugno 2014;

 

d.  intorno al 15 luglio 2014 i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la sequenza delle operazioni descritte, al fine di formare il DURC interno relativo ai benefici di competenza luglio 2014; se  i sistemi informativi centrali rilevano la persistenza della precedente irregolarità o una nuova intervenuta, si ripete la sequenza descritta nei punti da a), b) e c): il 15 luglio si rileva l’irregolarità, si accende il semaforo giallo su luglio e si invia la PEC;

 

  • se GAMMA non regolarizza, intorno al 10 agosto 2014 si accende il semaforo rosso sul solo luglio 2014, equivalente a DURC interno negativo definitivamente generato per i benefici di competenza luglio 2014;
  • se GAMMA regolarizza nei termini,  i sistemi informativi centrali accendono i semafori verdi per luglio, agosto, settembre e ottobre 2014 (equivalente a DURC interno positivo generato per i benefici relativi a luglio 2014 e valido fino ai benefici per ottobre 2014).


Allegato N.2

ESEMPI relativi al paragrafo 2 (prima applicazione del nuovo DURC interno)

 

I) (Irregolarità pregresse sanate nel termine assegnato dal primo nuovo preavviso di DURC interno negativo)

 

  • il datore di lavoro ALFA non ha versato i contributi relativi al mese di marzo 2013
  • intorno al 15 aprile 2014 viene inviato il primo “preavviso di DURC interno negativo” ad ALFA;
  • il 24 aprile 2014 ALFA sana l’irregolarità ivi indicata (insoluto relativo al mese di marzo 2013);
  • approssimativamente intorno al 10 maggio 2014, i sistemi informativi centrali accendono un semaforo verde su aprile, maggio, giugno e luglio 2014 e sostituiscono i semafori verdi ai semafori rossi presenti su maggio 2013 in poi (l’insoluto su marzo 2013 è per lo più accertato dall’Istituto a maggio 2013, per cui tale insoluto rileva per i benefici che competerebbero da maggio 2013 in poi); le eventuali note di rettifica con causale di “addebito ex art. 1 …” sono centralmente annullate, se già non vi ha provveduto la Sede (sulle note di rettifica vedi il paragrafo 3 del corpo del messaggio).

 

II) (Irregolarità pregresse non sanate nel termine assegnato dal primo nuovo  preavviso di DURC interno negativo)

 

  • il datore di lavoro BETA non ha versato i contributi relativi al mese di marzo 2013
  • intorno al 15 aprile 2014 viene inviato il primo “preavviso di DURC interno negativo” a BETA;
  • BETA non sana l’irregolarità ivi indicata (insoluto relativo al mese di marzo 2013);
  • approssimativamente intorno al 10 maggio 2014, i sistemi informativi centrali confermano il DURC interno negativo per il mese di aprile 2014; si accende il semaforo rosso su aprile 2014 e vengono consolidati i semafori rossi sui mesi da maggio 2013 a marzo 2014; le eventuali note di rettifica del vecchio tipo con “addebito ex art. 1 …” sono riconfigurate come note di rettifica del nuovo tipo con “addebito ex art. 1 …” (sulle note di rettifica vedi il paragrafo 3 del corpo del messaggio);
  • il 30 giugno 2014 BETA sana l’insoluto relativo a marzo 2013; tale  pagamento non consente l’annullamento delle note di rettifica relative ai mesi da maggio 2013 ad aprile 2014, perché è tardivo rispetto al termine indicato sul preavviso di DURC interno negativo, inviato il 15 aprile 2014 (ormai per i mesi da maggio 2013 ad aprile 2014 i benefici sono definitivamente preclusi).

 

III) (Solo alcune delle irregolarità pregresse sono sanate nel termine assegnato dal primo preavviso di DURC interno negativo)

 

  • il datore di lavoro GAMMA non ha versato né la contribuzione relativa al mese di marzo 2013 né la contribuzione relativa al mese di settembre 2013;
  • intorno al 15 aprile 2014 viene inviato il primo “preavviso di DURC interno negativo” a GAMMA;
  • il 24 aprile 2014 GAMMA sana solo l’irregolarità relativa a marzo 2013; rimane l’irregolarità relativa a settembre 2013;
  • approssimativamente intorno al 10 maggio 2014, i sistemi informativi centrali:
    • sostituiscono i semafori verdi ai semafori rossi presenti da maggio a novembre 2013 (il semaforo verde acceso su agosto 2013 determina un semaforo verde fino a novembre 2013, anche se è nel frattempo intervenuto l’insoluto relativo a settembre 2013, perché da agosto 2013 il DURC interno positivo vale quattro mesi);
    • consolidano il semaforo rosso da dicembre 2013 a marzo 2014
    • accendono il semaforo rosso su aprile 2014;
    • le eventuali note di rettifica con causale di “addebito ex art. 1 …” relative al periodo maggio – novembre 2013 sono centralmente annullate, se già non vi ha provveduto la Sede; le note di rettifica del vecchio tipo con “addebito ex art. 1 …”, relative ai mesi da dicembre 2013 in poi sono riconfigurate come note di rettifica del nuovo tipo con “addebito ex art. 1 …” (sulle note di rettifica vedi il paragrafo 3 del corpo del messaggio);
    • il 30 giugno 2014 GAMMA paga l’insoluto relativo a settembre 2013; tale  pagamento non consente l’annullamento delle note di rettifica del nuovo tipo con “addebito ex art. 1 …” , relative al periodo dicembre 2013 – aprile 2014, perché il pagamento è tardivo rispetto al termine indicato sul preavviso di DURC interno negativo, inviato intorno al 15 aprile 2014 (ormai per i mesi da dicembre 2013 ad aprile 2014 i benefici sono definitivamente preclusi).


Allegato N.3

ESEMPI relativi al paragrafo 3 (note di rettifica)

 

I) (Irregolarità sanata  dopo la scadenza del termine assegnato con il nuovo  preavviso di DURC interno negativo e prima della scadenza delle nuove note di rettifica con causale “addebito art. 1, co.1175, l.296/2006”)

 

  • ALFA non versa la contribuzione relativa al mese di aprile 2014;
  • intorno al 15 giugno 2014 i sistemi informativi centrali rilevano il mancato versamento, accendono un semaforo giallo su giugno 2014 e inviano il preavviso di DURC interno negativo per giugno 2014;
  • ALFA non regolarizza la sua posizione nel termine assegnato;
  • intorno al 10 luglio 2014 i sistemi informativi centrali spengono il semaforo giallo su giugno 2014 e accendono un Semaforo rosso su giugno 2014; l’accensione del semaforo rosso equivale a un DURC interno negativo definitivamente generato in relazione ai benefici che altrimenti competerebbero per giugno 2014: ALFA non può godere dei benefici che, altrimenti, gli competerebbero per giugno 2014;
  • ALFA espone comunque un beneficio nella denuncia relativa  a giugno 2014
  • ipotizziamo che il 10 agosto 2014 la denuncia relativa a giugno 2014 venga sottoposta alla fase di calcolo delle procedure interne di gestione dell’Uniemens: i sistemi informativi centrali creano e inseriscono nel Cassetto previdenziale aziende una nota di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” relativa la mese giugno 2014;
  • il 20 agosto ALFA versa la contribuzione relativa al mese di aprile 2014; tale  pagamento non consente l’annullamento della nota di rettifica con la causale “addebito art. 1 …” relativa la mese giugno 2014, perché è tardivo rispetto al termine indicato sul preavviso di DURC interno negativo, inviato il 15 giugno 2014 (ormai per il mese di giugno 2014, i benefici sono definitivamente preclusi).