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Circolare numero 101 del 10/08/2009


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Direzione centrale Entrate

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10/08/2009

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 101 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

.

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Art. 1-ter, della legge 3 agosto 2009, n. 102. Disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare per attività di assistenza e di sostegno alle famiglie (badanti e colf) di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero cittadini  extracomunitari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO:

La legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 prevede all’art. 1-ter che i datori di lavoro i quali, alla data del 30 giugno 2009, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini  italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono denunciare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro domestico mediante presentazione di apposita dichiarazione, accompagnata dall’attestazione di versamento di un contributo forfetario pari a € 500,00. L’avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione  dei procedimenti penali ed amministrativi per  le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territori nazionale nonchè  delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale e comunque afferenti all’occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria all’INPS comportano l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

                           

 

1. PREMESSA

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

 

L’art. 1-ter della predetta legge ha previsto disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale adibito ad attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

 

I datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici -sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia-  e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:

 

-          all’ INPS per il lavoratore cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, mediante un apposito modulo. Peraltro, possono essere assimilati a tali lavoratori anche i cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità che consente di svolgere attività lavorativa subordinata, irregolarmente impiegati nelle attività di assistenza a persona non autosufficiente o di sostegno al bisogno familiare;

 

-          allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario comunque presente nel territorio nazionale, mediante apposita dichiarazione di cui al comma 4 dell’art. 1-ter citato.      

 

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 (comma 3, art. 1-ter citato), di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’ Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it , sui siti www.interno.itwww.lavoro.gov.it, www.inps.it.

 

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2009 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

 

 

2. DESTINATARI DELLA NORMA

 

a)  Datori di lavoro

 

Possono presentare la dichiarazione di emersione tutti i datori di lavoro  italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9  di cui al Testo unico per l’Immigrazione  ( permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)  nonché cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadini comunitari.

Le disposizioni di cui all’art. 1-ter citato individuano quali destinatari  i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto alle attività di assistenza a persona non autosufficiente e di sostegno alle famiglie, riferibili quindi ai datori di lavoro domestico ai sensi del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni.

 

Sono pertanto equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) - circ. INPS 3.5.1973, n. 1315 cv - che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.

Tra le predette comunità rientrano le case famiglia per handicappati, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli, anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

 

Non rientrano in tali ipotesi:

 

 

b) Lavoratori

 

Le norme riguardano personale di qualunque nazionalità adibito ad attività di:

-          assistenza personale o per componenti della famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (badanti)

ovvero

-          lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

 

Si precisa che, in caso di emersione di rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale, per ciascun nucleo familiare è possibile regolarizzare soltanto un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), e non più di due lavoratori addetti all’assistenza a persona affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti).

 

3. PRESUPPOSTI APPLICATIVI

 

Fondamentale presupposto del procedimento di emersione è che il datore di lavoro abbia effettivamente occupato in posizione irregolare da almeno 3 mesi alla data del 30 giugno 2009 e continui ad occupare, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori domestici sia italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea che extracomunitari. Si precisa che tutti i periodi di lavoro denunciati devono essere stati effettivamente svolti senza interruzioni.

 

4. EFFETTI PREVIDENZIALI

 

a) Periodo compreso tra il 1.4.2009 e il 30.6.2009.

 

Il procedimento previsto dalla norma, oltre a essere destinato a regolarizzare la posizione del lavoratore domestico irregolare realizza anche l’adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al secondo trimestre 2009.

L’art. 1-ter, comma 14, della legge n. 102/2009, dispone che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e finanze determini con proprio decreto, in corso di emanazione, le modalità di destinazione del contributo forfetario versato di  € 500,00 per ciascun lavoratore, sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia per la copertura previdenziale ed assistenziale del periodo 1 aprile- 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009).

 

 

b) Periodi di lavoro antecedenti il 1.4.2009 che siano denunciati dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione.

 

Per quanto attiene, invece, l’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente il trimestre oggetto di regolarizzazione che siano eventualmente denunciati, è prevista dall’art. 1-ter, comma 14, della legge n. 102/2009, la definizione con decreto del Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali.

I datori di lavoro che  hanno indicato nella denuncia di emersione all’INPS o nella comunicazione successiva alla stipula del contratto di soggiorno una data di inizio del rapporto di lavoro antecedente al 1° aprile 2009, saranno invitati a compilare apposito Mod. LD15-ter, fermi restando i limiti della prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9 e 10, della L. 8.8.95, n. 335).

Peraltro è data possibilità al datore di lavoro di regolarizzare, alle condizioni previste dal Decreto di cui al citato comma 14, periodi di lavoro pregressi, nei limiti della prescrizione quinquennale, anche nel caso in cui sia stata indicata come data di inizio  lavoro il 1 aprile 2009 nella domanda di emersione. Si fa riserva di successive istruzioni al riguardo.

 

c)   Periodi di lavoro successivi al 30.06.2009.

 

Definito il procedimento di emersione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ed in relazione, in particolare, all’orario di lavoro e alla retribuzione mensile o oraria indicati nella dichiarazione, secondo le norme di carattere generale (circolare n. 20 del 17 febbraio 2009). 

Per facilitare il pagamento dei contributi, saranno inviati al datore di lavoro dei bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite, oltre a bollettini in bianco.

 

 

 

5. PROCEDIMENTO

 

 A ) Cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea e cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato

 

 

Per i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, così come per i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette attività di lavoro subordinato, in corso di validità,  il procedimento di emersione prende avvio con la presentazione della “Dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’INPS, mediante il Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione Moduli, che potrà essere presentato:

 

-      attraverso il Contact Center  al numero 803 164;

-      attraverso la procedura on-line collegandosi al sito www.inps.it – Moduli – Aziende e Contributi;

-      agli sportelli dell’INPS, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro; 

-      per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

 

Lo stesso Mod. LD-EM2009 ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione, ai sensi dell’art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha previsto - ai commi 11 e 12, in  deroga alla normativa vigente - che i datori di lavoro domestico presentino all’INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti  dall’art.  9 bis, D.L. 1 ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e agli obblighi previsti dall’art. 4 bis, comma 6, D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni.

 

Nel caso in cui il procedimento di emersione riguardi un rapporto di lavoro instaurato con un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato, permane l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere il Contratto di soggiorno (Mod. Q) allo Sportello Unico dell’Immigrazione competente per territorio, obbligatorio dal 25 febbraio 2005 ai sensi del DPR 334/2004.

 

L’iscrizione del rapporto di lavoro all’INPS, che avverrà dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico, comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

 

 

B)   Cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale

 

Si fa breve cenno sul procedimento riguardante tali lavoratori e si rinvia, per informazioni esaustive e disposizioni specifiche, a quanto contenuto nella Circolare Interministeriale n. 10/2009 del 7 agosto 2009.

Per i cittadini extracomunitari comunque presenti nel territorio nazionale, invece, la dichiarazione di emersione deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione, di cui all’art. 22 del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con modalità informatiche.

La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:

-      dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

-      generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;

-      tipologia e modalità d’impiego;

-      attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, non inferiore a 20.000 annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

-      attestazione dell’occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;

-      dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali, come stabilito dall’art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al DPR n. 394/1999;

-      proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D.Lgs. n. 286/1998);

-      estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario.

 

Il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione per uno o due lavoratori domestici extracomunitari addetti all’assistenza alla persona, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza e, nel caso, la necessità di avvalersi di due unità, a pena di inammissibilità della dichiarazione.      

 

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvede ad effettuare la verifica di ricevibilità e di ammissibilità della dichiarazione e, acquisito il parere della questura che non sussistano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti a presentarsi per la stipulazione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5bis del T.U. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002,  e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo determina l’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento.

 

Si precisa che in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto delle domande di emersione, non si procederà comunque alla restituzione del contributo forfetario di 500 euro.

 

Per i cittadini extracomunitari per i quali era stato chiesto nulla osta al lavoro subordinato, la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di lavoro domestico (colf e badanti) per il medesimo lavoratore , presentata ai sensi dei Decreti Flussi 2007 e 2008 (Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008 – Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008).

 

Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile  dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto.

 

L’Inps provvede poi a trasmettere i dati necessari per gli altri adempimenti ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali.

 

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS e il rilascio del permesso di soggiorno comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all’impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

 

 

                                     

 

 

Il Vicario del Direttore generale

Nori