Circolare numero 60 del 25-3-2002
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 25
Marzo 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 60
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Lavoratori dello spettacolo saltuari, con contratto a termine o a
prestazione: indennità di maternitàindennità ordinaria di disoccupazione.
SOMMARIO
:
La retribuzione media giornaliera su cui calcolare l’indennità di
maternità erogabile ai lavoratori dello spettacolo, saltuari, a termine o a
prestazione, si ottiene sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite
-entro il limite del massimale di £. 130.000 (Euro 67,14), giornaliere- nel
mese precedente l’inizio del congedo di maternità e dividendo l’importo così
ottenuto per i giorni lavorati o retribuiti nel suddetto mese. L’indennità di
maternità è riconoscibile sia lle lavoratrici che abbiano eseguito
prestazioni lavorative nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo di
maternità, sia alle disoccupate aventi diritto o in godimento dell’indennità
di disoccupazione, sia alle disoccupate non assicuratecontro la disoccupazione
in presenza di determinati requisiti.L’indennità ordinaria di disoccupazione
è riconoscibile ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro
subordinato, escluse, comunque, alcune categorie per le quali non susiste
l’obbligo assicurativo per la Ds
1)
INDENNITA’
DI MATERNITA’
Nella
circ. n. 254 del 20.9.94 si è stabilito,
in materia di indennità di maternità (per astensione obbligatoria e
facoltativa) ai lavoratori dello spettacolo saltuari, con contratto a termine o
a prestazione, di ritenere superata la impostazione originaria di cui alla
circ. n. 134363 del 21.5.80, che subordinava il diritto a detta indennità al
requisito contributivo minimo di 100 contributi giornalieri maturati nel
periodo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’inizio dell’astensione
obbligatoria (requisito che, invece, continua ad essere richiesto per
l’erogazione della indennità di malattia) (1).
Con
la suddetta circolare è stato disposto, infatti, che il criterio contenuto
nell’art. 15, comma 3°, della legge 1204/71, secondo cui l’indennità di
maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di
anzianità, dovesse essere applicato anche nei confronti delle lavoratrici dello
spettacolo, appartenenti alle categorie del 1° e 2° gruppo (v. allegati 1 e 2
della citata circ. 134363/1980); e che di conseguenza, nei confronti delle
stesse dovessero essere applicati anche
l’art. 16 della legge 1204/1971, secondo cui la retribuzione di riferimento per
il calcolo dell’indennità per astensione obbligatoria è quella del periodo
retributivo quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente
quello in cui ha inizio l’astensione, nonché l’art. 17, commi 1, 2, 3, 4, della
legge in parola in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (2).
Pertanto,
la retribuzione media globale giornaliera veniva determinata, secondo l’art. l6
della legge 1204/1971 ora abrogata dal T.U. sulla maternità (D. Lgs. n.
151/2001), dividendo la somma delle retribuzioni percepite nel periodo
retributivo di cui sopra (nel limite, peraltro, del massimale retributivo di £.
130.000 giornaliere - pari a Euro 67,14 -
previsto per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) per il
numero dei giorni di calendario del periodo retributivo stesso.
Quest’ultimo
criterio
risulta ora modificato
dalle
norme contenute nel citato T.U. sulla maternità,
entrato in vigore il 27.4.2001
(3).
Il
comma 4 dell’art. 23 del T.U., infatti, prevede che ai fini del calcolo
dell’indennità giornaliera per il congedo di maternità (80% della retribuzione
media giornaliera, che per i lavoratori dello spettacolo non può superare il
massimale di £. 130.000 -Euro 67,14-, giornaliere), qualora le lavoratrici non
abbiano svolto “per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla
conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente
assunzione” l’intero periodo lavorativo mensile, debba applicarsi la
disposizione della lett. c) del successivo comma 5 riguardante le operaie dei
settori non agricoli, secondo cui la retribuzione media globale giornaliera si
ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
In
attuazione di quanto sopra, si dispone, pertanto, che nei confronti delle
lavoratrici dello spettacolo (e dei lavoratori dello spettacolo, se si tratta
di fattispecie rientranti nell’art. 28 del T.U.) oggetto della presente
circolare, che non abbiano lavorato interamente nel mese di calendario immediatamente
precedente quello di inizio del congedo, la retribuzione media giornaliera si
calcoli sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite in tale mese,
sempre nel limite, per ciascuna giornata, del massimale tuttora vigente di £.
130.000 (pari a Euro 67,14), e dividendo l’importo così ottenuto per i giorni
lavorati, o comunque retribuiti nel mese stesso.
In
merito al divisore suddetto (n° delle giornate lavorate o retribuite con cui
dividere il totale della retribuzione del mese considerato) va tuttavia
sottolineato che tra i “giorni comunque retribuiti” rientrano anche le giornate
di riposo settimanale, diritto come noto costituzionalmente garantito.
Pertanto,
tenuto conto che la giornata di riposo è da intendersi retribuita dal datore di
lavoro -
indirettamente
, “
pro quota
”, nell’ambito del compenso
giornaliero, se il riposo non è stato materialmente goduto, oppure
direttamente
, “per intero”, con la
corresponsione della retribuzione per la relativa giornata, se il riposo è
stato effettivamente fruito (in tal caso, ovviamente, è dovuto anche il
relativo contributo, sempre nel limite del massimale giornaliero)- le giornate
di riposo settimanale devono essere conteggiate nel divisore in uno dei
seguenti modi:
-
nel primo caso,
pro
quota
, attribuendo a ciascuna giornata lavorata o retribuita, il valore, ai
presenti fini, di 1,166 (in altri termini il totale delle giornate di effettivo
lavoro deve essere
moltiplicato per il
coefficiente 1,166
). Si applicano in sostanza, per analogia, i criteri
abitualmente seguiti nei confronti degli operai degli altri settori di lavoro
per la determinazione, in caso di settimana corta, della “sesta giornata” (4).
-
nel secondo caso, per intero,conteggiando il numero effettivo
di giornate lavorate e/o retribuite,
senza
applicare alle giornate lavorate il ridimensionamento
descritto al punto
precedente, a condizione che il datore di lavoro attesti l’effettivo godimento
nella settimana in questione del riposo e la corresponsione, a parte, della
corrispondente retribuzione, con pagamento del previsto contributo. All’atto
della richiesta dei dati retributivi da prendere a riferimento, dovranno essere
esplicitate opportune avvertenze perché il datore di lavoro stesso fornisca
espressa indicazione dell’esistenza della situazione appena precisata.
Se
nel mese immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità non è
stata svolta alcuna prestazione, la retribuzione di riferimento dovrà essere
quella del mese ancora precedente e qualora
anche
quest’ultima manchi, dovrà essere quella del mese in cui
inizia il congedo di maternità ed in cui è rinvenibile una prestazione di
lavoro dante titolo alla indennità di maternità.
Lo
stesso calcolo è applicabile altresì ai congedi previsti dall’art 26 del T.U.
in caso di adozione e affidamento di minori italiani e dall’art. 27 del T.U. in
caso di adozione e affidamento preadottivo di minori stranieri (per i criteri
generali si rinvia rispettivamente alle circolari n. 109 del 6.6.2000 e n. 97
del 7.5.2001).
Si
rammenta che per le domande di indennità di maternità è utilizzabile il normale
mod. “MAT” (v. circolare n. 103 dell’11.5.2001).
2)
INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE.
Con
messaggio n.12956 del 25 marzo 1998, punto 4, sono state fornite istruzioni per
il riconoscimento del diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione in
favore dei lavoratori dello spettacolo per i quali occorre preliminarmente
accertare se nei confronti dei richiedenti la prestazione sia sussistito un
effettivo rapporto di lavoro subordinato ovvero se gli stessi abbiano svolto
attività lavorativa autonoma; ciò in quanto l'indennità di disoccupazione può
essere concessa soltanto in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo si conferma che
il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione è riconoscibile soltanto
nei confronti dei lavoratori che hanno svolto attività lavorativa con rapporto
di lavoro subordinato, con l'esclusione, peraltro, dei lavoratori non soggetti
all'assicurazione contro la disoccupazione in quanto in possesso della stabilità
d'impiego (art.40 R.D.L. 4.1.1932 legge 29.4.1949 n.264) nonché delle categorie
di personale artistico teatrale e cinematografico di cui al punto 5 dell'art.40
del R.D.L 4.10.1935, n.1827 (vedi circolare n.191 del 20.8.1998 della Direzione
Centrale Entrate Contributive).
Per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti in favore dei lavoratori
dello spettacolo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato si rinvia
alle istruzioni contenute nella circolare n.139 del 20.6 1988, lettera C, punto
I, che stabilisce che l'indennità compete al sussistere delle seguenti
condizioni: a) biennio di anzianità assicurativa nell'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria; b) attività lavorativa prestata per almeno 78
giornate in relazione alla quale siano stati versati o siano dovuti contributi
(non necessariamente nel settore dello spettacolo-ENPALS) nell'assicurazione
obbligatoria. Tale contribuzione deve intendersi riferita all'assicurazione
invalidità, vecchiaia e superstiti ovvero ad una delle forme previste dagli
ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima.
3)
RAPPORTI TRA
INDENNITA’ DI MATERNITA’ E INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE.
Per le
lavoratrici dello spettacolo aventi diritto alla indennità ordinaria di
disoccupazione (v. par. 2) è applicabile il comma 4 dell’art. 24 del T.U. (
“qualora il congedo di maternità abbia
inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e
in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità
giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione”).
In applicazione
delle regole generali, nei casi suddetti la retribuzione media globale
giornaliera di riferimento -sempre nei limiti del massimale giornaliero di £.
130.000 (Euro 67,14)- ai fini dell’indennità per congedo di maternità (il
diritto al congedo parentale in questi casi ovviamente non sussiste, per la
mancanza di un rapporto di lavoro in atto) è quella percepita nell’ultimo mese
in cui è stata svolta attività lavorativa.
La possibilità di
applicazione del citato art. 24 è esclusa, invece, nei confronti delle
lavoratrici aventi diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti ridotti, per i motivi già chiariti nella circ. n. 254/94 (5).
Per le
lavoratrici dello spettacolo non aventi diritto alla indennità ordinaria di
disoccupazione (v. par. 2) è applicabile il comma 5 dell’art. 24 del T.U. (
“La lavoratrice, che si trova nelle
condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di
disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle
dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al
momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di
centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore,
nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei
contributi settimanali”).
Anche in questo
caso la retribuzione di riferimento ai fini dell’indennità per congedo di
maternità è quella percepita nell’ultimo mese in cui è stata svolta attività
lavorativa.
In merito al
requisito dei 26 contributi settimanali di maternità, si precisa che gli stessi
sono pari a 156 contributi giornalieri; infatti, anche in materia di disoccupazione
ordinaria, un contributo “settimanale” è pari alla somma di sei contributi
giornalieri.
Si rammenta,
infine, che l’indennità di maternità sostituisce quella di disoccupazione, la
quale potrà essere nuovamente corrisposta al termine del periodo di congedo per
maternità, sempre che, ovviamente, permanga lo stato di disoccupazione.
Per
IL DIRETTORE GENERALE
F.to
PRAUSCELLO
----------------------------------------
1)
L’indennità
di maternità è riconoscibile a tutti i lavoratori dello spettacolo, eccetto i
calciatori e gli allenatori di calcio, in quanto all’assicurazione di maternità
sono soggetti sia coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato, sia
coloro che hanno un lavoro autonomo.
2)
Si
ricorda che, di norma, è sufficiente una giornata di lavoro nei 60 gg.
precedenti l’inizio del congedo di maternità per la conservazione del diritto
alla indennità.
3)
Le
presenti disposizioni sono pertanto applicabili relativamente agli eventi (e
cioè, alle astensioni dal lavoro) iniziati dalla suddetta data.
4)
Come
è noto, il ridimensionamento delle giornate “lavorate” è dovuto al fatto che in
tali settori di lavoro, per gli operai vengono indennizzate tutte le giornate
feriali, comprese le “seste giornate” ancorché non lavorate; per gli impiegati,
tutte le giornate di calendario (escluse le festività coincidenti con le
domeniche), ma il divisore è fisso, nel numero di 30. Nel settore dello
spettacolo, si ricorda, sono indennizzate anche le domeniche.
5)
In tale
ipotesi la lavoratrice potrebbe aver diritto, in presenza dei requisiti
prescritti, all’assegno di maternità dello Stato (v. circ. 143/2001).