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Circolare numero 91 del 31-5-2007.htm

  
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006. Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80. Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.   

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Direzione Centrale

delle Prestazioni

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 31 Maggio 2007

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  91

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 9

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006. Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80. Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

 

 

 

SOMMARIO:

  Premessa

1. Ambito di applicazione

1.1 pensioni cedibili e pensioni non cedibili

1.2 quota di pensione cedibile

1.3 Intermediari finanziari autorizzati a concedere il finanziamento

2. Adempimenti preliminari alla notifica del contratto di cessione

2.1 a carico del pensionato:richiesta della comunicazione di cedibilità

2.2 a carico delle Banche/Intermediari finanziari: richiesta di accreditamento

2.3 modalità di accreditamento

3. Notifica dei contatti di cessione

3.1 forma della notifica e Sedi competenti a riceverla

3.2 notifiche successive: criterio di prevalenza

3.3 cessione del credito ad altra Banca/Intermediario finanziario

4. Istruttoria del contratto

4.1 verifica del rilascio della comunicazione di cedibilità della pensione

4.2 accertamento su Banche/Società finanziarie eroganti il prestito

4.3 compatibilità tra quota di pensione cedibile e piano di ammortamento del prestito

4.4 accertamento dei tassi di interesse applicati al finanziamento

5. Decorrenza delle trattenute

6. Modifiche che possono intervenire in corso di esecuzione del contratto

6.1 modifica della quota di pensione cedibile

6.2 eliminazione della pensione

6.3 estinzione anticipata

 

 

PREMESSA

 

L’articolo 13-bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n.80 (allegato 1) ha aggiunto tre nuovi comma all’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, con i quali ha dettato una disciplina intesa a consentire ai pensionati la stipula di contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

 

In particolare, il comma 2-bis del predetto articolo 1 ha stabilito che “I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni”.

 

Il successivo comma 2-ter ha disposto che “Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro”.

 

Il comma 2-quater ha previsto che “I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”.

Il secondo comma dell’articolo 13-bis ha, in ultimo, demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di dettare le disposizioni per l’attuazione della normativa sui prestiti in parola.

 

L’articolo 1, comma 346, lettera a), della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (allegato 2), ha aggiunto il comma 3 all’articolo 1 del D.P.R. n.180 del 1950 con cui è stato stabilito che le cessioni aventi ad oggetto le pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui l’Inps), in deroga alle disposizioni generali in materia di cessione del credito, non hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti ma secondo modalità che si è riservato al decreto definire. E’ stata, inoltre sancita la salvaguardia del trattamento minimo.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2007 è stato, da ultimo, pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n.313 (allegato 3) con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati ha dettato, come prescritto dal secondo comma dell’articolo 13-bis, le disposizioni attuative della norma in esame.

 

Con i messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e n.10537 del 26 aprile 2007 sono state date alle Sedi le prime indicazioni per la gestione dei contratti di prestito notificati prima dell’entrata in vigore del predetto decreto n.313 del 2006 (23 febbraio 2007).

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni cui le Sedi dovranno attenersi per la definizione delle richieste di cessione del quinto della pensione notificate successivamente all’entrata in vigore del citato decreto n.313 del 2006.

 

Al riguardo, si premette che tenuto conto dell’estrema frammentarietà che caratterizza la normativa in materia, snodatasi, come sopra brevemente illustrato, attraverso diverse disposizioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha approvato con la deliberazione n.46 del 9 maggio 2007 le disposizioni per la cessione del quinto (di seguito “Disposizioni” – allegato 4), che rappresentano una sintesi delle modalità di applicazione delle operazioni di finanziamento in questione.

 

 

1.  AMBITO DI APPLICAZIONE

 

1.1. Pensioni cedibili e pensioni non cedibili (Art. 5 delle “Disposizioni”)

 

L’ articolo 1, comma 2 ter, del D.P.R. n.180 del 1950 , nell’individuare i trattamenti pensionistici che possono essere oggetto di cessione, fa esplicito riferimento a “pensioni e assegni di invalidità e pensioni di vecchiaia”.

 

Con la predetta indicazione il legislatore non ha voluto fornire un’elencazione esaustiva delle prestazioni cedibili ma ha, piuttosto, voluto indicare come cedibili i trattamenti di natura previdenziale.

 

 

Sono, pertanto, da considerarsi cedibili, oltre a quelle esplicitamente individuate, anche le pensioni di anzianità, le pensioni di inabilità, nonché i trattamenti privilegiati di invalidità e inabilità.

 

Non possono, invece, formare oggetto della cessione i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto di natura prettamente assistenziale:

 

·        pensioni e assegni sociali;

 

·        trattamenti di invalidità civile;

 

·        assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.222.

 

Non possono, altresì, essere oggetto di “cessione del quinto” le seguenti prestazioni perché erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto:

 

·        assegni di sostegno al reddito (cat. VOCRED-VOCOOP-VOESO);

 

·        pensioni a carico degli Enti creditizi (cat. VOBANC-IOBANC-SOBANC).

 

Inoltre:

 

·        assegni al nucleo familiare, in quanto il soggetto creditore non è il pensionato, ma il nucleo familiare di appartenenza;

 

·        pensioni ai superstiti, soltanto allorché siano in pagamento delle quote di contitolarità. Pertanto, nel caso di pensione ai superstiti corrisposta ad un solo titolare, il calcolo della quota cedibile deve essere effettuata anche su tale prestazione sia nel caso in cui sia la sola pensione di riferimento sia nel caso in cui sia abbinata ad uno o più trattamenti cedibili.

 

I trattamenti pensionistici integrati al minimo, ovvero di importo inferiore a tale limite, non possono formare oggetto di cessione in quanto la quota cedibile è pari zero.

 

In accordo con quanto previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo, il contratto di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di validità dell’assegno.

 

In caso di conferma dell’assegno ordinario di invalidità, ove le parti contraenti intendano addivenire ad un nuovo accordo, dovrà essere notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione con l’adempimento di tutte le formalità prescritte per i prestiti in parola.

 

Possono essere oggetto di cessione le pensioni liquidate in via provvisoria.

 

 

1.2. Quota di pensione cedibile (Art. 6 delle “Disposizioni”)

 

Al di fuori delle ipotesi di assoluta incedibilità illustrate al precedente paragrafo, il trattamento pensionistico è cedibile fino ad un quinto del suo importo, fatto salvo il trattamento minimo.

 

L’articolo 5, comma 2, del D.M. n.313 del 2007 ha, peraltro, specificato che, nel caso in cui il contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile, che fa salvo il trattamento minimo, va effettuato tenendo conto della somma dei trattamenti medesimi.

 

Nel calcolo complessivo non rientrano i trattamenti non cedibili, nonché l’assegno ordinario di invalidità non ancora definitivo.

 

Nella determinazione della quota cedibile sono, invece, computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposte ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché le maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione, ancorché le predette concorrano a formare la quota di pensione eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

 


La quota di pensione cedibile, individuata con le predette modalità, va valutata al netto delle ritenute sia fiscali che previdenziali che insistono sulla pensione al momento del rilascio della comunicazione di cedibilità di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare.

 

Peraltro, incidono sulla quota cedibile, riducendone il relativo importo, anche le ritenute fiscali e previdenziali che eventualmente sopravvengano al rilascio della sopraddetta comunicazione e che l’Istituto è tenuto ad applicare per disposizione di legge.

 

Per il calcolo della quota cedibile si richiamano le istruzioni fornite con il messaggio n.9086 del 6 aprile 2007.

 

 

1.3. Intermediari finanziari autorizzati a concedere il finanziamento (Art. 1 delle “Disposizioni”)

 

Sono autorizzati alla concessione dei prestiti in parola le Banche e gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 ed il cui “oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti”.

 

 

 

 

 

 

2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA NOTIFICA DEL CONTRATTO DI

    CESSIONE

 

2.1. Adempimenti preliminari a carico del pensionato: richiesta della comunicazione

      di cedibilità

 

Ai sensi dell’articolo 3 delle “Disposizioni”, il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, deve richiedere alla Sede Inps che ha in carico la sua pensione il rilascio della “comunicazione di cedibilità”.

 

La predetta richiesta deve essere effettuata personalmente dal pensionato, non potendo, in nessun caso, essere presentata da un soggetto diverso.

 

Sulla “comunicazione di cedibilità” viene indicato l’importo cedibile della/e pensione/i di cui è beneficiario il richiedente.

 

L’espletamento della formalità appena descritta è essenziale affinché la Sede possa  dare esecuzione al contratto di finanziamento notificato.

 

Gli intermediari finanziari, pertanto, prima di notificare i contratti, dovranno assicurarsi che, all’atto della stipula, il pensionato abbia esibito la predetta comunicazione.

 

Si precisa, inoltre, che se è già in corso una cessione del quinto della pensione, la Sede non può rilasciare al pensionato ulteriori comunicazioni di cedibilità.

 

2.2. Adempimenti a carico delle Banche/Intermediari Finanziari: richiesta di accreditamento

 

Tutte le Banche e gli Intermediari finanziari interessati alla concessione dei prestiti contro cessione del quinto e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge devono, preliminarmente alla stipula dei contratti, richiedere un ACCREDITAMENTO presso l’INPS con le modalità che saranno esposte nel paragrafo seguente.

 

Si precisa che la predetta formalità deve essere assolta anche dalle Banche e Intermediari Finanziari che hanno notificato contratti di prestito estinguibili con cessione di quote di pensione prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo n.313 del 2006 e che, in seguito agli accertamenti effettuati in base alle istruzioni fornite con messaggi n.9086 del 6 aprile 2007 e 10537 del 26 aprile 2007, siano risultate autorizzate ai sensi di legge.

 

2.3. Modalità di accreditamento

 

Al fine di ottenere l’accreditamento presso l’Istituto, le Banche e gli Intermediari finanziari devono compilare l’apposito modulo (allegato 5), reperibile sul sito INTERNET dell’Istituto, indicando obbligatoriamente i seguenti dati:

 

1.    ragione sociale ed indirizzo della sede legale;

2.    numero di iscrizione UIC o codice ABI;

3.    partita IVA o Codice Fiscale;

4.    nominativo del rappresentante legale;

5.    nominativo del funzionario preposto ai rapporti con l’Istituto, con relativo riferimento telefonico, fax ed e-mail;

6.    coordinate bancarie dell’UNIVOCO conto corrente scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle quote di pensione oggetto di cessione.

 

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della Banca o dell’Intermediario Finanziario con firma autenticata.

 

In alternativa a tale modalità, la Banca/Intermediario Finanziario può presentare la richiesta di accreditamento, tramite il suo legale rappresentante, anche ad una qualsiasi struttura Inps dislocata sul territorio.

 


In tale ipotesi, l’impiegato che riceve la richiesta di accreditamento, procederà, in qualità di pubblico ufficiale, ad autenticare la firma del legale rappresentante dell’Intermediario finanziario istante ed a trasmettere tempestivamente la richiesta alla Direzione Centrale Prestazioni.

 

Si precisa che la sottoscrizione del modulo per la richiesta di accreditamento, rappresenta formale accettazione, da parte della Banca/Intermediario Finanziario delle “Disposizioni” approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n.46 del 9 maggio 2007, di cui si può prendere visione sul sito internet dell’Istituto.

 

Il modulo dovrà essere poi inviato, tramite POSTA PRIORITARIA, al seguente indirizzo:

 

Direzione Generale I.N.P.S. – Direzione Centrale Prestazioni –

Area Procedure e Gestione banche dati

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA (RM)

 

La Direzione Centrale Prestazioni, accertata con visura presso la Camera di Commercio la rispondenza del legale rappresentante, procederà ad accreditare la Banca/Intermediario Finanziario nell’archivio centrale delle persone giuridiche di nuova costituzione (“Data-Base delle persone giuridiche”).

 

Tutte le Sedi Inps potranno consultare l’archivio delle Banche/Intermediari Finanziari accreditati tramite INTRANET, cliccando su – Assicurato Pensionato – Gestione Data-Base delle persone giuridiche.

 

I soggetti accreditati, salvo modifiche dei requisiti posseduti (di cui hanno peraltro obbligo di fornire notizia), non dovranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti.

 

3. NOTIFICA DEI CONTRATTI DI CESSIONE

 

3.1. Forma della notifica e Sedi competenti a riceverla (Art. 4 delle “Disposizioni”)

 

Ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n.313 del 2006 la notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa, e con modalità che consentano all’amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

 

La notifica deve essere inviata alla Sede Inps che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.

 

L’Istituto non sarà responsabile per ritardi nell’esecuzione dei contratti dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti in base al criterio sopra individuato.

 

I contratti notificati alle Sedi Inps dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n.266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto ministeriale.

 

3.2. Notifiche successive:criterio di prevalenza

 

Si chiarisce, preliminarmente, che, quando è ancora in corso di estinzione un prestito rimborsabile con quote di pensione, non è possibile stipulare con una diversa Banca/Intermediario Finanziario, un altro contratto della stessa specie, ancorché residui in capo al pensionato una quota di pensione cedibile (articolo 11, comma 4, delle “Disposizioni”).

 

Pertanto, ove pervengano in tempi successivi notifiche di contratti stipulati dallo stesso pensionato con Banche/Intermediari Finanziari diversi, le Sedi dovranno dare seguito (ai sensi dell’art. 1265 c.c.) ai contratti notificati in DATA PIU’ REMOTA e che risultino eseguibili al termine dell’istruttoria, dandone contestuale comunicazione alle altre Banche/Intermediari Finanziari che hanno notificato contratti (allegato 6).

 

Si fa presente, altresì, che ai sensi dell’articolo 1231 cod. civ. “il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria all’obbligazione non producono novazione.”

 

Pertanto, ove pervengano da parte della stessa Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato il prestito al pensionato notifiche successive del medesimo contratto con l’intento di comunicare una modificazione accessoria del contratto che non comporta, ai sensi di legge, una novazione dello stesso, il contratto dovrà sempre considerarsi notificato alla data in cui è arrivata all’Istituto la prima notificae non dovrà essere sottoposto ad ulteriore istruttoria.

 

 

3.3. Cessione del credito ad altra Banca/Intermediario Finanziario

 

Può verificarsi il caso che la Banca/Intermediario Finanziario che ha erogato il prestito, prima ancora che lo stesso sia completamente ammortizzato, ceda ad altro soggetto il credito residuo vantato nei confronti del pensionato.

 


In tal caso, la Banca/Intermediario Finanziario che acquisisce il credito non deve notificare all’Inps un nuovo contratto, ma è sufficiente una lettera con la quale comunichi l’avvenuta cessione, in proprio favore, del credito già vantato nei confronti del pensionato dalla società cedente e per il quale è in corso il piano di ammortamento. Contestualmente alla suddetta comunicazione, qualora non sia già accreditato, deve presentare la domanda di accreditamento.

 

A fronte della comunicazione di acquisizione del credito, presupponendo non modificati tutti gli altri elementi contrattuali non accessori, la Sede dovrà procedere all’istruttoria del contratto secondo il procedimento previsto nel successivo punto 4.

 

Se l’istruttoria ha esito positivo, la Sede proseguirà le trattenute in favore del nuovo cessionario.

 

In tale ipotesi, la data di notifica cui la Sede dovrà far riferimento nel caso in cui pervengano altri contratti prima della comunicazione della Banca cessionaria, permane quella del contratto stipulato tra il pensionato e la Banca/Intermediario Finanziario che, in origine, ha erogato il finanziamento.

 

Può verificarsi anche il caso in cui la Banca/Intermediario Finanziario, anziché acquisire il credito dal soggetto che ha erogato il finanziamento in corso di estinzione, stipuli con il pensionato un contratto avente ad oggetto un prestito di importo corrispondente al debito residuo del precedente finanziamento  finalizzato alla sua estinzione.

 

In tal caso, si è di fronte non ad una cessione del credito da un ente finanziario ad un altro, ma ad un nuovo contratto di prestito avente una nuova data di notifica e che, pertanto, concorre con eventuali altri contratti di finanziamento che dovessero essere stati sottoscritti dal pensionato secondo i criteri di prevalenza illustrati al paragrafo 3.2.

 

La Sede Inps procederà a dare esecuzione al nuovo contratto solo dopo aver ricevuto, da parte del primo cessionario, la comunicazione dell’avvenuta estinzione del prestito per il quale è in corso il piano di recupero. (cfr. punto 6.1).

 

 

4. ISTRUTTORIA DEL CONTRATTO

 

4.1 Verifica del rilascio della comunicazione di cedibilità della pensione

 

All’atto della notifica del contratto la Sede deve verificare che il pensionato abbia preventivamente richiesto la “comunicazione di cedibilità”. In caso negativo, non dovrà essere data esecuzione al contratto di finanziamento, informando le parti interessate della ragione ostativa (allegato 7).

 

4.2. Accertamento su Banche/Società finanziarie eroganti il prestito

 

Al punto 2.2 è stato esplicitato che le Banche/Intermediari Finanziari interessati alla concessione dei prestiti in parola, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge,devono preliminarmente alla stipula dei contratti richiedere l’ ACCREDITAMENTO presso l’Inps.

 

L’esecuzione del contratto è, quindi, subordinato alla verifica del:

 

·                  possesso da parte del soggetto finanziatore dei requisiti richiesti dalla legge;

·                  avvenuto accreditamento presso l’Istituto.

 

Per quanto riguarda il primo accertamento, si fa presente che nel “Data Base delle persone giuridiche” rinvenibile sul sito dell’Istituto vi è l’elenco delle Banche/Intermediari Finanziari aventi i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dei prestiti in parola.

 

La Sede, pertanto, all’atto della notifica del contratto deve consultare il predetto Data Base e qualora il soggetto finanziatore non risulti nell’elenco dovrà inviare la lettera di cui all’allegato 7 con la quale si comunica al pensionatoe, per conoscenza, all’intermediario finanziario, l’impossibilità di procedere alle trattenute del quinto della pensione in quanto la società stessa non rientra tra quelle autorizzate dalla legge a stipulare i contratti di finanziamento in oggetto.

 

Qualora, invece, la Banca/Intermediario Finanziario sia presente nel “Data Base delle persone giuridiche” e risulti già accreditato presso l’Istituto, la Sede dopo aver effettuato tutti gli adempimenti connessi all’istruttoria potrà, in caso di esito positivo, procedere all’avvio del piano di recupero.

 

Se la Banca/Intermediario Finanziario, pur presente nel citato Data Base, non risulti ancora accreditato presso l’Istituto dovrà essergli inviata la lettera (allegato 8) con la quale si comunica l’impossibilità di procedere all’esecuzione del contratto per il difetto di accreditamento e si invita il cessionario a provvedere a tale formalità.

 

In quest’ultima ipotesi la Sede dovrà contestualmente inviare una e-mail alla casella di posta elettronica “CessioneQuinto@inps.it” per informare l’Ufficio competente alle operazioni di accredito che è stata contattata la Banca/Intermediario Finanziario per invitarla ad eseguire l’accreditamento presso l’Istituto.

 


Ricevuta l’e-mail il suddetto Ufficio segnala la circostanza nel campo “ATTESA ACCREDITAMENTO”. In presenza di questa segnalazione, le Sedi cui dovessero essere notificati dei contratti da parte del medesimo soggetto finanziatore non dovranno inviare alcuna comunicazione allo stesso, ma limitarsi a tenere i contratti notificati in evidenza in attesa dell’accreditamento.

4.3. Compatibilità quota di pensione cedibile e piano di ammortamento del prestito

 

All’atto della notifica del contratto, le Sedi, pur in presenza della comunicazione di cedibilità già rilasciata al pensionato, devono effettuare la verifica della congruenza tra la rata di ammortamento del prestito e la quota di cedibilità della pensione.

 

Infatti, nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio della “comunicazione di cedibilità” e la notifica del contratto può essersi verificata una modifica della quota cedibile.

 

In tal caso, qualora la quota cedibile dovesse risultare inferiore sia all’importo segnalato nella comunicazione di cedibilità sia alla rata di ammortamento, ne dovrà essere data immediata notizia al pensionato e al cessionario (allegato 9), avviando contestualmente il piano di recupero nei limiti della nuova quota cedibile.

 

Si precisa, in merito, che nella valutazione della compatibilità tra rata del prestito e quota cedibile non è previsto alcun margine di tolleranza. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la rata di ammortamento dovesse eccedere in misura molto ridotta la quota di cedibilità, quest’ultima non potrà essere adattata, per nessuna ragione, all’importo della rata di ammortamento stessa.

 

4.4. Accertamento dei tassi di interesse applicati al finanziamento (Art. 7 delle

      “Disposizioni”)

 

Le Sedi devono verificare che il tasso d’interesse applicato al prestito non superi il cosiddetto “tasso soglia” anti-usura che si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio (TEGM) relativo alla categoria di operazioni alla quale appartiene il finanziamento effettuato.

 

Tutti i TEGM sono indicati nell’apposita “tabella di rilevazione”, aggiornata e pubblicata ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e reperibile sul sito dell’UIC con le modalità indicate nel messaggio n.9086 del 6.04.2007.

 


Ai fini dell’istruttoria, la Sede dovrà prendere a parametro di riferimento il tasso rilevato nel trimestre di stipula del contratto, per la categoria “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”, corrispondente alla classe di importo del finanziamento concesso.

 

In merito al predetto accertamento si forniscono alcuni chiarimenti.

 

Si osserva, preliminarmente, che il tasso applicato al finanziamento deve necessariamente essere indicato nel contratto di prestito. In mancanza di tale dato, il contratto sarebbe ineseguibile per violazione delle norme sulla trasparenza e dovrà essere inviata la lettera di cui all’allegato 7.

 

Qualora nel contratto di prestito siano, al contrario, indicati due TAEG: uno al netto ed uno comprensivo del premio assicurativo, ai fini della valutazione in esame deve essere considerato il tasso al netto del premio assicurativo.

 

 

Nei contratti in cui, invece, dovesse essere riportato il TAEG ed il TEG applicati al finanziamento è quest’ultimo valore che deve essere utilizzato in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del premio assicurativo.

 

Si precisa, altresì, che ai fini dell’individuazione della classe di importo cui appartiene il prestito stipulato, bisogna far riferimento, sul contratto notificato, non alla somma indicata nel riquadro “Retribuzione/pensione globale ceduta” ma a quella rilevata sotto il termine “Netto Ricavo” o “Saldo al cedente”, che individua, in concreto l’importo del finanziamento erogato al pensionato al netto di tutte le spese.

 

Qualora il TAEG, come sopra determinato, ovvero il TEG eccedano il “tasso soglia” anti-usura (indipendentemente dall’entità di tale eccedenza) dovrà essere inviata al pensionato la lettera di cui all’allegato 7.

 

Considerato, altresì, che il reato di usura è perseguibile d’ufficio (art. 644 c.p.), la Sede è tenuta a segnalare, ai sensi dell’articolo 331 c.p., il fatto all’autorità giudiziaria per le necessarie verifiche.

 

 

 

5.  DECORRENZA TRATTENUTE (Art. 8 delle “Disposizioni”)

 

Al termine dell’istruttoria, conformemente alle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto ministeriale, la Sede avvia il piano di recupero, secondo le istruzioni che saranno rese note con specifico messaggio, non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica.

 

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4 “le eventuali rate già scadute vengono recuperate” , a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, “mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati”.

 

Il richiamo operato dall’articolo 4 è da intendersi soltanto all’ultimo capoverso dell’articolo 2 e, pertanto, i limiti di ricuperabilità delle rate di pensione già scadute, sono gli stessi previsti, nel titolo V, per gli stipendi in caso di concorso di cessioni e pignoramenti (cfr. art. 68 Titolo V del D.P.R. n.180 del 1950).

 

Ne consegue che, nel caso in cui sia necessario procedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto, al recupero di rate di cessione già scadute, la ritenuta aggiuntiva mensile sulla pensione non potrà essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti della pensione, valutati al netto delle ritenute, e la rata di cessione di competenza del mese.

 

 

 

6.  MODIFICHE CHE POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DI ESECUZIONE

     DEL CONTRATTO

 

Si chiarisce, in premessa, che l’Istituto si impegna a comunicare agli interessati (pensionato-cedente ed istituto cessionario) ogni evento che possa incidere sulla normale prosecuzione dell’ammortamento del prestito.

 

Pari impegno è richiesto anche alle Banche/Intermediati Finanziari con cui il pensionato ha stipulato il contratto.

 

6.1. Modifica della quota di pensione cedibile (art. 9 delle “Disposizioni”)

 

La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.

 

La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni.

 

L’Inps è esonerato da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.

 

Fatto salvo quanto contenuto nel precedente punto 4.3, qualora si verifichi una riduzione della quota cedibile nel corso dell’ammortamento del prestito, il nuovo importo deve essere comunicato al pensionato-cedente e all’ente cessionario attraverso l’emissione di una nuova comunicazione di cedibilità.

 

La quota rideterminata continua, comunque, ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diversa comunicazione da parte del cedente e/o del cessionario.

 


6.2. Eliminazione della pensione (art. 10 delle “Disposizioni”)

 

In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione alla Banca/Intermediario finanziario erogante il prestito.

 

L’Istituto provvederà d’ufficio, per compensazione, al recupero, nei confronti del cessionario, delle quote di pensione corrisposte, e non dovute, successivamente alla decorrenza dell’eliminazione.

 

6.3. Estinzione anticipata (art. 11 delle “Disposizioni”)

 

Il cessionario deve comunicare tempestivamente alla Sede Inps competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.

 

L’Inps provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni successivi alla predetta comunicazione.

 

Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione che siano state ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla comunicazione dell’estinzione del prestito.

Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, per l’esecuzione del nuovo contratto, i contraenti dovranno nuovamente adempiere a tutte le formalità illustrate con la presente circolare.

 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1

Legge 14 maggio 2005, n.80

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

 

Art. 13-bis.

 

 

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)

 

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci anni"; e sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianita";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," e' soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, e' soppressa la parola: "Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono perseguire".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria per il 2006 )"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

346. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo»;

b) all’articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;

c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;

d) all’articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;

e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all’articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

 

 

ALLEGATO 3

 

DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313.

Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;

Ritenuta l'opportunità di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;

Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;

Ritenuto opportuno tenere conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;

Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;

Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;

Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività finanziarie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

Sentite le organizzazioni di categoria degli  operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);

Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;

Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto  Nazionale  di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;

Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

A d o t t a

 

il seguente regolamento:

 

 

Art. 1.

Intermediari finanziari autorizzati

1. I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

 

Art. 2.

Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica e' effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.

 

Art. 3.

Modalità di notifica

1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

 

 

Art. 4.

Efficacia della cessione

1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.

2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.

3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

 

Art. 5.

Quota cedibile

1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.

2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti".

 

Art. 6.

Rinnovo

1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione e' consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima.

 

Art. 7.

Trasparenza delle condizioni contrattuali

1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza  e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

 

 

Art. 8.

Convenzioni

 

1.       Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4

 

 

DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE DEL QUINTO.

(Approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con delibera n.46 del 9 maggio 2007)

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

Con le presenti disposizioni si definiscono le modalità applicative delle disposizioni in materia di prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione contenute nell’articolo 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dall’articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed attuate dal D.M. 27 dicembre 2006, n. 313 (di seguito “Decreto”). Le succitate disposizioni vengono integralmente richiamate nelle seguenti Disposizioni.

 

Articolo 2

Intermediari finanziari autorizzati

 

L’Istituto procede a dare esecuzione alla cessione del quinto per i prestiti concessi esclusivamente dagli intermediari individuati dall’articolo 1 del Decreto.

L’esecuzione dei contratti di cessione è altresì subordinata all’accettazione delle  presenti Disposizioni da parte dei predetti intermediari finanziari.

Con lo stesso modulo di accettazione devono essere comunicati all’’Istituto i seguenti dati:

 

·        Codice ABI e CAB

·        numero e data di iscrizione UIC;

·        ragione sociale e indirizzo della Sede Legale;

·        partita IVA;

·        coordinate bancarie di un unico conto corrente scelto per l’effettuazione del versamento mensile delle quote di pensione oggetto di cessione.

 

 

 

 

Articolo 3

Richiesta e rilascio della comunicazione di cedibilità

 

Il pensionato, prima della stipula del contratto di cessione, richiede alla Sede INPS che ha in carico la propria pensione, attraverso le modalità stabilite dall’Istituto, la comunicazione di cedibilità.

La Sede rilascia la predetta comunicazione di cedibilità in accordo con quanto stabilito agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.

 

Articolo 4

Notifica della cessione

 

La notifica della cessione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché avente data certa alla Sede dell’Istituto che ha la gestione dei trattamenti pensionistici del cedente.

L’istituto non sarà responsabile per ritardi, nell’esecuzione dei contratti, dovuti a notifiche erroneamente indirizzate a strutture Inps non competenti in base al criterio individuato al precedente comma, ovvero con modalità diverse da quelle stabilite dall’Istituto nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I contratti notificati alle Sedi Inps dovranno risultare stipulati nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle condizioni contrattuali, come previsto dall’articolo 1, comma 346, della legge n. 266 del 2005, nonché dall’articolo 7 del Decreto.

Il piano di ammortamento del finanziamento deve avvenire a rate mensili costanti, fatte salve le variazioni intervenute ai sensi del successivo articolo 8.

 

Articolo 5

Trattamenti non cedibili

 

Non possono formare oggetto della cessione di cui alle presenti disposizioni i seguenti trattamenti erogati dall’Istituto:

 

·        pensioni e assegni sociali;

·        trattamenti di invalidità civile;

·        assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

·        assegni straordinari di sostegno al reddito;

·        pensioni a carico degli Enti creditizi;

·        assegni al nucleo familiare.

In accordo con quanto previsto dall’articolo 52 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un assegno ordinario di invalidità non definitivo il contratto di cessione non può avere una durata superiore al periodo rimanente di validità dell’assegno.

In caso di conferma dell’assegno dovrà essere notificato alla Sede competente un nuovo contratto di cessione.

Sono cedibili le pensioni liquidate in via provvisoria.

 

Articolo 6

Quota cedibile

 

Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate dagli articoli, 8 e 9, la quota cedibile è pari ad un quinto della pensione, calcolato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali anche sopravvenute.

L’importo così determinato deve essere tale che se sottratto al valore della pensione al netto delle ritenute fiscali e previdenziali garantisca la salvaguardia del trattamento minimo.

Qualora l’importo di cui al comma 1 ecceda la differenza tra il netto e la misura del trattamento minimo la quota cedibile deve essere ridotta fino a concorrenza delle predetta differenza.

Relativamente ai soggetti titolari di più trattamenti pensionistici la quota di cui al comma 1 e la salvaguardia del trattamento minimo va determinata sul complesso dei trattamenti stessi.

I trattamenti pensionistici di cui all’articolo 5, comma 1, delle presenti disposizioni non sono computabili neppure ai fini della determinazione della quota cedibile ai sensi del precedente comma 4.

Nella determinazione della quota cedibile sono computate le quote di maggiorazione della pensione corrisposti ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Nella determinazione della quota cedibile vanno ricomprese anche le  maggiorazioni sociali e altre somme aggiuntive della pensione soggette a verifica reddituale, ancorché concorrano a formare la quota di pensione  eccedente il trattamento minimo per la sua totalità.

 


Articolo 7

T.E.G. applicato al finanziamento

 

Il T.E.G. applicato ai contratti di finanziamento non può superare la soglia di usura rilevata trimestralmente ai sensi della legge n. 108 del 1996.

Per l’applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il “tasso soglia” del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Articolo 8

Trattenute sulla pensione

 

L’Istituto avvia le trattenute sulla pensione e la conseguente erogazione della quota ceduta al cessionario non oltre il terzo rateo successivo alla notifica del contratto di cessione.

Le rate già scadute verranno recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene effettuata la trattenuta corrente, per il tempo necessario al recupero delle rate arretrate.

 

Articolo 9

Modifiche della quota cedibile

 

La quota cedibile è determinata sulla base delle prestazioni erogate al cedente all’atto della comunicazione di cedibilità.

La quota cedibile può variare in relazione a successive modifiche delle prestazioni. L’INPS è esonerata da responsabilità conseguenti a variazioni della predetta quota cedibile.

Il nuovo importo della quota cedibile è comunicato al cedente e al cessionario attraverso l’emissione di una nuova comunicazione di cedibilità e la quota così rideterminata continua ad essere trattenuta sulle mensilità successive, fino a diverse comunicazioni da parte del cedente e/o del cessionario.

 

 


Articolo 10

Eliminazione della pensione

 

In caso di eliminazione della pensione l’Istituto ne dà tempestiva comunicazione al cessionario.

Il cessionario si impegna a restituire all’Istituto entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione eventuali quote di pensione corrisposte dopo l’avvenuta eliminazione.

Il mancato rispetto di quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte dell’Istituto concessa ai sensi di quanto stabilito all’articolo 2.

 

Articolo 11

Estinzione anticipata di prestiti

 

Il cessionario dovrà comunicare tempestivamente alla Sede INPS competente l’eventuale estinzione anticipata del prestito da parte del cedente.

L’INPS provvede all’interruzione delle trattenute sulla pensione entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma precedente.

Il cessionario sarà tenuto al rimborso diretto al cedente di eventuali quote di pensione ad esso corrisposte dall’Istituto a partire dal mese successivo alla notifica dell’estinzione del prestito.

Qualora l’estinzione del prestito in essere sia avvenuta per consentire la stipula di un’ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione si applicano gli articoli 3 e 4 delle presenti Disposizioni.

 

Articolo 12

Rimborso oneri

 

Il cessionario si impegna a corrispondere all’Istituto un onere annuo per l’attività prestata.

Nei confronti degli intermediari finanziari che hanno sottoscritto la convenzione di cui all’articolo 8 del D.M. n. 313 del 2006 l’onere, da corrispondersi annualmente in via anticipata per dodici mensilità, per ciascun contratto di cessione, è pari a 1,5 volte l’importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente € 1,00X12 mensilitàX1,5), oltre gli oneri di legge.

Nei confronti degli intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la citata convenzione l’onere, da corrispondersi annualmente in via anticipata per dodici mensilità, sarà pari a euro 65 (sessantacinque) per ciascun contratto di cessione.

 

Articolo 13

Pubblicazione

 

Alle presenti Disposizioni e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione, sul sito internet dell’Istituto e nelle altre forme che verranno decise dagli Organi dell’Istituto.

 

 

ALLEGATO 5

 

                                                        All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

                                                        Direzione Centrale Prestazioni

                                                        Area Procedure e Gestione Banche Dati

                                                        Via Ciro il Grande, 21

                                                        00144 R O M A

 

Oggetto: accreditamento ai fini dell’erogazione di prestiti con cessione del quinto della

         pensione (D.P.R. n.180/50). Trasmissione dei dati attestanti il possesso dei

         requisiti di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze         n.313/2006.

 

Al fine di consentire all’Inps di dar corso ai prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione stipulati da titolari di prestazioni di questo Istituto, si forniscono le seguenti informazioni relative alla posizione anagrafica:

 

Ragione Sociale _____________________________________________________

 

Indirizzo sede legale _________________________________________________

 

Codice U.I.C. _______________________________________________________

 

Codice ABI (Banca d’Italia) ____________________________________________

 

partita IVA/Codice Fiscale _____________________________________________

 

Legale Rappresentante _______________________________________________

 

Funzionario informatico _______________________________________________

 

Telefono _____________ Fax ______________ e-mail ______________________

 

Si chiede l’accreditamento da parte dell’INPS delle quote trattenute ai pensionati tramite utilizzazione delle seguenti coordinate:

 

ABI ___________ CAB _____________ C/C ________________________________

 

Codice IBAN __________________________________________________________

 

La sottoscrizione del presente modulo rappresenta formale accettazione del regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS in data 9 maggio 2007, di cui si può prendere visione sul sito internet dell’Istituto

 

                                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 

SPAZIO PER L’AUTENTICA DELLA FIRMA

 

 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere inviato tramite posta prioritaria.

 

 

ALLEGATO 6

 

 


Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Direzione provinciale

 


RACC A.R.                                                                          

 

 

 

Roma,

 

                                               Alla Società Finanziaria

 

                                               ……………………………………….………

                                              

Via ………….………………………….…

                                              

C.a.p.              città

 

 

 

 

 

Oggetto: Contratto di prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di pensione sottoscritto dal Sig. ……………………………………..……

 

 

Si comunica che la scrivente Sede non potrà dare esecuzione al contratto di prestito in oggetto notificato in data …………… poiché il Sig. ……….……….…………………………………. ha sottoscritto un altro contratto di prestito della  medesima specie notificato precedentemente alla data sopra indicata per il quale è in corso il piano di recupero sulla pensione delle rate di ammortamento.

 

 

Cordiali saluti.

 

Il direttore

 

 

 

 

 

00100 Roma

via ABCD, 1234

tel 06 12345678

fax 06 12346789

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7

 


Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Direzione provinciale

 


RACC A.R.                                                                                                

 

 

Roma,

Al signor/a…………………………..

 

Via……………………………………….

 

C.a.p.          città

 

 

e, p.c.          Alla Società Finanziaria

                                                                   …………………..……………….………

                                                                

 Via ……………………………………..

                                                                   

 C.a.p.          città

 

 

 

Gentile Signore/a,

 

in merito all’esecuzione del contratto di finanziamento da lei stipulato con la Società Finanziaria …………………………………….…………………………………………… e notificato all’Istituto in data ……………………… si comunica quanto segue.

 

In base agli accertamenti effettuati l’Inps non può dare seguito al contratto notificato per i motivi indicati al sottostante punto ……

 

  1. Lei non ha richiesto alla scrivente Sede la “comunicazione di cedibilità”;
  2. La banca/intermediario finanziario con la quale lei ha stipulato il contratto di finanziamento non risulta tra quelle autorizzate dalla legge a concedere prestiti da estinguere con cessione di quote di pensione;
  3. Il contratto viola le norme sulla trasparenza non essendo riportato il TEG/TAEG applicato;
  4. Il tasso applicato al finanziamento è superiore al “tasso soglia” di usura.

 

 

Cordiali saluti.

Il direttore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del Contact Center 803-164:un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Se preferisce, può infine rivolgersi agli  Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le forniranno assistenza gratuita.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le ricordiamo:

Codice fiscale xxxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX – Categoria XXX – Sede XXXXX

 

00100 Roma

via ABCD, 1234

tel 06 12345678

fax 06 12346789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 8

 


Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Direzione provinciale

 


RACC A.R.                                                                                      

 

 

Roma,

 

                                                        Alla Società Finanziaria

 

                                                        ………………………………………………

                                                       

Via …………..……………..……………

 

                                                        C.a.p.            città

 

 

 

Oggetto: contratti di prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di

              pensione. Richiesta accreditamento.

 

 

In relazione ai contratti di prestito estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione notificati alla scrivente Sede si segnala che dagli accertamenti effettuati, risulta checodesta società non ha ancora provveduto all’accreditamento” presso l’Istituto.

 

Si fa presente, al riguardo, che l’espletamento di tale formalità è necessario affinché l’Inps possa dare esecuzione ai contratti pervenuti, con il versamento, a favore di codesto Società finanziaria delle quote di pensione cedute dai pensionati contraenti.

 

Pertanto, si invita codesta Società a provvedere tempestivamente all’accreditamento secondo le modalità illustrate al punto 2.2 della circolare n.91 del 31 maggio 2007 consultabile sul sito INTERNET dell’Istituto sotto la voce “INPS comunica”.

 

 

Cordiali saluti.

Il direttore

 

 

 

 

 

00100 Roma

via ABCD, 1234

tel 06 12345678

fax 06 12346789

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 9


Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Direzione provinciale

 


RACC A.R.                                                                                      

 

Roma,

Al Signor/a

 

…………………………….…………….

 

Via………………..………..……….

 

C.a.p.         città

        

 

                                                                  Alla Società Finanziaria

 

                                                                  ……………….……………………..…

 

                                                                 Via ……….………………….………

 

                                                                  C.a.p.         città

 

 

 

Oggetto: Contratti di prestito estinguibile con cessione fino ad un quinto di quote di

              pensione. Incapienza della quota cedibile.

 

 

In base agli accertamenti effettuati la misura della quota cedibile, alla data della notifica del prestito, è pari a € …………………………………….. ed è inferiore all’importo indicato nella comunicazione di cedibilitàn. prot ..……………..……………………………………………….. rilasciata al Sig …………..……………………………………. in data ………………..……..

 

Ai sensi dell’articolo 9 delle “Disposizioni sulla cessione del quinto” approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con deliberazione n.46 del 9 maggio 2007, vi comunico che l’Istituto inizierà le trattenute sulla sua pensione non oltre il terzo mese successivo alla data di notifica, nei limiti dell’importo cedibile sopra indicato.

 

Qualora intendiate rinegoziare il piano di ammortamento del prestito vi invito a

comunicare tempestivamente il nuovo importo da trattenere sulla pensione.

 

Cordiali saluti.

Il direttore

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l’elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, telefonare al numero gratuito del Contact Center 803-164:un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Se preferisce, può infine rivolgersi agli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le forniranno assistenza gratuita.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente, le ricordiamo di tenere a portata di mano, insieme ai suoi dati anagrafici, i dati relativi alla sua pensione, che le ricordiamo:

Codice fiscale xxxxxxxxxxxx - Pensione Inps n. XXXX – Categoria XXX – Sede XXXXX

 

 

00100 Roma

via ABCD, 1234

tel 06 12345678

fax 06 12346789