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Circolare numero 18 del 05/02/2010


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Direzione Centrale Prestazioni a

Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 05/02/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 18 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2010.

 

 

 

SOMMARIO:

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2010, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile del-l’assegno per attività socialmente utili.

 

 

 

 

 

1. Premessa.

 

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d.  “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

L’articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Pertanto anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 427/75 avviene ora nella misura sopra indicata.

 

 

2. Trattamenti di integrazione salariale.

 

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

 

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (€)

Tetto

Importo lordo (€)

Importo netto (€)

Inferiore o uguale a 1.931,86

Basso

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

Alto

1.073,25

1.010,57

 

 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (€)

Tetto

Importo lordo (€)

Importo netto (€)

Inferiore o uguale a 1.931,86

Basso

1.071,55

1.008,97

Superiore a 1.931,86

Alto

1.287,90

1.212,69

 

 

3. Indennità di mobilità.

 

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2009, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

 

Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

 

 

Indennità di mobilità

Retribuzione (€)

Tetto

Importo lordo (€)

Importo netto (€)

Inferiore o uguale a 1.931,86

Basso

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

Alto

1.073,25

1.010,57

 

 

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, anche alla luce di quanto indicato in premessa (punto 1), l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2010, in:

- euro 583,84 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad

   euro 549,74.

 

5. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.

 

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2010, ad euro 892,96 e ad euro 1073,25.

 

Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2009, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 11 del 27 gennaio 2009 (euro 886,31 ed euro 1.065,26).

 

 

6. Assegno per attività socialmente utili.

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2010, ad euro 533,12. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 41/86.

 

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori