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Messaggio numero 16866 del 28-06-2007.htm

  
  

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

 

 

 

Roma, 28-06-2007

 

 

 

Messaggio n.  16866

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

frazionabilità dei permessi ex articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992- Massimale orario mensile- Ulteriori istruzioni.

 

 

 

Si fa seguito al messaggio n.15995 del 18/06/2007 per fornire ulteriori istruzioni in merito alla determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri  mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge n.104/1992 per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità.

 

Occorre, innanzitutto, premettere che il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati,anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per  giornate lavorative intere.

 

E' necessario, in secondo luogo, precisare che il massimale di diciotto ore mensili,indicato nel messaggio citato in premessa, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di trentasei ore articolato su sei giorni lavorativi.

 

Infatti, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi, è il seguente:

 

(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

 

A titolo esemplificativo, un lavoratore con orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, articolato su 5 giorni, potrà beneficiare mensilmente di 24 ore di permesso. Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

 

(40/5) x 3 = 24

 

Similmente, l'algoritmo di calcolo, da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai contratti collettivi di lavoro su base plurisettimanale, ai fini della commisurazione del massimale in argomento, è il seguente:

 

(orario normale di lavoro medio settimanale /numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

 

Per tale fattispecie, si riporta come esempio il caso di un lavoratore con orario di lavoro  plurisettimanale articolato nella seguente maniera:

 

8 settimane da 32 ore su 4 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 40 ore su 5 giorni lavorativi alla settimana,

4 settimane da 36 ore su 6 giorni lavorativi alla settimana.

 

Applicando l’algoritmo sopra enunciato, nel caso in esempio, il lavoratore avrà diritto a 22,1 ore mensili.

 

Infatti, in tale caso l'algoritmo di calcolo sarà il seguente:

 

(35/4,75) x 3 =  22,10

 

IL DIRETTORE CENTRALE

GOLINO