Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 108 del 7-6-2002.htm
Criteri di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995 nei confronti degli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative e dei lavoratori parasubordinati
Circolare numero 108 del 7-6-2002
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Coordinamento
Generale
STATISTICO
ATTUARIALE
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 7
Giugno 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 108
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 5
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3
maggio 2001, n.158. Legge 27 novembre 2001, n. 417 di conversione del decreto
legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo.
Chiarimenti
SOMMARIO
:
Criteri di determinazione del
montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995 nei confronti
degli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative
e dei lavoratori parasubordinati
PREMESSA
Con circolare n.
181 dell’11 ottobre 2001 e messaggio n.318 del 5 dicembre 2001 (allegato 1)
sono state fornite le prime istruzioni in materia di opzione per il calcolo
delle pensioni con il sistema contributivo.
In tale contesto sono state formulate
riserve, confermate con il messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002 (allegato 2),
con riguardo alla situazione di assicurati che fanno valere contribuzione in
più gestioni assicurative nonché dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla
Gestione Separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell’assicurazione
generale obbligatoria o in una gestione dei lavoratori autonomi. E’ stata,
altresì, formulata riserva in ordine all’accertamento del diritto a pensione di
vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al
31dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il
sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.
Le richiamate problematiche sono
state sottoposte all’esame del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
che con nota n.7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002 ha fornito i chiarimenti
richiesti.
1
-
ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE IN
PIÙ GESTIONI ASSICURATIVE
Per quanto riguarda
gli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, il
predetto Dicastero ha espresso l’avviso, “in accordo con il parere del
Ministero dell'Economia, che il montante contributivo individuale debba essere
determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio
deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei
rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei
lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive, laddove non sia
stata effettuata alcuna ricongiunzione e sempre che la normativa vigente
consenta il cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, articolo 16 della
legge 233/90, totalizzazione ai sensi dell'art. 71 della legge n. 388/2000)”
In coerenza con il parere
ministeriale di cui sopra si forniscono
le seguenti istruzioni.
Per gli assicurati che nel periodo
sino al 31 dicembre 1995 possano far valere contribuzione accreditata nell’AGO
e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi trovano applicazione le
istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, per il
periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della
determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre
1995.
Il predetto montante è costituito
dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione all’anzianità
contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni
previdenziali. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante dei
periodi maturati nelle predette gestioni fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare
fino alla data di liquidazione della pensione.
Ai fini
della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995
trovano applicazione le istruzioni di cui al punto 2.2 della circolare n. 181
del 2001.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva
acquisita al 31 dicembre 1995 nel caso di lavoratori che possano far valere
contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, occorre
avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data,
computando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente (circolare n. 180,
punto 6, del 14 settembre 1996).
Si ricorda che le domande presentate
successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni
di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte.
Per quanto riguarda
il richiamato contenuto nella nota ministeriale alla totalizzazione dei periodi
assicurativi ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i relativi criteri
operativi saranno forniti non appena saranno stati emanati i previsti decreti
di attuazione (allegato 3).
2 -
LAVORATORI PARASUBORDINATI, ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA INTRODOTTA DALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.
335, CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE ANCHE NELL’ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA OVVERO IN ALTRO FONDO O IN UNA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI
.
Per quanto riguarda
i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta
dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far
valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei
lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di
contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha espresso l’avviso “che abbiano facoltà di chiedere
nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini
del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto
ministeriale n. 282/96, (allegato 4) a condizione che abbiano maturato
un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel
sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della
legge n. 335/95,così come
interpretato dall' articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il
quale ha espunto .dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui
all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema
pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità
contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non
abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi
dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei
predetti contributi”.
Il predetto Dicastero ha ritenuto
“altresì che, onde evitare ingiuste penalizzazioni a carico dei soggetti che
possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbano trovare
applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i
periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di
appartenenza”.
Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni
di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, ed al precedente
punto 2 della presente circolare per il periodo di contribuzione accreditata
per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo
maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del
montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le
istruzioni di cui alla menzionata circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.
Va tenuto presente che nei confronti
dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella
gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per
cento (
circolare n. 112 del 25 maggio 1996). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti
dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i
periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata
l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 12,50 per cento nel biennio
1998/1999, del 14,50% per cento nel biennio 2000/2001 e del 15,50 per cento dal
1° gennaio 2002 (circolare n.186 dell’11 agosto 1998, circolare n. 47 del 23
febbraio 2000 e
circolare n. 26 del 28 gennaio 2002).
Anche per gli iscritti alla gestione separata le domande
di opzione presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da
assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono
essere respinte. Coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1°
ottobre 2001 possono invece ottenere la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si
tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che
si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
3 -
ASSICURATI CHE ESERCITANO IL
DIRITTO DI OPZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1° OTTOBRE 2001
E’ stato chiesto al Ministero del
Lavoro se per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre
1995 e che abbiano esercitato il diritto di opzione successivamente al 1°
ottobre 2001 il possesso di un’anzianità contributiva complessiva non inferiore
a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, sia condizione sufficiente
per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo, ricorrendo le altre condizioni di legge, ovvero se debbano
trascorrere ulteriori 5 anni di permanenza nel sistema contributivo dalla data
di esercizio dell’opzione.
In proposito il Ministero del Lavoro con la nota del 10
maggio 2002, ha affermato che “condizione sufficiente per fruire della predetta
prestazione è il possesso di un’anzianità contributiva complessiva non
inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995”.
Pertanto gli
assicurati che si trovino nelle condizioni di cui sopra possono essere ammessi
a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ove ricorrano i
requisiti di legge illustrati al punto 3 della predetta circolare n. 181 del
2001.
In tal senso deve intendersi sciolta
la riserva contenuta nel punto 5 della citata circolare n. 181 del 2001.
Analogo criterio è operante anche nei
confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata di
cui al precedente punto 2.
4 -
MEDIA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
RELATIVA AL PERIODO 1992 - 2001 ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI
OPZIONE NELL’ANNO 2002
Come è noto, ai fini della
determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre
1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in
considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun
anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l’aliquota contributiva
vigente in detto anno e l’aliquota contributiva media vigente nei dieci anni di
calendario precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione.
L’aliquota contributiva media
relativa al decennio 1992/2001, da utilizzare nei confronti degli assicurati
che esercitano l’opzione nel corso dell’anno 2002, per il FPLD risulta pari al
30,37% e per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, CD-CM) risulta pari rispettivamente al 15,22%, al 15, 41% ed al
17,30%.
Per i Fondi Trasporti, Elettrici,
Telefonici, Volo e Dazio risulta pari rispettivamente al 30,37%, al 30,18%, al
26,40%, al 30,37%, e al 27,22%.
5 -
MASSIMALE CONTRIBUTIVO IN VIGORE
NELL’ANNO 2002
Si ricorda che per gli assicurati che
esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18,
della legge n. 335).
L’importo del massimale di cui
all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno
considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, nell’anno 2002 è pari
78.507,00 euro. Il valore mensile e settimanale è pari rispettivamente a
6.542,25 euro e a 1509,75 euro.
6 -
COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL
MONTANTE INDIVIDUALE MATURATO AL 31 DICEMBRE 2000.
Le pensioni da liquidare nel sistema
contributivo con decorrenza nel corso dell’ anno 2002 devono essere calcolate
in applicazione dell’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 180 rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31
dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781
(
circolare n. 77 del 12 aprile 2002, p. 9).
7 -
IRREVOCABILITÀ DELLA DOMANDA DI
OPZIONE
A norma dell’articolo 69, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'esercizio del diritto di
opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta degli interessati due
schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico
rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
Tale richiesta è finalizzata ad
acquisire gli elementi di cognizione necessari per esercitare il diritto di opzione.
Le Sedi sono pertanto interessate a
rilasciare detti schemi con immediatezza.
La facoltà di opzione, una volta
esercitata, è irrevocabile.
8 -
RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE
INDIVIDUALE PER PERIODI OGGETTO DI RISCATTO COLLOCATI TEMPORALMENTE DOPO IL
31 DICEMBRE 1995
Con circolare n.
162 del 19 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni applicative delle
disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30
aprile 1997 n. 184.
In tale contesto
è stato precisato che relativamente ai periodi da riscattare collocati
temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di
pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto
l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il
corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma
applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di
presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui
opera il riscatto stesso.
La retribuzione,
presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è
accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto, collocandola
temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del
calcolo della pensione, “la rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla
data della domanda di riscatto”. (articolo 2, comma 5, del decreto n.184 del
1997)
A norma
dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “Ai fini della
determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base
imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad
accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si
rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”
Consegue che la rivalutazione del
montante in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con
esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
I criteri sopra
delineati trovano applicazione per i casi di riscatto per i quali, ai fini del
calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (articolo 4 decreto n.184 del 1997) .
9 -
AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
La procedura di
liquidazione e di ricostituzione delle pensioni e la procedura CARPE sono in
corso di aggiornamento per consentire l’acquisizione dei dati per il calcolo
contributivo delle pensioni da liquidare a favore degli assicurati con
contribuzione versata in diverse gestioni. Con successivo messaggio sarà
comunicata la disponibilità dei programmi aggiornati.
Le Sedi, in
attesa del rilascio delle procedure aggiornate, possono corrispondere acconti
ai richiedenti, determinando gli importi di pensione spettanti con l’opzione 3
- CALCOLO PER GLI ASSICURATI CHE OPTANO PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO della
procedura CARPE (PGM5940) acquisendo singolarmente le contribuzioni delle
gestioni nelle quali risulta contribuzione versata.
Si ricorda che
nel caso in cui gli interessati non abbiamo compiuto il 65mo anno di età per
avere diritto alla pensione contributiva è necessario che l’importo calcolato
sia almeno pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
In allegato 5
sono riportati alcuni esempi di calcolo dell’importo della pensione spettante
nel caso di opzione per il sistema contributivo per lavoratori con
contribuzione versata in diverse gestioni.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato
1
DIREZIONE CENTRALE
Messaggio n. 318 del 5 dicembre 2001
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
OGGETTO:
Legge 27 novembre 2001, n. 417.
Opzione per il sistema contributivo
.
La legge
27 novembre 2001, n. 417, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2001, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 28
settembre 2001, n. 355.
Peraltro
l’articolo 2 del predetto decreto legge concernente l’opzione per la
liquidazione del trattamento pensionistico nel sistema contributivo non è stato
modificato.
Pertanto
nulla è innovato per quanto riguarda le istruzioni fornite con circolare n.181
dell’11 ottobre 2001 avente ad oggetto “Legge 2 luglio 2001, n. 248, di
conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Decreto legge 28 settembre
2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo”.
Le
istruzioni concernenti le riserve formulate nella predetta circolare n. 181
saranno fornite non appena saranno stati acquisiti i chiarimenti richiesti al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Allegato
2
Messaggio
n. 51 del 6 febbraio 2002
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
AI
DIRETTORI DELLE SEDI
OGGETTO
Legge 2
luglio 2001, n. 248, di conversione
del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158. Decreto legge 28 settembre 2001, n.
355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema
contributivo.
Con circolare n. 181 dell’11 ottobre
2001 è stata formulata riserva di istruzioni per l’applicazione della
disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema
contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più
gestioni assicurative, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali.
1. - Da parte di alcune Strutture
periferiche sono state prospettate situazioni di lavoratori che hanno
esercitato il diritto di opzione utilmente entro il 1° ottobre 2001 e possono
far valere esclusivamente contribuzione nell’AGO fino al 31 dicembre 1995 e
successivamente periodi di contribuzione accreditata nell’A.G.O e/o nelle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Al riguardo si precisa che per tali
soggetti si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo, sempreché ovviamente possano far valere i
relativi requisiti.
Per il periodo di contribuzione
accreditata fino al 31 dicembre 1995 si dovrà tenere conto dei criteri di
calcolo illustrati al punto 2.1 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001;
per i periodi successivi alla predetta data si dovrà tenere conto dei criteri
di calcolo illustrati al punto 2.2 della predetta circolare.
Del pari si potrà far luogo alla
liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
secondo i criteri sopra illustrati per i soggetti che nel periodo sino al 31
dicembre 1995 possono far valere esclusivamente contribuzione in una sola
Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e successivamente alla predetta
data periodi di contribuzione accreditata nella stessa Gestione e/o
nell’A.G.O, o in altre Gestioni dei
lavoratori autonomi.
Si conferma invece la riserva per gli
assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 facciano valere
contribuzione in più gestioni assicurative.
Si conferma altresì la riserva relativa alla liquidazione della
pensione con il sistema contributivo nei confronti dei lavoratori
parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall’art. 2, comma
26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione
anche nell’assicurazione generale obbligatoria o in altra gestione dei lavoratori
autonomi.
2. – Da
parte di alcune strutture periferiche è stato altresì chiesto se soggetti che
hanno esercitato utilmente entro il 1° ottobre 2001 la facoltà di opzione in
costanza di attività lavorativa, possono essere ammessi a fruire della pensione
di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° giorno del mese successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo
le istruzioni fornite con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, gli assicurati
che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono
ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le
regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18
anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno
18 anni di contribuzione alla predetta data.
La
facoltà di opzione è subordinata alla condizione che gli interessati di cui
sopra possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni,
di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Pertanto
detta facoltà poteva essere utilmente esercitata sia dai lavoratori in attività
di servizio o in prosecuzione volontaria sia da coloro che avevano già risolto
il rapporto di lavoro, sussistendo le condizioni di cui sopra.
Con la
menzionata circolare n. 181 al punto 3 sono state illustrate le condizioni di
legge per essere ammessi al pensionamento di vecchiaia da liquidare con il
sistema contributivo.
Pertanto
gli interessati che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione entro il
1° ottobre 2001 possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia,
nel sistema contributivo, dal 1° giorno del mese successivo alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, ove ricorrano le richiamate condizioni di
legge.
Permane la riserva contenuta nel punto
5 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 in ordine all’accertamento del
diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno
di 18 anni al 31dicembre 1995 e che hanno
esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo
successivamente al 1° ottobre 2001.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS
Allegato
3
LEGGE
23 DICEMBRE 2000, N. 388
ARTICOLO
71
(Totalizzazione
dei periodi assicurativi)
“1 Al lavoratore,
che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme
pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme
pensionistiche ne' gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facoltà di utilizzare,
cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della
pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora
tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi
stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera
in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto
prima del compimento dell'età pensionabile”
“2 Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale
verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del
trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianità assicurativa e
contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e
secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote
delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a
carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico
risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il
rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e
l'anzianità contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso
delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni
costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a
rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e
con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.
Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui
al comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi,
il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la
totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la
gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già
versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali”.
“3. Con uno o più decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti
gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite
le modalità di attuazione del presente articolo”.
Allegato
4
DECRETO
MINISTERIALE 2 MAGGIO 1996, N. 282,
Articolo
3
“Gli iscritti alla
gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della
medesima,le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge
n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata
il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della
pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la
facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335”
Allegato
5
Esempio 1
CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ARTIGIANO
Contribuzione per più di 18 anni alla
data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata prima del 1° ottobre
2001
Decorrenza della pensione 1 ottobre 2001
Contribuzione
per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 1029; settimane dal 1996 n. 260
Contribuzione come artigiano: mesi anteriori al 1995 n. 14
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo - Quota DIPENDENTI
CONTRIBUZIONE DAL
1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome Rossi/Mario Nato 07/06/1944 Data opzione 09/2001
Decorrenza 10/2001 Settimane al 1995
1.029 dal 1996 260
ANNO
SETTIMANE IMPONIBILE ! ANNO SETTIMANE
IMPONIBILE
1986 18 3263,49
2000
52 28508,11 ! 1985 24 4103,77
1999
52 27155,37 ! 1984 23 3732,95
1998
52 25840,71 ! 1983 19 2728,96
1997 52 23366,60 ! 1982 15 1833,42
1996
52 22788,54 ! 1979 7 329,50
1995
52 21576,14 !
1994
52 20982,36 !
1993
52 19130,44 !
1992
52 18474,54 !
1991
52 18170,35 !
1990
52 18959,49 !
1989
37 10529,84 !
1988
52 14830,42 !
1987
18 4493,59 !
CONTRIBUZIONE
ANTECEDENTE AL PERIODO DI RIFERIMENTO
ANNO SETTIMANE ! ANNO
SETTIMANE
1979 5
! 1964 38
1978 ! 1963 43
1977 ! 1962 51
1976 ! 1961 50
1975 ! 1960 50
1974 ! 1959 1
1973 ! 1958 5
1972 9 ! 1957
1971 26 ! 1956
1970 33 ! 1955
1969 30
! 1954
1968 19 ! 1953
1967 49 ! 1952
1966 50 !
1951
1965 50 ! 1950
CALCOLO PERIODI
DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
2000 52 28.508,11
33,00 9.407,68 9.407,68
1999 52 27.155,37
33,00 8.961,27 9.425,29
1998 52 25.840,71
33,00 8.527,43 9.475,76
1997 52 23.366,60
33,00 7.710,98 9.027,76
1996 52 22.788,54
33,00 7.520,22 9.296,34
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 260 42.127,58 46.632,83
CALCOLO PERIODO DI
RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI
ANNUO
1995 52 21.576,14
27,12 5.851,45 5.851,45
1994 52 20.982,36
26,97 5.658,94 6.030,88
1993 52 19.130,44
26,97 5.159,48 5.899,93
1992 52 18.474,54
26,47 4.890,21 6.087,53
1991 52 18.170,35
26,09 4.740,64 6.474,22
1990 52 18.959,49
25,92 4.914,30 7.389,32
1989 37 10.529,84
25,92 2.729,33 4.535,72
1988 52 14.830,42
25,51 3.783,24 7.012,15
1987 18 4.493,59
25,51 1.146,31 2.393,09
1986 18 3.263,49
25,51 832,52 1.986,03
1985 24 4.103,77
24,51 1.005,83 2.783,91
1984 23 3.732,95
24,51 914,95 3.003,81
1983 19
2.728,96 24,51 668,87
2.641,02
1982 15 1.833,42
24,16 442,95 2.108,86
1979 2 94,14
23,31 21,94 187,28
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 520 42.760,96 64.385,20
CONTRIBUZIONE
PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 29,71 %
RAPPORTO SETTIMANE RAPPORTO
SETTIMANE
ANNO SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE ! ANNO SETTIMANE ALIQUOTE
PONDERATE
1979 5 0,78 4 ! 1963 43 0,74 32
1972 9 0,64 6 ! 1962 51 0,65 34 1971 26 0,64
17 ! 1961 50 0,54 27
1970 33 0,69 23 ! 1960 50 0,54 27
1969 30 0,69 21 ! 1959 1 0,40 1
1968 19 0,66 13 !
1958 5 0,40 2
1967 49 0,64 32 !
1966 50 0,62 31 !
1965 50 0,63 32 !
1964 38 0,64 25 !
CALCOLO MONTANTE
INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 42.760,96 ! Ammontare
contributi 42.127,58
Montante contributivo 64.385,20 !
Settimane
contribuzione 520 ! Settimane
contribuzione 260
Montante medio sett.le 123,82 !
!
Settimane
ponderate 327 !
Anzianita'complessiva 847 !
Montante individuale 104.873,58 !
Montante rivalutato 137.687,39 ! Montante
individuale 46.632,83
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 84.888,54
Montante Individuale nella Gestione 184.320,22
Coefficiente di Trasformazione (57 anni 3
mesi) 4,7550
Importo Pensione mensile nella
Gestione 674,19
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo -
Quota ARTIGIANI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI
RIFERIMENTO
Mesi
al 1995 14
ANNO MESI IMPONIBILE !
1981 1 227,84 !
1980 12 1862,00 !
1979 1 104,16 !
CALCOLO PERIODO DI
RIFERIMENTO ANTE 1996
Mesi
al 1995 14
BASE
ALIQUOTA AMMONTARE MONTANTE
ANNO
MESI IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI
ANNUO
1981
1 227,84 12,00 27,34
158,07
1980
12 1.862,00 12,00 223,44
1.584,98
1979
1 104,16 12,00 12,50
106,70
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE
14 263,28 1.849,75
CALCOLO MONTANTE
INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 263,28 ! Ammontare
contributi
Montante contributivo 1.849,75 !
Settimane
contribuzione 61 ! Settimane
contribuzione
Montante medio sett.le 30,32 !
!
Settimane
ponderate !
Anzianita'complessiva 61 !
Montante individuale 1.849,75 !
Montante rivalutato 2.428,52 ! Montante
individuale
------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 263,28
Montante Individuale nella Gestione 2.428,52
Coefficiente di Trasformazione (57
anni 3 mesi) 4,7550
Importo Pensione mensile nella
Gestione 8,88
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane Contributi
Individuale Mensile
DIPENDENTI 1.289
84.888,54 184.320,22 674,19
ARTIGIANI 61
263,28 2.428,52 8,88
IMPORTO
MENSILE DELLA PENSIONE 683,07
Esempio 2 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE ,
COMMERCIANTE E CD/CM
Contribuzione per più di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata prima del
1°ottobre 2001
Decorrenza della
pensione 1° dicembre 2001
Contribuzione
per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 251; settimane dal 1996 n. 299
Contribuzione
come commerciante: mesi anteriori al 1995 n. 28
Contribuzione
come CD/CM: settimane anteriori al 1995 n. 520
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo -
Quota DIPENDENTI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI
RIFERIMENTO
Cognome/Nome
Bianchi/Elio Nato
07/09/1943 Data opzione 09 / 2001
Decorrenza
12/2001 Settimane al
1995 251 dal 1996 299
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE !
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
2001 39 13290,33 !
2000 52 17719,11 !
1981 44 6663,12
1999 52 17436,61 !
1980 52 1448,38
1998 52 16465,16 !
1979 7 190,68
1997 52 14935,93 !
1975 3 74,36
1996 52 13009,54
!
1995 52 12732,72
!
1994 52 11958,04
!
1993 41 8116,12
!
CALCOLO PERIODI
DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
2001 39 13.290,33
33,00 4.385,81 4.385,81
2000 52 17.719,11
33,00 5.847,31 5.847,31
1999 52 17.436,61
33,00 5.754,08 6.052,03
1998 52 16.465,16
33,00 5.433,50 6.037,76
1997 52
14.935,93 33,00 4.928,86
5.770,55
1996 52 13.009,54
33,00 4.293,15 5.307,10
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 299 30.642,71 33.400,56
CALCOLO PERIODO DI
RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE
IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1995 52 12.732,72
27,12 3.453,11 3.453,11
1994 52 11.958,04
26,97 3.225,08 3.437,05
1993 41 8.116,12 26,97 2.188,92
2.503,06
1981 44 6.663,12
24,01 1.599,82 9.249,41
1980 52 1.448,38
23,89 346,02 2.454,50
1979 7 190,68 23,31 44,45 379,43
1975 3 74,36
29,73 22,11 382,55
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 251 10.879,51 21.859,11
CALCOLO MONTANTE
INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 10.879,51 ! Ammontare
contributi 30.642,71
Montante contributivo 21.859,11 !
Settimane
contribuzione 251 ! Settimane
contribuzione 299
Montante medio sett.le 87,09 !
!
Settimane
ponderate !
Anzianita'complessiva 251 !
Montante individuale 21.859,11 !
Montante rivalutato 28.698,59 ! Montante
individuale 33.400,56
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 41.522,22
Montante Individuale nella Gestione 62.099,15
Coefficiente di Trasformazione (58
anni 2 mesi) 4,8843
Importo Pensione mensile nella
Gestione
233,32
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo -
Quota COMMERCIANTI
CONTRIBUZIONE DAL 1996 E PERIODO DI
RIFERIMENTO
Mesi
al 1995 28
ANNO MESI IMPONIBILE !
ANNO MESI IMPONIBILE
1972 5 26,85 !
1971 12 64,04 !
1970 11 58,87 !
CALCOLO PERIODO DI
RIFERIMENTO ANTE 1996
Mesi
al 1995 28
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO MESI IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1972 5 26,85
12,00 3,22 78,78
1971 12 64,04
12,00 7,68 206,83
1970 11 58,87
12,00 7,06 209,06
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 28 17,96 494,67
CALCOLO MONTANTE
INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 17,96 ! Ammontare
contributi
Montante contributivo 494,67 !
Settimane
contribuzione 122 ! Settimane
contribuzione
Montante medio sett.le 4,05 !
!
Settimane
ponderate !
Anzianita'complessiva 122 !
Montante individuale 494,67 !
Montante rivalutato 649,45 ! Montante
individuale
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 17,96
Montante Individuale nella Gestione 649,45
Coefficiente di
Trasformazione (58 anni 2 mesi) 4,8843
Importo Pensione mensile nella
Gestione 2,44
Lavoratori Optanti
Sistema Contributivo - Quota CD/CM
CONTRIBUZIONE DAL
1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Settimane
al 1995 520
ANNO GIORNATE FASCIA REDDITO AGR.! ANNO
GIORNATE FASCIA REDDITO AGR.
1969 156 1
!1961 129 1 1968 156 1 !1960 104 1
1967 156 1
!1959 104 1
1966 156 1
!1958 78 1
1965 156 1 !
1964 156 1 !
1963 156 1 !
1962 156 1 !
CALCOLO PERIODO DI
RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1969 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1968 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1967 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1966 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1965 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1964 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1963 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1962 52 4.474,08
14,00 626,37 941,83
1961 43 3.699,72
14,00 517,96 778,82
1960 35 3.011,40
14,00 421,60 633,93
1959 26 2.237,04 14,00 313,19
470,92
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE TOTALE 520
6.263,71 9.418,31
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
C Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 6.263,71 ! Ammontare contributi
Montante contributivo 9.418,31 !
Settimane
contribuzione 520 ! Settimane
contribuzione
Montante medio sett.le 18,11 !
!
Settimane
ponderate !
Anzianita'complessiva 520 !
Montante individuale 9.418,31 !
Montante rivalutato 12.365,20 ! Montante
individuale
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 6.263,71
Montante Individuale nella Gestione 12.365,20
Coefficiente di Trasformazione (58
anni 2 mesi) 4,8843
Importo
Pensione mensile nella Gestione
46,46
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane
Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 550
41.522,22 62.099,15 233,32
COMMERCIANTI 121 17,96 649,45
2,44
CD / CM 520
6.263,71 12.365,20 46,46
IMPORTO
MENSILE DELLA PENSIONE 282.22
IMPORTO
DELLA PENSIONE INFERIORE A 1,2 VOLTE L’IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE LIMITE PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI
VECCHIAIA
Esempio 3 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E
CD/CM
Contribuzione per meno di
18 anni alla data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata dopo il 1°ottobre
2001
Decorrenza della
pensione 1° aprile 2002
Contribuzione
per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 701; settimane dal 1996 n. 260
Contribuzione
come CD/CM: settimane anteriori al 1995 n. 70
Lavoratori Optanti Sistema Contributivo -
Quota DIPENDENTI
CONTRIBUZIONE DAL
1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome
Verdi/Franca Nata 10/05/1944 Data opzione 03/2002
Decorrenza
04/2002 Settimane al
1995 701 dal 1996 260
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE !
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
!
2000 52 18223,30 !
1987 39 1261,20
1999 52 17441,62 !
1986 18 1959,57
1998 52 17075,97 !
1968 38 590,72
1997 52 19097,90 !
1967 52 808,34
1996 52 19454,77
!
1995 52 18983,76
!
1994 52 18399,65
!
1993 52 18297,91
!
1992 52 16820,84
!
1991 52 14400,21
!
1990 52 13665,29
!
1989 52 13494,86
!
1988 38 12520,82 !
CONTRIBUZIONE
ANTECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO
ANNO SETTIMANE ! ANNO
SETTIMANE
1967 29 !
1966 52 !
1965 52 !
1964 48 !
CALCOLO PERIODI DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
2000 52 18.223,30
33,00 6.013,69 6.301,03
1999 52 17.441,62
33,00 5.755,73 6.343,02
1998 52 17.075,97
33,00 5.635,07 6.560,94
1997 52 19.097,90
33,00 6.302,31 7.731,09
1996 52
19.454,77 33,00 6.420,07
8.315,56
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 260 30.126,87
35.251,64
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO
SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI
ANNUO
1995 52 18.983,76
27,12 5.148,40 5.148,40
1994
52 18.399,65 26,97 4.962,39
5.288,55
1993
52 18.297,91 26,97 4.934,95
5.643,18
1992
52 16.820,84 26,47
4.452,48 5.542,63
1991
52 14.400,21 26,09 3.757,01
5.130,89
1990
52 13.665,29 25,92 3.542,04
5.325,94
1989
52 13.494,86 25,92 3.497,87 5.812,91
1988
38 12.520,82 25,51 3.194,06
5.920,12
1987
39 12.611,20 25,51 3.217,12
6.716,21
1986
18 1.959,57 25,51 499,89 1.192,52
1968
38 590,72 19,60 115,78
4.064,48
1967
23 357,54 18,91 67,61
2.610,73
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE
520 37.389,60 58.396,56
CONTRIBUZIONE PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 30,37
%
RAPPORTO SETTIMANE
ANNO
SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE !
1967
29 0,62 18
!
1966
52 0,61 32
!
1965
52 0,62 33
!
1964
48 0,63 31
!
CALCOLO MONTANTE
INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 37.389,60 ! Ammontare
contributi 30.126,87
Montante contributivo 58.396,56 !
Settimane
contribuzione 520 ! Settimane
contribuzione 260
Montante medio sett.le 112,30 !
!
Settimane
ponderate 114 !
Anzianita'complessiva 634 !
Montante individuale 71.198,88 !
Montante rivalutato 97.942,62 ! Montante individuale
35.251,64
------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 67.516,47
Montante Individuale nella Gestione 133.194,26
Coefficiente di Trasformazione (57 anni
10 mesi) 4,8367
Importo Pensione mensile nella
Gestione 495,56
Lavoratori Optanti
Sistema Contributivo - Quota CD / CM
CONTRIBUZIONE DAL
1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Settimane
al 1995 70
ANNO GIORNATE FASCIA REDDITO AGR.
1963 104 1
1962 104 1
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
Settimane
al 1995 70
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO
SETTIMANE IMPONIBILE DI COMPUTO CONTRIBUTI
ANNUO
1963
35 3.011,40 14,00 421,60
633,93
1962
35 3.011,40 14,00 421,60
633,93
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE
70 843,20 1.267,86
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 843,20 ! Ammontare
contributi
Montante contributivo 1.267,86 !
Settimane
contribuzione 70 ! Settimane
contribuzione
Montante medio sett.le 18,11 !
!
Settimane
ponderate !
Anzianita'complessiva 70 !
Montante individuale 1.267,86 !
Montante rivalutato 1.744,09 ! Montante
individuale
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 843,20
Montante Individuale nella Gestione 1.744,09
Coefficiente di Trasformazione (57 anni
10 mesi) 4,8367
Importo
Pensione mensile nella Gestione
6,49
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane
Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 961
67.516,47 133.194,26 495,56
CD / CM 70
843,20 1.744,09 6,49
IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE 502,05
Esempio 4 CONTRIBUZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E
GESTIONE SEPARATA
Contribuzione per meno di
18 anni alla data del 31 dicembre 1995
Opzione per il calcolo contributivo esercitata dopo il 1°ottobre
2001
Decorrenza della
pensione 1° maggio 2002
Contribuzione
per lavoro dipendente: settimane anteriori al 1995 n. 790; settimane dal 1996 n. 52
Contribuzione
gestione separata: dal 1997 al 2001
Lavoratori Optanti
Sistema Contributivo
CONTRIBUZIONE DAL
1996 E PERIODO DI RIFERIMENTO
Cognome/Nome
Neri/Giulio Nato 10/10/1944 Data opzione 04/2002
Decorrenza
05/2002 Settimane al
1995 790 dal 1996 52
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE !
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE
1996 52 33000,15 !
1987 52 25530,28
1995 52 32100,33 ! 1986
52 23120,38
1994 52 31800,12
!
1993 52 31300,88
!
1992 52 29900,65
!
1991 52 29500,13
!
1990 52 29300,38
!
1989 52 28115,65
!
1988 52 27800,31
!
CONTRIBUZIONE
ANTECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO
ANNO SETTIMANE !
1985 52 !
1984 52 !
1983 52 !
1982 52 !
1981 52 !
1980 10 !
CALCOLO PERIODI
DAL 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1996 52 33.000,15
33,00 10.890,05 14.105,28
TOTALE 52 10.890,05 14.105,28
CALCOLO PERIODO DI RIFERIMENTO ANTE 1996
BASE ALIQUOTA AMMONTARE
MONTANTE
ANNO SETTIMANE IMPONIBILE DI
COMPUTO CONTRIBUTI ANNUO
1995 52 32.100,33
27,12 8.729,24 8.729,24
1994 52 31.800,12
26,97 8.608,57 9.174,38
1993 52 31.300,88
26,97 8.478,68 9.695,48
1992 52 29.900,65
26,47 7.914,70 9.852,54
1991 52 29.500,13
26,09 7.696,58 10.511,10
1990 52 29.300,38
25,92 7.594,66 11.419,60
1989 52 28.115,65
25,92 7.287,58 12.110,82
1988 52 27.800,31
25,51 7.091,86 13.144,61
1987 52 25.530,28
25,51 6.512,77 13.596,37
1986 52 23.120,38
25,51 5.898,01 14.070,07
TOTALE CONTRIBUTI MONTANTE TOTALE
TOTALE 520 75.812,65 112.304,21
CONTRIBUZIONE
PONDERATA CON ALIQUOTA MEDIA DEL 30,37 %
RAPPORTO SETTIMANE
ANNO SETTIMANE ALIQUOTE PONDERATE !
1985 52 0,81 43 !
1984 52 0,81 43 !
1983 52 0,81 43 !
1982 52 0,80 42 !
1981 52 0,79 42 !
1980 10 0,79 8 !
CALCOLO MONTANTE INDIVIDUALE
Contribuzione fino al 1995 ! Contribuzione dal 1996
Periodo di Riferimento !
Ammontare
contributi 75.812,65 ! Ammontare
contributi 10.890,05
Montante contributivo 112.304,21 !
Settimane
contribuzione 520 ! Settimane
contribuzione 52
Montante medio sett.le 215,97 !
!
Settimane
ponderate 221 !
Anzianita'complessiva 741 !
Montante individuale 160.033,49 !
Montante rivalutato 220.145,32 ! Montante
individuale 14.105,28
-------------------------------------------------------------------------------
Ammontare Contributi nella Gestione 86.702,70
Montante Individuale nella Gestione 234.250,60
Coefficiente di Trasformazione (57
anni 6 mesi) 4,7900
Importo Pensione mensile nella
Gestione 863,13
CONTRIBUZIONE
VERSATA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Iscrizione
dal 01/1997
TIPO IMPORTO
MESI AMMONTARE
ANNO CONTRIBUZIONE VERSATO
COPERTURA ANNUO
1996
1997 I 2.300,77
12 2.300,77
1998 I 2.580,85
12 2.580,85
1999 I 2.780,68
12 2.780,68
2000 I 580,88
5 580,88
2001 N 950,45
7 1.060,12
TOTALE 9.193,63 48 9.303,30
CALCOLO CONTRIBUTIVO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
ANNO TIPO
IMPORTO MESI AMMONTARE MONTANTE
1996
1997 I 2.300,77
12 2.300,77
2.822,37
1998 I 2.580,85
12 2.580,85 3.004,90
1999 I 2.780,68
12 2.780,68 3.064,41
2000 I 580,88
5 580,88 608,64
2001 N 950,45
7 1.060,12 1.060,12
QUOTA
PENSIONE Coeff.Trasf. AMMONTARE MONTANTE
Euro 38,92 4,7900
CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO
(57 anni 6 mesi) 9.303,30
10.560,44
RIEPILOGO
Ammontare Montante Pensione
Gestioni Settimane
Contributi Individuale Mensile
DIPENDENTI 842
86.702,70 234.250,60 863,13
GESTIONE SEPARATA 48
9.303,30 10.560,44 38,92
IMPORTO
MENSILE DELLA PENSIONE 902,05