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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 169 del 10-12-2013


Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 10/12/2013
Circolare n. 169
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:
Convenzione fra l’INPS e la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e
la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana)
, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.
In data 3 ottobre 2013, è stata  sottoscritta la convenzione con la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 25/01/2013.
 
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
 
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
 
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
 
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
 
Si fa presente che su tali deleghe l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: F.L.A.I.C.A. UNITI.
 
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
 
L'INPS metterà a disposizione dell’Associazione gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.
 
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
 
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da   quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni  interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
 
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.
 
E’ a carico della F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
 
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
 
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.
 
La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI
 
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell’Organizzazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (v. allegato n. 2):
 
        GPA25370- per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola di competenza della F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana);
 
        GPA11370- per la rilevazione del debito verso la F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana) da movimentare in contropartita del conto esistente  GPA35042.             
 
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali, da trattenere sulle somme da versare alla F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
 
I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11370 sopra indicato, devono essere eseguiti a favore della citata Organizzazione sindacale, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà indicato con successivo messaggio.
 
Si comunica, inoltre, che la sede della F.L.A.I.C.A. UNITI (Federazione Lavoratori Agro-Industria Commercio e Affini Uniti Italiana) è in Milano – viale Lombardia n. 20.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Nori
 
Allegato N.1
Allegato N.2