Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 2 del 12/01/2011
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Sistemi Informativi
e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
12/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
2
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 34, della
legge 4 novembre 2010, n. 183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE.
SOMMARIO
:
Premessa
1)
Presentazione
dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
2)
Controlli
sui dati autocertificati
2.1)
Controlli dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)
2.2) Controlli
degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)
2.3)
Controlli della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)
3)
Convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale
4) Redditi
da dichiarare ai fini ISE/ISEE
5)
Convenzione tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate
6)
Ulteriori disposizioni
7)
Conclusioni
Premessa
L’art. 34 della legge 4 novembre
2010, n. 183, pubblicata nel S.O. n. 243 della G.U. n. 262 del 9/11/2010, ha
apportato rilevanti novità al D.Lgs n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/00
e successivamente dalla legge n. 244/07.
Più precisamente tale articolo ha
riscritto interamente l’art. 4 del D.Lgs. 109/98, ha sostituito il comma 1
dell’art. 4 bis del D.Lgs. cit. ed ha aggiunto un nuovo capoverso alla tabella
1, parte I, del medesimo Decreto Legislativo.
Con la presente circolare si intende
tracciare un quadro sintetico delle principali modifiche intervenute e fornire
le prime istruzioni applicative in merito alla nuova disciplina.
1) Presentazione
dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
La legge n. 183/10, fermo restando i
soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica
(Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali
agevolate e INPS), introduce una nuova modalità di presentazione della
dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.
In particolare, l’art. 4, comma 3,
del D.Lgs. 109/98 prevede la possibilità di presentare la DSU all’INPS in via telematica.
Il cittadino per
avvalersi di tale opportunità può, collegandosi al sito Internet dell'INPS,
utilizzare il portale ISEE richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link
“Al Servizio del Cittadino” o dal menu “Per tipologia di utente”, dal link
“Cittadino”.
Il servizio è
accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica (PIN). Le informazioni
per ottenere il PIN sono consultabili sul portale www.inps.it al link
“Richiesta PIN”.
Le
funzioni disponibili per la
presentazione della DSU
sono:
-
Acquisizione
per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante, che
si concretizza nel compilare i pannelli che verranno presentati con le
informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui
componenti il nucleo familiare;
-
Rettifica
delle informazioni che sono nella banca dati ISEE a seguito
di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è
di fatto una nuova acquisizione ma facilitata dalla presentazione di pagine
contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno
essere corretti;
-
Consultazione
delle dichiarazioni e delle attestazioni ISEE che risultano presenti nella
banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle
quali il cittadino è presente come dichiarante ma anche quelle nelle quali è
facente parte del nucleo familiare. Va rimarcato che le dichiarazioni
consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via
telematica. E’ prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni
nelle quali il cittadino, che ha effettuato l’accesso con il proprio PIN,
risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.
Si evidenzia, inoltre,
che in caso di presentazione della DSU all’INPS in via telematica,
l’attestazione nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna
l’attestazione” conterrà in sostituzione degli stessi la dizione “dichiarazione
sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”.
2) Controlli sui
dati autocertificati
2.1) Controlli
dell’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 5)
Il comma 5 dell’art. 4 attribuisce
all’Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati
presenti nella DSU.
L’Agenzia delle entrate, infatti,
attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od
omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema
informativo dell’anagrafe tributaria e le comunica all’Inps, che le inoltra
agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della
dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).
I soggetti acquisitori o l’Inps
stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano un’attestazione che
contiene l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il
contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il
calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico
operato dall’Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).
Spetta, poi, all’Agenzia delle
entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all’art. 7,
comma 6 del D.P.R. 605/73, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste
di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure
automatizzate (art. 4, comma 9).
2.2) Controlli
degli Enti erogatori (art. 4, comma 8)
Se, a seguito del controllo
automatico di cui al punto 2.1, vengono riscontrate omissioni o difformità, il
soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
1.
presentare una
nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2.
richiedere
ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle
entrate.
La dichiarazione di cui al
precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea
documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati.
Gli Enti erogatori svolgeranno,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli
ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento
conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.
2.3) Controlli
della Guardia di Finanza (art. 4, commi 10 e 11)
Il comma 10 dell’art. 4 in esame riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della
posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti
beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Per assicurare il coordinamento e
l’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano
comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti
dei quali l’Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del
patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11).
3) Convenzioni con
i Centri di Assistenza Fiscale
Il comma 1 dell’art. 4 bis fa salva
la possibilità che l’Istituto, per l’alimentazione del Sistema informativo
ISE/ISEE, possa stipulare delle apposite convenzioni con i Centri di Assistenza
Fiscale.
In considerazione,
quindi, del nuovo dettato normativo, si sta procedendo con la predisposizione
del testo di convenzione che, a conclusione del previsto iter per
l’approvazione, sarà sottoposta alla firma dei Centri di Assistenza Fiscale.
Nelle more della definizione della suddetta convenzione, i rapporti con i
Centri di Assistenza Fiscale continuano ad essere disciplinati dalla
convenzione attualmente in essere.
4) Redditi da
dichiarare ai fini ISE/ISEE
Con la modifica di cui all’art. 34
della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare,
oltre quelle previste dall’art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M.
n. 221/99 e n. 242/01.
In particolare, la lettera d)
dell’art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del Decreto legislativo in
esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso che stabilisce che devono essere
aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati,
di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1,
lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad
imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente
manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti
reddituali.
Pertanto, i redditi che rientrano in
tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad
esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno
sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del
quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell’ipotesi
in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li
disciplinano.
Ad esempio, con riferimento al
modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:
1) se il soggetto
si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il
quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia
imprenditore di impresa familiare va riportato l’importo del rigo CM10 al netto
delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre
se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota
imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);
2) se il soggetto
si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo
(art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va
indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo
RE22 colonna 1 è presente il codice 1;
3) se il soggetto
si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art.
13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato
l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è
presente il codice 1.
5) Convenzione tra
l’INPS e l’Agenzia delle entrate
Il legislatore ha previsto, al fine
di dare attuazione all’art. 4, la stipula di una convenzione tra l’INPS e
l’Agenzia delle entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche
di scambio delle informazioni (art. 4, comma 12).
In tal senso è stata sottoscritta
apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.
6) Ulteriori
disposizioni
L’art. 4, comma 13, per consentire
la semplificazione ed il miglioramento degli adempimenti dei soggetti
richiedenti, in presenza di un’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e
dell’Agenzia delle entrate, fa salva la possibilità di prevedere un periodo di
sperimentazione finalizzato a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di
informazione.
Inoltre, ai fini del rispetto dei
criteri di equità sociale, è prevista la possibilità di razionalizzare e
armonizzare i criteri di determinazione dell’ISEE rispetto all’evoluzione della
normativa fiscale attraverso un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base della valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate
(art. 4, comma 14).
7) Conclusioni
In attesa della piena operatività
della convenzione di cui al punto 5), che darà attuazione alla disciplina in
esame, si evidenzia l’immediata applicabilità delle disposizioni di cui ai
punti 1) e 4) della presente circolare, relativi, rispettivamente, alla
presentazione all’INPS in via telematica della DSU ed all’individuazione di
nuove componenti del reddito da dichiarare ai fini ISE/ISEE.
Il Direttore
Generale
Nori