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900511
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
DI MALATTIA E MATERNITA' E
CONTROLLI MEDICO-LEGALI
CIRCOLARE N. 107
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Salari medi e
convenzionali ed altre retribuzioni.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE
DI MALATTIA E MATERNITA' E
CONTROLLI MEDICO-LEGALI
ROMA, 9 maggio 1990
CIRCOLARE N. 107                   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                   AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E
                                      PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                                   AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                      PRIMARI MEDICO-LEGALI
                                   AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                      e, per conoscenza:
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Salari medi e
  convenzionali ed altre retribuzioni.
 Si indicano in appresso, ai fini della necessaria regolarita' delle
relative erogazioni, gli importi giornalieri su cui devono essere
calcolate, per le singole categorie di lavoratori interessati, le
prestazioni economiche di malattia e di maternita' per eventi
indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell'anno 1990.
1) Lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi di cui al D.P.R. 30
aprile 1970, n.602.
 Per gli eventi di malattia e di maternita' da liquidare sulla scorta di
periodi di paga inclusi nell'anno 1990, la misura delle relative
prestazioni economiche deve essere computata su L. 25.000 (1), importo
corrispondente al salario convenzionale giornaliero fissato, per le
categorie in epigrafe (2), con DM 4.4.1989.
 E' fatto salvo, in ogni caso, l'adeguamento al livello superiore che
dovesse essere in prosieguo stabilito dai relativi decreti.Le Sedi daranno
notizia di quanto precede alle societa' ed enti cooperativi interessati.
2) Lavoratori portuali.
 Con D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24.3.1990, n.58,
e' stata disposta l'abrogazione della legge 17.1.1981, n. 26, istitutiva
del "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali" e, quindi,
la messa in liquidazione del "Fondo" stesso, con effetto dall' 1 febbraio
1990.
 L'art. 2, comma primo, dello stesso decreto stabilisce, inoltre, che,
"a decorrere dall' 1 febbraio 1990, le Compagnie e i Gruppi portuali
provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti
dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali".
 In relazione alle disposizioni contenute nel provvedimento, si
forniscono, ai fini della erogazione delle prestazioni economiche di
malattia e di maternita' nei confronti dei lavoratori in argomento, le
seguenti istruzioni.
 Per gli eventi di malattia e maternita' indennizzabili sulla base del
periodo di paga riferito al mese di gennaio dell'anno 1990, le prestazioni
economiche in parola dovranno essere corrisposte, nella misura percentuale
prevista, su lire 34.870, livello corrispondente al limite minimo di
retribuzione valevole, per il periodo considerato, ai fini contributivi ed
erogativi, per il settore "industria", qualifica "operaio", adeguato a
norma della legge n. 537/81, da applicare nella circostanza (3).
 Per gli eventi di malattia e di maternita' da liquidare sulla scorta di
periodi di paga relativi al mese di febbraio 1990 e successivi (e, cioe',
sostanzialmente - fatta eccezione per l'ipotesi di rapporto di lavoro
iniziato nel corso del mese di febbraio 1990 e per i casi di ricaduta - per
quelli insorti a decorrere dal mese di marzo 1990), per effetto della
disciplina ora introdotta, cessa ogni riferimento alle retribuzioni
convenzionali.
 Le relative prestazioni dovranno essere, conseguentemente, erogate
sulla base delle retribuzioni effettive, secondo i medesimi principi
applicati nei confronti degli operai dell'industria.
 Le disposizioni che precedono sono  da intendersi riferite anche ai
lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti operanti nel
porto di Genova, ancorche' per gli stessi (vds circolare n. 64 del
14.3.1990 trasmessa con messaggio RCV n. 38747 del 15.3.1990) gli
adempimenti contributivi e la liquidazione delle indennita' di cui trattasi
continuino ad essere effettuati dal Consorzio autonomo del Porto di Genova.
 Le Sedi sono incaricate di dare tempestiva notizia delle presenti
istruzioni alle compagnie e gruppi interessati, anche ai fini delle
liquidazioni e/o riliquidazioni che dovessero rendersi necessarie,
provvedendo direttamente nei casi previsti di pagamento a cura
dell'Istituto.
3) Lavoratori agricoli a tempo determinato.
 Per i lavoratori predetti,nelle more della pubblicazione dei decreti
recanti i salari convenzionali da valere per l'anno in corso, le indennita'
di malattia e di maternita' devono essere calcolate, in via provvisoria e
salvo conguaglio, in base alle retribuzioni convenzionali (v.circ. n.178
PMMC del 7.8.1989) in vigore per l'anno 1989.
4) Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
 A decorrere dall'1 gennaio 1990 le retribuzioni orarie convenzionali relative
alla categoria in argomento, per effetto dell'articolo 1 della legge n.895 del
30 dicembre 1980 , sono, come noto, variate in relazione alle variazioni
dell'indice del costo della vita in applicazione dell'art.19 della legge 30
aprile 1969, n.153 .
 Di dette misure dovra', pertanto, tenersi conto, nei casi di
prestazioni economiche di maternita' da erogare sulla base di retribuzioni
di pertinenza dell'anno 1990.
 Si rammenta ad ogni buon conto che, per le diverse classi, la
retribuzione convenzionale oraria da considerare e' pari a:
 - L. 3.560, per le retribuzioni effettive fino a L.5.050
 - L. 5.050, per le retribuzioni effettive da L.5.051 a L.7.570
 - L. 7.570, per le retribuzioni effettive superiori a L.7.570.
5) Lavoratrici coltivatrici dirette, mezzadre e  colone, autonome del
   commercio e autonome dell'artigianato.
    Per gli eventi indennizzabili nell'anno 1990, ai fini del calcolo delle
prestazioni previste dalla legge n.546/1987 debbono essere presi a
riferimento i seguenti parametri:
    a) lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre: L. 37.340,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per
l'anno 1989 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (cfr. punto 2
della circolare n.107 RCV del 26 maggio 1989, in "Atti ufficiali",
pag.1144);
    b) lavoratrici autonome artigiane: L. 39.810, corrispondenti al limite
minimo di retribuzione giornaliera fissato per l'anno 1990 per la qualifica
di impiegato dell'artigianato(cfr. allegato 1 tab. A della circolare n.18
RCV del 18 gennaio 1990);
    c) lavoratrici autonome esercenti attivita' commerciali: L. 34.870,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per
l'anno 1990 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. allegato 1
tabella A della circolare n. 18 RCV del 18 gennaio 1990).
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.TO BILLIA
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(1) V. circolare n.18 RCV del 18.1.1990. Nella situazione risultano,
    infatti, di importo inferiore sia il limite minimo di retribuzione
    giornaliera ottenuto applicando il meccanismo previsto dalla legge
    n.537/81 (L. 24.810), sia il "minimo dei minimi", ricavato secondo il
    criterio stabilito dalla legge n.863/84 (L. 24.225).
(2) V. anche circolare n.177 PMMC del 7.8.1989.
(3) V. circolare n.18/RCV del 18.1.1990. Nel caso va applicato il
    meccanismo previsto dalla legge n.537/1981, risultando di importo
    inferiore (L. 24.225) il "minimo dei minimi" ottenuto secondo il
    criterio stabilito dalla legge n.863/84.