910109 SERVIZIO P.M.M.C. Circolare n. 11 Ai Dirigenti Centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami prof.li Ai Primari Coordinatori generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Malattia insorta durante periodi di ferie. Deliberazione consiliare n.60 del 14.9.1990. SERVIZIO P.M.M.C. Ai Dirigenti Centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami prof.li Ai Primari Coordinatori generali e Roma, 9 gennaio 1991 primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi Circolare n. 11 e, per conoscenza Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Malattia insorta durante periodi di ferie. Deliberazione consiliare n.60 del 14.9.1990. PREMESSA Con circolare n. 134381 AGO/246 del 4 dicembre 1981 (1) sono state emanate - conformemente agli orientamenti giurisprudenziali allora prevalenti, successivamente ribaditi dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1832 del 23 marzo 1982 - istruzioni dirette a regolare i rapporti tra malattia e ferie, nel senso che la malattia intervenuta durante il periodo di ferie non poteva considerarsi di per se' causa di sospensione delle stesse (2). Il lavoratore ammalato non aveva quindi diritto a percepire l'indennita' economica di malattia, essendo gia' retribuito per "ferie" dall'azienda, se non nei casi in cui la contrattazione, collettiva o individuale, avesse attribuito alla malattia l'effetto sospensivo in questione (3). Sulla materia, come e' noto (vds. messaggio n.31125 del 30 luglio 1988), e', poi, intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 2109 c.c. "nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso". Parallelamente all'affermazione del principio della sospensione delle ferie in caso di malattia, l'Alta Corte ha peraltro individuato la necessita' di una regolamentazione della materia, auspicando al riguardo un intervento del legislatore, che avrebbe potuto scegliere tra un provvedimento specifico ed il semplice rinvio alla contrattazione collettiva. Nella perdurante attesa della cennata disciplina legislativa, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha ritenuto, in considerazione dell'efficacia immediatamente esecutiva della surrichiamata sentenza costituzionale, confermata anche da numerose sentenze della magistratura, di non poter ulteriormente esimersi dal conformarsi al nuovo principio, provvedendo, contestualmente, all'emanazione delle opportune direttive(all.1). Tanto premesso, si forniscono le istruzioni che seguono, da valere nei confronti dei lavoratori aventi diritto all'indennita' di malattia secondo la normativa generale vigente che si ammalino nel corso di un periodo feriale gia' iniziato (4). DISPOSIZIONI OPERATIVE L'attuazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza richiamata in premessa postula, come si e' detto, una disciplina di dettaglio che indichi chiaramente quali sono i periodi di incapacita' lavorativa dovuti a malattia che danno luogo a sospensione delle ferie agli effetti dell'erogazione del relativo trattamento economico a carico dell'Istituto. Poiche' ai fini dell'individuazione della predetta disciplina la Consulta ha esplicitamente citato - sia pure esemplificativamente - l'art.16 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (5) (contratto dipendenti "parastato"), e' ad esso che la delibera consiliare di cui al richiamato all.1 ha inteso espressamente riferirsi, stabilendo - per gli aspetti di stretta pertinenza - che "agli effetti dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, le infermita' di durata superiore ai tre giorni insorte durante un periodo di ferie retribuito ne interrompono il decorso, sempre che abbiano comportato la necessita' di ricovero in ambito ospedaliero, ovvero nei casi in cui il datore di lavoro e la Sede INPS del luogo ove si e' verificato l'evento morboso siano stati posti in condizioni di verificarle sulla base della documentazione e nei termini e modi previsti dalla legge". Rispetto all'anzidetta norma del DPR n.509, la delibera consiliare ha quindi anche opportunamente previsto (a carico del lavoratore) l'obbligo della notifica dell'evento pure nei confronti dell'azienda, la quale, alla pari dell'Istituto, deve essere messa in grado non solo di ricevere notizia dell'insorgere della malattia, ma anche di accertarne - secondo le modalita' di legge - l'effettiva esistenza. Come e' dato rilevare, due sono dunque le condizioni per riconnettere alla malattia l'effetto sospensivo in parola: in primo luogo deve trattarsi di malattia che superi in durata i tre giorni; in secondo luogo, che la medesima abbia comportato la necessita' di ricovero ospedaliero o, in alternativa, che sia stata tempestivamente ed adeguatamente notificata all'Istituto e al datore di lavoro, nei modi e nei termini di legge, ai fini sopra indicati. Quanto al primo requisito, si precisa che l'arco temporale minimo richiesto ha carattere tassativo, nel senso che infermita' che non si potraggano per almeno quattro giorni non realizzano la condizione medesima. A tal fine la durata di ciascuna malattia insorta durante il periodo feriale e' da considerarsi autonomamente; la suddetta precisazione vale anche nell'ipotesi in cui l'episodio morboso considerato costituisca "ricaduta" di un altro precedente (che, a sua volta, puo' indifferentemente essere iniziato e concluso prima dell'inizio del periodo di ferie, oppure insorto prima del periodo di ferie precedentemente stabilito ma concluso successivamente (6), ovvero, infine, ricompreso all'interno del periodo feriale stesso). Quanto alla seconda condizione, la stessa deve coesistere con la prima: non e' sufficiente che l'infermita' superi i tre giorni, occorrendo altresi' che essa sia tale da richiedere o un periodo di ricovero in ambito ospedaliero (7), o, in diversa ipotesi, che sia accertabile in quanto tale dall'Istituto e dallo stesso datore di lavoro sulla base della documentazione e nei termini e modi previsti dalla legge. Cio' significa che, nelle situazioni di cui sopra, in assenza di ricovero (relativamente al quale non si pone ovviamente alcun problema di reperimento del lavoratore o di ritardata notifica) il lavoratore, ai fini del riconoscimento dell'indennita', da erogare nei limiti, alle condizioni e secondo le modalita' previste per il settore e categoria di appartenenza, e' tenuto - sia nei confronti dell'Istituto che del datore di lavoro - alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti nella materia in tema di documentazione dello stato di malattia (8) e di invio della relativa certificazione, di reperibilita' durante le fasce orarie e di comunicazione del temporaneo recapito, eventualmente diverso da quello abituale. Ricorrendo tale ultima ipotesi, ad evitare possibili disguidi, il lavoratore dovra' indicare sulla certificazione -da inviare, per la tempestiva predisposizione dei controlli ritenuti opportuni, alla SAP di fatto competente nella diversa localita'- anche il domicilio abituale onde identificare la Sede INPS tenuta alla trattazione della pratica, alla quale, a cura della suddetta SAP, a conclusione dell'episodio morboso, sara' trasmesso il relativo carteggio. Resta inteso, sempre nell'ipotesi di evento morboso non comportante ricovero, che, qualora l'infermita' venga denunciata in ritardo e sia gia' sanitariamente conclusa (anche se relativamente alla sola prognosi indicata sul certificato di cui trattasi), nessuna giornata di tale periodo di malattia potra' essere indennizzata, stante il fatto che l'Istituto e/o il datore di lavoro, secondo quanto sancito nella deliberazione consiliare in oggetto, non sono stati messi in condizione di verificarla. Tale particolare "ritardo" rileva, pero', soltanto ai fini dell'indennizzabilita' dei giorni di prognosi indicati nel relativo certificato, lasciando impregiudicata, agli altri effetti (collocazione della carenza; durata minima dell'evento agli effetti interruttivi di cui trattasi; elevazione della misura dell'indennita' dopo il 20 giorno; ecc.) la durata dell'intera malattia comunque documentata (9). Nei casi in cui il certificato medico di parte venga spedito (o recapitato) oltre i due giorni previsti dalla legge, ma entro il periodo di prognosi attestato, si richiamano le istruzioni contenute nella circ. n.11 PMMC/179 dell'8.8.1985, punto B. MALATTIE INSORTE NEL CORSO DI FERIE IN PAESI ESTERI Le indicazioni che precedono devono intendersi riferite (salvo, ovviamente,la notifica alla Sede del luogo in cui il lavoratore si ammala) anche alle malattie insorte nel corso di ferie in Paesi esteri, tenendo presente che, nella circostanza, si deve distinguere tra Paesi CEE, Paesi exstracomunitari con i quali vigono accordi di sicurezza sociale estesi alla tutela del rischio di malattia, ed il resto dei Paesi terzi (vds. circolare n.12 PMMC, n.1096 C.I./180 dell'8 agosto 1985, punto 1). Per quanto concerne i primi due (Paesi CEE e convenzionati), la notifica dell'evento morboso alla Sede INPS territorialmente competente secondo la residenza italiana del lavoratore e' disciplinata da specifici accordi internazionali (Regolamenti CEE e Convenzioni bilaterali). Tali accordi prevedono, generalmente, che il lavoratore si premunisca, prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111 od altro equipollente (a seconda del Paese di destinazione), da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente, a disposizione della quale il lavoratore medesimo dovra' mettersi in caso di malattia, e che provvedera' a trasmettere in Italia la certificazione medica acquisita, in uno con i referti dei controlli eventualmente effettuati (di iniziativa o su richiesta). Ai fini della sospensione del periodo feriale nonche' dell'erogazione delle prestazioni economiche, resta in ogni caso a carico del lavoratore l'onere di documentare al proprio datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia. Per quanto riguarda invece i Paesi stranieri che non intrattengono con l'Italia rapporti convenzionali nella specifica materia, i soggetti interessati dovranno partecipare nei termini contrattuali, e comunque entro due giorni, l'evento morboso alla propria azienda, trasmettendo contemporaneamente all'Istituto la prevista certificazione sanitaria. Tanto vale sempreche' si tratti di soggetti che lavorano normalmente in Italia e che si recano nei Paesi sopraindicati per ferie. Ove invece si tratti di lavoratori italiani, dipendenti da aziende tenute agli adempimenti contributivi in Italia ai sensi della legge n. 398/1987,i quali siano occupati nei suddetti Paesi e decidano di fruire negli stessi del loro periodo feriale, vale ovviamente la relativa normativa, illustrata con circolare n. 156 del 12 luglio 1988. Ove la certificazione di malattia non risulti gia' legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potra' avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima di qualsiasi anticipazione aziendale dell'indennita' economica (10). DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE Attesi gli indirizzi che in piu' circostanze sono stati dettati e ribaditi in materia di verifica da esercitarsi nelle varie proiezioni nei confronti delle prestazioni economiche di malattia e considerati, altresi', gli oneri che potranno intendersi legati alle situazioni oggetto della presente circolare, nell'intento di ovviare ad eventuali abusi, si richiama l'attenzione delle dipendenze periferiche interessate sul piu' attento svolgimento di ogni dovuta attivita' di controllo sia sul piano interno, sulla base della documentazione posseduta, che su quello esterno. Circa l'eventuale effetto sospensivo delle ferie in caso di concomitanza di effettuazione di cure idrotermali - premesso che al momento, in linea generale e fatte salve le eccezioni indicate nella circolare n. 156/1989 vale nella materia la riserva a suo tempo formulata in ordine ai criteri di erogazione delle prestazioni economiche nella fattispecie - le relative precisazioni saranno impartite non appena possibile. Posta l'efficacia temporale riconosciuta alle pronunce di illegittimita' costituzionale, la nuova regolamentazione - secondo i criteri dianzi indicati - e' applicabile, su istanza del lavoratore, a tutte le situazioni pregresse per le quali sia ancora possibile esercitare la tutela giurisdizionale del diritto (non siano decorsi, cioe', i termini di prescrizione, ovvero non sia intervenuta sentenza passata in giudicato). Quanto sopra, nell'ovvio presupposto del rispetto, a suo tempo, della normativa vigente in tema di documentazione dello stato di malattia e di termini di invio della stessa. Cio' premesso, e fatte salve, comunque, le risultanze connesse ad eventuali omissioni nei confronti dell'Istituto, i datori di lavoro, qualora non sia ancora trascorso un anno dalla scadenza del periodo (o dei periodi) di paga durante il quale viene riconosciuta la sospensione delle ferie per malattia (termine entro cui, ai sensi di legge, doveva essere erogata l'indennita', ovvero l'"anticipazione") potranno, previa richiesta del lavoratore - anche se nel frattempo cessato - da conservare ai propri atti, e ferma restando la necessita' delle relative rettifiche nelle registrazioni sui libri paga, erogare l'indennita' dovuta, riferita alle giornate di malattia cadenti nel periodo feriale, ponendola a conguaglio con i contributi; contestualmente si provvedera', come ovvio, agli adempimenti contributivi conseguenti alla eventuale corresponsione di trattamenti a carico del datore di lavoro (integrazione delle indennita' di malattia anticipate, pagamento della carenza). Quanto sopra presuppone, ovviamente, che, a seguito del riconoscimento, nell'ambito aziendale, dell'effetto sospensivo delle ferie di cui trattasi, al lavoratore, per il relativo periodo, sia stata corrisposta, in aggiunta al trattamento di malattia, l'indennita' sostitutiva delle ferie non godute (11), ovvero sia stato consentito lo spostamento ad altra data delle ferie come tali non fruite. Per l'eventuale riconoscimento, ai fini dei conguagli di cui trattasi, dell'indennizzabilita' di eventi morbosi di data anteriore al suddetto termine prescrizionale di un anno, fermo restando il presupposto di cui al capoverso precedente, occorre invece un esplicito benestare dell'Istituto, subordinato all'esistenza di formali, validi atti interruttivi della prescrizione, avanzati dai lavoratori (o da loro rappresentanti) nei confronti dell'Istituto stesso. Circa le modalita' di conguaglio, relativamente ai casi pregressi, se per l'evento non e' stata operata dal datore di lavoro alcuna anticipazione per conto dell'Istituto (quando cioe' la malattia e' iniziata e terminata nell'ambito del periodo feriale), i relativi dati dovranno essere regolarmente esposti nell'apposito rigo prestampato del Mod. DM 10/2-89 del mese in cui viene effettuato il conguaglio medesimo, unitamente a quelli delle altre indennita' di malattia erogate. In caso contrario, saranno seguite le istruzioni relative alla "Rideterminazione indennita' di malattia e maternita" di cui al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM 10/89". Per l'eventualita' che a seguito delle indicazioni di cui alla presente circolare le aziende risultino debitrici nei confronti dell'Istituto, per effetto di errate anticipazioni economiche nei confronti dei propri dipendenti ammalatisi in periodo feriale, saranno ovviamente seguite le istruzioni contenute nel medesimo fascicolo alla voce "Restituzione indennita' di malattia e di maternita' indebitamente erogate e poste a conguaglio". Per le fattispecie, infine, di pagamento diretto non prescritte o comunque ancora riconoscibili (qualora, ovviamente, per la casistica sia ipotizzabile il godimento di "ferie"), agli adempimenti necessari provvedera' l'Istituto, a domanda del lavoratore, il quale dovra' produrre allo scopo l'attestazione del datore di lavoro che la malattia subita - si ribadisce, superiore a tre giorni - e' stata ora considerata sospensiva del periodo feriale a suo tempo in corso, con conseguente fruizione delle relative giornate in altra data, ovvero, in caso contrario, con erogazione del corrispondente compenso per ferie non godute. (11) Anche in tale ipotesi la circostanza dovra' trovare conferma in parallele registrazioni rettificative dei libri paga, se previsti. DISPOSIZIONI FINALI In relazione a tutto quanto precede, si ricorda che le istruzioni di cui alla presente circolare hanno efficacia, oltre che - ovviamente - fino all'emanazione della prevista regolamentazione legislativa, solo in assenza di diversa previsione contrattuale riferita alla durata minima della malattia o al tipo della stessa, agli effetti interruttivi delle ferie. Sono, comunque, applicabili, in quanto compatibili, gli altri criteri sopra illustrati. Su tutti gli aspetti di rilevanza per i lavoratori e le aziende, le Sedi vorranno dare adeguata informativa attraverso i consueti canali. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA ---------------------- NOTE: (1) V."Atti Ufficiali" 1981, pag.2877. (2)Secondo i cennati orientamenti giurisprudenziali, le ferie non iniziavano invece a decorrere affatto allorche' la malattia fosse insorta prima della data di inizio delle ferie stesse e si fosse prolungata oltre tale data: in tal caso, l'indennita' di malattia poteva essere erogata ancorche' al lavoratore venisse corrisposto dall'azienda, nei casi previsti (ad esempio, ferie collettive), il compenso per "ferie non godute". (3)In merito, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, 2 comma, della legge 11 gennaio 1943, n.138, l'indennita' di malattia non e' dovuta allorquando il relativo trattamento economico e' corrisposto per legge o per contratto dal datore di lavoro o da altri Enti. (4)Per le malattie iniziate prima del decorso delle ferie, si richiama, ad ogni buon conto, quanto precisato alla nota 2). (5)Erroneamente riportato con il n.501. E' noto che attualmente vige il DPR 23.8.1988, n.395. (6) In tale ipotesi si rammenta peraltro quanto precisato alla nota 2). (7)Sul punto, si precisa che le prestazioni ospedaliere di pronto soccorso, cosi' come quelle fruite in regime di "day hospital", non rientrano nella definizione di degenza di cui alla piu' volte nominata delibera consiliare di cui trattasi; analogamente, la natura del luogo di cura - ospedale pubblico, casa di cura convenzionata, clinica privata - non assume rilevanza ai fini di cui trattasi. (8)E' da notare che la prestazione di pronto soccorso, ove non venga attestata altrimenti l'incapacita' al lavoro, non e' valida, di per se', come certificazione di malattia. (9) A maggior chiarimento, valgono le seguenti esemplificazioni: Esempio n.1 I certificato - prognosi gg.5 dall'1/8, trasmesso il 7/8; II certificato (o ricovero) - prognosi gg.3 dal 6/8, trasmesso il 7/8: sono indennizzabili le sole giornate dal 6/8 all'8/8. Esempio n.2 I certificato - prognosi gg.20 dall'1/8, trasmesso il 22/8; II certificato - prognosi gg.10 dal 21/8, trasmesso il 23/8: sono indennizzabili, ai 2/3, le giornate dal 21 al 30/8. (10)Se del caso, opportuni raccordi saranno posti in essere tra l'azienda e la Sede INPS interessata. (11)Si richiamano ad ogni buon conto le istruzioni di cui alla circolare n.93 PMMC del 9.5.1988 secondo le quali i compensi per ferie non godute non devono essere inclusi tra gli elementi di retribuzione utili ai fini del calcolo dell'indennita' di malattia da erogare. F.to BILLIA