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Versione Testuale
910109
SERVIZIO P.M.M.C.
Circolare n. 11
Ai Dirigenti Centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami prof.li
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Malattia   insorta   durante   periodi   di    ferie.    Deliberazione
consiliare n.60 del 14.9.1990.
SERVIZIO P.M.M.C.
                         Ai Dirigenti Centrali e periferici
                         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami prof.li
                         Ai Primari Coordinatori generali e
Roma, 9 gennaio 1991        primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
Circolare n. 11             e, per conoscenza
                         Ai Consiglieri di amministrazione
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Malattia   insorta   durante   periodi   di    ferie.    Deliberazione
  consiliare n.60 del 14.9.1990.
PREMESSA
 Con   circolare  n.  134381  AGO/246  del  4  dicembre  1981  (1)  sono  state
emanate   -   conformemente   agli   orientamenti   giurisprudenziali    allora
prevalenti,   successivamente   ribaditi   dalla   sentenza   della   Corte  di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1832 del 23 marzo 1982  -  istruzioni  dirette  a
regolare   i  rapporti  tra  malattia  e  ferie,  nel  senso  che  la  malattia
intervenuta durante il periodo di ferie non  poteva  considerarsi  di  per  se'
causa  di  sospensione  delle  stesse  (2).  Il  lavoratore  ammalato non aveva
quindi diritto a percepire l'indennita' economica  di  malattia,  essendo  gia'
retribuito   per   "ferie"   dall'azienda,   se   non   nei   casi  in  cui  la
contrattazione, collettiva  o  individuale,  avesse  attribuito  alla  malattia
l'effetto sospensivo in questione (3).
 Sulla   materia,   come   e'  noto  (vds.  messaggio  n.31125  del  30  luglio
1988), e', poi, intervenuta  la  Corte  Costituzionale  che,  con  sentenza  n.
616  del  30  dicembre  1987,  ha  dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione,  l'illegittimita'  dell'art.  2109  c.c.  "nella  parte  in
cui  non  prevede  che  la  malattia  insorta  durante  il  periodo di ferie ne
sospenda il decorso".
 Parallelamente  all'affermazione  del  principio   della   sospensione   delle
ferie   in   caso   di  malattia,  l'Alta  Corte  ha  peraltro  individuato  la
necessita' di una regolamentazione della materia,  auspicando  al  riguardo  un
intervento   del   legislatore,   che   avrebbe   potuto   scegliere   tra   un
provvedimento   specifico   ed   il   semplice   rinvio   alla   contrattazione
collettiva.
 Nella   perdurante   attesa   della   cennata   disciplina   legislativa,   il
Consiglio di  amministrazione  dell'Istituto  ha  ritenuto,  in  considerazione
dell'efficacia    immediatamente   esecutiva   della   surrichiamata   sentenza
costituzionale, confermata  anche  da  numerose  sentenze  della  magistratura,
di  non  poter  ulteriormente  esimersi  dal  conformarsi  al  nuovo principio,
provvedendo,     contestualmente,      all'emanazione      delle      opportune
direttive(all.1).
 Tanto premesso, si  forniscono  le  istruzioni  che  seguono,  da  valere  nei
confronti  dei  lavoratori  aventi  diritto  all'indennita' di malattia secondo
la normativa  generale  vigente  che  si  ammalino  nel  corso  di  un  periodo
feriale gia' iniziato (4).
DISPOSIZIONI OPERATIVE
 L'attuazione   del   principio  sancito  dalla  Corte  Costituzionale  con  la
sentenza richiamata in premessa postula,  come  si  e'  detto,  una  disciplina
di  dettaglio  che  indichi  chiaramente  quali  sono  i periodi di incapacita'
lavorativa dovuti a malattia che danno luogo a  sospensione  delle  ferie  agli
effetti   dell'erogazione   del   relativo   trattamento   economico  a  carico
dell'Istituto.
 Poiche'   ai   fini   dell'individuazione   della   predetta   disciplina   la
Consulta   ha   esplicitamente   citato   -  sia  pure  esemplificativamente  -
l'art.16  del  D.P.R.  16  ottobre  1979,  n.  509  (5)  (contratto  dipendenti
"parastato"),  e'  ad  esso  che  la  delibera  consiliare di cui al richiamato
all.1 ha inteso espressamente  riferirsi,  stabilendo  -  per  gli  aspetti  di
stretta  pertinenza  -  che  "agli  effetti  dell'erogazione  delle prestazioni
economiche di malattia,  le  infermita'  di  durata  superiore  ai  tre  giorni
insorte  durante  un  periodo  di  ferie retribuito ne interrompono il decorso,
sempre  che  abbiano  comportato  la   necessita'   di   ricovero   in   ambito
ospedaliero,  ovvero  nei  casi  in  cui il datore di lavoro e la Sede INPS del
luogo ove si e' verificato l'evento morboso siano  stati  posti  in  condizioni
di   verificarle   sulla  base  della  documentazione  e  nei  termini  e  modi
previsti dalla legge".
 Rispetto  all'anzidetta  norma  del  DPR  n.509,  la  delibera  consiliare  ha
quindi  anche  opportunamente  previsto  (a  carico  del  lavoratore) l'obbligo
della notifica dell'evento pure nei  confronti  dell'azienda,  la  quale,  alla
pari  dell'Istituto,  deve  essere  messa in grado non solo di ricevere notizia
dell'insorgere  della  malattia,  ma  anche  di   accertarne   -   secondo   le
modalita' di legge - l'effettiva esistenza.
 Come  e'  dato  rilevare,  due  sono  dunque  le  condizioni  per riconnettere
alla malattia l'effetto sospensivo in parola: in  primo  luogo  deve  trattarsi
di  malattia  che  superi  in  durata  i  tre  giorni; in secondo luogo, che la
medesima  abbia  comportato  la  necessita'  di  ricovero  ospedaliero  o,   in
alternativa,   che   sia  stata  tempestivamente  ed  adeguatamente  notificata
all'Istituto e al datore di lavoro,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  ai
fini sopra indicati.
 Quanto   al   primo   requisito,   si  precisa  che  l'arco  temporale  minimo
richiesto  ha  carattere  tassativo,  nel  senso  che  infermita'  che  non  si
potraggano per almeno quattro giorni non realizzano la condizione medesima.
 A  tal  fine  la  durata  di  ciascuna  malattia  insorta  durante  il periodo
feriale  e'  da  considerarsi  autonomamente;  la  suddetta  precisazione  vale
anche   nell'ipotesi   in   cui   l'episodio  morboso  considerato  costituisca
"ricaduta" di un altro precedente (che, a  sua  volta,  puo'  indifferentemente
essere  iniziato  e  concluso  prima  dell'inizio  del periodo di ferie, oppure
insorto prima del  periodo  di  ferie  precedentemente  stabilito  ma  concluso
successivamente   (6),  ovvero,  infine,  ricompreso  all'interno  del  periodo
feriale stesso).
 Quanto alla seconda condizione,  la  stessa  deve  coesistere  con  la  prima:
non   e'   sufficiente   che  l'infermita'  superi  i  tre  giorni,  occorrendo
altresi' che essa sia tale da richiedere o un periodo  di  ricovero  in  ambito
ospedaliero  (7),  o,  in  diversa  ipotesi, che sia accertabile in quanto tale
dall'Istituto  e   dallo   stesso   datore   di   lavoro   sulla   base   della
documentazione e nei termini e modi previsti dalla legge.
 Cio'   significa   che,   nelle   situazioni  di  cui  sopra,  in  assenza  di
ricovero (relativamente al quale non  si  pone  ovviamente  alcun  problema  di
reperimento  del  lavoratore  o  di  ritardata notifica) il lavoratore, ai fini
del riconoscimento dell'indennita', da  erogare  nei  limiti,  alle  condizioni
e  secondo  le  modalita'  previste per il settore e categoria di appartenenza,
e' tenuto - sia nei confronti dell'Istituto che del datore  di  lavoro  -  alla
osservanza   di  tutte  le  disposizioni  vigenti  nella  materia  in  tema  di
documentazione  dello  stato  di  malattia  (8)  e  di  invio  della   relativa
certificazione,  di  reperibilita'  durante  le fasce orarie e di comunicazione
del  temporaneo    recapito,    eventualmente  diverso  da   quello   abituale.
Ricorrendo   tale   ultima   ipotesi,   ad   evitare   possibili  disguidi,  il
lavoratore  dovra'  indicare  sulla  certificazione   -da   inviare,   per   la
tempestiva  predisposizione  dei  controlli  ritenuti  opportuni,  alla  SAP di
fatto competente nella diversa localita'-  anche  il  domicilio  abituale  onde
identificare   la  Sede  INPS  tenuta  alla  trattazione  della  pratica,  alla
quale,  a  cura  della  suddetta  SAP,  a  conclusione  dell'episodio  morboso,
sara' trasmesso il relativo carteggio.
 Resta   inteso,   sempre   nell'ipotesi  di  evento  morboso  non  comportante
ricovero, che, qualora l'infermita' venga denunciata  in  ritardo  e  sia  gia'
sanitariamente  conclusa  (anche  se  relativamente alla sola prognosi indicata
sul  certificato  di  cui  trattasi),  nessuna  giornata  di  tale  periodo  di
malattia  potra'  essere  indennizzata,  stante  il fatto che l'Istituto e/o il
datore di lavoro, secondo quanto  sancito  nella  deliberazione  consiliare  in
oggetto, non sono stati messi in condizione di verificarla.
 Tale    particolare    "ritardo"    rileva,    pero',    soltanto    ai   fini
dell'indennizzabilita'  dei  giorni   di   prognosi   indicati   nel   relativo
certificato,   lasciando   impregiudicata,  agli  altri  effetti  (collocazione
della carenza; durata minima  dell'evento  agli  effetti  interruttivi  di  cui
trattasi;  elevazione  della  misura  dell'indennita'  dopo il 20 giorno; ecc.)
la durata dell'intera malattia comunque documentata (9).
 Nei  casi  in  cui  il  certificato  medico  di   parte   venga   spedito   (o
recapitato)  oltre  i  due  giorni previsti dalla legge, ma entro il periodo di
prognosi attestato, si richiamano le  istruzioni  contenute  nella  circ.  n.11
PMMC/179 dell'8.8.1985, punto B.
MALATTIE INSORTE NEL CORSO DI FERIE IN PAESI ESTERI
 Le    indicazioni   che   precedono   devono   intendersi   riferite   (salvo,
ovviamente,la notifica alla Sede del luogo in  cui  il  lavoratore  si  ammala)
anche  alle  malattie  insorte  nel  corso  di  ferie  in Paesi esteri, tenendo
presente che, nella circostanza, si  deve  distinguere  tra  Paesi  CEE,  Paesi
exstracomunitari  con  i  quali  vigono  accordi  di  sicurezza  sociale estesi
alla tutela del rischio  di  malattia,  ed  il  resto  dei  Paesi  terzi  (vds.
circolare n.12 PMMC, n.1096 C.I./180 dell'8 agosto 1985, punto 1).
 Per   quanto   concerne   i   primi   due  (Paesi  CEE  e  convenzionati),  la
notifica  dell'evento  morboso  alla  Sede  INPS  territorialmente   competente
secondo  la  residenza  italiana  del  lavoratore  e' disciplinata da specifici
accordi internazionali (Regolamenti CEE e Convenzioni bilaterali).
 Tali  accordi  prevedono,  generalmente,  che  il  lavoratore  si  premunisca,
prima   di   recarsi   all'estero   in   temporaneo   soggiorno,  dell'apposito
formulario  E  111  od   altro   equipollente   (a   seconda   del   Paese   di
destinazione),  da  esibire  all'istituzione  sanitaria straniera competente, a
disposizione della quale il lavoratore medesimo  dovra'  mettersi  in  caso  di
malattia,   e  che  provvedera'  a  trasmettere  in  Italia  la  certificazione
medica  acquisita,  in  uno  con  i   referti   dei   controlli   eventualmente
effettuati (di iniziativa o su richiesta).
 Ai   fini  della  sospensione  del  periodo  feriale  nonche'  dell'erogazione
delle prestazioni economiche, resta  in  ogni  caso  a  carico  del  lavoratore
l'onere  di  documentare  al  proprio  datore di lavoro, entro due giorni dalla
data del rilascio del certificato, lo stato di malattia.
 Per quanto riguarda  invece  i  Paesi  stranieri  che  non  intrattengono  con
l'Italia   rapporti   convenzionali   nella   specifica   materia,  i  soggetti
interessati dovranno partecipare nei termini  contrattuali,  e  comunque  entro
due    giorni,    l'evento   morboso   alla   propria   azienda,   trasmettendo
contemporaneamente all'Istituto la prevista certificazione sanitaria.
 Tanto vale sempreche' si  tratti  di  soggetti  che  lavorano  normalmente  in
Italia  e  che  si  recano  nei  Paesi  sopraindicati  per ferie. Ove invece si
tratti  di   lavoratori   italiani,   dipendenti   da   aziende   tenute   agli
adempimenti  contributivi  in  Italia  ai sensi della legge n. 398/1987,i quali
siano occupati nei suddetti  Paesi  e  decidano  di  fruire  negli  stessi  del
loro  periodo  feriale,  vale  ovviamente la relativa normativa, illustrata con
circolare n. 156 del 12 luglio 1988.
 Ove   la   certificazione   di   malattia  non  risulti  gia'  legalizzata  al
momento del rientro  in  patria  del  lavoratore,  la  regolarizzazione  potra'
avvenire,  a  cura  dello  stesso,  anche  in  un  momento successivo, prima di
qualsiasi anticipazione aziendale dell'indennita' economica (10).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE
 Attesi  gli  indirizzi  che  in  piu'  circostanze  sono   stati   dettati   e
ribaditi  in  materia  di  verifica  da  esercitarsi nelle varie proiezioni nei
confronti delle prestazioni economiche di  malattia  e  considerati,  altresi',
gli  oneri  che  potranno  intendersi  legati  alle  situazioni  oggetto  della
presente circolare, nell'intento di ovviare ad  eventuali  abusi,  si  richiama
l'attenzione   delle   dipendenze  periferiche  interessate  sul  piu'  attento
svolgimento di ogni dovuta  attivita'  di  controllo  sia  sul  piano  interno,
sulla base della documentazione posseduta, che su quello esterno.
    Circa l'eventuale effetto sospensivo delle ferie in caso di
concomitanza di effettuazione di cure idrotermali - premesso che al
momento, in linea generale e fatte salve le eccezioni indicate nella
circolare n. 156/1989 vale nella materia la riserva a suo tempo formulata
in ordine ai criteri di erogazione delle prestazioni economiche nella
fattispecie - le relative precisazioni saranno impartite non appena
possibile.
    Posta l'efficacia temporale riconosciuta alle pronunce di
illegittimita' costituzionale, la nuova regolamentazione - secondo i
criteri dianzi indicati - e' applicabile, su istanza del lavoratore, a
tutte le situazioni pregresse per le quali sia ancora possibile esercitare
la tutela giurisdizionale del diritto (non siano decorsi, cioe', i termini
di prescrizione, ovvero non sia intervenuta sentenza passata in giudicato).
    Quanto sopra, nell'ovvio presupposto del rispetto, a suo tempo, della
normativa vigente in tema di documentazione dello stato di malattia e di
termini di invio della stessa.
    Cio' premesso, e fatte salve, comunque, le risultanze connesse ad
eventuali omissioni nei confronti dell'Istituto, i datori di lavoro,
qualora non sia ancora trascorso un anno dalla scadenza del periodo (o dei
periodi) di paga durante il quale viene riconosciuta la sospensione delle
ferie per malattia (termine entro cui, ai sensi di legge, doveva essere
erogata l'indennita', ovvero l'"anticipazione") potranno, previa richiesta
del lavoratore - anche se nel frattempo cessato - da conservare ai propri
atti, e ferma restando la necessita' delle relative rettifiche nelle
registrazioni sui libri paga, erogare l'indennita' dovuta, riferita alle
giornate di malattia cadenti nel periodo feriale, ponendola a conguaglio
con i contributi; contestualmente si provvedera', come ovvio, agli
adempimenti contributivi conseguenti alla eventuale corresponsione di
trattamenti a carico del datore di lavoro (integrazione delle indennita' di
malattia anticipate, pagamento della carenza). Quanto sopra presuppone,
ovviamente, che, a seguito del riconoscimento, nell'ambito aziendale,
dell'effetto sospensivo delle ferie di cui trattasi, al lavoratore, per il
relativo periodo, sia stata corrisposta, in aggiunta al trattamento di
malattia, l'indennita' sostitutiva delle ferie non godute (11), ovvero sia
stato consentito lo spostamento ad altra data delle ferie come tali non
fruite.
    Per l'eventuale riconoscimento, ai fini dei conguagli di cui trattasi,
dell'indennizzabilita' di eventi morbosi di data anteriore al suddetto
termine prescrizionale di un anno, fermo restando il presupposto di cui al
capoverso precedente, occorre invece un esplicito benestare dell'Istituto,
subordinato all'esistenza di formali, validi atti interruttivi della
prescrizione, avanzati dai lavoratori (o da loro rappresentanti) nei
confronti dell'Istituto stesso.
    Circa le modalita' di conguaglio, relativamente ai casi pregressi, se
per l'evento non e' stata operata dal datore di lavoro alcuna anticipazione
per conto dell'Istituto (quando cioe' la malattia e' iniziata e terminata
nell'ambito del periodo feriale), i relativi dati dovranno essere
regolarmente esposti nell'apposito rigo prestampato del Mod. DM 10/2-89 del
mese in cui viene effettuato il conguaglio medesimo, unitamente a quelli
delle altre indennita' di malattia erogate. In caso contrario, saranno
seguite le istruzioni relative alla "Rideterminazione indennita' di
malattia e maternita" di cui al fascicolo "Istruzioni per la compilazione
delle denunce DM 10/89".
    Per l'eventualita' che a seguito delle indicazioni di cui alla presente
circolare le aziende risultino debitrici nei confronti dell'Istituto, per
effetto di errate anticipazioni economiche nei confronti dei propri
dipendenti ammalatisi in periodo feriale, saranno ovviamente seguite le
istruzioni contenute nel medesimo fascicolo alla voce "Restituzione
indennita' di malattia e di maternita' indebitamente erogate e poste a
conguaglio".
    Per le fattispecie, infine, di pagamento diretto non prescritte o
comunque ancora riconoscibili (qualora, ovviamente, per la casistica sia
ipotizzabile il godimento di "ferie"), agli adempimenti necessari
provvedera' l'Istituto, a domanda del lavoratore, il quale dovra' produrre
allo scopo l'attestazione del datore di lavoro che la malattia subita - si
ribadisce, superiore a tre giorni - e' stata ora considerata sospensiva del
periodo feriale a suo tempo in corso, con conseguente fruizione delle
relative giornate in altra data, ovvero, in caso contrario, con erogazione
del corrispondente compenso per ferie non godute. (11)
    Anche in tale ipotesi la circostanza dovra' trovare conferma in
parallele registrazioni rettificative dei libri paga, se previsti.
DISPOSIZIONI FINALI
    In relazione a tutto quanto precede, si ricorda che le istruzioni di
cui alla presente circolare hanno efficacia, oltre che - ovviamente - fino
all'emanazione della prevista regolamentazione legislativa, solo in assenza
di diversa previsione contrattuale riferita alla durata minima della
malattia o al tipo della stessa, agli effetti interruttivi delle ferie.
Sono, comunque, applicabili, in quanto compatibili, gli altri criteri sopra
illustrati.
    Su tutti gli aspetti di rilevanza per i lavoratori e le aziende, le
Sedi vorranno dare adeguata informativa attraverso i consueti canali.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                            BILLIA
----------------------
NOTE:
(1) V."Atti Ufficiali" 1981, pag.2877.
(2)Secondo i cennati orientamenti giurisprudenziali, le ferie non
   iniziavano invece a decorrere affatto allorche' la malattia fosse
   insorta prima della data di inizio delle ferie stesse e si fosse
   prolungata oltre tale data: in tal caso, l'indennita' di malattia poteva
   essere erogata ancorche' al lavoratore venisse corrisposto dall'azienda,
   nei casi previsti (ad esempio, ferie collettive), il compenso per "ferie
   non godute".
(3)In merito, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, 2 comma, della legge 11
   gennaio 1943, n.138, l'indennita' di malattia non e' dovuta allorquando
   il relativo trattamento economico e' corrisposto per legge o per
   contratto dal datore di lavoro o da altri Enti.
(4)Per le malattie iniziate prima del decorso delle ferie, si richiama, ad
   ogni buon conto, quanto precisato alla nota 2).
(5)Erroneamente riportato con il n.501. E' noto che attualmente vige il DPR
   23.8.1988, n.395.
(6) In tale ipotesi si rammenta peraltro quanto precisato alla nota 2).
(7)Sul punto, si precisa che le prestazioni ospedaliere di pronto soccorso,
   cosi' come quelle fruite in regime di "day hospital", non rientrano
   nella definizione di degenza di cui alla piu' volte nominata delibera
   consiliare di cui trattasi; analogamente, la natura del luogo di cura -
   ospedale pubblico, casa di cura convenzionata, clinica privata - non
   assume rilevanza ai fini di cui trattasi.
(8)E' da notare che la prestazione di pronto soccorso, ove non venga
   attestata altrimenti l'incapacita' al lavoro, non e' valida, di per se',
   come certificazione di malattia.
(9) A maggior chiarimento, valgono le seguenti esemplificazioni:
    Esempio n.1
    I certificato - prognosi gg.5 dall'1/8, trasmesso il 7/8;
    II certificato (o ricovero) - prognosi gg.3 dal 6/8, trasmesso il 7/8:
    sono indennizzabili le sole giornate dal 6/8 all'8/8.
    Esempio n.2
    I certificato - prognosi gg.20 dall'1/8, trasmesso il 22/8;
    II certificato - prognosi gg.10 dal 21/8, trasmesso il 23/8: sono
    indennizzabili, ai 2/3, le giornate dal 21 al 30/8.
(10)Se del caso, opportuni raccordi saranno posti in essere tra l'azienda e
    la Sede INPS interessata.
(11)Si richiamano ad ogni buon conto le istruzioni di cui alla circolare
    n.93 PMMC del 9.5.1988 secondo le quali i compensi per ferie non godute
    non devono essere inclusi tra gli elementi di retribuzione utili ai
    fini del calcolo dell'indennita' di malattia da erogare.
                                                      F.to BILLIA