920128 DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Circolare n. 14. Ai Dirigenti Centrali e Periferici Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei Rami Professionali Ai primari Coordinatori Generali e primari Medico Legali Ai Direttori dei Centri Operativi e, p. c. : Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali Istruzioni per l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Roma, 20 gennaio 1992. Ai Dirigenti Centrali e Periferici Circolare n. 14. Ai Coordinatori Generali, Centrali e Periferici dei Rami Professionali Ai primari Coordinatori Generali e primari Medico Legali Ai Direttori dei Centri Operativi e, p. c. : Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Provinciali OGGETTO: Istruzioni per l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Premessa Con Deliberazione n. 36 del 30 maggio 1991 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Nell'adempiere, in tal modo, ad un obbligo previsto dalla legge, l'Istituto ha inteso darsi regole e proporsi all'esterno come Amministrazione moderna ed efficiente, dando ulteriore impulso ad un processo di trasformazione gia' da tempo in atto, teso ad elevare la sua configurazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione ad azienda di servizi, caratterizzata non soltanto in termini di tempestivita, ma anche per livello qualitativo, per capacita' di colloquio col cittadino e trasparenza complessiva dell'azione amministrativa. Trattasi dunque di completare, in sintonia con le disposizioni contenute nella legge n. 241, la linea logica delle iniziative finora adottate sul piano organizzativo, tese a raggiungere miglioramenti in termini quali - quantitativi e di contrazione dei tempi di definizione, con una linea di intervento che punti alla personalizzazione del rapporto tra amministrazione e cittadino, incentrata su una gestione trasparente degli adempimenti istruttori e la definizione di ciascuna pratica nei tempi prefissati. Nel rinviare, per quanto attiene alle istruzioni di dettaglio, alla successiva esposizione, appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che il conseguimento di tali obiettivi nello spirito della legge 241 non puo' prescindere da adeguati interventi di carattere organizzativo da parte delle strutture operative. Pertanto le Sedi, oltre a dare attuazione alle prime indicazioni fornite con la presente circolare, assumeranno ogni altra iniziativa che si rendera' necessaria, tenendo conto delle specificita' e delle diverse contingenze. Di seguito sara' data una sintetica illustrazione dei contenuti della legge e della normativa regolamentare che l'Istituto si e' data al fine di armonizzare l'attuazione della legge stessa con l'assetto istituzionale e organizzativo-funzionale che gli e' proprio e saranno altresi' dettate le istruzioni volte ad agevolarne la piena ed uniforme applicazione presso le strutture centrali e periferiche. 1. I contenuti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 241/1990, nel perseguire finalita' di "trasparenza e semplificazione" del procedimento amministrativo detta in primo luogo norme intese ad instaurare le condizioni necessarie ad assicurare che l'attivita' amministrativa abbia a svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico, disponendo espressamente che ogni procedimento iniziato ad istanza dell'interessato o d'ufficio debba concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso, corredato di una completa motivazione, sia sul piano dei presupposti di fatto che delle ragioni giuridiche, da emanarsi entro termini massimi predeterminati dall'Amministrazione stessa per la conclusione di ciascun tipo di procedimento di sua competenza, ovvero nel termine fissato dalla stessa legge n. 241 in 30 giorni qualora l'Amministrazione non abbia provveduto a fissare un termine diverso. La legge stabilisce altresi' l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di determinare l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale nonche' il responsabile del provvedimento finale. Viene altresi' assicurata la piu' ampia informazione degli interessati al fine di consentire la partecipazione al procedimento sia da parte dell'istante o del diretto destinatario del provvedimento nei procedimenti iniziati d'ufficio, sia da parte di chiunque sia titolare di un interesse meritevole di tutela, si tratti di cointeressato ovvero di controinteressato o di soggetti portatori di interessi pubblici o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati: al riguardo sono previste specifiche forme di comunicazione o di pubblicita' circa l'avvio del procedimento. Allo specifico fine di proseguire l'obbiettivo della semplificazione dell'azione amministrativa la legge prevede, per l'ipotesi di coinvolgimento di piu' interessi pubblici in un medesimo procedimento, la possibilita' di indire "conferenze di servizi" fra le Amministrazioni interessate per l'esame contestuale delle questioni e l'adozione di determinazioni e soluzioni concordate. Al riguardo l'iniziativa puo' essere assunta a livello centrale o locale, ferma restando, in quest'ultimo caso l'esigenza di fornire opportune informative per i necessari interventi di raccordo e armonizzazione da parte degli Organi centrali. E' sancita, ancora, la facolta' degli interessati di esimersi dal presentare attestazioni concernenti fatti, stati e qualita', nei casi in cui la relativa documentazione sia gia' in possesso dell'Amministrazione procedente ovvero debbano essere formata dall'Amministrazione stessa. E' previsto l'accesso dei cittadini ai documenti amministrativi ed il diritto di chiunque vi abbia interesse all'esame e all'estrazione di copie di tutti documenti amministrativi con la sola esclusione di quelli coperti da segreto di Stato o da altre forme di segreto o divieto di divulgazione, che saranno individuati dai Regolamenti che saranno adottati, sulla base di decreti da emanarsi dal Governo, da ciascuna singola Amministrazione. Nell'ambito delle finalita' generali della legge assume particolare rilevanza la puntuale e corretta applicazione delle norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive in materia di autocertificazione. A tal fine si ribadiscono le disposizioni impartite in materia, da ultimo con circolare n. 113 del 1 giugno 1989 e si raccomanda ai dirigenti preposti alle strutture di curare le disposizioni stesse trovino corretta e piena applicazione (1). 2. Regolamento di attuazione e disposizioni applicative. Il regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e' diviso in sei Capi: Capo I - I procedimenti; Capo II - Il responsabile del procedimento e del provvedimento; Capo III - Cointeressati; Capo IV - L'intervento del procedimento; Capo V - Termini; Capo VI - Disposizioni finali, e reca in allegato l'elenco dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi di pertinenza dell'INPS, con l'indicazione delle strutture ed uffici responsabili del procedimento e del provvedimento e dei termini fissati dall'Amministrazione entro i quali ciascun procedimento deve essere concluso. Ogni modifica al Regolamento di attuazione sara'adottata con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. 2.1 Campo di applicazione Sono soggetti alla disciplina instaurata con la legge 241/1990 i procedimenti amministrativi che, per disposizione normativa cogente prendono avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio e siano finalizzati al "adozione di un provvedimento" e cioe' di un atto amministrativo emanato nell'esercizio del potere attribuito all'amministrazione. I semplici solleciti o le domande formulate irritualmente non costituiscono presupposto per l'applicazione della legge n.241; gli stessi, comunque, dovranno essere considerate nell'ambito della piu' generale attenzione ai rapporti con i cittadini. Non rientrano nella disciplina stessa i procedimenti promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo, che trovano specifica disciplina in apposite disposizioni di legge o regolamentari (art. 1.1). Considerato altresi' che la legge fa riferimento unicamente ai procedimenti finalizzati ad un esplicito provvedimento dell'Istituto e, piu' precisamente, a quelli che l'Istituto e' tenuto per legge ad iniziare d'ufficio o su istanza di parte, sono escluse dalla sfera di applicazione della norma tutte le attivita' finalizzate al controllo dei comportamenti aziendali. Sono state altresi' rinviate a separata disciplina le regolamentazioni relative all'attivita' non istituzionale che l'Istituto svolge verso l'esterno e cioe' i procedimenti amministrativi svolti all'acquisto e gestione di immobili e all'approvvigionamento di beni strumentali e di consumo necessari nonche' l'attivita' che l'Istituto svolge nei confronti dei propri dipendenti. Dette materie trovano gia' disciplina rispettivamente nel Regolamento di contabilita' e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS", approvato con Deliberazione consiliare n. 19 del 25.5.1990 e nel "Regolamento organico del personale", approvato con Deliberazione consiliare n. 62 del 12 ottobre 1990, che saranno adeguati alla stregua delle innovazioni introdotte dalla legge n. 241. 2.2 Obbligo di emanazione di un provvedimento espresso Il Capo 1 sancisce l'obbligatorieta' dell'emanazione di un Provvedimento espresso e motivato a conclusione del procedimento amministrativo, sia che risulti determinato da istanza di parte che d'ufficio. Da tale norma deriva per il responsabile del provvedimento l'obbligo di emanarlo, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano il procedimento e dei termini fissati per l'emanazione del provvedimento stesso. La norma in parola ha innovato in modo significativo in materia di silenzio-rifiuto, atteso che, pur continuando il silenzio-rifiuto ad avere rilevanza sul piano processuale ai fini di un'eventuale impugnativa, non puo' essere considerato in alcun modo sostitutivo del provvedimento espresso. 2.3 Obbligo della motivazione del provvedimento E' stabilito che ogni provvedimento emanato dall'Istituto a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nella disciplina dettata nel Regolamento di attuazione deve essere motivato in punto di fatto e di diritto e deve recare altresi' l'indicazione del termine e dell'autorita' presso la quale debba essere interposto un eventuale ricorso. Del provvedimento deve essere data comunicazione all'interessato o al suo rappresentante o tutore o all'Ente di Patronato nonche' agli intervenuti nel procedimento stesso in base alle disposizioni di legge. In via generale la modulistica dell'Istituto e' gia' adeguata ai criteri sopra enunciati, in applicazione delle specifiche normative in materia di ricorsi (D.P.R. n. 639/1970 e successive modificazioni). Deve tenersi presente che l'obbligo della motivazione con l'enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche e l'indicazione dei termini e dell'autorita' cui sia possibile ricorrere investe qualsivoglia provvedimento, ancorche' estraneo alle materie disciplinate dalle sopra enunciate normative. Le Sedi provvederanno, pertanto, in conformita' in via autonoma in tutti i casi e per tutti i provvedimenti per i quali non esista o non sia stata ancora adeguata la relativa modulistica. 2.4 Avvio del procedimento e comunicazione Il procedimento prende avvio a seguito della presentazione della domanda da parte dell'interessato ovvero per iniziativa d'ufficio. Nel caso che il procedimento prenda avvio su domanda la stessa viene espressa con istanza scritta che, in relazione alla disciplina dei singoli procedimenti, deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'istituto e indirizzata all'organo o alla Sede competente corredata della prescritta documentazione. Soltanto la domanda presentata secondo i criteri sopra enunciati puo' determinare gli effetti previsti ai fini del corretto e tempestivo iter procedimentale previsti dalla legge 241 per quanto concerne l'emanazione del provvedimento richiesto e l'osservanza dei termini stabiliti, di cui all'allegato al Regolamento di attuazione. All'atto della presentazione dell'istanza dovra' essere rilasciata al soggetto interessato o al mandatario indicato espressamente a tal fine in apposito mandato presentato unitamente all'istanza, una ricevuta comunicazione contenente le informazioni previste dall'art. 8 coma 2 della L. 241/1990. Allo stesso modo deve essere data comunicazione all'interessato e agli altri soggetti cointeressati o controinteressati dell'avvio del procedimento iniziato d'ufficio. A tale disposizione sara' data attuazione indicando sul tagliando di ricevuta-comunicazione da consegnare all'interessato l'ufficio competente e l'unita' organizzativa cui sono demandati gli adempimenti procedimentali ed istruttori ed apponendo sul tagliando stesso apposito invito a rilevare i nominativi del titolare dell'ufficio e del responsabile del procedimento dalle apposite bacheche esposte al pubblico, che le Sedi avranno cura di tenere costantemente aggiornate, ovvero a richiedere informazioni al riguardo alle Sedi stesse. L'invito in parola, in attesa che si provveda alla revisione della modulistica in uso, dovra' essere apposto a cura delle Sedi anche a mezzo timbro sulle ricevute da consegnare o inviare agli interessati, secondo la seguente formulazione: "Si fa presente che si potra' prendere visione dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento dagli apposite avvisi affissi nelle bacheche esposte presso la Sede/il Centro operativo/ dell'INPS ovvero richiedere informazioni al riguardo anche telefonicamente al numero ......... . Le Sedi avranno cura di predisporre gli avvisi stessi e di collocarli nei locali di accesso del pubblico indicando per ciascun ufficio o unita' operativa la materia o l'adempimento, il nominativo del responsabile del provvedimento, il nominativo del responsabile del procedimento. Le Sedi, inoltre, assicureranno un servizio di informazione segnalazioni o protesti che dovranno essere inoltrate con immediatezza all'ufficio competente, annotando il nominativo dell'interessato, il suo recapito il numero telefonico, il tipo di pratica oggetto della segnalazione e il contenuto del reclamo. Per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Per quanto concerne le ulteriori indicazioni di cui all'art. 8, comma 2 della L. 241/1990 le stesse saranno fornite sul tagliando accluso al modulo di domanda, che, a tal fine, dovra' essere inviato all'interessato. Qualora l'istanza sia stata inviata per posta, ma senza avviso di ricevimento, ricevuta e comunicazione saranno costituite in uno dal tagliando accluso alla domanda che, debitamente integrato con i dati oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, sara' inviato al domicilio del richiedente. La comunicazione prevista dal citato art. 8, comma 2 della L. 241/1990, dovra' essere inviata altresi' ai soggetti nei confronti dei quali, il provvedimento e' destinato a produrre effetti, nonche' ai soggetti che siano intervenuti nel procedimento in base a disposizioni di legge. Parimenti sara' la Sede competente alla trattazione della pratica a spedire la comunicazione recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 241/1990 allorche' riceva l'istanza trasmessale da altra Sede dell'INPS, mentre quest'ultima si limitera a rilasciare, all'atto della consegna o della ricezione dell'istanza stessa, semplice ricevuta attestante la data di presentazione ai fini della determinazione della decorrenza delle prestazioni ovvero del rispetto di termini fissati dall'ordinamento. Si precisa che dovra' essere considerata quale data di avvio del procedimento ai fini dell'applicazione della legge 241/1990 quella di rilascio della comunicazione e nei casi in cui la comunicazione stessa venga inviata all'interessato per posta, la data di invio della comunicazione stessa, che davra' essere registrata sulla pratica. Qualora non sia possibile effettuare la comunicazione personale per l'elevato numero dei destinatari o la stesso risulti particolarmente gravosa, il Direttore della Sede ovvero il Direttore Centrale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono provvedere mediante pubblicazione su albi, bollettini o sulla Gazzetta Ufficiale o mediante la stampa periodica o quotidiana o con altro mezzo di pubblicita' adeguato alla circostanza, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990. Analogamente si potra' provvedere per motivate ragioni di urgenza ed in ogni caso nell'atto di pubblicita' si dovra' dare motivazione in relazione alle esigenze che ne hanno determinato l'adozione. Alla predetta forma di comunicazione si potra' fare ricorso anche per il caso di trasmissione in massa di istanze di un determinato tipo da parte di Enti o altre Amministrazioni o Uffici. Nei casi in cui le procedure prevedono la predisposizione degli atti con i sistemi automatizzati l'indicazione a stampa dell'organo e del nominativo del funzionario terranno luogo della sottoscrizione. In relazione alla disposizione che debba essere indicato nella comunicazione l'ufficio presso cui si possa prendere visione degli atti si fa presente che le Sedi o la Direzione Generale potranno render note le modalita' di accesso anche con comunicazione generale o tramite affissioni. 3. Il responsabile del provvedimento e il responsabile del procedimento Le funzioni di responsabile del provvedimento e di responsabile del procedimento riportate nell'allegato A al Regolamento sono specificatamente individuate in relazione all'assetto organizzativo di ciascuna struttura operativa, secondo la seguente articolazione: a) Responsabile del provvedimento. Il responsabile del provvedimento e' il funzionario al quale compete la firma del Provvedimento stesso. Al medesimo compete di provvedere sollecitamente all'assegnazione della pratica per la trattazione istruttoria ed, esauriti gli adempimenti istruttori e procedimentali di adottare il provvedimento, avendo cura che lo stesso venga emanato nel rispetto dei termini previsti, sia completo e rispondente ai requisiti formali previsti dalla legge in ordine alla motivazione ed alla indicazione dei termini e dell'Autorita' o Organo al quale debba essere indirizzata una eventuale impugnativa. In particolare: - negli uffici di produzione, cioe' in quelli per i quali non sono previste all'interno unita' operative, il responsabile del provvedimento viene individuato sempre nel dirigente o nel reggente l'ufficio; - negli uffici di coordinamento, per i quali sono previste all'interno unita' operative, il responsabile del provvedimento viene individuato nel dirigente o nel reggente l'ufficio, ovvero nel responsabile dell'unita' operativa, in conformita' a quanto previsto con Ordine di Servizio del Dirigente l'Unita' funzionale in materia di competenza alla firma degli atti di ufficio. b) Responsabile del procedimento. Responsabile del procedimento e' il funzionario cui compete la responsabilita' della gestione organizzativa di tutti gli adempimenti istruttori in funzione della definizione della provvedimento. Allo stesso compete di seguire l'andamento dell'attivita' istruttoria e procedimentale, avendo cura che la stessa si concluda in tempo utile per l'emanazione del provvedimento conclusivo. In particolare: - negli uffici articolati in settori operativi, il responsabile del procedimento viene individuato nel capo del settore operativo; - negli uffici di coordinamento comprendenti unita' operative il responsabile del procedimento viene individuato nello stesso responsabile dell'unita' operativa; - per gli uffici di coordinamento che, nell'organigramma definito dalla Sede, prevedono oltre che unita' operative anche settori operativi vale, ovviamente, quanto sopra osservato al riguardo per quanto concerne la figura del capo del settore operativo; - nelle ipotesi in cui l'effettuazione degli adempimenti istruttori sia affidata ad una unita' in posizione di "staff", alla stessa viene ricondotta la responsabilita' del procedimento; in tal caso responsabile del provvedimento sara' il dirigente nella cui area opera l'unita' in questione. Le figure del responsabile del provvedimento e del responsabile del procedimento assumono una rilevanza centrale nell'ottica complessiva delineata dalla L. n. 241 e quindi del Regolamento di attuazione. Essi, infatti, costituiscono il punto di riferimento concreto della Pubblica Amministrazione di fronte al cittadino, assicurando la gestione e il governo delle diverse fasi procedurali, l'emanazione del provvedimento ed il flusso di informazioni richiesto sull'andamento dell'iter complessivo. In particolare il responsabile del procedimento assicura l'ordinata e l'esatta gestione dell'intero procedimento in funzione del rispetto del termine per l'emanazione del provvedimento anche quando il completamento dello stesso richieda l'intervento di diversi uffici o strutture della Sede (cap. V punto 5.2 del Regolamento), svolgendo le necessarie azioni di raccordo tra le unita' interessate. Il Dirigente della Sede tenuto conto delle diverse specificita' e dei diversi assetti organizzativi fornira' le opportune direttive per la pratica attuazione di quanto sopra. 3.1 I cointeressati La legge n. 241/1990 si ispira al principio della partecipazione al procedimento amministrativo oltre che del diretto interessato, e cioe' del destinatario del provvedimento, anche dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e di quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento stesso. Al riguardo si richiama quanto detto circa l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti in parola. Nell'allegato A del Regolamento di attuazione in una apposita colonna sono indicati, in relazione ai singoli tipi di procedimento, i soggetti che normalmente debbono considerarsi cointeressati al procedimento. 3.2 L'intervento nel procedimento Oltre al destinatario del provvedimento e ai cointeressati hanno facolta' di intervenire nel procedimento gli Enti di Patronato, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio. Per quanto concerne i soggetti portatori di interessi pubblici o privati ovvero di interessi diffusi le Sedi provvederanno ad ammetterli ad intervenire nel procedimento amministrativo soltanto nel caso in cui documentino, a pena di inammissibilita, che dal provvedimento conclusivo, possa derivare per loro, come diretto effetto dello stesso, un rilevante pregiudizio concretamente individuabile. Tra tali Enti vanno, comunque, comprese le associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 266 dell'11 agosto 1991. Gli atti di intervento, siano essi redatti su modulo predisposto dall'Istituto ovvero formulati da cointeressati o da associazioni portatrici di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, dovranno, in ogni caso essere redatti in forma scritta, recare la sottoscrizione ed essere indirizzati e presentati al Dirigente della Unita' Organizzativa competente, che provvedera' a verificarne la ricevibilita', essere corredati di tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si propone l'intervento, nonche' delle generalita' e del domicilio dell'interveniente e dovranno recare altresi' l'esposizione dei motivi per i quali l'intervento stesso viene proposto. Gli atti di intervento dovranno pervenire entro 20 giorni dall'avvio del procedimento e quelli pervenuti oltre tale termine saranno presi in considerazione soltanto se non ne derivi aggravio nell'iter del procedimento stesso o di altri procedimenti in trattazione presso la stessa Unita' Organizzativa. Tanto i diretti interessati che gli Enti di Patronato e i soggetti che debbono intervenire nel procedimento per effetto di disposizione di legge, nonche' i comitati e le associazioni portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi possono prendere visione degli atti del procedimento salvo che per quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. Al riguardo l'Istituto provvedera' a redigere proprie norme regolamentavi per individuare gli atti sottratti all'accesso entro i sei mesi successivi all'emanazione dei decreti che il Governo e' autorizzato ad emanare ai sensi dell'art. 24.2 della legge 241/1990. Frattanto le Sedi consentiranno ai soggetti legittimati di prendere visione e di trarre copia, ove occorra, degli atti relativi alla pratica in trattazione e delle documentazioni alla stessa afferenti per i quali e' da escludersi possa trattarsi di atti coperti da segreto o divieto di divulgazione. Le richieste di accesso dovranno essere registrate e dovra' essere annotato altresi' l'esito della richiesta. Per il caso che si siano presentate difficolta' ad accogliere la richiesta verra' annotato se cio' sia stato determinato da impedimenti normativi o da altre cause. Le documentazioni e le annotazioni di cui sopra saranno rese disponibili al responsabile dei rapporti con l'utenza al fine di rendere possibili tempestivi interventi e l'esercizio di un costante controllo del corretto adempimento agli obblighi derivanti dalla legge a tutela del diritto di accesso agli atti dell'ammistrazione da parte del cittadino, nonche' per la comunicazione dei dati statistici secondo modalita' che saranno rese note successivamente. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento possono altresi' presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 3.3 Termini Il Regolamento, nell'allegato A, individua distintamente per ciascun prodotto i termini per l'emanazione del provvedimento. L'esigenza del rispetto dei termini suddetti impone l'adozione di particolari cure e controlli in relazione alla tenuta dell'evidenza e della gestione dell'iter istruttorio e procedimentale. In particolare dovranno essere adottati specifici accorgimenti tesi ad individuare le pratiche da maggior tempo in giacenza al fine di curare che la definizione delle stesse avvenga nel rispetto dei termini prefissi. Per la fissazione di detti e' stata fatta la scelta d'individuare per ciascun tipo di procedimento termini "obiettivo a regime, da considerarsi termini massimi per la definizione di ciascuna singola pratica. I termini stessi sono da considerarsi finalizzati esclusivamente all'obiettivo, perseguito dalla legge 241/1990, di accelerare il procedimento e di pervenire, nei tempi fissati, all'emanazione del provvedimento finale, e non interferiscono ne' devono essere in alcun modo confusi con i termini fissati dalla legge per altre finalita', quali l'interposizione dei gravami ovvero per la formazione del silenzio-rifiuto, ne' tantomeno con i tempi medi riferiti a ciascun tipo di prodotto, che sono, ovviamente, sensibilmente inferiori e tendenzialmente soggetti ad ulteriori contrazioni. E opportuno rammentare che i fissati nell'allegato A al Regolamento di attuazione sono riferiti esclusivamente all'emanazione del provvedimento finale, dovendo essere considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale stesso tutti gli atti relativi all'espletamento dell'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale. Eccezionalmente e con atto motivato il Direttore Generale puo' fissare piu' ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza. A tal fine saranno individuate, anche con la collaborazione delle Sedi regionali, le aree di crisi e le particolari situazioni di giacenza che saranno oggetto di valutazione per l'adozione da parte del Direttore Generale di specifici provvedimenti di ampliamento dei termini, che saranno successivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione. Per l'attuazione pratica di quanto sopra, sia in ordine agli adempimenti interessati che ai tempi di definizione degli stessi, saranno fornite opportune indicazioni da parte di questa Direzione generale. Particolare rilievo assume la disposizione impartita con apposita norma del Regolamento di attuazione in base alla quale i soggetti interessati possono far valer l'omissione, il ritardo o l'irritualita' delle comunicazioni ed ogni altra inosservanza delle norme regolamentari o di legge con esposto al Direttore della Sede o al Direttore Centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti a fornire chiarimenti entro il termine massimo di 10 giorni, con il mezzo ritenuto piu' adeguato o piu' celere (telegramma, comunicazione telefonica, telematica o via fax). La predetta norma, della quale si raccomanda la piu' puntuale ed attenta applicazione, e' volta infatti a fornire gli opportuni chiarimenti e a prevenire le ragioni di formali proteste e l'instaurazione di procedure, con notevole economia di attivita' amministrativa e di contenzioso, in tutti i casi in cui sia possibile provvedere in un clima di aperta collaborazione col cittadino utente. Si intendono parimenti sospesi i termini per i casi in cui l'unita' funzionale debba acquisire a fini istruttori documentazioni essenziali presso Enti esterni, datori di lavoro, Enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie esterne. Si rammenta al riguardo che in base a quanto previsto dall'art 6, secondo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", le comunicazioni tra amministrazione pubblica, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovra' essere acquisito agli atti l'originale della documentazione. Di tale circostanza dovra' essere data tempestiva comunicazione agli interessati. I termini ricominciano a decorrere dal momento dell'avvenuta regolarizzazione o dalla ricezione della documentazione mancante. Non sono soggetti, invece, a neutralizzazione i tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni indispensabili ai fini dell'adozione del provvedimento che rientrano fra quelli previsti per i singoli procedimenti da rendersi da professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto. Peraltro, nei casi di domande incomplete, il tempo che intercorre tra la richiesta all'interessato dei documenti mancanti effettuata dalla Sede e quello di ricezione degli stessi si intende neutralizzato ai sensi del Capo V, punto 5.1 del Regolamento ai fini del computo del termine complessivo. 3.4 Coordinamento dell'applicazione della legge. Il coordinamento dell'applicazione sul piano generale organizzativo e funzionale della L. 241/1990 presso ciascuna Sede di produzione viene temporaneamente affidato al funzionario responsabile dei rapporti con l'utenza; nell'ambito della Direzione generale dette funzioni saranno svolte - sempre in via provvisoria - dalla Direzione Centrale per la Comunicazione e le Relazioni pubbliche. Sullo stato di applicazione della legge presso ciascuna struttura periferica verranno effettuate periodiche rilevazioni al fine di fornire al Consiglio di Amministrazione ogni utile elemento nell'ambito della Relazione trimestrale del Direttore Generale in merito all'andamento di cassa del processo produttivo. 3.5 Iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione dello stato di attuazione degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241. La Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27, legge 7 agosto 1990, n. 241 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato un questionario per la rilevazione dello stato di attuazione degli artt. 22 e seguenti della legge sopracitata in corso di distribuzione alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti a livello centrale e periferico. Al riguardo si fa riserva di fornire, al momento in cui il questionario stesso perverra' all'Istituto, le opportune indicazioni per la compilazione. O O O La legge 241, per quanto riguarda l'INPS e gli Enti che con lo stesso interagiscono, si inserisce in un quadro normativo ed organizzativo profondamente rinnovato, finalizzato a creare le condizioni della massima trasparenza e a realizzare elevati livelli nella qualita' dei Servizi. L'abolizione del segreto d'ufficio nei rapporti tra gli Enti, i collegamenti tra i diversi archivi automatizzati per lo scambio di informazioni, la istituzione di sportelli polifunzionali e la introduzione di nuove forme di collegamento - quale la comunicazione telefonica - nello sviluppo delle modalita' di colloquio con i cittadini, rappresentano gli elementi caratterizzanti dei nuovi assetti funzionali e organizzativi. In tale contesto la legge rappresenta un anello di congiunzione tra i vari indirizzi normativi ed operativi in funzione del perseguimento dell'obiettivo di rinnovamento generale della Pubblica Amministrazione, indirizzato oltre che ad assicurare la massima tempestivita' nell'erogazione dei servizi, anche a consentire al cittadino di accedere, quale partecipe consapevole, alle regole di formazione degli atti amministrativi. Considerato il rilievo che la normativa in esame assume nell'ambito del processo produttivo e sul modo stesso di proporsi all'esterno e al cittadino, si invitano i Direttori a curare la piu' ampia diffusione della presente circolare e si sollecita altresi' la piu' stretta collaborazione per il raggiungimento delle finalita' volute dalla legge 241/1990. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA (1) A.U. 1989, pag. 1334.