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900302
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
Circolare n. 151
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione di pensione per il periodo 1' luglio 1988 - 30
giugno 1989.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
Roma, 6 luglio 1988
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 151            Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati 4
Oggetto: Corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
         maggiorazione di pensione per il periodo 1' luglio 1988 - 30
         giugno 1989.
          Come e' noto, nella circolare n.  59  del  24  marzo  1988,
paragrafo  2  (1),  e nella successiva circolare n. 126 del 31 maggio
1988 (2), e' stato precisato che nei confronti dei soggetti  appresso
indicati  continuano  a  trovare applicazione le specifiche normative
relative agli assegni familiari ed alle  quote  di  maggiorazione  di
pensione.
     a)  Caratisti  imbarcati sulla nave da loro stessi armata di cui
all'art. 10 della legge 16 ottobre 1973, n. 676 (3),  ed  armatori  e
proprietari-armatori  imbarcati  di  cui  all'art.  12 della legge 26
luglio 1984, n. 413 (4).
     b) Compartecipanti familiari e piccoli coloni  cui  gli  assegni
familiari  sono stati estesi dall'art. 11 della legge 14 luglio 1967,
n. 585, e che  sono  stati  equiparati  ai  giornalieri  di  campagna
dall'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
     c)  Coltivatori  diretti, mezzadri e coloni ai quali gli assegni
familiari sono stati estesi dall'art. 1 della sopra citata  legge  n.
585/1967.
     d) Pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
          Per   quanto  riguarda  le  tabelle  da  applicare  per  la
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o
delle  quote  di maggiorazione di pensione a decorrere dal 1' gennaio
1988, si rinvia alla summenzionata circolare n.  126  del  31  maggio
1988.
          Ai fini della erogazione dei  trattamenti  di  famiglia  in
esame  per  il periodo 1' luglio 1988 - 30 giugno 1989, i soggetti in
questione devono presentare la dichiarazione dei redditi propri e  di
quelli   dei  familiari  conseguiti  nel  1987,  redatta  sul  modulo
RED/tf-var  88-89  (Autonomi)  di  nuova  istituzione  (all.  1),  in
triplice  copia - se trattasi dei soggetti indicati alla lettera a) -
o in duplice copia - se trattasi dei soggetti di cui alle lettere b),
c) e d) - nonche' ogni altra relativa prescritta documentazione.
          Circa  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  d), si precisa,
comunque, che il mod. RED/tf 88-89 (Autonomi) deve essere  utilizzato
dai  richiedenti la pensione e dai titolari di pensione in essere che
chiedono la ricostituzione della pensione stessa  per  l'attribuzione
delle quote di maggiorazione.
          Nell'ipotesi che, successivamente alla data cui e' riferita
la  situazione  familiare  dichiarata  nel   predetto   modulo,   sia
intervenuta  una variazione della composizione del nucleo familiare o
delle condizioni che danno titolo all'aumento dei limiti  reddituali,
gli  interessati dovranno presentare una dichiarazione di variazione,
redatta sul modulo RED/tf-var 88-89  (Autonomi)  anch'esso  di  nuova
istituzione  (all. 2), (in triplice o in duplice copia, a seconda dei
casi, come sopra precisato) nonche' ogni  altra  relativa  prescritta
documentazione.
          Si   ricorda,  infine,  che,  come  gia'  chiarito  con  la
circolare n. 15o del 6 luglio 1988, l'indennita'  di  accompagnamento
di  cui  alla  legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le pensioni di guerra
devono essere escluse dalla determinazione reddituale di cui all'art.
23  della  legge  28  febbraio  1986, n. 41 (5). Pertanto, i relativi
importi non devono essere compresi tra i  redditi  da  dichiarare  da
parte degli interessati.
          I  suddetti  moduli,  stampati  a  cura di questa Direzione
generale, sono in corso di distribuzione alle Sedi (6).
          Cio'  premesso,  si   forniscono   di   seguito   ulteriori
chiarimenti   relativi  alle  singole  categorie  di  soggetti  sopra
elencati.
1. CARATISTI IMBARCATI SULLA NAVE DA LORO STESSI ARMATA, ARMATORI E
   PROPRIETARI-ARMATORI IMBARCATI
          Per i lavoratori  autonomi  indicati  in  epigrafe,  aventi
diritto  agli assegni familiari, e' stato predisposto un nuovo modulo
di domanda (mod. AF 59/L.A.) (all. 3) che le  Sedi  riprodurranno  in
loco, in relazione alle specifiche necessita'.
          I lavoratori in argomento, per la percezione degli  assegni
familiari  a  decorrere  dal   1' luglio 1988, dovranno presentare il
mod.   AF   59/L.A.,   unitamente   all'altra   relativa   prescritta
documentazione  ed alla dichiarazione reddituale di mod. RED/tf 88-89
(Autonomi)  nonche',  eventualmente,   la   dichiarazione   di   mod.
RED/tf-var 88-89 (Autonomi), in triplice copia.
          Le  aziende, non appena ricevute le predette dichiarazioni,
devono trasmetterne immediatamente una  copia  alla  competente  Sede
dell'Istituto,  per  il  successivo  invio al Comune di residenza del
dichiarante, con lettera di accompagnamento che richiami gli  estremi
della  normativa  in  questione  (legge 28 febbraio 1986, n. 41, art.
23).
          Entro il 30 settembre 1988 e con periodicita'  trimestrale,
per  le  pratiche definite dopo tale data, le aziende trasmetteranno,
in allegato al nuovo modulo RED-tf/06 (88-89 Autonomi) (all, 4), alla
stessa  Sede  dell'Istituto, l'altra copia delle dichiarazioni di cui
sopra   debitamente   compilata   nello   spazio    riservato    alla
determinazione del trattamento di famiglia, firmata e datata.
          Si  ricorda  che  non va trasmessa quest'ultima copia delle
dichiarazioni relative a  lavoratori  ai  quali  non  debbono  essere
corrisposti assegni familiari.
          Anche  il  mod.  RED-tf/06  (88-89  Autonomi) dovra' essere
riprodotto a cura delle Sedi.
2. COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI
          Per  il pagamento degli assegni familiari a saldo dell'anno
1987 ed in acconto per l'anno  1988,  in  favore  dei  lavoratori  in
questione,  si  fa  rinvio  alle  specifiche istruzioni impartite con
circolare n. 111 del 19 maggio 1988  (7),  trasmessa  alle  Sedi  con
messaggio T.P. n. 01429 del giorno successivo (8).
3. COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI
          A scioglimento della riserva di cui al paragrafo  22  della
succitata   circolare   n.   59   del  24  marzo  1988,  si  ritiene,
innanzitutto, utile rammentare che l'accertamento dei  requisiti  per
il  riconoscimento  del  diritto agli assegni familiari nei confronti
dei lavoratori in epigrafe - ivi compreso il possesso della qualifica
di  coltivatore  diretto,  mezzadro o colono da parte del richiedente
gli assegni stessi - deve essere effettuato con riferimento  all'anno
solare per il quale e' stata presentata la domanda di prestazione.
          Per quanto riguarda,  poi,  il  reddito  familiare  di  cui
all'art.  23,  primo  comma,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
noto che tale reddito (come sottolineato  anche  nella  circolare  n.
1764  G.S.  del  5  giugno  1987,  in "Atti ufficiali", pag. 1601) e'
determinato dai redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare
nell'anno solare precedente il 1' luglio di ciascun anno ed ha valore
fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  (v.  art.  6  del  D.L.  30
dicembre  1987,  n.  536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, in "Atti ufficiali" pag. 507).
          Pertanto, per la  corresponsione  ai  coltivatori  diretti,
mezzadri e coloni della prima rata semestrale degli assegni familiari
relativi all'anno  1988,  deve  essere  preso  in  considerazione  il
reddito  familiare  dell'anno  1986,  cioe'  i redditi conseguiti dai
componenti il nucleo familiare nello steso 1986, dichiarati,  con  il
mod.  RED/tf-87,  da  coloro  che hanno presentato domanda di assegni
familiari per l'anno 1987.
          Ovviamente  nell'ipotesi  che,  rispetto  alla   situazione
familiare dichiarata - in relazione alla domanda di assegni familiari
per l'anno 1987  -  nel  mod.  RED/tf-87  (ovvero  nel  o  nei  modd.
RED/tf-var  87,  eventualmente  presentati),  sia intervenuta, per il
periodo dal 1' gennaio 1988 al 30 giugno 1988, una  variazione  della
composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo
all'aumento  dei  limiti   reddituali,   gli   interessati   dovranno
presentare una dichiarazione di variazione redatta, in duplice copia,
sul mod.  RED/tf-var  87,  nonche'  ogni  altra  relativa  prescritta
documentazione.
          Si ritiene opportuno precisare che in caso di prima domanda
di assegni familiari da parte  di  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni,  con  decorrenza  1' gennaio 1988 o successiva, ma, comunque,
anteriore  al  1'  luglio  1988,  sempreche'  non  venga   presentato
l'originale  del mod. RED/tf-87 e degli eventuali modd. RED/tf-var 87
(gia' presentati per un precedente  rapporto  di  lavoro  o  per  una
richiesta di prestazione previdenziale a carico dell'istituto, ad es.
indennita' di disoccupazione, e restituiti rispettivamente dal datore
di  lavoro  o  dalla  competente Sede dell'Istituto), gli interessati
devono allegare alla domanda  la  dichiarazione  reddituale  relativa
all'anno  1986,  redatta,  in  duplice  copia, sul mod. RED/tf-87. Se
successivamente alla data cui e'  riferita  la  situazione  familiare
dichiarata  nel  modulo stesso, sia intervenuta, in data anteriore al
1'  luglio  1988,  una  variazione  della  composizione  del   nucleo
familiare  o delle condizioni che danno titolo all'aumento dei limiti
reddituali,  gli  interessati  medesimi   dovranno   presentare   una
dichiarazione  di  variazione  redatta,  in  duplice  copia, sul mod.
RED/tf-var 87, nonche' ogni altra relativa prescritta documentazione.
          Riguardo alle dichiarazioni reddituali da rilasciare per la
liquidazione  della  seconda  rata semestrale 1988 e della prima rata
semestrale 1989 degli assegni familiari in esame, si rinvia a  quanto
esposto nella prima parte della presente circolare.
          Ad  ogni  buon  fine, si sottolinea che il mod. CD-CM 71/TP
1988, riporta alla voce "Avvertenze" il contenuto  delle  indicazioni
sopra fornite.
4. PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI
          Come gia' precisato nelle circolari n. 59 e n. 126 del 1988
citate   in  premessa,  nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda  i
beneficiari, i requisiti per il diritto e la misura  delle  quote  di
maggiorazione  spettanti  su  pensioni  delle Gestioni speciali per i
lavoratori autonomi.
          Il permanere per i pensionati in questione della  normativa
in essere e' stato, del resto, confermato dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1988, serie
generale  112,  che,  all'art.  2, comma 12 bis, ha precisato: "Per i
lavoratori autonomi pensionati  il  rinvio  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge  14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere  ad  oggetto  la
disciplina  sugli  assegni  familiari di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni".
          La  disposizione  ha  in sostanza ribadito l'esclusione dei
lavoratori autonomi pensionati dalla  nuova  disciplina  dell'assegno
per   il   nucleo   familiare,   chiarendo   che,  per  le  quote  di
maggiorazione, il rinvio - sancito dall'art. 4 della legge  8  agosto
1980,  n.  440  (9) - alla misura prevista per i pensionati del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, continua ad operare  con  riferimento
alla  misura  degli  assegni  familiari in vigore fino al 31 dicembre
1987.
                              * * * * *
          Le Sedi porteranno a conoscenza delle aziende  interessate,
con  la  massima  urgenza,  le  istruzioni  contenute  nella presente
circolare, ai fini della corresponsione degli  assegni  familiari  ai
lavoratori indicati al paragrafo 1.
          Le Sedi avranno cura di  portare,  altresi',  a  conoscenza
degli  Enti  di  Patronato e delle Organizzazioni sindacali, con ogni
possibile  sollecitudine,  il  contenuto  della  circolare  medesima,
fornendo  agli Organismi in parola un congruo numero di esemplari dei
modd. RED/tf 88-89 (Autonomi) e RED/tf-var 88-89 (Autonomi).
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
--------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 910.
(2) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1547.
(3) V. "Atti ufficiali" 1973, pag. 2624.
(4) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2548.
(5) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337.
(6) In merito al contenuto della nota 7 del mod. RED/tf 88-89
    (Autonomi) e della nota 9 del mod. RED/tf-var  88-89  (Autonomi),
    con  riferimento  ai  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni si
    precisa quanto segue:
    L'eventuale  riconoscimento,  ai sensi dell'art. 2 della legge 14
    luglio 1967, n. 585, dello stato di inabilita'  di  un  figlio  o
    persona  equiparata  a carico ai fini della proroga del diritto a
    percepire gli assegni familiari per i soggetti i parola, non  da'
    diritto  ad  ottenere  l'aumento  del  50%  dei limiti di reddito
    familiare che, come noto, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1986,
    n.  41,  prevede per i nuclei familiari che comprendono soggetti,
    per i quali possono essere attribuiti i trattamenti di  famiglia,
    dichiarati  totalmente  inabili.  Infatti, mentre per ottenere la
    proroga di cui al citato art.  2  l'inabilita'  che  deve  essere
    riconosciuta  e'  definita   dall'articolo stesso come assoluta e
    permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro  per
    grave  infermita'  fisica  o  mentale,  per poter beneficiare del
    suddetto aumento  del  50%,  e'  necessario,  invece,  che  venga
    accertato  uno  stato  di  inabilita' piu' grave, cioe' di totale
    inabilita', secondo quanto  dispone,  appunto,  il  summenzionato
    art. 23.
(7) V. "Atti ufficiali" 1988, pag. 1373.
(8) In   particolare   con  la  citata  circolare  n.  111  e'  stato
    ulteriormente  precisato  che  le  disposizioni   concernenti   i
    compartecipanti  familiari ed i piccoli coloni si applicano anche
    nei confronti dei piccoli coltivatori diretti che, ai  sensi  del
    secondo  comma  dell'art.  8  della  legge 12 marzo 1968, n. 334,
    integrano le giornate di lavoro  agricolo  dipendente  effettuate
    (in numero inferiore a 51) con giornate di lavoro autonomo.
(9) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2195.
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                                                  ALLEGATO 1
Mod.  RED/tf  88-89  (Autonomi)  -   Dichiarazione   reddituale   dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  degli  altri  lavoratori
autonomi e dei richiedenti le  quote  di  maggiorazione  su  pensioni
delle   gestioni   speciali   dei   lavoratori   autonomi,   per   la
corresponsione dei trattamenti di famiglia per il periodo  1'  luglio
1988 - 30 giugno 1989.   ... omissis ...
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                                                  ALLEGATO 2
Mod.  RED/tf.var 88-89 (Autonomi) - Dichiarazione di variazione della
composizione del nucleo familiare o delle condizioni che danno titolo
all'aumento  dei  limiti  reddituali ai fini della corresponsione dei
trattamenti di famiglia per il periodo 1' luglio  1988  -  30  giugno
1989.   ... omissis ...
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                                                  ALLEGATO 3
Mod.  A.F.  59/L.A.  - Domanda di assegni familiari (da indirizzare e
presentare  al  datore  di   lavoro,   corredata   della   prescritta
documentazione).      ... omissis ...
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                                                  ALLEGATO 4
Mod.  RED/tf-06  88-89  (Autonomi)  - Trasmissione modd. RED/tf 88-89
(Autonomi) relativi al periodo 1'  luglio  1988  -  30  giugno  1989.
... omissis ...