Trova in INPS

Versione Testuale
910620
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA
REPRESSIONE DELLE
OMISSIONI CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 153
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Legge 1.6.1991, n. 166. Modifiche al sistema
sanzionatorio e agevolazioni in materia di somme
accessorie.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E LA
REPRESSIONE DELLE
OMISSIONI CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 12 giugno 1991
Circolare n. 153
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Legge 1.6.1991, n. 166. Modifiche al sistema
         sanzionatorio e agevolazioni in materia di somme
         accessorie.
 Sulla  G.U. n. 127 del 1 giugno 1991 e' stata pubblicata la legge n. 166/91 di
conversione,  con  modificazioni,  del    D.L.  29.3.1991,  n.   103,   recante
disposizioni urgenti in materia previdenziale, che avevano gia' formato oggetto
dei decreti-legge n. 259/90, n. 338/90, n.28/91 e che erano  state  illustrate,
per  quanto concerne la materia sanzionatoria (art.3) , con le circolari n. 223
del 13.10.1990, n. 244 del  24.11.1990,  n.  24  del  31.1.1991  e  n.  96  del
9.4.1991.
 Le    innovazioni    introdotte        dalla    legge        di    conversione
riguardano,    per    l'anzidetta    materia,    gli    aspetti    di   seguito
esposti.
1- SPOSTAMENTO DEI TERMINI
     Per     beneficiare     delle    agevolazioni    di    pagamento    previ-
ste   dalle    disposizioni    di    carattere    transitorio    (art.3,    co.
6    e    ss.),    che   risultano   sempre   riferite   ai   periodi   contri-
butivi   che   si   sono   conclusi   entro   il    31    agosto    1990,    il
termine    per    la    presentazione    della   domanda,   per   il   versame-
nto    della    prima    rata    del    debito    oggetto     della     domanda
stessa,    nonche   per   il   versamento   in   unica   soluzione   presso   i
Concessionari    dei    debiti    inseriti    nei    ruoli    esattoriali    e'
stato differito al 25 giugno 1991.
 Il   termine   per   il   versamento        della    seconda    rata    (anche
per    le    domande   presentate   in   vigenza   dei   decreti   decaduti   o
del  D.L.  n.   103/91   la   cui   prima   rata   sia   stata   pagata   entro
le    date    del        14.12.1990,    15.2.1991    o    15.5.1991)    risulta
spostato al 25 luglio 1991.
 Si      fa      rilevare      che      l'applicazione      d'ufficio     delle
agevolazioni    in    questione,     subordinata     al     pagamento     delle
sanzioni    civili    ridotte    entro    il    termine    perentorio   di   30
giorni   dalla   richiesta    dell'Istituto,    e'    rimasta    riferita    ai
debiti    contributivi    che    risultavano   gia'   pagati   alla   data   di
entrata  in  vigore  del  D.L.  n.   103/91   (2   aprile   1991)   e   per   i
quali erano ancora dovute le somme aggiuntive.
 Conseguentemente,    per     i     debiti     contributivi     riferiti     ai
periodi    che    formano    oggetto   della   sanatoria   ma   che   risultano
pagati    a    partire     dalla     predetta     data,     gli     interessati
dovranno     presentare     apposita     domanda,     entro     il     predetto
termine   del   25    giugno,    e        provvedere    al    versamento    del
debito    per    sanzioni    civili    ridotte   nelle   due   scadenze   sopra
richiamate.
 Per      quanto      concerne      la      trattazione      delle     pratiche
relative   ai   debitori   che   non    hanno    osservato    esattamente    le
condizioni     previste    per    la    regolarizzazione    contributiva    nei
termini      precedentemente      previsti      dai      sopra       richiamati
decreti-legge      potranno     essere     seguiti,     con     i     necessari
adattamenti,   i    criteri    operativi    stabiliti    al    p.4        della
circolare     n.     24    del    31.1.1991.    In    relazione    a    quesiti
formulati    al    riguardo    da    alcune    Sedi,    si    chiarisce     che
l'aggiornamento     del     calcolo     delle     sanzioni    civili    ridotte
deve   essere   operato   solo   sulla   parte    del    debito    contributivo
che    non    e'    stata    versata    entro    il   termine   a   suo   tempo
previsto per il pagamento della prima rata.
 Si     ribadisce     che     la     nuova    domanda    di    regolarizzazione
andra'    presentata    solamente    per    partite    debitorie    che     non
abbiano      formato     oggetto     di     precedente     domanda,     tenendo
sempre   presente   che,   ai   fini    del    tetto    del    40%    per    il
calcolo     delle    sanzioni    ridotte,    deve    farsi    riferimento    al
complessivo    debito    contributivo    esposto    nelle     varie     domande
eventualmente      presentate     dallo     stesso     soggetto     (per     il
calcolo   delle   sanzioni    riferite    alla    frazione    del    mese    di
giugno  sara' applicata l'aliquota dello 0,555%).
 Anche     il     testo     delle     "AVVERTENZE"     da     accludere      ai
moduli     di     domanda    andra'    ovviamente    adattato,    conformemente
ai   criteri   indicati   al   p.2   della   citata   circolare   n.   24    in
relazione ai nuovi termini stabiliti dalla L. n. 166.
 Si     ritiene,      infine,      opportuno      ribadire      (come      puo'
dedursi        anche    da    quanto   puntualizzato   al   p.   3,   penultimo
cpv.,   della   circolare   n.107   R.C.V.   del    16.5.1988,    emanata    in
occasione    del    precedente    analogo    condono    di    cui    alla    L.
48/88)   che,   essendo   prevista   la    possibilita'    di    una    regola-
rizzazione     parziale,     occorre    tenere    distinte    le    fattispecie
relative    alla    mancata    presentazione    della    modulistica     (DM/10
e    O1/M)    da    quelle    relative    all'omesso    versamento   dei   con-
tributi.     Conseguentemente     la     presentazione            entro      il
25.6.1991   dei   modelli   di   denuncia   DM/10   e   O1/M,   a   suo   tempo
omessi,    puo'    far    comunque    considerare    estinte    le     relative
sanzioni    amministrative    di    cui    all'art.    30    L.    843/78    ed
all'art.4 del D.L. 352/78 conv. in L. 467/78.
 Di     contro,     non    possono    ritenersi    ugualmente    estinti    con
il     semplice     adempimento     formale     della     presentazione     dei
predetti     modelli     di     denuncia     gli     illeciti    amministrativi
riguardanti    l'omesso    pagamento    dei     contributi     e     rientranti
nella     procedura     amministrativa     di     cui     alla    L.    689/81,
illeciti    che    potranno     formare     oggetto     di     ordinanza     di
archiviazione    solo    in    caso    di   pagamento,   nei   termini   stabi-
liti   dalle    attuali    norme    sul    condono,    sia    dei    contributi
omessi     che     delle     relative    sanzioni    civili    ridotte,    come
chiarito     all'ultimo     capoverso      della      precedente      circolare
n.96 del 9.4.1991.
2- SANZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (art. 3,
   comma 7 bis)
 La     legge     in     esame     ha     anche    previsto    l'esonero    dal
pagamento   di   alcune    sanzioni,    previste    in    tema    di    presta-
zioni pensionistiche, e precisamente:
    1)     dall'art.     26,     penultimo     comma,     della     legge    n.
153/1969, (indebita percezione della pensione sociale);
    2)   dall'art.   6,   comma   11   ter,   del   D.L.   n.    463/83    con-
vertito      nella      legge      n.      638/83,     (indebita     percezione
dell'integrazione al trattamento minimo di pensione);
    3)  dall'art.   8,   comma   1,   quarto   cpv.,   del   citato   D.L.   n.
463    (omessa    dichiarazione    del    lavoratore    al    proprio    datore
di lavoro di essere titolare di pensione di invalidita');
In    proposito    si    precisa    che,    a    differenza   della   sanatoria
prevista   dall'art.   4,   co.   9,   della   legge    29    febbraio    1988,
n. 48, di conversione del D.L. 3O dicembre 1987, n. 536,
il   condono   in    esame    non    prevede    l'abbuono    della    penalita'
stabilita dall'art. 8, comma 1, 3  cpv. del D.L.
n.   463/1983,    convertito    nella    legge    n.    638/83    (mancata    o
tardiva     comunicazione    all'Istituto    da    parte    dei    datori    di
lavoro   dei   dati    relativi    ai    propri    dipendenti    titolari    di
pensione di invalidita').
    4)   dall'art.   40,   commi   2   e   4,   del   D.P.R.  27  aprile  1968,
n.   488,   (inadempienze   alla    normativa    sul    divieto    di    cumulo
tra    pensione    e    retribuzione    per    attivita'    lavorativa   subor-
dinata   da   parte,   rispettivamente,   dei   datori   di   lavoro   e    dei
dipendenti pensionati).
    In relazione a quanto precede si precisa che:
    -    l'esonero   dal   pagamento   delle   sanzioni   di   cui   ai   punti
1  e   2   e'   concesso   a   coloro   che   abbiano   denunciato   o   denun-
cino,   entro   90   giorni   dalla   data   di   entrata   in   vigore   delle
disposizioni    introdotte    dalla    legge    n.    166/1991    (e     cioe',
entro    il    31    agosto    1991),   l'indebita   percezione   dei   tratta-
menti pensionistici;
    -   tale   esonero   si   applica   anche    nei    casi    di    omissioni
accertate entro l'anzidetto termine;
    -   l'abbuono,   infine,   della   sanzione   di   cui   ai   punti   3   e
4   e'   concesso   a   coloro   i   quali   abbiano   denunciato,   o   denun-
cino,    entro    l'anzidetta    data   del   31   agosto   1991,   di   essere
titolari   di   pensione   di    invalidita',    ovvero    di    essere    ina-
dempienti    alla   normativa   in   materia   di   divieto   di   cumulo   tra
pensione    e    retribuzione.    La    stessa    disposizione    si    applica
anche    nei    casi    in    cui    le    omissioni    in   parola   risultino
accertate    in    sede    di    verifica    degli     adempimenti     previsti
dalle norme stesse, entro il termine teste indicato.
    Con     l'occasione     si     fa     presente    che,    riguardando    la
sanatoria    in    argomento    le    sole    sanzioni,    le    quali    hanno
carattere    di    somma   aggiuntiva   a   titolo   di   penalita'   le   Sedi
dovranno   comunque   provvedere    al    recupero    delle    trattenute    di
pensione    non    effettuate    o    non    versate,   di   quanto   indebita-
mente   percepito   a    titolo    di    pensione    sociale,    di    integra-
zione    al    trattamento    minimo    di    pensione   ovvero   di   pensione
di invalidita'.
    Ad   ogni   buon   conto,   si   precisa   che   restano   escluse    dalla
previsione    del    condono    in    argomento    le   somme   a   titolo   di
sanzione   gia'   recuperate   dall'Istituto      alla    data    di    entrata
in    vigore    delle    nuove   disposizioni   introdotte   dalla      L.   n.
166/91   (2   giugno   1991).   Alla   luce   della    sanatoria    in    argo-
mento,     per     l'aspetto     sanzionatorio,     possono    quindi    essere
definiti   i   casi   in   cui   sia   pendente   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale       avverso       le       sanzioni       gia'       irrogate
dall'Istituto e non ancora recuperate.
    Si   osserva,   poi,   che   la   sanatoria    di    cui    trattasi    non
concerne       la      fattispecie      penalmente      rilevante      prevista
dall'art.   2   del   D.L.   n.   463/1983,   convertito   nella    legge    n.
638/83    (il   quale,   a   decorrere   dal   periodo   di   paga   in   corso
al 1 gennaio 1989, come noto, e' stato  sostituito  dall'art.1,  co.  3,  della
legge  389/89),  per quanto riguarda le trattenute di pensione effettuate e non
versate all'Istituto (mentre il  reato  relativo  all'omesso  versamento  delle
quote di contribuzione a carico del lavoratore trattenute dal datore di lavoro,
puo' formare oggetto della sanatoria ex art. 3, co. 8 della  legge  n.  166  in
argomento).
 Si   rammenta,    infine,    che,    come    portato    a    conoscenza    con
messaggio    n.27020    del    4   giugno   1991,   le   Sedi   si   asterranno
dal   segnalare    a    questa    Direzione    Generale,    in    quanto    non
sanzionabili     per     effetto     delle     disposizioni     sul     condono
sopra   richiamate,   i   casi   di    omesso    versamento    delle    tratte-
nute    a    lavoratore    pensionato,    denunciati   o   accertati   fino   a
tutto   il   31   agosto   1991   (e   cio'    a    rettifica    del    termine
indicato      nelle     prime     istruzioni     contenute     nel     predetto
messaggio).
3- FISCALIZZAZIONE E SGRAVI INDEBITI
 Si    richiamano    le    disposizioni     impartite     con     la     circo-
lare    n.    24    del    31.1.1991,    punto    3,   in   merito   al   comma
dell'art. 3 del D.L. 28.1.1991, n.28.
 Si    fa    rilevare    che,    con    modificazione    apportata    in   sede
di    conversione    in    legge    del    D.L.    n.     103/91     all'ultimo
periodo     del     comma     8     dell'art.3,    e'    stata    espressamente
prevista    l'inapplicabilita'    della     norma     che     stabilisce     la
perdita     dei    benefici    della    fiscalizzazione    e    degli    sgravi
(per   una   durata   pari   a   tre   volte   i   periodi   di    inosservanza
delle    relative    note    condizioni),   anche   a   favore   dei   debitori
che    hanno    provveduto,    in    base    a    domanda    presentata     nel
termine    del    14.12.1990    a    suo    tempo   previsto   dall'art.3   del
D.L.    n.    338/90,     alla     regolarizzazione          delle     predette
condizioni.
 Conseguentemente    gli     importi     che     risultano,     per     effetto
delle     disposizioni    in    esame,    corrisposti    in    eccedenza    dai
debitori    potranno    essere    portati     in     detrazione     dell'ammon-
tare    della    seconda    rata    da    corrispondersi,    come    detto   il
25.7.1991,    e,    per    la    parte    eventualmente    ancora    eccedente,
rimborsate secondo i consueti criteri seguiti in materia.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to BILLIA