910620 DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 153 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 1.6.1991, n. 166. Modifiche al sistema sanzionatorio e agevolazioni in materia di somme accessorie. DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE OMISSIONI CONTRIBUTIVE DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 12 giugno 1991 Circolare n. 153 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Legge 1.6.1991, n. 166. Modifiche al sistema sanzionatorio e agevolazioni in materia di somme accessorie. Sulla G.U. n. 127 del 1 giugno 1991 e' stata pubblicata la legge n. 166/91 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29.3.1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale, che avevano gia' formato oggetto dei decreti-legge n. 259/90, n. 338/90, n.28/91 e che erano state illustrate, per quanto concerne la materia sanzionatoria (art.3) , con le circolari n. 223 del 13.10.1990, n. 244 del 24.11.1990, n. 24 del 31.1.1991 e n. 96 del 9.4.1991. Le innovazioni introdotte dalla legge di conversione riguardano, per l'anzidetta materia, gli aspetti di seguito esposti. 1- SPOSTAMENTO DEI TERMINI Per beneficiare delle agevolazioni di pagamento previ- ste dalle disposizioni di carattere transitorio (art.3, co. 6 e ss.), che risultano sempre riferite ai periodi contri- butivi che si sono conclusi entro il 31 agosto 1990, il termine per la presentazione della domanda, per il versame- nto della prima rata del debito oggetto della domanda stessa, nonche per il versamento in unica soluzione presso i Concessionari dei debiti inseriti nei ruoli esattoriali e' stato differito al 25 giugno 1991. Il termine per il versamento della seconda rata (anche per le domande presentate in vigenza dei decreti decaduti o del D.L. n. 103/91 la cui prima rata sia stata pagata entro le date del 14.12.1990, 15.2.1991 o 15.5.1991) risulta spostato al 25 luglio 1991. Si fa rilevare che l'applicazione d'ufficio delle agevolazioni in questione, subordinata al pagamento delle sanzioni civili ridotte entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Istituto, e' rimasta riferita ai debiti contributivi che risultavano gia' pagati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 103/91 (2 aprile 1991) e per i quali erano ancora dovute le somme aggiuntive. Conseguentemente, per i debiti contributivi riferiti ai periodi che formano oggetto della sanatoria ma che risultano pagati a partire dalla predetta data, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, entro il predetto termine del 25 giugno, e provvedere al versamento del debito per sanzioni civili ridotte nelle due scadenze sopra richiamate. Per quanto concerne la trattazione delle pratiche relative ai debitori che non hanno osservato esattamente le condizioni previste per la regolarizzazione contributiva nei termini precedentemente previsti dai sopra richiamati decreti-legge potranno essere seguiti, con i necessari adattamenti, i criteri operativi stabiliti al p.4 della circolare n. 24 del 31.1.1991. In relazione a quesiti formulati al riguardo da alcune Sedi, si chiarisce che l'aggiornamento del calcolo delle sanzioni civili ridotte deve essere operato solo sulla parte del debito contributivo che non e' stata versata entro il termine a suo tempo previsto per il pagamento della prima rata. Si ribadisce che la nuova domanda di regolarizzazione andra' presentata solamente per partite debitorie che non abbiano formato oggetto di precedente domanda, tenendo sempre presente che, ai fini del tetto del 40% per il calcolo delle sanzioni ridotte, deve farsi riferimento al complessivo debito contributivo esposto nelle varie domande eventualmente presentate dallo stesso soggetto (per il calcolo delle sanzioni riferite alla frazione del mese di giugno sara' applicata l'aliquota dello 0,555%). Anche il testo delle "AVVERTENZE" da accludere ai moduli di domanda andra' ovviamente adattato, conformemente ai criteri indicati al p.2 della citata circolare n. 24 in relazione ai nuovi termini stabiliti dalla L. n. 166. Si ritiene, infine, opportuno ribadire (come puo' dedursi anche da quanto puntualizzato al p. 3, penultimo cpv., della circolare n.107 R.C.V. del 16.5.1988, emanata in occasione del precedente analogo condono di cui alla L. 48/88) che, essendo prevista la possibilita' di una regola- rizzazione parziale, occorre tenere distinte le fattispecie relative alla mancata presentazione della modulistica (DM/10 e O1/M) da quelle relative all'omesso versamento dei con- tributi. Conseguentemente la presentazione entro il 25.6.1991 dei modelli di denuncia DM/10 e O1/M, a suo tempo omessi, puo' far comunque considerare estinte le relative sanzioni amministrative di cui all'art. 30 L. 843/78 ed all'art.4 del D.L. 352/78 conv. in L. 467/78. Di contro, non possono ritenersi ugualmente estinti con il semplice adempimento formale della presentazione dei predetti modelli di denuncia gli illeciti amministrativi riguardanti l'omesso pagamento dei contributi e rientranti nella procedura amministrativa di cui alla L. 689/81, illeciti che potranno formare oggetto di ordinanza di archiviazione solo in caso di pagamento, nei termini stabi- liti dalle attuali norme sul condono, sia dei contributi omessi che delle relative sanzioni civili ridotte, come chiarito all'ultimo capoverso della precedente circolare n.96 del 9.4.1991. 2- SANZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (art. 3, comma 7 bis) La legge in esame ha anche previsto l'esonero dal pagamento di alcune sanzioni, previste in tema di presta- zioni pensionistiche, e precisamente: 1) dall'art. 26, penultimo comma, della legge n. 153/1969, (indebita percezione della pensione sociale); 2) dall'art. 6, comma 11 ter, del D.L. n. 463/83 con- vertito nella legge n. 638/83, (indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo di pensione); 3) dall'art. 8, comma 1, quarto cpv., del citato D.L. n. 463 (omessa dichiarazione del lavoratore al proprio datore di lavoro di essere titolare di pensione di invalidita'); In proposito si precisa che, a differenza della sanatoria prevista dall'art. 4, co. 9, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione del D.L. 3O dicembre 1987, n. 536, il condono in esame non prevede l'abbuono della penalita' stabilita dall'art. 8, comma 1, 3 cpv. del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83 (mancata o tardiva comunicazione all'Istituto da parte dei datori di lavoro dei dati relativi ai propri dipendenti titolari di pensione di invalidita'). 4) dall'art. 40, commi 2 e 4, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, (inadempienze alla normativa sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione per attivita' lavorativa subor- dinata da parte, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei dipendenti pensionati). In relazione a quanto precede si precisa che: - l'esonero dal pagamento delle sanzioni di cui ai punti 1 e 2 e' concesso a coloro che abbiano denunciato o denun- cino, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla legge n. 166/1991 (e cioe', entro il 31 agosto 1991), l'indebita percezione dei tratta- menti pensionistici; - tale esonero si applica anche nei casi di omissioni accertate entro l'anzidetto termine; - l'abbuono, infine, della sanzione di cui ai punti 3 e 4 e' concesso a coloro i quali abbiano denunciato, o denun- cino, entro l'anzidetta data del 31 agosto 1991, di essere titolari di pensione di invalidita', ovvero di essere ina- dempienti alla normativa in materia di divieto di cumulo tra pensione e retribuzione. La stessa disposizione si applica anche nei casi in cui le omissioni in parola risultino accertate in sede di verifica degli adempimenti previsti dalle norme stesse, entro il termine teste indicato. Con l'occasione si fa presente che, riguardando la sanatoria in argomento le sole sanzioni, le quali hanno carattere di somma aggiuntiva a titolo di penalita' le Sedi dovranno comunque provvedere al recupero delle trattenute di pensione non effettuate o non versate, di quanto indebita- mente percepito a titolo di pensione sociale, di integra- zione al trattamento minimo di pensione ovvero di pensione di invalidita'. Ad ogni buon conto, si precisa che restano escluse dalla previsione del condono in argomento le somme a titolo di sanzione gia' recuperate dall'Istituto alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 166/91 (2 giugno 1991). Alla luce della sanatoria in argo- mento, per l'aspetto sanzionatorio, possono quindi essere definiti i casi in cui sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso le sanzioni gia' irrogate dall'Istituto e non ancora recuperate. Si osserva, poi, che la sanatoria di cui trattasi non concerne la fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83 (il quale, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, come noto, e' stato sostituito dall'art.1, co. 3, della legge 389/89), per quanto riguarda le trattenute di pensione effettuate e non versate all'Istituto (mentre il reato relativo all'omesso versamento delle quote di contribuzione a carico del lavoratore trattenute dal datore di lavoro, puo' formare oggetto della sanatoria ex art. 3, co. 8 della legge n. 166 in argomento). Si rammenta, infine, che, come portato a conoscenza con messaggio n.27020 del 4 giugno 1991, le Sedi si asterranno dal segnalare a questa Direzione Generale, in quanto non sanzionabili per effetto delle disposizioni sul condono sopra richiamate, i casi di omesso versamento delle tratte- nute a lavoratore pensionato, denunciati o accertati fino a tutto il 31 agosto 1991 (e cio' a rettifica del termine indicato nelle prime istruzioni contenute nel predetto messaggio). 3- FISCALIZZAZIONE E SGRAVI INDEBITI Si richiamano le disposizioni impartite con la circo- lare n. 24 del 31.1.1991, punto 3, in merito al comma dell'art. 3 del D.L. 28.1.1991, n.28. Si fa rilevare che, con modificazione apportata in sede di conversione in legge del D.L. n. 103/91 all'ultimo periodo del comma 8 dell'art.3, e' stata espressamente prevista l'inapplicabilita' della norma che stabilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione e degli sgravi (per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza delle relative note condizioni), anche a favore dei debitori che hanno provveduto, in base a domanda presentata nel termine del 14.12.1990 a suo tempo previsto dall'art.3 del D.L. n. 338/90, alla regolarizzazione delle predette condizioni. Conseguentemente gli importi che risultano, per effetto delle disposizioni in esame, corrisposti in eccedenza dai debitori potranno essere portati in detrazione dell'ammon- tare della seconda rata da corrispondersi, come detto il 25.7.1991, e, per la parte eventualmente ancora eccedente, rimborsate secondo i consueti criteri seguiti in materia. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA