900905 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 199 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Decisioni dei Comitati Regionali sulla sussistenza del rapporto di lavoro. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 27 agosto 1990 Circolare n. 199 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Decisioni dei Comitati Regionali sulla sussistenza del rapporto di lavoro. La legge 9.3.1989, n. 88, prevede la sospensione dell'esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo e dai Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse sui ricorsi di rispettiva competenza, ove si evidenzino profili di illegittimita' (art. 48 L. n. 88/1989). Nella stessa ipotesi, la legge prevede anche la sospensione dell'esecuzione di decisioni adottate dai Comitati provinciali. (art 46, comma 9, L. n. 88/1989). La stessa legge n. 88/1989, tuttavia, non prevede espressamente la sospensione dell'esecuzione di decisioni assunte dai Comitati Regionali, ai quali, come e' noto, e' stata attribuita la competenza a decidere i ricorsi riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro, con esclusione di quelli relativi ai fondi speciali di previdenza. L'assenza di disposizioni analoghe a quelle dettate per la sospensione delle decisioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonche' dei Comitati provinciali, non significa che le decisioni dei Comitati Regionali debbano in ogni caso avere esecuzione, anche quando si evidenzino profili di illegittimita'. - 1 - Infatti la Corte dei Conti, con determinazione n. 1230 del 15 aprile 1975 ha fissato il principio della ineseguibilita' dei provvedimenti illegittimi precisando, tra l'altro, che la definitivita' delle decisioni degli Organi Collegiali dell'INPS significa soltanto avveramento della condizione di procedibilita' dell'azione giudiziaria (concetto diverso dalla "esecutivita'" dei provvedimenti, che e' l'idoneita' ad essere eseguiti), per cui - da un lato - "sono proprio gli uffici che, nella loro responsabile competenza, nel vagliare le decisioni dei Comitati prima di emettere i provvedimenti conseguenziali, debbono segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali gravi violazioni della legge,..... e - dall'altro lato - "il Consiglio di Amministrazione ben puo', nell'esercizio del potere di autotutela che la legge ad esso riconosce, autorizzare gli uffici a non emettere il provvedimento ....... qualora accerti che la decisione del competente Comitato sia viziata di illegittimita'......". Sulla base dei principi affermati dalla Corte dei Conti, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 28 dell'8 giugno 1990, ha stablito che: I- I provvedimenti di sospensione delle decisioni dei Comitati Regionali che evidenzino profili di illegittimita' sono adottati dai Dirigenti le Sedi Regionali entro cinque giorni dalla data di assunzione delle decisioni stesse. II-I suddetti provvedimenti di sospensione debbono essere immediatamente trasmessi al Comitato Amministratore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti - cui l'art.23, lett.d) della legge 9.3.1989, n.88, attribuisce la vigilanza sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione - il quale decide l'esecuzione della decisione del Comitato Regionale o il suo annullamento, entro novanta giorni, decorsi i quali la decisione diviene, comunque, esecutiva. In applicazione della suddetta deliberazione, i Dirigenti le Sedi Regionali assumeranno, entro cinque giorni dalla data di adozione delle decisioni ritenute illegittime, un formale provvedimento di sospensione delle decisioni stesse dandone motivata comunicazione al Comitato Regionale e ai ricorrenti. A questi ultimi il provvedimento di sospensione sara' notificato tramite la SAP competente unitamente alla decisione del Comitato Regionale, con la precisazione che l'esecuzione - 2 - della decisione stessa resta sospesa in attesa della pronuncia del competente Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Il provvedimento di sospensione dovra' essere immediatamente trasmesso al Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza di questa Direzione Generale, fornendo tutti gli elementi di valutazione disponibili onde consentire l'immediato esame della fattispecie da parte del competente Comitato amministratore FPLD, cui spetta di decidere, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, l'esecuzione o l'annullamento della decisione del Comitato Regionale. Sara' cura degli uffici centrali comunicare la decisione del Comitato amministratore FPLD alla Sede Regionale; quest'ultima provvedera' alla notifica al Comitato Regionale ed alla SAP per la successiva comunicazione all'interessato e per gli ulteriori adempimenti di competenza. IL DIRETTORE GENERALE F.to Billia La presente circolare nelle more della stampa e della composizione tipografica viene trasmessa via terminale per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione. - 3 -