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900905
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 199
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
   E PROVINCIALI
Decisioni dei Comitati Regionali sulla sussistenza
del rapporto di lavoro.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 27 agosto 1990
Circolare n. 199
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                            PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                  e, per conoscenza
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                            E PROVINCIALI
 OGGETTO: Decisioni dei Comitati Regionali sulla sussistenza
          del rapporto di lavoro.
     La legge 9.3.1989, n. 88, prevede la sospensione
 dell'esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo
 e dai Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse
 sui ricorsi di rispettiva competenza, ove si evidenzino
 profili di illegittimita' (art. 48 L. n. 88/1989).
     Nella stessa ipotesi, la legge prevede anche la
 sospensione dell'esecuzione di decisioni adottate dai Comitati
 provinciali. (art 46, comma 9, L. n. 88/1989).
     La stessa legge n. 88/1989, tuttavia, non prevede
 espressamente la sospensione dell'esecuzione di decisioni
 assunte dai Comitati Regionali, ai quali, come e' noto, e'
 stata attribuita la competenza a decidere i ricorsi
 riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro, con
 esclusione di quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.
     L'assenza di disposizioni analoghe a quelle dettate per la
 sospensione delle decisioni del Comitato Esecutivo e dei
 Comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse, nonche'
 dei Comitati provinciali, non significa che le decisioni dei
 Comitati Regionali debbano in ogni caso avere esecuzione,
 anche quando si evidenzino profili di illegittimita'.
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     Infatti la Corte dei Conti, con determinazione n. 1230 del
 15 aprile 1975 ha fissato il principio della ineseguibilita'
 dei provvedimenti illegittimi precisando, tra l'altro, che la
 definitivita' delle decisioni degli Organi Collegiali
 dell'INPS significa soltanto avveramento della condizione di
 procedibilita' dell'azione giudiziaria (concetto diverso dalla
 "esecutivita'" dei provvedimenti, che e' l'idoneita' ad essere
 eseguiti), per cui - da un lato - "sono proprio gli uffici
 che, nella loro responsabile competenza, nel vagliare le
 decisioni dei Comitati prima di emettere i provvedimenti
 conseguenziali, debbono segnalare al Consiglio di
 Amministrazione eventuali gravi violazioni della legge,..... e
 - dall'altro lato - "il Consiglio di Amministrazione ben puo',
 nell'esercizio del potere di autotutela che la legge ad esso
 riconosce, autorizzare gli uffici a non emettere il
 provvedimento .......
 qualora accerti che la decisione del competente Comitato sia
 viziata di illegittimita'......".
     Sulla base dei principi affermati dalla Corte dei Conti,
 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con
 deliberazione n. 28 dell'8 giugno 1990, ha stablito che:
 I- I provvedimenti di sospensione delle decisioni dei Comitati
    Regionali che evidenzino profili di illegittimita' sono
    adottati dai Dirigenti le Sedi Regionali entro cinque
    giorni dalla data di assunzione delle decisioni stesse.
 II-I suddetti provvedimenti di sospensione debbono essere
    immediatamente trasmessi al Comitato Amministratore del
    Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti - cui l'art.23,
    lett.d) della legge 9.3.1989, n.88, attribuisce la
    vigilanza sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione
    delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione -
    il quale decide l'esecuzione della decisione del Comitato
    Regionale o il suo annullamento, entro novanta giorni,
    decorsi i quali la decisione diviene, comunque, esecutiva.
     In applicazione della suddetta deliberazione, i Dirigenti
 le Sedi Regionali assumeranno, entro cinque giorni dalla data
 di adozione delle decisioni ritenute illegittime, un formale
 provvedimento di sospensione delle decisioni stesse dandone
 motivata comunicazione al Comitato Regionale e ai ricorrenti.
     A questi ultimi il provvedimento di sospensione sara'
 notificato tramite la SAP competente unitamente alla decisione
 del Comitato Regionale, con la precisazione che l'esecuzione
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 della decisione stessa resta sospesa in attesa della pronuncia
 del competente Comitato amministratore del Fondo Pensioni
 Lavoratori Dipendenti.
     Il provvedimento di sospensione dovra' essere
 immediatamente trasmesso al Servizio Riscossione Contributi e
 Vigilanza di questa Direzione Generale, fornendo tutti gli
 elementi di valutazione disponibili onde consentire
 l'immediato esame della fattispecie da parte del competente
 Comitato amministratore FPLD, cui spetta di decidere, entro 90
 giorni dalla data del provvedimento di sospensione,
 l'esecuzione o l'annullamento della decisione del Comitato
 Regionale.
     Sara' cura degli uffici centrali comunicare la decisione
 del Comitato amministratore FPLD alla Sede Regionale;
 quest'ultima provvedera' alla notifica al Comitato Regionale
 ed alla SAP per la successiva comunicazione all'interessato e
 per gli ulteriori adempimenti di competenza.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to Billia
 La presente circolare nelle more della stampa e della
 composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
 consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.
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