940707
DIPARTIMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 200
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami Professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari medico-legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Fondi Speciali di Previdenza: istruzioni operative ai
medici di Sede.
DIPARTIMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 28 Giugno 1994 Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 200 Ai Coordinatori generali, centrali
e periferici dei Rami Professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
Primari medico-legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO: Fondi Speciali di Previdenza: istruzioni operative ai
medici di Sede.
In conseguenza del decentramento alle strutture periferiche
delle attivita' gestionali dei Fondi Speciali di Previdenza
dell'Istituto, si forniscono di seguito le istruzioni operative
per i medici di Sede, corredate dai richiami alle disposizioni di
legge che regolano le varie gestioni.
1. Premessa
La permanenza in servizio dei lavoratori iscritti ai Fondi
Speciali di Previdenza, pur nella variabilita' insita in ciascuno
di essi, e' essenzialmente condizionata dal pieno possesso dei re-
quisiti psico-fisici rispondenti alla specificita' delle mansioni
proprie di ciascuna attivita', i quali sono stabiliti sia dalle
singole aziende, mediante normative interne, sia, per alcuni Fon-
di, mediante tabelle di requisiti di idoneita'.
Qualora le condizioni di salute del dipendente non consenta-
no piu' il normale disimpegno dei compiti inerenti alla qualifica
rivestita, il medesimo, ove sussistano i requisiti contributivi e
sanitari, puo' conseguire il trattamento di pensione.
Tenuto conto dei rapporti con l'Assicurazione Generale
Obbligatoria, i Fondi Speciali possono suddividersi in: sostitu-
tivi, integrativi, aggiuntivi (o complementari).
Sono Fondi sostitutivi quelli che sono disciplinati da una norma-
tiva specifica in sostituzione di quella dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria: Fondo elettrici, telefonici, dazieri, autofer-
rotranvieri, volo.
Sono Fondi integrativi quelli che integrano con proprie norme la
predetta assicurazione generale obbligatoria, in modo che la ge-
stione speciale sostiene soltanto l'onere della differenza tra
l'importo delle prestazioni a carico della gestione medesima e
l'importo delle corrispondenti prestazioni a carico dell'AGO:
Fondo esattoriali, gasisti, marittimi fino al 31.08.84, con ef-
fetto fino al 30.09.89. Il diritto al godimento del trattamento
integrativo persiste anche quando si riduca o venga meno in se-
guito a revisione il diritto alla pensione a carico della gestio-
ne generale.
Il Fondo di previdenza per il clero e' un Fondo aggiuntivo (o com-
plementare).
Il riconoscimento dello stato di invalidita' pensionabile che
condiziona il diritto alla pensione ordinaria, e' riferito secondo
i Fondi:
a) ad una invalidita' strettamente specifica: Fondo dazio, Fondo
clero (art. 12), Fondo volo (per gli iscritti da piu' di 10 anni),
Marittimi (inabilita' alla navigazione ai sensi degli art. 32 e10
33 della Legge n. 413/84);
b) ad una invalidita' specifica o ad una inidoneita' assoluta e
permanente a svolgere qualsiasi mansione nell'ambito aziendale:
Fondo autoferrotranvieri;
c) ad una invalidita' specifica e ad una contemporanea riduzione
della capacita' generica di guadagno di oltre il 50%: Fondo elet-
trici;
d) alle norme in vigore per l'invalidita' nell'AGO: Fondo telefo-
nici, Fondo esattoriali, Fondo gasisti, Fondo clero (art, 13),
Fondo volo (per gli iscritti da piu' di 5 anni) Marittimi (per le
prestazioni ai sensi della L. 222/84).
In tutti i Fondi Speciali (ad eccezione del Fondo clero) e'
prevista la pensione privilegiata per causa di servizio, regolata
da specifiche norme a seconda dei vari Fondi, in base alla diffe-
rente definizione di invalidita' in vigore per ciascuno di essi ed
ai rapporti intercorrenti con l'assicurazione generale.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'invalidita', che condiziona il diritto alla pensione privile-
giata, e' riferito secondo i Fondi:
a) ad un infortunio connesso al lavoro o ad una malattia contrat-
ta per causa di servizio: Fondo elettrici, Fondo autoferrotran-
vieri, Fondo volo, Fondo marittimi;
b) ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale:
Fondo gasisti;
c) ad una lesione od infermita', quando il servizio ne abbia co-
stituito la causa unica, diretta ed immediata: Fondo telefonici,
Fondo esattoriali, Fondo dazieri.
A questo proposito vengono di seguito riportati sintetica-
mente alcuni cenni dottrinari sui concetti di causa, concausa,
occasione e rischio di servizio, la cui conoscenza costituisce
una necessaria premessa ad una corretta valutazione in materia di
pensionistica privilegiata.
Causa di un evento si intende in Medicina Legale la condi-
zione (o meglio l'insieme delle condizioni o antecedenti) di ri-
levanza o interesse giuridico, necessari e sufficienti alla pro-
duzione dell'evento stesso.
Il nesso di causalita' tra il servizio e l'evento morboso e'
di norma diretto e immediato; questo e' piu' evidente in caso di
eventi traumatici, ove esiste effettivamente una causa unica, di-
retta ed immediata della lesione, meno evidente in altre condi-
zioni morbose ove piu' fattori concorrono a determinare l'evento
stesso.
La concausa e' la condizione necessaria ma non sufficiente
alla produzione dell'evento; per essere equiparata alla causa la
concausa deve assumere un ruolo efficiente e determinante.
In forza della loro specifica legislazione, nei Fondi Spe-
ciali ai fini della pensione privilegiata non sono tutelati gli
eventi morbosi che hanno col servizio un rapporto occasionale
(infortuni "in itinere" ed infermita' di origine incerta, tipo
quelle tumorali), a meno che non si realizzino determinate condi-
zioni.
Si considerano fatti di servizio quelli che derivano
dall'adempimento di precisi obblighi di servizio in conseguenza
di un ordine ricevuto (scritto o verbale, individuale o colletti-
vo), oppure siano eseguiti spontaneamente in forza dei doveri
inerenti al proprio ufficio, ovvero per obblighi specifici deri-
vanti da norme di legge o regolamenti.
Il fatto di servizio puo' costituire concausa efficiente e
determinante di infermita' o di lesioni invalidanti qualora abbia
in modo prevalente, rispetto ai fatti estranei al servizio, con-
tribuito a determinare necessariamente l'effetto dannoso conside-
rato e pertanto deve essere dotato di particolare e rilevante ef-
ficienza a tal punto che senza di esso l'evento lesivo sarebbe
mancato o sarebbe stato diverso. In definitiva, le infermita' o
lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio quando
questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determi-
nate.
Nell'esaminare il ruolo svolto da piu' fattori concausali oc-
corre individuare e distinguere la concausa che ha in se l'effi-
cienza generatrice di invalidita', dalle condizioni prive di tale
efficienza causale; a quest'ultima categoria appartengono la cau-
sa minima, il momento scatenante o sciogliente, il momento rive-
latore, la semplice occasione o la banale coincidenza; analoga-
mente rientrano in questa categoria il dolo o la colpa grave.
Considerato tutto questo, ne deriva che il fatto di servizio
deve possedere in se il rischio dell'evento lesivo verificatosi:
deve cioe' configurarsi un vero e proprio rischio di servizio.
In questo contesto appaiono di estrema rilevanza le metodo-
logie degli accertamenti sanitari, dipendendo da questi il rico-
noscimento del diritto alle prestazioni economico-previdenziali
in argomento.
Tenuto anche conto della complessita' delle disposizioni di
legge, spesso diverse per ciascun Fondo, e' opportuno che gli ac-
certamenti sanitari siano direttamente effettuati dal Primario
medico-legale responsabile.
Sara' cura del medico, all'atto della visita, assumere tutti
gli elementi sull'attivita' lavorativa ritenuti utili per un cor-
retto giudizio medico-legale.
La prassi degli accertamenti clinici e' la stessa in uso per
l'iter diagnostico-valutativo previsto per gli assicurati INPS
dell'AGO. Cosicche il medico compilera' anche per gli iscritti ai
Fondi Speciali di Previdenza l'intero verbale di visita,
Mod.SS4/M, una apposita sezione del quale riguarda in particolare
questi iscritti. Detta sezione andra' sempre compilata con scrupo-
losa attenzione, data la sua particolare importanza per la formu-
lazione del giudizio medico-legale conclusivo.
Qualora l'esito della prima visita sia stato negativo, l'in-
teressato puo' produrre ricorso - tramite la SAP competente per
territorio - al rispettivo Comitato Centrale istituito presso la
Direzione Generale, a seguito del quale verra' convocato presso la
SAP, a cura della stessa, il Collegio Medico (per i fondi in cui
e' previsto).
Per gli iscritti al Fondo gasisti il ricorso va inoltrato
direttamente al Collegio Medico.
Ai fini di un piu' ponderato giudizio medico-legale, nella
fase di istruttoria del ricorso, le SAP provvederanno a richiede-
re alle singole aziende i seguenti elementi:
- la qualifica e le esatte mansioni esplicate dall'interessato;
- le condizioni ambientali nelle quali si e' svolta l'attivita' la-
vorativa;
- i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi du-
rante il servizio e le relative diagnosi; qualora trattasi di ma-
lattie professionali o di infortuni in occasione di lavoro dovra'
essere inviata la relativa documentazione sanitaria;
- l'eventuale assunzione in base alle norme sul collocamento del-
le categorie privilegiate, precisando, ove risulti, la diagnosi
che aveva dato luogo al riconoscimento dell'invalidita';
- in caso di infortunio sul lavoro, l'eventuale liquidazione di
rendita a carico dell'INAIL;
- qualsiasi altra notizia utile ai fini dell'istruttoria del ri-
corso.
Il Primario medico-legale assumera' il compito di organizzare
autonomamente la convocazione del Collegio Medico (la cui strut-
tura sara' precisata in seguito per ciascun Fondo), al quale, data
la sua rilevanza, e' bene che partecipi direttamente. Il verbale
di visita medica collegiale, recante la firma dei tre medici com-
ponenti, sara' trasmesso alla Direzione Generale in copia dattilo-
scritta, unitamente a tutta la documentazione sanitaria agli at-
ti.
Si precisa che l'istituto della revisione e' previsto sola-
mente per i titolari dei trattamenti erogati dal Fondo telefonici
e dal Fondo clero.
L'erogazione della pensione di invalidita' e' sempre subordi-
nata alla essenziale condizione della cessazione dal servizio (ad
eccezione del Fondo clero) entro un determinato periodo ed e' co-
munque sempre direttamente disciplinata - quanto a diritto,
struttura e misura del trattamento - dalle norme speciali relati-
ve.
Nei casi di domanda di pensione privilegiata di invalidita'
da causa di servizio ovvero nei casi di richiesta di riconosci-
mento del decesso dell'iscritto per causa di servizio da parte
dei superstiti aventi diritto, l'accertamento medico-legale ne-
cessitera' di grande accuratezza, data l'importanza, anche ai fini
economici, che tale accertamento riveste.
In queste evenienze l'esigenza di comprovare il nesso causa-
le ovvero concausale comporta una scrupolosa ed attenta disamina
di tutti quei criteri di valutazione che la dottrina e la giuri-
sprudenza indicano come indispensabili per accertare l'esistenza
o meno di un rapporto di causa (o concausa)-effetto tra servizio
espletato ed infermita' o lesione o decesso.
A tal fine e' necessario in concreto:
a) accertare l'esistenza clinica e le modalita' etio-patogenetiche
dell'infermita';
b) analizzare le caratteristiche qualitative degli eventi di ser-
vizio chiamati in causa;
c) valutare la capacita' lesiva ed individuarne le modalita'
d'azione con preciso riferimento alla durata del tempo intercorso
tra l'esposizione al rischio di servizio ed il manifestarsi
dell'infermita';
d) analizzare infine lo stato anteriore del soggetto, cioe' il
substrato biologico sul quale hanno agito i diversi fattori, po-
tenzialmente nocivi, legati all'espletamento del servizio.
In ultimo occorre sottolineare che per quanto concerne il
giudizio conclusivo, una volta approfonditi gli aspetti clinici
del singolo caso, assume un ruolo pressoche decisivo la relazione
amministrativa dell'azienda sull'attivita' di servizio svolta
dall'assicurato che deve quindi comunque essere acquisita; di
questa relazione il medico di Sede deve tenere necessariamente e
obbligatoriamente conto per la sua determinante importanza.
2. Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle
Aziende elettriche private (Fondo sostitutivo dell'AGO)
(Legge 25 Novembre 1971, n.1079, art.8)
2.1 Pensione ordinaria di invalidita'
E' invalido l'iscritto che, per infermita' o difetto fisico o
mentale, non sia piu' in grado di svolgere la sua specifica atti-
vita' lavorativa e che percio' cessi dal servizio, purche la sua
generica "capacita' di guadagno" sia ridotta a meno della meta' di
quella normale.
La effettiva cessazione dal servizio non e' essenziale ai fi-
ni medico-legali dell'accertamento dell'invalidita', ma lo diventa
ai fini della liquidazione della pensione.
Ai fini del giudizio medico-legale vanno accertate due con-
dizioni:
a) che l'infermita' o difetto fisico o mentale siano tali da
non consentire piu' l'esercizio della specifica attivita' lavorati-
va (invalidita' specifica), cioe' l'espletamento delle mansioni
rientranti nella qualifica rivestita. La cessazione dal servizio
deve essere quindi in rapporto causale con il deterioramento del-
lo stato psico-fisico. L'invalidita' specifica deve essere soprav-
venuta all'iscrizione al Fondo.
b) che la capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno
della meta' di quella normale (invalidita' generica). In pratica
tale riduzione si verifica quando il lavoratore non possa essere
altrimenti occupato dall'azienda, oppure quando l'occupazione cui
possa essere adibito sia usurante, ovvero non consenta di realiz-
zare un guadagno almeno pari alla meta' di quello ricavato
dall'attivita' professionale inerente alla qualifica rivestita.
L'invalidita' generica deve essere valutata in rapporto anche
alla possibilita' di collocare il soggetto al di fuori dell'azien-
da in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Lo stato invalidante, cosi' come e' indicato dalla legge, deve
avere il requisito della permanenza e pertanto non e' previsto in
nessun caso l'istituto della revisione e della revoca.
2.2 Pensione privilegiata di invalidita'
Pensione privilegiata ai superstiti
Spetta agli iscritti o ai superstiti aventi diritto, qualun-
que sia l'anzianita' di iscrizione al Fondo, qualora l'invalidita'
o il decesso siano dovuti a causa di servizio.
L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da causa
di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fat-
ti relativi al perseguimento delle finalita' di servizio.
Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
2.3 L'infortunio "in itinere"
L'infortunio "in itinere" determina il riconoscimento della
causa di servizio solamente qualora si dimostri che nella sua ge-
nesi abbia concorso qualche evento che abbia trasformato il ri-
schio generico dell'infortunio "in itinere" in rischio generico
aggravato.
2.4 Ricorso avverso provvedimento negativo
Avverso un provvedimento negativo e' proponibile ricorso al
Comitato Amministratore del Fondo, a seguito del quale verra' con-
vocato un Collegio Medico presso la SAP di appartenenza dell'as-
sicurato a cura della SAP medesima.
Il Collegio Medico e' organizzato in piena autonomia dal Pri-
mario medico-legale responsabile ed e' composto da tre medici, uno
appartenente al ruolo dell'Istituto, uno di fiducia dell'iscritto
ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo
come arbitro dai primi due o, in difetto, individuato di massima
nel Dirigente Sanitario della USL di appartenenza dell'assicura-
to. Il parere del Collegio non e' vincolante per il giudizio del
Comitato, il quale, nel caso, puo' discordare motivatamente, anche
sulla base di eventuali nuovi accertamenti.
Avverso il giudizio definitivo del Comitato l'assicurato puo'
proporre l'Azione Giudiziaria.
3. Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubbli-
ci servizi di telefonia (Fondo sostitutivo dell'AGO)
(Legge 4 Dicembre 1956, n.1450, art.16, 19 e 22)
3.1 Pensione ordinaria di invalidita'
Spetta all'iscritto cui sia stato riconosciuto lo stato di
invalidita' secondo la formula definitoria in vigore nell'AGO.
(primo comma dell'art.1, Legge 12 giugno 1984, n.222).
Il trattamento non viene erogato nel caso di mancata cessa-
zione dal servizio.
E' previsto l'istituto della revisione secondo le norme
dell'AGO.
3.2 Pensione privilegiata di invalidita'
Pensione privilegiata ai superstiti
Vale quanto riportato al precedente punto 2.2.
3.3 L'infortunio "in itinere"
Vale quanto precisato al punto 2.3.
3.4 Ricorso avverso provvedimento negativo
Vale quanto riportato al precedente punto 2.4.
4. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai
concessionari del servizio riscossione dei tributi (Fondo inte-
grativo dell'AGO, denominato fino al 31.12.89: Fondo di Previden-
za per gli Impiegati Esattoriali)
(Legge 2 Aprile 1958, n.377, art.21 e 22)
4.1 Pensione ordinaria di invalidita'
Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di invali-
dita' qualora siano riconosciuti invalidi ai sensi del 1 comma
dell'art.1 della Legge 222/84, purche l'invalidita' si sia verifi-
cata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione vo-
lontaria e la domanda di pensione sia stata presentata entro un
anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce
l'ultimo contributo versato.
L'accertamento dell'invalidita' prescinde dalla esistenza o
meno del requisito della cessazione di fatto dal servizio ed ha
carattere di definitivita'. E' previsto l'istituto della revisione
secondo le norme dell'AGO relativamente al trattamento a carico
della gestione generale.
4.2 Pensione di inabilita' a carico del F.P.L.D. in base
all'art.2 della Legge 222/84
Spetta all'iscritto che si trovi nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Avverso il provvedimento negativo e' proponibile ricorso al
Comitato Provinciale secondo la normativa dell'AGO.
4.3 Pensione privilegiata di invalidita'
Pensione privilegiata ai superstiti
Vale quanto riportato al precedente punto 2.2.
4.4 Ricorso avverso provvedimento negativo
Vale quanto riportato al precedente punto 2.4.
5. Fondo integrativo a favore del personale dipendente
dalle aziende private del gas (Fondo integrativo dell'AGO)
(Legge 6 Dicembre 1971, n.1084, art.16, 18 e 20 e Legge 3 Marzo
1987 n.61, art.1)
5.1 Pensione ordinaria di invalidita'
Si considera invalido l'iscritto riconosciuto tale ai sensi
della normativa in vigore nell'AGO (primo comma, art.1 della Leg-
ge 222/84) e che sia cessato dal servizio.
Al riguardo si precisa che la pensione di invalidita' liqui-
data dal Fondo ha carattere inequivocabile di definitivita' e per-
tanto lo stato di invalidita' non e' suscettibile di revisione.
5.2 Pensione privilegiata di invalidita'
Pensione privilegiata ai superstiti
Spetta agli iscritti o ai superstiti aventi diritto, qualun-
que sia l'anzianita' di iscrizione al Fondo, qualora l'invalidita'
o il decesso siano dovuti ad infortunio sul lavoro o a malattia
professionale.
Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
5.3 Ricorso avverso provvedimento negativo
Avverso i provvedimenti negativi adottati e' proponibile ri-
corso amministrativo a seguito del quale viene convocato Collegio
Medico.
Il Collegio Medico, la cui composizione e' quella di cui al
punto 2.4, a differenza degli altri collegi ha la struttura di
organo deliberante e pertanto il giudizio conclusivo e' definiti-
vo. Avverso la decisione adottata gli interessati possono propor-
re l'Azione Giudiziaria.
6. Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo com-
plementare dell'AGO)
(Legge 22 Dicembre 1973, n.903, art.12 e 13)
6.1 Pensione di invalidita' (art.12)
Riguarda i sacerdoti e i ministri di culto in attivita'.
Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella perma-
nente impossibilita' materiale di esercitare il proprio ministero
a causa di malattia o di difetto fisico o mentale ovvero esercita
la propria attivita' con usura.
L'accertamento e' effettuato dall'INPS che ha facolta' di sot-
toporre l'iscritto a visita medica. L'Ordinario Diocesano del
luogo in cui l'iscritto esercita la sua attivita' ovvero l'Organo
Esecutivo della confessione da cui dipende il ministro di culto,
e' tenuto ad esprimere un parere circa la idoneita' dell'interessa-
to alle sue specifiche funzioni o il carattere usurante delle
stesse; tale parere non e' vincolante per l'INPS.
6.2 Pensione di invalidita' (art.13)
Riguarda i sacerdoti ridotti allo stato laicale ed i mini-
stri di culto delle confessioni acattoliche esonerati dalle fun-
zioni e trova applicazione la stessa normativa dell'AGO (Legge
222/84, art.1, comma 1).
6.3 Istituto della revisione
Per le pensioni di invalidita' di cui ai punti 6.1 e 6.2, ove
il medico di Sede ne ravvisi l'opportunita', puo' essere proposto
un periodo di revisione.
6.4 Ricorso avverso provvedimento negativo
E' proponibile il ricorso al Comitato di Vigilanza secondo
la procedura prevista per l'AGO e successivamente l'Azione Giudi-
ziaria.
7. Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni
delle imposte di consumo (abolite dal 01.01.73 con la Legge n.
825/71 - Fondo sostitutivo dell'AGO)
(R.D. 20 Ottobre 1939, n.1863, art.13)
7.1 Pensione di invalidita''
Si considera invalido l'iscritto che, per difetto fisico o
mentale, non sia piu' idoneo all'adempimento degli obblighi pro-
fessionali e che percio' sia esonerato dal servizio.
E' considerato invalido senza obbligo di accertamento l'i-
scritto che abbia compiuto i 70 anni di eta'.
L'esonero dal servizio a causa dell'inidoneita' e' condizione
di fatto; pertanto la pensione una volta attribuita non e' revoca-
bile.
7.2 Pensione privilegiata di invalidita'
Pensione privilegiata ai superstiti
Vale quanto riportato al precedente punto 2.2.
7.3 Ricorso avverso provvedimento negativo
Vale quanto riportato al precedente punto 2.5.
8. Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubbli-
ci servizi di trasporto (Fondo sostitutivo dell'AGO)
(Legge 28 Luglio 1961, n.830, art.12, 13 e 34)
8.1 Pensione ordinaria di invalidita' (art. 12)
Gli iscritti al Fondo ai quali e' applicabile il R.D. 8 Gen-
naio 1931, n. 148 (personale stabile) hanno diritto alla pensione
di invalidita' se riconosciuti invalidi in modo permanente ed as-
soluto alle funzioni proprie delle qualifiche rivestite, quando
abbiano almeno 10 anni di servizio e purche, per incapacita' fisi-
ca o per mancata disponibilita' di posti, non possano essere adi-
biti ad altri servizi dell'azienda.
Pertanto le condizioni per il pensionamento per l'invalidita'
ordinaria ricorrono quando:
a) nei confronti dell'agente sia stato adottato dall'azienda un
provvedimento di esonero per inabilita' alle mansioni proprie del-
la qualifica;
b) l'agente interessato puo' far valere almeno 10 anni di contri-
buzione al Fondo;
c) l'agente sia riconosciuto "invalido in modo permanente ed as-
soluto" (non idoneo) alle funzioni proprie della qualifica rive-
stita;
d) non possa essere adibito ad altri servizi dell'azienda per in-
capacita' fisica o mancata disponibilita' di posti.
Tenuto conto di quanto sopra, sul piano valutativo e' fonda-
mentale considerare due elementi essenziali di invalidita':
a) una relativa alle mansioni della qualifica rivestita (in-
validita' specifica);
b) l'altra estesa a tutte le altre mansioni in ambito azien-
dale, ove vi sia disponibilita' di diversa collocazione compatibi-
le con le condizioni psico-fisiche dell'agente (invalidita' speci-
fica di categoria o di gruppo).
Nella valutazione delle caratteristiche dello stato invali-
dante e' opportuno fare riferimento ai requisiti psico-fisici di
idoneita' richiesti per l'assunzione o per la permanenza in servi-
zio nel caso delle visite periodiche di controllo e indicati in
apposite tabelle.
La pensione di invalidita' non e' revocabile in nessun caso,
ne e' ipotizzabile uno stato di invalidita' precostituito, tenuto
conto dell'esistenza di tabelle di idoneita' ai fini dell'assun-
zione.
La liquidazione della pensione e' subordinata alla cessazione
definitiva dal servizio, accertata in sede amministrativa.
La procedura di accertamento dell'invalidita' e' diversa a se-
conda che la risoluzione del rapporto di lavoro per invalidita'
sia stata accettata dall'agente oppure, in caso di mancata accet-
tazione, sia seguita alla decisione del Collegio Medico.
- Nella prima ipotesi (risoluzione del rapporto di lavoro accet-
tata dall'agente), il medico di Sede sulla base della documenta-
zione sanitaria allegata alla proposta di pensionamento per inva-
lidita', esprimera' il proprio giudizio medico-legale sottoponendo
l'agente agli accertamenti sanitari necessari.
In caso di sussistenza dello stato di inidoneita' alle man-
sioni proprie della qualifica rivestita e quando l'azienda abbia
dichiarato l'impossibilita' di utilizzare l'agente in altre man-
sioni per carenza di posti, ovvero in caso di sussistenza dello
stato di inidoneita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
mansione nell'ambito dell'azienda, la pensione verra' liquidata
con riferimento alla data di esonero dal servizio.
Qualora l'agente venga riconosciuto idoneo, il giudizio de-
finitivo e' demandato al Collegio Medico che viene convocato me-
diante accordo tra il Primario medico-legale e la USL competente.
Questo, a differenza degli altri collegi, e' costituito da quattro
membri: dal Dirigente Sanitario della USL competente con funzione
di Presidente e dai sanitari designati dall'interessato,
dall'azienda e dall'INPS.
- Nella seconda ipotesi (risoluzione del rapporto di lavoro per
invalidita' non accettata dall'agente) il giudizio definitivo
sull'operato dell'azienda viene deferito ad un Collegio Medico
composto come sopra.
Il giudizio espresso dal Collegio Medico ha carattere defi-
nitivo: assume, cioe', rilevanza giuridica in ordine alla sussi-
stenza dello stato di inidoneita' che legittima l'esonero dal ser-
vizio e condiziona l'INPS al riconoscimento del diritto alla pen-
sione.
Il provvedimento tecnico emesso dal Collegio Medico andra'
impugnato in sede giudiziale non essendo proponibile in caso di
accertata inidoneita' un provvedimento amministrativo dell'Istitu-
to negativo della prestazione.
8.2 Accertamento preventivo dell'invalidita'
E'una particolare procedura prevista al fine di accelerare i
tempi dell'accertamento dello stato di idoneita' o meno degli a-
genti perdurando il rapporto di lavoro, per evitare che nei casi
di mancato riconoscimento dello stato di inidoneita' l'azienda sia
costretta alla riassunzione in servizio dell'agente.
La principale differenza rispetto alla procedura ordinaria
consiste nel fatto che l'iniziativa circa la convocazione del
Collegio Medico e' lasciata all'azienda, in quanto le determina-
zioni che devono essere assunte in caso di inidoneita' rientrano
nelle competenze dell'azienda.
8.3 Pensione ordinaria di invalidita' (art. 13)
Gli iscritti al Fondo cui non e' applicabile il R.D. 8 Gen-
naio 1931, n. 148 (personale privo della stabilita' d'impiego:
aziende piccole con meno di 25 dipendenti), hanno diritto alla
pensione di invalidita' purche siano stati esonerati dal servizio
per inabilita' alle mansioni della propria qualifica e possano far
valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al fondo.
Le condizioni per il riconoscimento dell'invalidita' sono le
stesse del punto 8.1, meno la condizione della ricollocabilita' in
altre mansioni in ambito aziendale.
Per la concessione della pensione, lo stato di invalidita' e'
accertato dai sanitari dell'INPS sulla base della documentazione
inviata dall'azienda.
In caso di ricorso avverso il provvedimento negativo viene
costituito un Collegio Medico composto come al punto 2.4.
Nei confronti delle decisioni assunte dal Collegio Medico e'
ammesso solamente il ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
8.4 Pensione privilegiata di invalidita'
Pensione privilegiata ai superstiti
Gli iscritti di cui al punto 8.1 e 8.3 ed i superstiti aven-
ti diritto, qualunque sia l'anzianita' di iscrizione al Fondo,
possono conseguire la pensione privilegiata quando siano divenuti
in modo permanente invalidi o siano deceduti per causa di servi-
zio.
L'esigenza di comprovare il nesso causale comporta una accu-
rata e scrupolosa indagine sulle cause della inidoneita' e sulle
circostanze di servizio.
I criteri medico-legali di riferimento sono quelli esplici-
tati in premessa. Inoltre, si segnala l'opportunita' di acquisire
nel caso di incidente stradale la copia del verbale di infortunio
redatto dalla competente autorita' (giudiziaria o di polizia); nei
casi di infortunio sul lavoro, la copia della denuncia di infor-
tunio e di tutti gli accertamenti INAIL; in ogni caso, una rela-
zione dettagliata dell'azienda con la descrizione delle circo-
stanze di servizio che hanno determinato l'infermita' o il decesso
(riferimenti temporali, localita' e dinamica dell'evento).
8.5 L'infortunio "in itinere"
Si sottolinea l'importanza di verificare in concreto il nes-
so causale tra i fatti di servizio e le infermita' invalidanti: la
giurisprudenza di legittimita' ha escluso l'invalidita' privilegia-
ta derivante dall'infortunio "in itinere", anche nel caso in cui
l'agente era trasportato su un mezzo dell'azienda, ma non compre-
so nell'orario di servizio e non collegato all'assolvimento delle
mansioni affidate. Tuttavia negli ultimi anni il rigore della
norma e' stato in parte attenuato, ritenendo che debbano rientrare
nella tutela della pensione privilegiata anche gli eventi che,
prescindendo dall'apparente configurazione dell'infortunio "in
itinere", colpiscano il lavoratore al di fuori del normale orario
di lavoro, in dipendenza pero' di adempimenti successivi di carat-
tere accessorio o complementare, connessi con le mansioni proprie
della qualifica, i quali costituiscano obbligo per l'agente se-
condo disposizioni o regolamenti aziendali (ad esempio: scendere
dalla vettura una volta terminato l'orario di lavoro).
D'altra parte restano esclusi dalla tutela privilegiata gli
eventi occorsi durante il tragitto da e per il luogo di lavoro,
ancorche compresi temporalmente nell'orario di lavoro, in quanto
la tutela previdenziale non dipende dal tempo in cui si verifica
l'evento ma dal rapporto di causalita'.
8.6 Pensione di invalidita' per gli iscritti volontari
Spetta agli interessati con almeno 20 anni di contribuzione
riconosciuti invalidi secondo le norme dell'AGO (Legge 222/84,
art. 1, comma 1 ).
9. Fondo speciale di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo sostitutivo
dell'AGO)
(Legge 13 Luglio 1965, n.859, art.22 e Legge 30 Luglio 1973,
n.484, art.1)
9.1 Pensione di invalidita' specifica
E' concessa agli iscritti che possano far valere un periodo
utile di almeno 10 anni, di cui almeno 5 anni di contribuzione
obbligatoria al Fondo, e siano divenuti permanentemente inabili
ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto
aeronautico o da altro documento equipollente, purche l'invalidi-
ta' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante
l'obbligo di iscrizione al Fondo.
L'accertamento dell'invalidita' specifica e' effettuato
dall'Istituto medico-legale del Ministero della Difesa Aeronauti-
ca e nel caso che l'accertamento si concluda con un giudizio di
inidoneita' al volo, viene data comunicazione all'assicurato e
all'INPS.
L'assicurato ha facolta' di ricorrere alla Commissione Sani-
taria di Appello presso il Ministero della Difesa Aeronautica con
l'eventuale assistenza di un medico di sua fiducia. Il giudizio
della Commissione e' definitivo.
9.2 Pensione di invalidita' generica
E' regolata dalle stesse norme dell'AGO (Legge 222/84,
art.1, comma 1) e spetta all'iscritto riconosciuto invalido pur-
che l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavo-
ro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
L'accertamento dell'invalidita' generica e' effettuato
dall'INPS. Avverso il provvedimento dell'Istituto e' ammesso ri-
corso al Comitato di Vigilanza. Esaurito l'iter amministrativo, e'
proponibile ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
9.3 Pensione privilegiata di invalidita'
Si consegue con il solo requisito dell'iscrizione, qualora
l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per eventi verifica-
tisi posteriormente al 31 Dicembre 1971.
Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
Avverso i provvedimenti negativi adottati, gli interessati
possono proporre ricorso al Comitato di Vigilanza e successiva-
mente all'Autorita' Giudiziaria.
10. Lavoratori marittimi gia' iscritti alla Gestione marit-
timi della soppressa Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara
(Fondo integrativo dell'AGO, con effetto fino al 30.09.89)
Prestazioni previste dalla Legge 26 Luglio 1984, n.413,
art.32, 33, 34, 35 e 37.
10.1 Pensione ordinaria di inabilita' alla navigazione
Spetta ai marittimi giudicati permanentemente inabili alla
navigazione e che non abbiano ottenuto una prestazione ai sensi
della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.
E' riconosciuto permanentemente inabile alla navigazione il
marittimo il quale per incapacita' psico-fisica non sia piu' in
grado di corrispondere in modo sufficiente ed adeguato alle esi-
genze della navigazione.
L'inabilita' alla navigazione deve essere permanente e com-
porta il ritiro del libretto di navigazione; non e' prevista la
revoca della pensione; non esiste il rischio precostituito in
quanto il rilascio del libretto di navigazione e' soggetto alla
preventiva visita di idoneita'.
10.2 Accertamento della inabilita' alla navigazione
Si deve fare riferimento al R.D.L. 14 Dicembre 1933, n.1773
(modificato e integrato dalla Legge 28 Ottobre 1962, n.1602 e dal
D.P.R. 11 Agosto 1963, n.1536), al quale sono allegati due elen-
chi che riportano le infermita' considerate causa di inabilita' al-
la navigazione.
L'accertamento viene svolto in prima istanza dalla Commis-
sione medica permanente di 1 grado - composta dal medico di Por-
to, dal medico dell'INPS e dal medico dell'ex-Cassa Marittima -
esistente presso ciascuna Capitaneria di Porto. L'accertamento
puo' essere promosso autonomamente dalle Capitanerie di Porto a
seguito delle periodiche visite di idoneita' ovvero a seguito di
presentazione della domanda di pensione da parte del marittimo.
In tale ultimo caso le SAP devono trasmettere la documentazione
sanitaria alla Capitaneria di Porto competente, inviandone copia
al medico di Sede per poter rappresentare l'Istituto nella pre-
detta Commissione.
La determinazione della Commissione medica permanente di 1
grado, ai fini della liquidazione della pensione, deve essere
sottoposta all'esame del medico di Sede perche esprima un parere
circa la conferma del giudizio di inabilita' permanente, oppure la
proposta motivata di ricorso alla Commissione Medica Centrale en-
tro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Commissione di 1
grado.
In caso di ricorso, sia del marittimo che dell'INPS, inol-
trato presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Di-
rezione Lavoro Marittimo e Portuale -, il giudizio definitivo e'
demandato alla Commissione Medica Centrale.
Ai fini della liquidazione della pensione, anche sulle de-
terminazioni della Commissione Medica Centrale e' necessario il
parere del medico di Sede di conferma dell'inabilita' permanente
ovvero la motivata proposta di ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
Il marittimo, in caso di provvedimento negativo, puo' fare
ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
10.3 Pensione privilegiata di invalidita'
Spetta ai lavoratori marittimi, che non abbiano ottenuto una
prestazione ai sensi della Legge 12 Giugno 1984, n.222, ricono-
sciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di
malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per
causa di servizio connesso con l'imbarco.
Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
La domanda di pensione privilegiata presuppone il riconosci-
mento dell'inabilita' permanente alla navigazione da parte delle
Commissioni mediche di cui al punto 10.2.
Alla domanda deve essere allegata una copia, autenticata
dall'Autorita' Marittima, del processo verbale delle circostanze
che hanno prodotto e accompagnato l'insorgere o il verificarsi
dell'evento.
L'accertamento in ordine al nesso di causalita' tra l'inabi-
lita' e il servizio di navigazione sono affidate all'esclusiva
competenza dell'INPS, per cui sara' il medico di Sede ad esprimere
il parere circa la effettiva connessione tra evento invalidante e
servizio della navigazione.
Avverso i provvedimenti negativi adottati circa il nesso di
causalita', gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Pro-
vinciale e successivamente all'Autorita' Giudiziaria.
10.4 Pensione ai superstiti
Spetta agli aventi diritto secondo le norme dell'AGO.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO