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Versione Testuale
891005
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO P.M.M.C.
CIRCOLARE n.204
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
   AI     COORDINATORI GENERALI,
   CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
   PROVINCIALI
Personale dipendente dell'Ente "Ferrovie dello
STATO":
A) personale assunto con contratto di formazione e
LAVORO;
B) personale dei servizi.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO P.M.M.C.
Roma, 5 ottobre 1989    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n.204            AI     COORDINATORI GENERALI,
                           CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI
                           PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                 e, per conoscenza
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
                           PROVINCIALI
OGGETTO: Personale dipendente dell'Ente "Ferrovie dello
         Stato":
         A) personale assunto con contratto di formazione e
            lavoro;
         B) personale dei servizi.
PARAGRAFO "A": PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
    L'Ente "Ferrovie dello Stato", avvalendosi della facolta'
di cui alla legge n.113 dell'11 aprile 1986, ha dato corso
(dal novembre dello stesso anno) all'assunzione di circa
duemilacinquecento lavoratori con contratto di formazione e
lavoro, di durata biennale.
    Tenuto conto che la legge n.210 del 17.5.1985, istitutiva
dell'Ente, ha confermato all'art.21, per i lavoratori
dipendenti dell'ente medesimo, il trattamento previdenziale e
pensionistico in atto all'entrata in vigore della legge stessa
(14 giugno 1985), in attesa di una nuova disciplina
dell'assetto generale del trattamento in parola, l'iscrizione
alle forme assicurative previdenziali ed assistenziali del
personale assunto con contratto di formazione e lavoro deve
intendersi regolata sulla base delle seguenti competenze.
Trattamenti gestiti direttamente dall'Ente "Ferrovie dello
Stato" o dalle proprie gestioni o fondi:
a - "Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello
    Stato", quale gestione esclusiva dell'assicurazione
    generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
    SUPERStiti;
b - trattamento per le quote di aggiunte di famiglia, in
    sostituzione della CUAF;
c - assicurazione contro gli infortuni.
Assicurazioni gestite dall'INPS:
a - assicurazione per le prestazioni del S.S.N.;
b - assicurazione per la copertura delle indennita' economiche
    DI MALattia;
c - assicurazione contro la tubercolosi;
d - assicurazione per la copertura delle indennita' economiche
    di maternita';
e - assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
A-1) CONTRIBUZIONE
     Contratti stipulati anteriormente al 1ø giugno 1988.
    Per le forme di tutela assicurativa gestite dall'INPS, in
applicazione della legge n.113/1986 - che pone a carico del
datore di lavoro soltanto l'onere del contributo in misura
fissa pari a quella stabilita per gli apprendisti veri e
propri - l'Ente "Ferrovie dello Stato" e' tenuto a versare
all'Istituto unicamente le quote parti di tale contributo
destinate alla copertura delle assicurazioni stesse e piu'
PRECISAMENte:
-----------------------------------------------------------
ASSICURAZIONI      1986      1987      1988      1989
-----------------------------------------------------------
Tubercolosi          70        80        80        90
Malattia             60        60       120(1)    180(1)
Maternita'           32        32        32        32
-----------------------------------------------------------
TOTALI              162       172       232       302
-----------------------------------------------------------
(1): Vedi art.2, 3ø comma, DL 21.3.1988, n.86 convertito con
     modificazioni nella legge 20.5.1988, n.160: circolare
     n.81 del 21.4.1988.
-------------------------------------------------------------
    La quota dei contributi per le prestazioni del SSN, posta
a carico del lavoratore deve essere viceversa calcolata sulla
retribuzione imponibile ed e' pari all'1,35% della retribuzione
stessa per gli anni 1986 e 1987 (art.31, 1ø comma, legge
28.2.1986, n.41), all'1,05% per il 1988 e allo 0,90% per
l'anno 1989 (art.10, 1ø comma, legge 11.3.1988, n.67).
    Analogamente deve essere calcolata sulla retribuzione
imponibile previdenziale la quota di contribuzione GESCAL
posta a carico del lavoratore pari allo 0,35% della
retribuzione stessa.
    Per quanto concerne il "fondo di garanzia", si precisa che
detti lavoratori rientrano nella disciplina del trattamento di
fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile, ma per
essi l'Ente "Ferrovie dello Stato" non e' tenuto al versamento
del relativo contributo, in quanto, come gia' detto, deve
versare soltanto il contributo nella misura fissa sopra
riportata. Analogamente e per lo stesso motivo non e' dovuto il
contributo di copertura delle indennita' economiche di malattia
E MATERNITa'.
    La normativa sopra richiamata trova applicazione sino al
31.5.1988.
    Per i periodi successivi, cioe' dal 1ø giugno 1988, data da
cui hanno avuto effetto le norme del DL 30.5.1988, n.173,
convertito con modificazioni nella legge 26.7.1988, n.291, si
rinvia alla riserva formulata nella circolare n.164 del
21.7.1988, concernente l'applicabilita' delle disposizioni di
cui all'art.5 della stessa legge n.291/1988 anche ai contratti
di formazione e lavoro in essere a tale data.
         Contratti stipulati dopo il 31 maggio 1988:
    Nei confronti dell'ente "Ferrovie dello Stato" si
richiama, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al DL n.173/1988 e alla relativa legge di conversione
n.291/1988, quanto gia' accennato sotto la nota "2" della
circolare n.164 del 21.7.1988 in merito alla esclusione dei
datori di lavoro che non rivestano la natura di impresa,
ancorche' operino nei territori del Mezzogiorno, dal beneficio
del pagamento dei contributi nella misura fissa prevista per
GLI APPRENdisti.
    L'Ente "Ferrovie dello Stato", quale ente pubblico
economico, cosi' come definito da ultimo anche dalla sentenza
della Corte Costituzionale n.268 del 16.7.1987, rientra in
tale esclusione e, salvo l'esito della riserva sopra
richiamata per i preesistenti contratti, per il personale
dell'Ente stesso assunto con contratto di formazione e lavoro
successivamente al 31 maggio 1988, il relativo obbligo
contributivo si definisce, per la quota a carico del datore di
lavoro e cioe' dell'Ente nella misura del 50% del suo
ammontare, determinato secondo le norme comuni.
    In proposito oltre la circolare n.164 del 21.7.1988 si
richiama la circolare n.193 del 16.9.1988.
    Le contribuzioni in parola dovranno pertanto essere
calcolate sulla retribuzione imponibile secondo la normativa
comune, applicando le aliquote afferenti le seguenti forme
assicurative, per la quota a carico del datore di lavoro (1):
- assicurazione per le prestazioni del S.S.N. (aliquota d.l.
  9,60% per il 1988 ed il 1989);
- contributo per l'indennita' economica di malattia (aliquota
  d.l. 2.22%, da versare solo per le qualifiche operaie,
  inclusi i "macchinisti", ma non per i lavoratori con profilo
  professionale di "conduttore");
- contributo per l'indennita' economica di maternita' (aliquota
  D.L. 1,23%);
-   assicurazione contro la Tbc (aliquota d.l. 2,01%);
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria
  (aliquota d.l. 1,61%: nella fattispecie dei contratti di
  formazione e lavoro essendo questi a termine, non trova
  applicazione l'addizionale dello 0,30% sull'aliquota
  dell'assicurazione contro la Ds, di cui all'art.9 della
  legge 5.11.1968, n.1115);
- fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, di
  cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 (aliquota 0,15%);
-   ex ENAOLI (aliquota 0,16%);
-   contributo Gescal (aliquota d.l. 0,70%).
    L'Ente "Ferrovie dello Stato" ha precisato che i
contributi dovuti all'INPS per il personale contrattista viene
versato dagli Uffici ferroviari cui fa capo la relativa
amministrazione contabile, secondo la competenza territoriale
determinata dalla circoscrizione compartimentale o centrale in
cui viene a ricadere l'impianto di appartenenza dei singoli
LAVORATORI.
    I predetti "Uffici ragioneria compartimentali" hanno sede
in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste,
Venezia e Verona.
    A tali Uffici si aggiungono inoltre l'Ufficio Gestione
Sede Centrale sito in Roma e l'Ufficio Sede Centrale sito in
FIRENZE.
    Dall'elencazione fornita risulta determinata la competenza
delle Sedi INPS che verranno interessate dalla gestione della
contribuzione afferente il personale assunto dall'Ente
"Ferrovie dello Stato" con il contratto di formazione e
LAVORO.
    Il termine per il versamento dei contributi da parte
dell'Ente "Ferrovie dello Stato" e' quello stabilito per la
generalita' dei datori di lavoro; lo stesso dicasi per la
compilazione e la presentazione della modulistica.
A-2)     NORME OPERATIVE E CONTABILI
    L'Ente "Ferrovie dello Stato" nella compilazione della
denuncia mensile (Mod. DM10/2-89) dovra' esporre i dati
relativi ai lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro attenendosi alle modalita' di seguito descritte.
    Il contributo settimanale in misura fissa a carico del
datore di lavoro deve essere indicato in uno dei righi in
bianco dei quadri B-C preceduti dalla scritta "ctr.Appr.21" e
dal codice "S150". Nessun dato deve essere indicato nelle
colonne "N.dipendenti", "N. giornate" e "Retribuzioni".
    I dati relativi alle quote dei contributi per le
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per la Gescal a
carico del lavoratore devono essere riportati su due distinti
righi in bianco dei quadri B-C.
    I dati da indicare in ciascun rigo sono: il numero dei
dipendenti, il numero delle giornate retribuite, l'importo
delle retribuzioni e l'importo dei contributi.
    I suddetti dati devono essere preceduti, rispettivamente,
dai codici P170 (contributi Servizio Sanitario Nazionale) e
P510 (contributi Gescal).
    Per quanto riguarda le modalita' di esposizione dei dati
relativi ai dipendenti assunti con contratti di formazione
posteriormente al 31.5.1989, si richiamano le istruzioni
impartite con la circolare n. 164 R.C.V. del 21.7.1988.
A-3) PRESTAZIONI
    Si forniscono qui di seguito esclusivamente le istruzioni
concernenti le indennita' economiche di malattia, di maternita'
e per la tubercolosi, in ragione della peculiarita' della
disciplina del rapporto di lavoro del personale di che
trattasi con l'Ente "Ferrovie dello Stato".
- Indennita' economiche di malattia.
    Per quanto concerne il trattamento economico durante le
assenze per malattia, si precisa che il punto 3), alinea d),
dell'Accordo per la realizzazione del "Piano straordinario per
l'occupazione giovanile" di cui alla legge 11.4.1984, n.113,
intervenuto in data 11.4.1986 tra l'Ente Ferrovie dello Stato
e le organizzazioni sindacali di categoria, nel testo
sostituito dall'accordo aggiuntivo del 22.11.1986, prevede,
relativamente ai lavoratori di cui trattasi: la risoluzione
del contratto in caso di una o piu' interruzioni dal servizio
dovute a malattia o infortunio non sul lavoro per un periodo
complessivo di 180 giorni di calendario nell'arco della intera
durata del rapporto di formazione e lavoro; la corresponsione,
ferma restando la validita' del contratto, per i primi 120
giorni di malattia, dello stesso trattamento economico, e,
cioe' l'intero stipendio, previsto per il personale ferroviario
stabile dall'art.90 della legge 26.3.1956, n.425.
    Conseguentemente, in base ai principi generali vigenti
nella materia (art.6, 2ø comma, della legge 11.1.1943, n.138),
l'eventuale intervento dell'Istituto nei confronti dei
soggetti in argomento aventi diritto che rivestano la
qualifica "operaio" o assimilata (2), sara' circoscritto, nei
limiti temporali previsti per i lavoratori a tempo determinato
(3), ai periodi di malattia durante i quali non viene
corrisposto dal predetto Ente F.S., a proprio carico, il
suddetto trattamento economico (e cioe' all'eventuale periodo,
nell'arco di validita' del contratto, tra il 121ø ed il 180ø
giorno di malattia, conteggiando a tal uopo tutte le giornate
di malattia a far tempo dall'inizio del rapporto).
    In relazione alla competenza, esclusiva rispetto a quella
generale delle UU.SS.LL., attribuita dagli artt.14, 3ø comma,
lettera q), e 6, lettera z), della legge 23.12.1978, n.833 al
Servizio Sanitario della Azienda Autonoma delle F.S. - ora
Ente Ferrovie dello Stato - in materia di "accertamenti,
certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale", le
funzioni inerenti al controllo delle malattie concernenti i
dipendenti ferroviari vengono svolte dai medici del predetto
Servizio Sanitario che emettono apposita documentazione sia
all'inizio della malattia per attestarne la diagnosi e la
prevedibile durata, sia, alla scadenza della prognosi
precedentemente assegnata, nell'eventualita' di prolungamento
della malattia, sia alla fine del decorso, per il rientro del
dipendente in servizio.
    Poiche' tale disciplina e' applicabile anche al personale
assunto con contratto di formazione e lavoro di cui si tratta,
si ritiene che, relativamente al personale predetto avente
diritto, l'anticipazione dell'indennita' di malattia per conto
dell'Istituto possa aver luogo, salvo quanto si dira' in
appresso, sulla scorta del solo esemplare di certificazione
rilasciata dai medici del Servizio Sanitario dell'Ente
Ferrovie dello Stato ed acquisita dall'Ente stesso, senza
ulteriori oneri ed incombenze per gli interessati.
    L'Ente suddetto terra' comunque a disposizione la
certificazione in possesso per i termini di prescrizione
dell'indebito e ne fornita', a richiesta, copia conforme
all'originale, ai fini degli eventuali controlli
amministrativi ritenuti opportuni.
    L'esenzione dall'invio all'INPS della certificazione di
malattia non trova applicazione allorquando l'indennita' debba
essere corrisposta, ai sensi di legge, direttamente
DALL'ISTITuto.
    Si fa riferimento, ovviamente, alla sola ipotesi di
lavoratori da considerarsi "sospesi" dal lavoro secondo la
prassi vigente, essendo esclusa la corresponsione di indennita'
dopo la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
    Nel caso, quindi, la certificazione di malattia dovra'
essere trasmessa dagli interessati, secondo le modalita' e nei
termini previsti dall'art.2 del D.L. 30.12.1979, n.663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29.12.1980, n.33 e
sostituito dall'art.15 della legge 23.4.1981, n.155,
all'Istituto (o alla USL da esso designata), a tutti i fini di
INTERESSE.
    Avuto riguardo alla competenza dell'Istituto in materia di
irrogazione delle sanzioni per assenza a visita di controllo,
eventuali assenze (o mancate presentazioni a visita di
controllo) nelle fasce di reperibilita', applicate anche
dall'Ente F.S., rilevate dai medici del Servizio Sanitario
dell'Ente stesso e riferite a periodi per i quali farebbe
carico all'INPS la corresponsione della relativa indennita',
saranno comunicate, a cura del predette Ente, all'Istituto per
le conseguenti valutazioni e adempimenti nell'ambito dei
criteri validi per la generalita' degli assicurati.
    Parimenti - ovviamente nelle ipotesi di anticipazioni con
il sistema del conguaglio - l'Ente "Ferrovvie dello Stato"
provvedera' a segnalare tempestivamente a questo Istituto, per
i conseguenti adempimenti, i casi indennizzati eventualmente
imputabili a fatto di terzi trasmettendo anche, qualora abbia
attivato, per i trattamenti retributivi a proprio carico,
zioni di surrogazione nei confronti del terzo responsabile (o
della relativa compagnia di assicurazione), copia della
documentazione che interessa.
    Per effetto della clausola di cui al punto "3"
dell'Accordo, che estende al personale contrattista le
disposizioni del rapporto di lavoro del personale ferroviario
ed in considerazione della veste di istituto assicuratore
posseduta dall'Ente "Ferrovie dello Stato" in materia di
infortuni sul lavoro (art. 91 della citata legge n. 425/1956),
                           - 2 -
nell'ipotesi in cui vi sia anticipazione di indennita' a carico
dell'INPS e l'evento venga in un momento successivo a
configurarsi come determinato da causa di servizio o come
infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Ente
suddetto fara' luogo alle regolarizzazioni, procedendo al
rimborso dell'indennita' all'INPS e dandone al tempo stesso
esplicita comunicazione.
    Se sorge contestazione con il dipendente interessato sulle
cause e sulla qualificazione dell'evento morboso, della
circostanza l'Ente "Ferrovie dello Stato" dara' comunque
comunicazione all'INPS per l'esame del caso e l'eventuale
tutela dei propri interessi.
    Nell'ipotesi di pagamento diretto, qualora l'INPS ravvisi
la probabile esistenza di una malattia professionale o di
postumi di infortunio, sara' data, viceversa, tempestiva
comunicazione all'Ente "Ferrovie dello Stato" per l'assunzione
DEL CASO.
-   Indennita' economiche di maternita'.
    Per quanto concerne le prestazioni economiche di
maternita', questa Direzione Generale ha provveduto ad
interessare il Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale, nonche' quello del Tesoro al fine di conoscere se
l'obbligo di corrispondere il trattamento economico di
maternita' relativamente alle lavoratrici contrattiste debba
fare, in ogni caso, carico all'INPS, ovvero limitatamente a
quelle situazioni in cui l'evento assistibile si verifichi in
periodi successivi alla sospensione o cessazione dei rapporti
di lavoro di cui trattasi, sempreche' nell'ambito della
protezione assicurativa specificamente indicata dall'art.17,
2ø comma, della legge n.1204/1971.
    In tale occasione e' stata, ad ogni buon fine, assicurata,
attesa la necessita' di far fronte alle esigenze indotte dal
possibile verificarsi dei casi di specie, la disponibilita'
dell'Istituto a riconoscere, per il momento, le anticipazioni
effettuate al titolo in parola, fermo restando che, in caso di
contrario avviso da parte dei summenzionati Ministeri, l'Ente
medesimo procedera' al tempestivo rimborso di quanto dovuto.
    Resta inteso che, relativamente agli aspetti normativi
concernenti la liquidazione delle prestazioni, dovranno essere
tenute presenti le disposizioni di massima contenute in
materia nella circolare n.134382 AGO del 26 gennaio 1982.
                           - 3 -
    E' appena il caso di precisare che, per quanto concerne le
pratiche liquidate a conguaglio, l'Ente, in analogia a quanto
previsto per le prestazioni economiche di malattia, terra' a
disposizione l'intera documentazione e certificazione entro i
termini di prescrizione dell'indebito, fornendone, a
richiesta, copia originale ai fini degli eventuali controlli
amministrativi ritenuti opportuni.
    Per quanto attiene le pratiche da liquidarsi direttamente
dall'Istituto e, cioe', quelle concernenti le lavoratrici
cessate o sospese, la relativa documentazione e
certificazione, se del caso in copia autenticata dall'Ente,
unitamente agli elementi necessari per la prosecuzione del
pagamento all'interessata, dovra' essere invece prodotta, a
cura delle lavoratrici, alle competenti SAP, ai fini dei
necessari adempimenti istruttori.
-   Indennita' giornaliera per tubercolosi.
    L'indennita' in argomento - analogamente a quella per
malattia comune - verra' erogata nei confronti dei dipendenti
che rivestono la qualifica di "operaio" o assimilata e che
siano in possesso del requisito contributivo di cui all'art.3
della legge 6 agosto 1975, n.419, limitatamente alle giornate
indennizzabili eccedenti le 120 di fruizione della
retribuzione, cosi' come previsto dal citato contratto, fino al
"massimo" di 180 giorni secondo le modalita' previste per le
malattie "comuni".
    Qualora l'interessato abbia diritto, per il protrarsi
dell'assistenza sanitaria, a piu' di 180 giorni di indennita',
la prestazione sara' corrisposta direttamente dall'Istituto.
    In relazione a quanto precede e' appena il caso di rilevare
che, tenuto conto del numero di contributi settimanali
richiesto dal richiamato articolo 3, gli interessati potranno
aver diritto alle prestazioni economiche soltanto nel secondo
anno di validita' del contratto: s'intende, eccezion fatta per
coloro che possano far valere una precedente contribuzione -
anche se da apprendisti - e per coloro che possono fruire
dell'assistenza antitubercolare in qualita' di familiare.
    Per quanto riguarda la misura e l'erogazione
dell'indennita' in argomento valgono le disposizioni dettate
dall'art. 8 della legge 4 marzo 1987, n.88, in base ai criteri
contenuti nella circolare n.13 del 16 gennaio 1989 (vedi, in
particolare, punto 4 dell'allegato titolato "AVVERTENZE").
    Diversamente da quanto previsto per la certificazione
sanitaria relativa a malattia "comune", quella concernente i
casi di sospetta tubercolosi verra' trasmessa alla competente
Sede dell'Istituto: cio', avuto riguardo alla circostanza che,
per come noto, in base al disposto dell'art.75 della citata
legge di riforma sanitaria, il diritto-dovere in ordine
all'accertamento della sussistenza, o meno, del rischio
assicurativo continuera' a spettare, fino a quando non verra'
emanata la prevista legge di riordino della materia
previdenziale, all'Istituto.
    L'applicazione della circolare da ultimo citata
comportera', ai fini erogativi, che dell'esito della
valutazione effettuata - natura tubercolare, o meno, della
malattia - non dovra' essere data comunicazione all'Ente datore
di lavoro: tale direttiva, pur tenendo conto della particolare
disciplina normativa, gia' richiamata, che attribuisce all'Ente
medesimo funzioni inerenti al controllo della malattia ed
all'emissione della relativa certificazione, e' in linea con il
parere fornito, in via generale, dai competenti Ministeri in
ordine al diritto del lavoratore alla riservatezza circa la
natura della propria affezione e l'osservanza dei doveri
deontologici dei medici.
    Per come noto, normalmente, la sussistenza del rischio si
evidenzia in un arco temporale di durata variabile, non
superiore, comunque, in media, al periodo durante il quale
l'Ente Ferrovie dello Stato corrisponde l'intera retribuzione:
durante tale periodo non si determina alcun problema, in
quanto la corresponsione della retribuzione esclude, in ogni
caso, il diritto del dipendente all'indennita' giornaliera
(art.1, u.c., legge n.1088/1970).
    Qualora - in ipotesi eccezionale - il rischio dovesse
venire accertato in un arco temporale di durata superiore,
l'Ente medesimo continuera', come gia' precisato, a
corrispondere al dipendente l'indennita' giornaliera, fino al
periodo massimo di 180 giorni.
    Anche ai fini della "regolarizzazione" delle indennita'
corrisposte nel periodo compreso tra il 121ø giorno e la data
di accertamento del rischio - eventualmente, anche dopo il
180ø giorno - nonche' dei relativi conguagli e contributi
troveranno applicazione i criteri contenuti nella citata
circolare n. 13/1989 (in particolare, l'allegato "Istruzioni
per i datori di lavoro").
PARAGRAFO "B": PERSONALE DEI SERVIZI
    L'Ente "Ferrovie dello Stato" - subentrato ai sensi
dell'art.1 della legge 17.5.1985, n.210, nei rapporti della
cessata Azienda Autonoma - per l'espletamento dei servizi di
"accudienza a ferrotel della rete ferroviara", "apertura a
richiesta di passaggi a livello", "assistenza all'infanzia
presso l'asilo nido CASA DEI BAMBINI", "accudienza e vigilanza
segnali", "accudienza e vigilanza presso l'Unita' Sanitaria
Mobile F.S.", si e' avvalso, in continuazione rispetto alla
cessata Azienda, dell'opera di "incaricati" in base all'art.
26 della legge 30.12.1959, n. 1236.
    Il rapporto degli "incaricati", prima con l'Azienda e poi
con l'Ente "Ferrovie dello Stato", e' stato disciplinato da un
apposito capitolato e da singole convenzioni, secondo le
disposizioni di cui al citato art.26 della citata legge
n.1236/1959, come integrato dall'art.8 della legge 26.2.1969,
N.94.
    In forza di tali norme, a suo tempo, gli "incaricati", ai
soli fini della assicurazione obbligatoria per l'IVS e della
contribuzione ex ENAOLI, sono stati considerati lavoratori
DIPENDENTI.
    La normativa sopra richiamata e' stata di fatto prorogata
sino alla stipula del CCNL dei "Lavoratori dei servizi
dell'ente "Ferrovie dello Stato", siglato dalle organizzazioni
sindacali il 23.3.1988 ed entrato in vigore l'11 aprile 1988.
    In base alle norme del predetto CCNL gli incaricati hanno
mutato il loro status assumendo la posizione di "lavoratori
dei servizi dell'Ente Ferrovie dello Stato" ripartiti nei
seguenti 6 livelli di classificazione: 1ø Direttrice Asilo
Nido; 2ø Vice Direttrice Asilo Nido; 3ø Assistente
all'infanzia, maestra di grado preparatorio; 4ø Assistente
scuola materna, dietista, Cuoca, Custode Asilo Nido; 5ø
Responsabili dei servizi di alloggio; 6ø Addetto ai servizi
Asili nido, accudiente ai servizi di alloggio, accudiente
all'apertura a richiesta P.L., accudiente alla vigilanza
segnali, accudiente presso l'unita' sanitaria mobile.
    Per inciso, si ritiene utile accennare alle precedenti
posizioni lavorative degli assuntori dei loro coadiutori degli
incaricati e dei loro coadiutori o sostituti.
    Dette figure a seguito del predetto CCNL sono venute a
cessare definitivamente confluendo nell'apposita categoria dei
lavoratori dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato" addetti
ai servizi gestiti dall'Ente stesso.
B-1) CONTRIBUZIONE.
    Il CCNL fissa all'11.4.1988, data di entrata in vigore del
Contratto stesso, la decorrenza dell'inquadramento del
personale di che trattasi tra i lavoratori dipendenti
dell'Ente "Ferrovie dello Stato".
    Da tale data (4), pertanto, per il personale in parola gli
obblighi assicurativi dovranno essere assolti secondo le norme
relative alla generalita' dei lavoratori dipendenti con
versamento dei contributi per le gestioni di previdenza ed
assistenza e nella misure appresso indicate, salve le
esclusioni applicabili in presenza delle condizioni previste
DALLA LEGGe:
Fondo pensioni                    25,21%(di cui 7,15% a carico
                                        del dipendente)
                                  25,62%(dal 1ø.1.89, di cui
                                        7,29% a carico del
                                        dipendente,per effetto
                                        del D.M. 22.6.1989)
Ctr.Aggiuntivo Fondo
Pensioni (art. 3 L. 297/1982)      0,50%
Add.fondo pensioni (art. 12
L. 5.11.1968, n. 1115)             0,15% (5) dal 1ø.6.88:0,60%
Asili nido (L. 1044/1971)          0,10%
Fondo di garanzia (art. 2
L. 297/1982)                       0,03%dal 1ø.1.87; 0,15%
                                   dal 1ø.3.88
Tubercolosi                        2,01%
Disoccupazione                     1,61%
Add.Disoccupazione
(art. 9 L. 5.11.68, n. 1115)       0,30% (6)
Ex ENAOLI                          0,16%
CUAF                              -------(7)
Cassa Integrazione Guadagni       -------(8)
S.S.N.                            10,65%(di cui 1,05% a
                                        carico del dip.)
                   dall'1.1.89:   10,50%(di cui 0,90% a
                                           carico del dip.)
Ind.econ.malattia                  2,22%
Indennita' di maternita'           1.23%
GESCAL                             1.05% (di cui 0,35 a
                                         carico del dip.)
    I contributi di cui sopra dovranno essere calcolati sulla
retribuzione imponibile lorda, ai sensi dell'art. 12 della
legge n. 153 del 30.4.1969, nel rispetto dei minimali di
retribuzione giornaliera previsti per i lavoratori del settore
"Amministrazioni Pubbliche".
    Inoltre, il versamento dei contributi stessi dovra' essere
effettuato entro i termini previsti per la generalita' dei
datori di lavoro (il 20 del mese successivo a quello di
scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono).
B-2)     NORME OPERATIVE E CONTABILI
    Per le modalita' di esposizione valgono le disposizioni
riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle
denunce", edizione 1989.
B-3) PRESTAZIONI
    Si forniscono qui di seguito istruzioni limitatamente alle
indennita' economiche di malattia, di maternita' e per la
TUBERCOLOSi:
-   Prestazioni economiche di malattia.
    Relativamente ai lavoratori in questione, l'intervento
dell'Istituto avra' luogo nei confronti dei dipendenti con i
seguenti profili professionali dei livelli da 3 a 6 previsti
dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
livello 3ø (assistente all'infanzia);
livello 4ø (cuoco e custode di asilo nido);
livello 5ø (responsabile dei servizi di alloggio);
livello 6ø (addetto ai servizi degli asili nido; accudiente
           all'apertura a richiesta dei passaggi a livello;
           accudiente alla vigilanza di segnali; accudiente
           presso l'unita' sanitaria mobile; accudiente ai
           servizi di alloggio).
    Le indennita' in questione saranno erogate, ove,
ovviamente, ne ricorrano i relativi presupposti, secondo i
criteri generali applicati agli operai dell'industria.
    Per gli aspetti connessi all'invio della certificazione di
malattia ed ai controlli sanitari, sara' seguito il particolare
sistema indicato per i lavoratori con contratto di formazione
E LAVORO.
    Saranno, quindi, comunicati all'Istituto, a cura dell'ente
Ferrovie dello Stato, le ipotesi di assenza a visita di
controllo nelle fasce di reperibilita' ed i casi eventualmente
imputabili a fatto di terzi.
    Anche per i casi da correlare ad infortunio sul lavoro o
malattia professionale, saranno seguite le modalita' indicate a
proposito dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
-   Indennita' economiche di maternita'
    Relativamente ai lavoratori in questione l'intervento
dell'Istituto, in virtu' delle norme di legge vigenti in
materia, avra' luogo nei confronti di tutti i dipendenti, senza
distinzione di categoria, sempreche' non rientranti nella
specifica previsione contenuta nel 2ø comma dell'art.13 della
legge n.1204/1971.
-   Indennita' giornaliera per tubercolosi.
    Si confermano i criteri relativi ai lavoratori assunti con
contratto biennale, aventi diritto all'indennita' di malattia,
avuto riguardo, per quanto attiene alla determinazione della
misura della prestazione, al criterio di cui al p.4 delle
"AVVERTENZE" della richiamata circolare n. 13 del 16.1.1989.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA
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(1): Per quanto concerne le quote di contribuzione a carico
     del lavoratore, si fa rinvio alle precisazioni fornite
     sotto il precedente titolo:"Contratti stipulati
     anteriormente al 1ø giugno 1988".
(2): Trattasi, in particolare, dei lavoratori assunti con i
     profili professionali di "operaio qualificato" e
     "macchinista".
(3): Si precisa che per i lavoratori di cui trattasi il
     contratto viene sospeso e prorogato per il corrispondente
     periodo di assenza per malattie complessivamente
     superiori a 30 giorni.
(4): In connessione con l'inquadramento economico del
     personale dei servizi, disposto dal CCNL con effetto
     retroattivo al 1ø gennaio 1987, le parti contraenti, pur
     prendendo atto della disciplina delle vecchie categorie
     sino all'entrata in vigore della regolamentazione
     contrattuale delle categorie medesime nell'ambito del
     lavoro dipendente, hanno fatto decorrere dalla data del
     1ø gennaio 1987, con disposizione di transizione tra il
     vecchio ed il nuovo regime, anche l'obbligo del
     contributo al fondo di garanzia per il trattamento di
     fine rapporto, di cui alla legge 31 maggio 1982, n. 297.
(5):     dovuto in quanto l'Ente svolge attivita' industriale.
(6): dovuto, in quanto l'Ente svolge attivita' industriale, per
     il personale soggetto all'assicurazione contro la
     disoccupazione con rapporto di lavoro a carattere
     continuativo in aziende, stabilimenti e reparti
     PERMAnenti.
(7): Poiche' l'Ente corrisponde al personale interessato un
     trattamento di famiglia, l'Ente stesso e' escluso dalla
     disciplina sugli assegni familiari ai sensi dell'art. 79
     del testo unico approvato con DPR 30.5.1955, n. 797.
(8): L'Ente e' escluso dal contributo C.I.G. in base all'art. 3
     del DLCPS 12.8.1947, n. 869.
La presente circolare nelle more della stampa e della
composizione tipografica viene trasmessa via terminale per
consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione.
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