Trova in INPS

Versione Testuale
921001
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 231
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.LI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Sportelli polifunzionali.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLITICA
ORGANIZZATIVA
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 30 settembre 1992      AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 231             AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                                E PERIFERICI DEI RAMI PROF.LI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                                E PRIMARI MEDICO LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                  e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
OGGETTO: Sportelli polifunzionali.
     L'art. 1 del decreto legge 9  settembre  1992,  n.373  -  che  ha
apportato  modifiche  e integrazioni all'art. 14, 4  comma della legge
412/1991 - stabilisce che con effetto dal 1  ottobre 1992  le  domande
di iscrizione all'INPS, all'INAIL, alle Camere di Commercio, allo SCAU
nonche' alle Cancellerie  dei  tribunali  presentate  da  parte  delle
aziende  che  svolgono  attivita' economica con lavoratori dipendenti,
dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori  diretti
e  loro  familiari  coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso
"sportelli polifunzionali" degli anzidetti organismi.
     Il decreto stabilisce inoltre che le iscrizioni effettuate presso
gli sportelli polifunzionali si perfezionano esclusivamente attraverso
gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli ed  hanno  effetto
immediato  ai  fini  dell'obbligo del versamento dei contributi previ-
denziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra  somma  ad
essi connessa.
     Lo  stesso  decreto,  all'art.4, prevede che i soggetti tenuti al
versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed  assistenziali,
che  denuncino  per  la  prima  volta la loro posizione agli sportelli
unificati di cui all'art. 1 - sempreche' alla  data  di  presentazione
della  denuncia  non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  o  da  parte  degli
istituti  previdenziali  -  possono versare entro il 31 gennaio 1993 i
contributi ed i premi relativi a periodi  precedenti,  maggiorati,  in
luogo  delle  sanzioni civili, degli interessi legali al 10% annuo nel
limite del 50 per cento.
     E'  di tutta evidenza il particolare significato della norma che,
nel dettare  disposizioni  urgenti  per  il  recupero  degli  introiti
contributivi  in  materia  previdenziale,  innova  profondamente nella
definizione dei rapporti tra  pubblica  amministrazione  e  cittadino,
creando  i  presupposti di una nuova linea strategica finalizzata allo
sviluppo di azioni e comportamenti integrati  degli  Enti,  anche  me-
diante l'utilizzo di risorse comuni,  e alla moltiplicazione dei punti
di accesso alla struttura pubblica da parte dei cittadini.
     La piena operativita' della norma presuppone l'istituzione di  un
modulo  unificato di iscrizione e una procedura integrata che dovranno
essere definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale,  di  concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato.
     A tale riguardo sono in corso  iniziative  comuni  fra  gli  Enti
interessati  per la definizione del nuovo modulo di iscrizione e degli
altri aspetti  operativi,  con  particolare  riguardo  alla  struttura
informatica  per  lo scambio delle informazioni attraverso un collega-
mento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari Enti.
     Nel frattempo, per dar corso alle prime  iniziative  operative  -
considerato  che  dal  1   ottobre  1992  ciascun Ente sopra citato e'
tenuto a ricevere le denunce di iscrizione presentate  allo  sportello
con  efficacia anche nei confronti degli altri Enti interessati - sono
state definite con le Direzioni  Generali  dell'INAIL,  dello  SCAU  e
dell'Unioncamere  alcune  direttive  comuni da fornire alle rispettive
strutture periferiche per la prima attuazione della norma,  in  attesa
di  poter  assumere  analoghe  iniziative  anche  nei  confronti delle
Cancellerie dei tribunali.
     In particolare si e' convenuto quanto segue:
 1)  UTILIZZO MODULISTICA
     Nel periodo transitorio fino all'emanazione del decreto  e  della
     conseguente  disponibilita'  di  moduli  unificati, le denunce di
     iscrizione continueranno ad essere effettuate  sulla  base  degli
     attuali moduli in uso presso i diversi Enti.
     Pertanto, al fine di consentire agli interessati di presentare le
     denunce  presso  un unico sportello, le S.A.P. richiederanno alle
     locali Sedi dell'INAIL, dello  SCAU e delle Camere  di  Commercio
     la  necessaria dotazione di moduli per l'iscrizione ai rispettivi
     Enti, che  dovranno  essere  resi  disponibili  per  le  esigenze
     dell'utenza.
  2) RICE-TRASMISSIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DI CONDONO
     Caratteristica dello sportello polifunzionale e' la possibilita',
     per  i  soggetti  interessati, di presentare la domanda di iscri-
     zione allo sportello di uno qualsiasi degli Enti  previsti  dalla
     norma,  indipendentemente dalla specifica competenza istituziona-
     le.
     All'atto della ricezione della domanda di iscrizione, l'operatore
     dello sportello polifunzionale provvedera' ad apporre il timbro a
     datario su tutti i moduli presentati, rilasciandone ricevuta  con
     effetto  anche  per  gli  altri  Enti  destinatari  della domanda
     stessa.
     La Sede ricevente di ciascun Ente provvedera'  a  trasmettere  le
     domande  alle  competenti strutture territoriali degli altri Enti
     con tempestivita'  e  regolarita',  sulla  base  di  accordi  che
     saranno presi a livello locale.
     In ogni caso, le domande presentate  nel  corso  della  settimana
     devono  essere  recapitate  non  oltre il primo giorno lavorativo
     della settimana successiva.
     Ai  fini dei necessari riscontri, le domande saranno accompagnate
     da un'apposita distinta che sara' firmata per ricevuta  dall'Ente
     ricevente.
     Per agevolare le operazioni di regolarizzazione contributiva, con
     i benefici e alle  condizioni  previste  dall'art.4  del  decreto
     legge  373/92, sara' messa a disposizione un'apposita modulistica
     unificata presso gli sportelli polifunzionali, che integrera'  la
     normale domanda per la richiesta di prima iscrizione.
          In attesa che si realizzino le condizioni per la completa
     operativita'   della   norma,   che   demanda   allo    sportello
     polifunzionale la esclusiva competenza in materia istruttoria per
     le richieste di iscrizione,  ciascun  Ente  provvedera',  per  la
     parte di propria competenza, alla effettuazione degli adempimenti
     concernenti la trattazione e definizione delle domande.
     Per la pratica attuazione delle direttive fornite con il presente
messaggio, i Direttori delle  strutture  periferiche  prenderanno  gli
opportuni  contatti  con i Dirigenti degli Enti su indicati, assumendo
ogni iniziativa per il corretto avvio delle attivita'.
MISURE ORGANIZZATIVE
     Considerato il particolare aspetto innovativo della nuova  strut-
tura,  che  costituisce  un momento qualificante nel processo di inte-
grazione tra Enti nell'ambito della pubblica amministrazione, le  Sedi
dovranno  assumere  ogni  utile  iniziativa per assicurare la migliore
funzionalita' del servizio.
Pertanto,  costituendo  lo  sportello  polifunzionale l'unico punto di
ricezione delle domande di iscrizione  per tutti  i  soggetti  contri-
buenti   (aziende  con  lavoratori  dipendenti,  lavoratori  autonomi,
commercianti, artigiani, coltivatori diretti e loro familiari  coadiu-
vanti),  allo  stesso dovranno essere assegnate unita' particolarmente
professionalizzate, in grado di gestire i vari adempimenti  di  compe-
tenza  dell'Istituto e le attivita' di collegamento con gli altri Enti
in questa prima fase di avvio della struttura.
     Per l'acquisizione delle  ulteriori  professionalita'  necessarie
per  la  gestione delle nuove competenze, che attribuiscono allo spor-
tello polifunzionale l'effettuazione di tutti gli adempimenti  istrut-
tori per la definizione dei provvedimenti da parte degli Enti previsti
dalla norma, saranno avviati, sulla base di iniziative comuni,  speci-
fici interventi formativi per gli operatori interessati, che, dopo una
prima fase gestita a livello  centrale,  coinvolgeranno  le  strutture
periferiche dei vari Enti.
     Per  quanto  attiene  agli  aspetti logistici, la nuova struttura
dovra' essere allocata in locali di facile accesso al pubblico  e  con
una  segnaletica  appositamente  predisposta che identifichi con chia-
rezza le caratteristiche polifunzionali dello  sportello  quale  unico
referente per il servizio di iscrizione agli Enti interessati.
     Nel fare riserva di ulteriori istruzioni per una completa  appli-
cazione  della  norma,  si  precisa  che le disposizioni in materia di
sportelli polifunzionali si applicano a  tutte  le  Sedi  autonome  di
produzione  ed ai Centri operativi presso i quali sia stata decentrata
l'attivita' di riscossione contributi.
    L'avvio delle operazioni di cui  alla  presente  circolare  dovra'
essere preceduto da una capillare azione di informazione attraverso la
stampa, le stazioni televisive locali  e  ogni  altra  forma  ritenuta
opportuna.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to BILLIA