921028 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Uff. III Circolare n. 248. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Assegno per congedo matrimoniale. Incumulabilita' dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennita' di malattia e maternita'. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Uff. III Roma, 23 ottobre 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 248. Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Assegno per congedo matrimoniale. Incumulabilita' dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennita' di malattia e maternita'. A seguito dei quesiti posti e delle perplessita' manifestate da taluni uffici periferici in ordine alla possibilita' di corrispondere l'assegno per congedo matrimoniale in presenza di altri trattamenti previdenziali (specificatamente integrazioni salariali ed indennita' di malattia e maternita') per lo stesso periodo di assenza dal lavoro, si e' ritenuto di riesaminare i criteri sinora applicati in materia. Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni. La circostanza che l'assegno per congedo matrimoniale, spettante a carico dell'Istituto ai lavoratori dell'industria e dell'artigianato, costituisca oggetto di un diritto soggettivo perfetto del lavoratore interessato, a condizione che lo stesso non sia assente ingiustificatamente dal servizio, non comporta che, contemporaneamente alla corresponsione dell'assegno, possano o debbano essere corrisposti i trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione previsti per lo stesso periodo a titolo diverso. Per quanto concerne i trattamenti di integrazione salariale, infatti, deve escludersene in via di principio la spettanza, per mancanza dei presupposti che ne legittimano l'erogazione, in quanto, nel caso della assenza per contrarre matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro e' da - 2 - ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la situazione aziendale, che legittimano i provvedimenti di concessione dell'integrazione salariale, sia in regime ordinario che in quello straordinario. Ne' puo' non tenersi presente che le integrazioni salariali sono corrisposte solo allorche', a seguito della sospensione (o riduzione) dell'attivita' lavorativa, si sia determinata una diminuzione della retribuzione e quindi la necessita' di farvi fronte con un trattamento sostitutivo. Del pari alla stessa funzione (corresponsione di un trattamento sostitutivo della retribuzione) sono destinate le indennita' di malattia e maternita'. Infatti l'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, prevede che l'indennita' di malattia a carico dell'Ente previdenziale (allora INAM, oggi INPS) non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia (vale a dire, il trattamento economico previsto per la durata del periodo della malattia) e' corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore a quella fissata (per l'indennita' stessa). Pertanto, tenuto conto della interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 23 aprile 1982, n. 2522), secondo la quale ad un lavoratore il cui rapporto e' sospeso per malattia "non puo' competere piu' di quanto e' riconosciuta al lavoratore non ammalato", ed in conformita' a quanto del resto gia' previsto piu' chiaramente dalla precedente normativa in materia, contenuta nell'art. 12 del C.C.N.L. del 3 novembre 1939 ("l'indennita' non e' dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore, pur essendo ammalato, percepisca il salario dal datore di lavoro o comunque benefici di un trattamento economico, anche da parte di altro ente, di ammontare pari o superiore a quello dell'indennita' di malattia"), l'indennita' di malattia non deve essere corrisposta per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. - 3 - Egualmente dicasi per l'indennita' di maternita', che, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.. 1204, deve essere corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA