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921028
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
       Uff. III
Circolare n. 248.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Assegno  per  congedo  matrimoniale. Incumulabilita'
dei  trattamenti  di  integrazione  salariale   e   delle
indennita' di malattia e maternita'.
  Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
       Uff. III
Roma, 23 ottobre 1992    Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 248.        Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari Medico legali
                         Ai Direttori dei Centri operativi
                            e, per conoscenza,
                         Ai Presidenti dei Comitati regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:  Assegno  per  congedo  matrimoniale. Incumulabilita'
     dei  trattamenti  di  integrazione  salariale   e   delle
     indennita' di malattia e maternita'.
          A seguito dei quesiti  posti  e  delle  perplessita'
manifestate   da  taluni  uffici  periferici  in  ordine  alla
possibilita'   di   corrispondere   l'assegno   per    congedo
matrimoniale  in  presenza  di altri trattamenti previdenziali
(specificatamente  integrazioni  salariali  ed  indennita'  di
malattia  e  maternita')  per lo stesso periodo di assenza dal
lavoro,  si  e'  ritenuto  di  riesaminare  i  criteri  sinora
applicati in materia.
          Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
          La    circostanza    che   l'assegno   per   congedo
matrimoniale, spettante a carico dell'Istituto  ai  lavoratori
dell'industria  e  dell'artigianato, costituisca oggetto di un
diritto soggettivo  perfetto  del  lavoratore  interessato,  a
condizione  che  lo stesso non sia assente ingiustificatamente
dal  servizio,  non  comporta  che,  contemporaneamente   alla
corresponsione   dell'assegno,   possano   o   debbano  essere
corrisposti i  trattamenti  retributivi  o  sostitutivi  della
retribuzione previsti per lo stesso periodo a titolo diverso.
          Per  quanto  concerne  i trattamenti di integrazione
salariale, infatti, deve escludersene in via di  principio  la
spettanza,  per  mancanza  dei  presupposti che ne legittimano
l'erogazione, in quanto, nel caso della assenza per  contrarre
matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro e' da
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ricondursi  alla  sfera  decisionale  del  lavoratore e non ad
alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la
situazione  aziendale,  che  legittimano  i  provvedimenti  di
concessione  dell'integrazione  salariale,   sia   in   regime
ordinario che in quello straordinario.
          Ne'  puo'  non  tenersi presente che le integrazioni
salariali sono corrisposte solo  allorche',  a  seguito  della
sospensione  (o  riduzione)  dell'attivita' lavorativa, si sia
determinata una diminuzione della  retribuzione  e  quindi  la
necessita' di farvi fronte con un trattamento sostitutivo.
          Del  pari alla stessa funzione (corresponsione di un
trattamento sostitutivo della retribuzione) sono destinate  le
indennita' di malattia e maternita'.
          Infatti  l'art.  6,  secondo  comma,  della legge 11
gennaio 1943, n. 138, prevede che l'indennita' di  malattia  a
carico dell'Ente previdenziale (allora INAM, oggi INPS) non e'
dovuta quando il trattamento economico  di  malattia  (vale  a
dire,  il  trattamento  economico  previsto  per la durata del
periodo della  malattia)  e'  corrisposto,  per  legge  o  per
contratto  collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti in
misura pari o superiore a  quella  fissata  (per  l'indennita'
stessa).
          Pertanto,   tenuto   conto   della   interpretazione
giurisprudenziale della Suprema  Corte  (Cass.  Sez.  Lav.  23
aprile  1982,  n.  2522), secondo la quale ad un lavoratore il
cui rapporto e' sospeso per malattia "non puo' competere  piu'
di  quanto  e' riconosciuta al lavoratore non ammalato", ed in
conformita' a quanto del resto gia' previsto piu'  chiaramente
dalla  precedente normativa in materia, contenuta nell'art. 12
del C.C.N.L. del 3 novembre 1939 ("l'indennita' non e'  dovuta
nei  casi  e  per  tutto  il periodo in cui il lavoratore, pur
essendo ammalato, percepisca il salario dal datore di lavoro o
comunque  benefici di un trattamento economico, anche da parte
di  altro  ente,  di  ammontare  pari  o  superiore  a  quello
dell'indennita'  di  malattia"),  l'indennita' di malattia non
deve  essere  corrisposta  per   i   periodi   di   erogazione
dell'assegno  per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di
erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a
carico del datore di lavoro.
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          Egualmente  dicasi  per  l'indennita' di maternita',
che, a norma  dell'art.  15,  ultimo  comma,  della  legge  30
dicembre  1971,  n..  1204,  deve  essere  corrisposta con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni  di
malattia.
                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                             F.to   BILLIA