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921129
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE,
ACCERTAMENTO E
REPRESSIONE OMISSIONI
CONTRIBUTIVE
Cicolare n. 271.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Regolarizzazione contributiva lettori di madre
lingua a contratto delle Universita' statali. Art.
28 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE,
ACCERTAMENTO E
REPRESSIONE OMISSIONI
CONTRIBUTIVE
Roma, 27 novembre 1992   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 271         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Regolarizzazione contributiva lettori di madre
         lingua a contratto delle Universita' statali. Art.
         28 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382.
     Con messaggio n. 28714 dell'8.6.1991 le Sedi sono state
informate  delle   iniziative   intraprese   dal   Ministero
dell'Universita'  e  della Ricerca Scientifica e Tecnologica
per addivenire alla regolarizzazione contributiva  a  favore
della  categoria  in  oggetto  a  seguito  delle pressocche'
uniformi pronunce giurisprudenziali che  hanno  riconosciuto
che i rapporti sorti tra le Universita' statali ed i lettori
di madre lingua straniera ai sensi dell'art. 28  del  D.P.R.
n. 382/1980 sono inquadrabili nel lavoro subordinato.
     Con  il  suddetto  messaggio  le Sedi venivano, quindi,
invitate a porre in essere gli atti cautelativi del  credito
dell'Istituto astenendosi dall'intraprendere azioni coattive
nei confronti delle Universita'.
     Per il reperimento dei fondi necessari  alla  copertura
degli  oneri  connessi  con  la  regolarizzazione,  la legge
finanziaria 31.12.1991, n. 415 alla tabella  A  ha  previsto
l'erogazione  di  50 miliari nell'esercizio finanziario 1993
ed altrettanti nel 1994.
     Inoltre, il Dicastero suddetto ha interessato i  compe-
tenti   Ministeri   affinche'  procedano  all'emissione  del
decreto ministeriale che sancisca l'esonero delle  Universi-
ta'  dal  pagamento delle sanzioni amministrative sulla base
di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 20.3.1991,  n.  103,
convertito nella legge 1.6.1991, n. 166.
     In attesa che tale iniziativa trovi attuazione, le Sedi
- fermi restando gli adempimenti per interrompere i  termini
prescrizionali  -  dovranno  intanto  attivarsi per ottenere
quanto meno dagli Atenei il pagamento delle somme dovute per
contributi  a  mano  a mano che gli stanziamenti di cui alla
legge n. 415/1991 si renderanno disponibili.
     Le contribuzioni dovute sono quelle  afferenti  l'assi-
curazione  IVS  (al netto della quota asili nido), la disoc-
cupazione  involontaria,  la  tubercolosi,   il   contributo
assistenza orfani (ex ENAOLI) e vanno calcolate sui compensi
corrisposti ai lettori nel rispetto dei  minimali  stabiliti
per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato ed altre
pubbliche  amministrazioni  e  riportate  nelle  tabella   A
allegate alle circolari annualmente diramate.
     Si  annota  in  proposito che la contribuzione S.S.N. e
GESCAL e' versata per la categoria direttamente al  bilancio
dello  Stato,  mentre  per  la  contribuzione  relativa alle
prestazioni  economiche  di  malattia  e  maternita'  questa
Direzione  Generale  ha comunicato al predetto Ministero, il
quale ne ha informato le Universita', che - cosi' come per i
dipendenti  civili  non di ruolo dello Stato ed a condizione
quindi che a carico  delle  Universita'  siano  garantiti  i
trattamenti  economici in caso di malattia e maternita' - le
relative contribuzioni non sono dovute.
                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                          F.to BILLIA