921220 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n. 287 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Indennita' di malattia durante i periodi di cure idrotermali. D.M. 12 agosto 1992. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 18 dicembre 1992 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 287 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali All.2 Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Oggetto: Indennita' di malattia durante i periodi di cure idrotermali. D.M. 12 agosto 1992. Con decreto 12.8.1992 (pubblicato sulla G.U. n.193 del 18.8.1992, all.1), attuativo del disposto di cui all'art.16, comma 4, della legge n.412 del 30 dicembre 1991 -in ordine al quale sono state gia' impartite le prime istruzioni applicative con circolare n. 140 del 16.5.1992- oltre all'elencazione delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali (tassativamente elencate nell'allegato al decreto stesso), sono stati piu' dettagliatamente precisati i criteri e le modalita' di ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure in questione al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari; tale ultima fattispecie e' stata come e' noto equiparata, in determinate condizioni, dalla Corte Costituzionale (sent. n.559/1987) alla malattia, con conseguente obbligo per l'Istituto di corrispondere ai soggetti assicurati per tale evento il relativo trattamento previdenziale. Per quanto concerne in particolare la problematica della fruibilita' delle cure stesse al di fuori di periodi feriali, dette disposizioni (art.2, c.1, del D.M. citato in premessa) stabiliscono che lo specialista USL debba esprimersi in ordine alla "maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari". Tale esplicito riferimento all'istituto delle ferie o dei congedi ordinari, va interpretato, nell'ambito degli obiettivi, sottolineati dallo stesso decreto, di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, a base della citata norma della legge n.412/1991, e nelle linee di rigorosita' evidenziate dalla citata Corte, quale ulteriore parametro di valutazione ai fini della ammissione alle cure in questione e della conseguente concedibilita' delle prestazioni economiche di cui trattasi. In base alla suddetta impostazione, condivisa dal Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'intervento erogativo dell'Istituto -da valutarsi, quindi, anche in rapporto alla disponibilita', o meno, nei singoli casi concreti, di periodi di ferie (o di congedo ordinario) utili per l'esecuzione della cura- e' da ritenersi non dovuto per le fattispecie in cui il lavoratore risulti in condizioni di utilizzare, nell'ambito della contrattazione collettiva, nel periodo previsto per la cura, ferie o congedi ordinari. Cio' implica, sul piano operativo, la necessita' di acquisire, unitamente alla documentazione prevista (motivata prescrizione dello specialista e autorizzazione/impegnativa USL), dichiarazione del datore di lavoro che il lavoratore non puo' essere collocato in ferie nel periodo indicato per l'esecuzione della cura, perche non consentito dal contratto o per mancanza o insufficienza di residui giorni di ferie. Allo scopo e' stato predisposto l'unito modello (all.2) da compilarsi in due copie, contenente anche le avvertenze per il lavoratore e la dichiarazione dello stesso. Per quanto concerne in particolare i rapporti tra periodi di cure idrotermali e ferie collettive (quelle, cioe', che non possono essere spostate ad altra data), la relativa problematica sara' risolta nel senso di non procedere ad erogazioni di indennita' quando la cura possa essere fruita interamente nell'ambito di un periodo di ferie ovvero a distanza di meno di 15 giorni dalle stesse (1). Non potranno pertanto essere indennizzati periodi di cure idrotermali ai lavoratori che, dalla dichiarazione aziendale, risultino poter effettuare le cure durante i periodi feriali. Tutto cio' premesso, si impartiscono, a scioglimento della riserva formulata con la citata circolare n.140/1992, le seguenti istruzioni, che assorbono, salvo diverso esplicito rinvio, quelle emanate in precedenza. A) Generalita' e condizioni In adeguamento al disposto di cui al D.M. 12.8.1992 in argomento (art.2, commi 1 e 3), il riconoscimento del trattamento previdenziale di malattia avverra' se lo specialista USL -previa presentazione, da parte del lavoratore interessato, alla USL di residenza della relativa proposta del medico di base entro 5 giorni dalla data di redazione- riconosca con "motivato giudizio" la maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della cura "se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari"; quanto precede con riferimento sia alla specificita' e/o alla gravita' della malattia riscontrata o allo stato evolutivo della stessa sia alle modalita' di effettuazione del trattamento termale sia all'eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui questo e' inserito e sulla base, di norma, di accertamenti strumentali o di laboratorio. Lo specialista deve anche fissare un termine, non superiore ai trenta giorni previsti dalle precedenti disposizioni, entro cui l'interessato deve iniziare la cura. Tenuto conto delle disposizioni vigenti e dei criteri interpretativi sopra esposti, devono pertanto essere esclusi dal riconoscimento dell'indennita' di malattia posta a carico dell'INPS: 1) le cure per le quali non sia attestata dallo specialista USL, ovviamente della branca, la sussistenza dei requisiti sopra indicati -esistenza della malattia, riconoscimento della maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie- (art.2, c.1, D.M.12 agosto 1992); 2) le cure non riconosciute dalla USL di residenza attraverso l'emissione dell'autorizzazione/impegnativa, su cui deve essere attestata, anche mediante stampigliatura, la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art.16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991,n.412. Sono pertanto escluse, ovviamente, anche le cure meramente preventive (art.2, c.1 e 4, D.M.); 3) le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate nell'allegato al decreto ministeriale in esame (art.1, c.1, D.M.); sono escluse anche quelle transitoriamente autorizzabili dalle USL con oneri a carico della finanza pubblica ancorche non elencate nell'allegato suddetto (es. affezioni renali), in quanto le stesse sono fruibili, come esplicitamente sancito (art.4, c.1, D.M.), solo utilizzando periodi feriali; 4) le cure iniziate oltre la data fissata dallo specialista -max. 30 giorni dalla relativa redazione- (art.2, c.1, D.M.); 5) le fattispecie in cui la proposta del curante risulti presen- tata alla USL oltre i 5 giorni previsti (art.2, c. 3, D.M.); 6) i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti destinatari, della documentazione richiesta -vds. par.C- (art.2, c.4, D.M.); 7) i periodi di cure termali fruite presso stabilimenti non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se effettuate per una delle affezioni elencate nel decreto (art.2, c.5, D.M.); 8) le cure effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro abbiano attestato la possibilita', nei confronti del lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi ordinari (art.2, c.1, D.M); 9) i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare (art.13, c.4, legge n.638/1983); 10) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di inter- vallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le ferie (art.13, c.5, legge n.638/1983); 11) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (art.13, c.6, legge n.638/1983); 12) i periodi di cura comunque retribuiti (art.6, legge n.138/1943); 13) le cure autorizzate dall'INPS nei propri Stabilimenti o in strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati di invalidita' pensionabile (legge n.8/1990, confermata dalla legge 30.12.1991, n.412); 14) le cure concesse dai medici dell'INAIL (artt.5 e 6 legge n.138/1943); 15) le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore, compresa la chiusura dello stabilimento (vds. par. D); 2 B) Documentazione (art.2, c.4, D.M. 12.8.1992) All'Istituto dovra' essere trasmessa la copia della autorizzazione/impegnativa rilasciata dalla USL di residenza (su cui, come accennato, a cura della stessa USL viene, se ne ricorrono i presupposti, stampigliato espresso riferimento all'art.16, comma 5, della legge 30.12.1991, n.412, che disciplina, appunto, la concessione delle cure in periodi extra feriali); tale documentazione non e' peraltro sufficiente per l'erogazione dell'indennita', essendo necessario accludere anche copia della motivata prescrizione dello specialista, che deve esprimersi, secondo quanto sopra precisato, in ordine alla maggiore efficacia ed utilita' terapeutica o riabilitativa della cura se non differita sino alle ferie o ai congedi ordinari. Copia della suddetta autorizzazione/impegnativa deve essere parallelamente inviata anche al datore di lavoro. All'Istituto dovra' pure essere inviata una copia del modello allegato 2, contenente (parte B) la dichiarazione del datore di lavoro attestante l'impossibilita' di collocare in ferie il lavoratore nel periodo di esecuzione della cura. Ancorche non previsto espressamente, e' poi da ritenere implicito che, all'atto dell'invio della documentazione di cui sopra, il lavoratore debba comunicare all'INPS anche il periodo prescelto, il recapito temporaneo (quello abituale risulta dall'impegnativa) e la denominazione dello stabilimento; sufficiente allo scopo e' comunque il modello allegato 2 (parte A). Analoghe informazioni devono essere ovviamente fornite anche al datore di lavoro, che peraltro ne viene a conoscenza con ancor maggiore tempestivita', all'atto della compilazione della parte B, a lui riservata, dell'allegato 2. Al termine della cura viene poi compilata e consegnata all'assistito, a cura dello Stabilimento termale, l'autorizzazione/impegnativa piu' volte menzionata, con l'attestazione, in apposito riquadro, del periodo di svolgimento delle cure, il che fa fede della regolare esecuzione delle stesse nel periodo certificato. Per i lavoratori interessati, a cura dello Stabilimento stesso, deve essere pure rilasciata una dichiarazione, con la specifica delle prestazioni erogate, dei giorni di loro effettuazione nonche di quelli di eventuale sospensione della cura per inattivita' della struttura. Tutta la documentazione suddetta va ugualmente trasmessa all'INPS e al datore di lavoro. C) Termini (art.2, c.4, D.M.) Trovano conferma gli indirizzi gia' assunti dall'Istituto (del. C. di A. n.15/1991 -vds.circ.n.85/1991) secondo i quali l'assimilazione, nei casi previsti , dell'assenza per cure termali a quella per malattia comune implica che, ai fini della percezione della relativa indennita', incomba sul lavoratore l'onere di trasmettere all'INPS (e al datore di lavoro) la documentazione necessaria, entro i termini stabiliti per l'invio della normale certificazione (due giorni), termini che devono intendersi decorrenti, non dalla data di rilascio della prescritta autorizzazione/impegnativa, ma da quella di effettivo inizio delle cure, in quanto quest'ultimo potrebbe, al momento del rilascio dell'autorizzazione suddetta, non essere esattamente determinato. Alla documentazione suddetta dovra' essere accluso anche il modello allegato 2, compilato nelle parti di interesse. L'ulteriore documentazione descritta al paragrafo precedente deve essere inviata dall'interessato dopo l'effettuazione della cura. D) Criteri e modalita' di erogazione Sono confermate integralmente le istruzioni gia' fornite sull'argomento con circolare n. 85 del 27.3.1991, parte I, par. 2, per cio' che si riferisce a: - giornate indennizzabili; - casi e giornate indennizzabili nonostante l'incompleta effettuazione del ciclo di cura autorizzato; - registrazione del numero di cure indennizzate, ai fini della valutazione degli oneri sostenuti annualmente al titolo in argomento; - tipo di controlli effettuabili durante i periodi di cura (vds. anche par. E); - sanzioni applicabili in caso di precedenti o successive assenze a visita di controllo; - notifica tempestiva agli interessati della inesistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'indennita'; - modalita' di erogazione dell'indennita'. E) Controlli Nessuna valutazione circa la prescrizione dello specialista dovra' essere operata dall'Istituto, che si limitera' a verificare, ad ogni buon conto, che la affezione rientri tra quelle dell'allegato al decreto. Il decreto (art. 3) ha inoltre previsto l'introduzione a cura degli stabilimenti, entro 180 giorni, di sistemi che consentano la rilevazione nominativa dei soggetti ammessi alle cure in questione, l'identificazione personale dei lavoratori con modalita' che permettano, anche a posteriori, la verifica della loro partecipazione ad ogni seduta. In tale quadro e' stata anche formalizzata la possibilita' -per la quale erano gia' state fornite istruzioni con la citata circolare n. 85/1991- che l'INPS operi diretti controlli sulla reale esecuzione delle cure, ovviamente per i soggetti aventi titolo all'indennita' di malattia. F) Decorrenza Le istruzioni che precedono devono essere osservate per tutte le cure idrotermali iniziate dal 18.8.1992, data di pubblicazione del decreto ministeriale in oggetto, ai fini dell'erogazione, ai lavoratori appartenenti a categorie aventi 3 diritto all'indennita' di malattia, delle relative prestazioni economiche durante i periodi di cure di cui trattasi. I particolari criteri sopra esposti in materia di disponibilita' di ferie, secondo l'attestazione del datore di lavoro, durante il periodo di cure termali, andranno applicati dalla data di emanazione della presente circolare, fermo restando in ogni caso che l'eventuale, sia pure temporanea, imputazione a ferie di cure gia' eseguite e' da intendersi quale circostanza preclusiva del diritto all'indennita' di malattia. G) Informazione Le disposizioni per poter fruire di indennita' di malattia durante le cure idrotermali, con particolare rilievo circa la necessita' di attestazione del datore di lavoro della non fruibilita' di ferie nel relativo periodo, dovranno essere portate a conoscenza delle categorie interessate con i mezzi piu' opportuni, con la precisazione che sara' disponibile apposito modello con le istruzioni del caso. Il modulo allegato 2 sara' riprodotto a stampa a livello regionale (utilizzando all'uopo i fondi a disposizione sull'apposito capitolo), nel quantitativo necessario, curando anche la distribuzione alle USL -in ordine alla quale dovranno essere assunti opportuni contatti con il competente Assessorato a cura delle Sedi regionali- per la consegna agli interessati all'atto delle richieste di autorizzazioni di competenza. IL DIRETTORE GENERALE f.to BILLIA ---------------------- (1) Si indicano, per maggiore chiarezza, alcuni esempi: - cure da iniziare e terminare all'interno di un periodo di ferie collettive: non e' erogabile alcuna prestazione economica; - cure da iniziare prima delle ferie collettive: a) se alla data di inizio delle ferie il ciclo di cura risulta completato da oltre 15 giorni potra' procedersi all'indennizzo; b) se la cura e' ultimata all'interno del periodo di ferie, ovvero prima dell'inizio di queste, ma da meno di 15 giorni, non potra' essere erogata indennita' (per mancanza dell'intervallo minimo di 15 gg. tra ferie e cure termali); - cure da iniziare prima dell'ultimo giorno di ferie collettive -ovvero entro il 15 giorno da tale data- : nessuna indennita' e' erogabile (vds. sopra es. b); - cure che possono essere iniziate oltre il quindicesimo giorno dalla fine delle ferie collettive: l'indennita' e' erogabile (il lavoratore ha facolta' di dar corso alle cure in qualsiasi momento, nell'ambito del periodo massimo prescritto dallo specialista), sempreche, ovviamente, dopo le ferie collettive, 4 non residui altro periodo feriale di durata sufficiente per le cure. Allegato n 1 llegato, consultabile sulla G.U. n.193 del 18.8.1992, viene ortato nel solo testo a stampa. legato n 2 INDENNITA' DI MALATTIA DURANTE LE CURE TERMALI GO AVVERTENZE PER IL LAVORATORE (VALGONO SOLO PER I LAVORATORI APPARTENENTI A CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MALATTIA) aver diritto all'indennita' di malattia a carico dell'INPS durante eriodo di effettuazione di cure idrotermali e' necessario: presentare alla USL di residenza la richiesta del medico di famiglia, entro 5 giorni dal rilascio; essere visitato dal medico specialista USL per una delle malattie previste dalla legge, il quale giudichi la cura termale: a) necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi, b) piu' utile e efficace se non rinviata fino alle ferie o ai congedi ordinari, c) da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni; richiedere alla USL l'autorizzazione-impegnativa sulla quale compaia l'indicazione che e' stata rilasciata ai sensi della legge 30.12.1991, n. 412; comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, compilando (in due copie) la parte A) riportata sul retro del presente modulo; farsi rilasciare dal datore di lavoro, in due copie, la dichiarazione (parte B) sul retro del presente modulo), che durante il periodo suddetto, ai sensi della contrattazione collettiva, non possono essere usufruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono gia' state programmate ferie collettive in altro periodo ovvero non residua nell'anno un numero di giorni di ferie sufficiente per il completamento del ciclo di cure. IN CASO CONTRARIO LE CURE TERMALI DEVONO ESSERE SVOLTE DURANTE LE FERIE; inviare all'INPS, entro due giorni dall'inizio delle cure da effettuare al di fuori dei periodi di ferie, la prescrizione dello specialista, copia della autorizzazione-impegnativa della USL e una copia del presente modulo compilato sul retro sia dal lavoratore che dal datore di lavoro; inviare al datore di lavoro, sempre entro due giorni, copia della documentazione in possesso e la seconda copia del presente modulo debitamente compilato sul retro; effettuare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le giornate di chiusura dello stabilimento termale e per quelle di documentata forza maggiore); inviare all'INPS (in originale) e al datore di lavoro (in copia), al termine delle cure, l'autorizzazione-impegnativa compilata dallo stabilimento termale. (Da compilare in due copie) ) RISERVATO AL LAVORATORE sottoscritto ................................. nato a .............. ......... residente a ........................ via ................. ..... CAP ......... codice fiscale ................................. endente dell'azienda .................... ......................... hiara che in caso di autorizzazione a fruire di cure termali al di ri delle ferie si rechera', per il trattamento, presso lo bilimento termale di ............................................... periodo dal ......... al ......... , con temporaneo recapito nella uente localita': .................... via ................... n .... ......... presso .................................................. a ............... Firma del lavoratore ......................... ) RISERVATO ALL'AZIENDA sottoscritta Ditta ................................................. e/Stabilimento di .................... via .................. n ... ricola INPS ....................... dichiara che il lavoratore sopra icato, qualifica di ...................., puo' ante il periodo dallo stesso indicato (1) -----------, ai sensi non puo' (2) la contrattazione collettiva, usufruire di congedi ordinari o ferie uali. a .............. Timbro e firma della Ditta ....................... _________________ Cancellare l'ipotesi che non ricorre V. avvertenze sul retro, punto 5