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890619
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
CIRCOLARE N. 44
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Ritardato inoltro della certificazione sanitaria.
Sentenza n. 1143 del 15 - 29/12/1988 della Corte
COSTITUZIOnale.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
ROMA, 3 MARZO 1989                   AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 44                      e, per conoscenza,
                                     AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                     AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Ritardato inoltro della certificazione sanitaria.
         Sentenza n. 1143 del 15 - 29/12/1988 della Corte
         Costituzionale.
    Si fa riferimento alla problematica in oggetto concernente gli  effetti
connessi al mancato rispetto, da parte del lavoratore, del termine di invio
della certificazione sanitaria previsto  dall'art.2,  2øcomma,  del  D.  L.
n.663/1979, convertito, con modificazioni, nella legge 29. 2. 1980, n. 33 e
sostituito dall'art.15, 1øcomma, della legge 23. 4. 1981, n. 155.
    Sulla materia e' noto che l'Istituto, in attuazione della  delibera  n.
222 dell'8. 10. 1982 del Consiglio di Amministrazione, gia' con circolare n.
134399  AGO/21  del  27.  1.  1983,  aveva  emanato  istruzioni  circa   la
possibilita' di considerare giustificabile il ritardo; era stato precisato,
tra l'altro, che occorreva allo scopo valutare, caso per caso, in relazione
agli  elementi  rilevabili  dalla  documentazione  fornita,  se  la causale
addotta dal lavoratore poteva costituire,  o  meno,  effettivo  impedimento
alla tempestiva presentazione della certificazione.
    Con  successiva  circolare  n.  11 PMMC dell'8. 8. 1985 erano state poi
fornite ulteriori indicazioni esemplificative.
    Si  rende  noto  che  sull'argomento  e' ora   intervenuta   la   Corte
Costituzionale  che,  con  sentenza n. 1143 del 15/29. 12. 1988 pronunciata
nel giudizio di legittimita' della citata norma  di  legge  promosso  dalla
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nel far propria l'interpretazione
giurisprudenziale che prevede un onere, nell'adempimento di  cui  trattasi,
il  cui mancato rispetto comporta la non indennizzabilita' delle giornate di
ritardo nella trasmissione della  certificazione  di  malattia  -  con  cio'
dovendosi  ritenere  superata  ogni  eventuale  perdurante incertezza nella
materia - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della predetta norma
"nella  parte  in  cui  non  consente al lavoratore assicurato di addurre e
provare l'esistenza di un  giustificato  motivo  del  ritardato  invio  del
certificato medico della malattia che lo ha colpito".
    La    Suprema   Corte,   infatti,   nell'osservare,   con   riferimento
all'indennita' di malattia, che "non si possono porre condizioni, requisiti
ed  oneri  vessatori  ed  eccessivamente  gravosi, tali da rendere nulla la
detta erogazione alla quale, invece, il lavoratore ha diritto" ha  ritenuto
"eccessivamente  gravoso  e  vessatorio  l'onere dell'invio del certificato
medico  relativo  entro  il  termine  di  due  giorni,  classificato   come
perentorio  .........  senza consentire al lavoratore ammalato di addurre a
giustificazione   dell'eventuale   ritardo   dell'inoltro,   un   serio   e
apprezzabile   motivo,  da  provarsi  dallo  stesso  lavoratore,  sia  pure
RIGOROSAMEnte".
    L'impostazione  seguita  dall'Istituto,  sostanzialmente,  puo' essere,
quindi,   confermata.   E',   peraltro,   d'obbligo  sottolineare  in  modo
particolare alla doverosa  attenzione  di  codeste  Sedi  i  contenuti  dei
principi  esposti  dalla  Corte,  da  tenersi opportunamente presenti nella
considerazione delle situazioni di specie, nella  linea  di  indirizzo  che
sancisce  la  possibilita' di  giustificazione del ritardo nell'invio della
certificazione di malattia: naturalmente in  presenza  del  soprarichiamato
serio  e apprezzabile motivo da valutarsi sulla base degli elementi forniti
a comprova dal lavoratore, sia pure rigorosamente.
    Da ultimo, in relazione a quesiti pervenuti sullo specifico  punto,  si
conferma,  con  l'occasione, quanto gia' precisato nella citata circolare n.
11  PMMC:  l'eventuale  trasmissione  o  consegna  in  tempo  utile   della
certificazione  al  solo  datore  di  lavoro  non implica l'irrilevanza del
ritardo  dell'adempimento  nei  confronti  dell'Istituto   in   quanto   le
circostanze indicano che in tale situazione non esiste una impossibilita' di
rispetto dei termini per la trasmissione del  certificato,  necessario  per
eventuali controlli da parte dell'Ente.
                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                            BILLIA