890619 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI CIRCOLARE N. 44 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Ritardato inoltro della certificazione sanitaria. Sentenza n. 1143 del 15 - 29/12/1988 della Corte COSTITUZIOnale. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO - LEGALI ROMA, 3 MARZO 1989 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI CIRCOLARE N. 44 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Ritardato inoltro della certificazione sanitaria. Sentenza n. 1143 del 15 - 29/12/1988 della Corte Costituzionale. Si fa riferimento alla problematica in oggetto concernente gli effetti connessi al mancato rispetto, da parte del lavoratore, del termine di invio della certificazione sanitaria previsto dall'art.2, 2øcomma, del D. L. n.663/1979, convertito, con modificazioni, nella legge 29. 2. 1980, n. 33 e sostituito dall'art.15, 1øcomma, della legge 23. 4. 1981, n. 155. Sulla materia e' noto che l'Istituto, in attuazione della delibera n. 222 dell'8. 10. 1982 del Consiglio di Amministrazione, gia' con circolare n. 134399 AGO/21 del 27. 1. 1983, aveva emanato istruzioni circa la possibilita' di considerare giustificabile il ritardo; era stato precisato, tra l'altro, che occorreva allo scopo valutare, caso per caso, in relazione agli elementi rilevabili dalla documentazione fornita, se la causale addotta dal lavoratore poteva costituire, o meno, effettivo impedimento alla tempestiva presentazione della certificazione. Con successiva circolare n. 11 PMMC dell'8. 8. 1985 erano state poi fornite ulteriori indicazioni esemplificative. Si rende noto che sull'argomento e' ora intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 1143 del 15/29. 12. 1988 pronunciata nel giudizio di legittimita' della citata norma di legge promosso dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nel far propria l'interpretazione giurisprudenziale che prevede un onere, nell'adempimento di cui trattasi, il cui mancato rispetto comporta la non indennizzabilita' delle giornate di ritardo nella trasmissione della certificazione di malattia - con cio' dovendosi ritenere superata ogni eventuale perdurante incertezza nella materia - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della predetta norma "nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito". La Suprema Corte, infatti, nell'osservare, con riferimento all'indennita' di malattia, che "non si possono porre condizioni, requisiti ed oneri vessatori ed eccessivamente gravosi, tali da rendere nulla la detta erogazione alla quale, invece, il lavoratore ha diritto" ha ritenuto "eccessivamente gravoso e vessatorio l'onere dell'invio del certificato medico relativo entro il termine di due giorni, classificato come perentorio ......... senza consentire al lavoratore ammalato di addurre a giustificazione dell'eventuale ritardo dell'inoltro, un serio e apprezzabile motivo, da provarsi dallo stesso lavoratore, sia pure RIGOROSAMEnte". L'impostazione seguita dall'Istituto, sostanzialmente, puo' essere, quindi, confermata. E', peraltro, d'obbligo sottolineare in modo particolare alla doverosa attenzione di codeste Sedi i contenuti dei principi esposti dalla Corte, da tenersi opportunamente presenti nella considerazione delle situazioni di specie, nella linea di indirizzo che sancisce la possibilita' di giustificazione del ritardo nell'invio della certificazione di malattia: naturalmente in presenza del soprarichiamato serio e apprezzabile motivo da valutarsi sulla base degli elementi forniti a comprova dal lavoratore, sia pure rigorosamente. Da ultimo, in relazione a quesiti pervenuti sullo specifico punto, si conferma, con l'occasione, quanto gia' precisato nella citata circolare n. 11 PMMC: l'eventuale trasmissione o consegna in tempo utile della certificazione al solo datore di lavoro non implica l'irrilevanza del ritardo dell'adempimento nei confronti dell'Istituto in quanto le circostanze indicano che in tale situazione non esiste una impossibilita' di rispetto dei termini per la trasmissione del certificato, necessario per eventuali controlli da parte dell'Ente. IL DIRETTORE GENERALE f.f. BILLIA