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900302
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO E.A.D.
PROGETTO DM
Circolare n. 52
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
   PROVINCIALI
denunce contributive aziendali: rimborso saldi
passivi e note di rettifica a credito aziende.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO E.A.D.
PROGETTO DM
 Roma, 2 marzo 1990
 Circolare n. 52
                            AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                            AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                               PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                            AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                               PRIMARI MEDICO LEGALI
                            AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                               e, per conoscenza,
                            AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                            AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E
                               PROVINCIALI
 OGGETTO: denunce contributive aziendali: rimborso saldi
          passivi e note di rettifica a credito aziende.
     Nell'ambito delle iniziative volte alla normalizzazione
 del lavoro nell'area della riscossione contributi, sono state
 individuate alcune semplificazioni da adottare, da parte delle
 unita' periferiche, in ordine all'accertamento della
 pagabilita' per il rimborso dei saldi passivi risultanti dalle
 denunce contributive aziendali nonche' per il rimborso delle
 note di rettifica a credito delle aziende.
     Si indicano pertanto gli adempimenti a cui le Sedi devono
 far luogo al fine di stabilire detta pagabilita':
 1) esame della correntezza contributiva dell'azienda
    limitatamente ai periodi dal 1 gennaio 1986, riscontrando
    che non vi siano periodi scoperti di contribuzione, ovvero
    eventuali scoperture non giustificate da sospensione o
    interruzione dell'attivita' aziendale, ovvero ancora da
    svolgimento di attivita' senza lavoratori dipendenti;
 2) consultazione dell'archivio recupero crediti, al fine di
    eccertare le eventuali partite creditorie per l'Istituto,
    non ancora regolarizzate;
                            - 1 -
 3) accertamento, per le denunce relative a periodi anteriori
    al novembre 1987, della eventuale presentazione e
    dell'avvenuta definizione di domanda di condono da parte
    delle aziende.
     I criteri suesposti trovano applicazione anche per la
 definizione di eventuali situazioni di arretrato concernenti
 il rimborso dei saldi passivi, riferiti a periodi da gennaio
 1986 in poi.
     Per il rimborso dei saldi relativi a denunce di competenza
 anteriore al 1986, continueranno ad essere osservate le
 disposizioni amministrative vigenti anteriormente alla
 presente circolere.
     Si fa presente infine che e' in corso di predisposizione
 apposita procedura automatizzata per il calcolo degli
 interessi sui saldi passivi rimborsati in ritardo (art.1, 1
 comma, L.29 febbraio 1980, n.33). A tale proposito si precisa
 che gli interessi in questione, la cui corresponsione avverra'
 in vigenza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive
 modificazioni e integrazioni, non vanno assoggettati alla
 ritenuta fiscale d'acconto quale che sia la natura del datore
 di lavoro (art.41, lett.h), intedendosi con cio' superate le
 disposizioni distintive risultanti dalle circolari n.702
 RCV-n.255 B. del 24 0ttobre 1981 (1) e n. 707 RCV- n.257 B.
 del 30 dicembre 1981 (2).
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to BILLIA
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 (1) V. atti ufficiali, 1981, pag. 2473
 (2) V. atti ufficiali, 1981, pag. 2983