900302 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E.A.D. PROGETTO DM Circolare n. 52 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI denunce contributive aziendali: rimborso saldi passivi e note di rettifica a credito aziende. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E.A.D. PROGETTO DM Roma, 2 marzo 1990 Circolare n. 52 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: denunce contributive aziendali: rimborso saldi passivi e note di rettifica a credito aziende. Nell'ambito delle iniziative volte alla normalizzazione del lavoro nell'area della riscossione contributi, sono state individuate alcune semplificazioni da adottare, da parte delle unita' periferiche, in ordine all'accertamento della pagabilita' per il rimborso dei saldi passivi risultanti dalle denunce contributive aziendali nonche' per il rimborso delle note di rettifica a credito delle aziende. Si indicano pertanto gli adempimenti a cui le Sedi devono far luogo al fine di stabilire detta pagabilita': 1) esame della correntezza contributiva dell'azienda limitatamente ai periodi dal 1 gennaio 1986, riscontrando che non vi siano periodi scoperti di contribuzione, ovvero eventuali scoperture non giustificate da sospensione o interruzione dell'attivita' aziendale, ovvero ancora da svolgimento di attivita' senza lavoratori dipendenti; 2) consultazione dell'archivio recupero crediti, al fine di eccertare le eventuali partite creditorie per l'Istituto, non ancora regolarizzate; - 1 - 3) accertamento, per le denunce relative a periodi anteriori al novembre 1987, della eventuale presentazione e dell'avvenuta definizione di domanda di condono da parte delle aziende. I criteri suesposti trovano applicazione anche per la definizione di eventuali situazioni di arretrato concernenti il rimborso dei saldi passivi, riferiti a periodi da gennaio 1986 in poi. Per il rimborso dei saldi relativi a denunce di competenza anteriore al 1986, continueranno ad essere osservate le disposizioni amministrative vigenti anteriormente alla presente circolere. Si fa presente infine che e' in corso di predisposizione apposita procedura automatizzata per il calcolo degli interessi sui saldi passivi rimborsati in ritardo (art.1, 1 comma, L.29 febbraio 1980, n.33). A tale proposito si precisa che gli interessi in questione, la cui corresponsione avverra' in vigenza del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni e integrazioni, non vanno assoggettati alla ritenuta fiscale d'acconto quale che sia la natura del datore di lavoro (art.41, lett.h), intedendosi con cio' superate le disposizioni distintive risultanti dalle circolari n.702 RCV-n.255 B. del 24 0ttobre 1981 (1) e n. 707 RCV- n.257 B. del 30 dicembre 1981 (2). IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA ------------------ (1) V. atti ufficiali, 1981, pag. 2473 (2) V. atti ufficiali, 1981, pag. 2983