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930305
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 59.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Retribuzioni convenzionali imponibili ai sensi
dell'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, da
valere dal 1  gennaio 1993 per i lavoratori
italiani occupati all'estero in Paesi
extracomunitari con i quali non vigono accordi di
sicurezza sociale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 4 marzo 1993       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 59.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Retribuzioni convenzionali imponibili ai sensi
         dell'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, da
         valere dal 1  gennaio 1993 per i lavoratori
         italiani occupati all'estero in Paesi
         extracomunitari con i quali non vigono accordi di
         sicurezza sociale.
Allegato
     A  seguito  di quanto comunicato con messaggio n. 42586
del 1 .2.1993 si trasmette copia del  DM  13  gennaio  1993,
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale n. 23 serie generale,
del 29 gennaio 1993 che ha determinato, per l'anno in corso,
i valori delle retribuzioni convenzionali da prendere a base
ai fini del calcolo dei contributi dovuti,  ai  sensi  della
legge  3  ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni ed
integrazioni, per le assicurazioni obbligatorie a favore dei
lavoratori    italiani   operanti   all'estero,   in   Paesi
extracomunitari con i quali non vigono accordi in materia di
sicurezza sociale.
     Le  retribuzioni  di cui al decreto citato sono utiliz-
zabili, come  e'  noto,  anche  per  la  liquidazione  delle
prestazioni economiche di malattia e maternita' per le quali
siano da prendere a  riferimento  le  retribuzioni  relative
all'anno 1993.
     Come  per  gli  anni  scorsi, il decreto stesso prevede
(art.  2  e  3)  fasce  di  retribuzione  convenzionale  per
particolari categorie di lavoratori,  nonche'  modalita'  di
determinazione  della  retribuzione  giornaliera nel caso di
assunzione o cessazione del rapporto o trasferimento  inter-
venuti nel corso del mese.
     In  merito  all'applicazione  delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 3 del Decreto suddetto, si  richiamano  le
precisazioni  fornite  con circolari n. 141 R.C.V. 20 giugno
1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to BILLIA
Per   problemi  tecnici  gli  allegati  non  possono  essere
acquisiti; si rinvia, pertanto, al supporto cartaceo.