930305 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 59. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Retribuzioni convenzionali imponibili ai sensi dell'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, da valere dal 1 gennaio 1993 per i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 4 marzo 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 59. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Retribuzioni convenzionali imponibili ai sensi dell'art. 4 della legge 3 ottobre 1987, n. 398, da valere dal 1 gennaio 1993 per i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Allegato A seguito di quanto comunicato con messaggio n. 42586 del 1 .2.1993 si trasmette copia del DM 13 gennaio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 serie generale, del 29 gennaio 1993 che ha determinato, per l'anno in corso, i valori delle retribuzioni convenzionali da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi dovuti, ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni, per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi in materia di sicurezza sociale. Le retribuzioni di cui al decreto citato sono utiliz- zabili, come e' noto, anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per le quali siano da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 1993. Come per gli anni scorsi, il decreto stesso prevede (art. 2 e 3) fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori, nonche' modalita' di determinazione della retribuzione giornaliera nel caso di assunzione o cessazione del rapporto o trasferimento inter- venuti nel corso del mese. In merito all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto suddetto, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990. IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA Per problemi tecnici gli allegati non possono essere acquisiti; si rinvia, pertanto, al supporto cartaceo.