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890617
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
CIRCOLARE N. 64
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Salari
medi e convenzionali e altre retribuzioni.
SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO - LEGALI
ROMA, 31 MARZO 1989                    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
CIRCOLARE N. 64                        e, per conoscenza:
                                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Salari
         medi e convenzionali e altre retribuzioni.
    Si indicano in appresso, ai  fini  della  necessaria  regolarita' delle
relative   erogazioni,   gli  importi  giornalieri  su  cui  devono  essere
calcolate,  per  le  singole  categorie  di  lavoratori   interessati,   le
prestazioni economiche di malattia e di maternita' per eventi indennizzabili
sulla base di periodi di paga compresi nell'anno 1989.
1) Lavoratori  soci  di societa' e di enti cooperativi anche di fatto.D.P.R.
   30 aprile 1970, n. 602.
   Per i lavoratori suddetti, in applicazione della normativa vigente circa
   il  limite  minimo  della  retribuzione  giornaliera - art. 1, comma 4ø,
   della legge 26. 9. 1981, n. 537 e art. 5, comma 19ø, della legge 19. 12.
   1984,  n.  863  - i trattamenti economici previdenziali di cui trattasi,
   relativi ad eventi  indennizzabili  sulla  scorta  di  periodi  di  paga
   inclusi  nell'anno  1989,  sono  da  liquidare, nella misura percentuale
   prevista, sulla base di lire 23. 290 (1).
   Trattandosi  di  retribuzioni  minime  e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,
   l'adeguamento  al  livello  superiore  che  dovesse  essere in prosieguo
   stabilito dai relativi decreti. Le Sedi,  nel  dare  notizia  di  quanto
   precede  alle  societa' ed  enti  cooperativi  interessati,  disporranno
   altresi' per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di
   cui trattasi eventualmente gia' liquidate con le precedenti misure.
N O T A :
(1) V. circolare n. 15 RCV del 17. 1. 1989. Nella situazione, va  applicato
    il  meccanismo  previsto  dalla  legge n. 537/81, risultando di importo
    inferiore (œ. 22. 615) "minimo dei minimi" ottenuto secondo il criterio
    stabilito dalla legge n. 863/84.
2) Lavoratori portuali.
   Per quanto concerne i lavoratori portuali, le prestazioni economiche  di
   malattia  e  di  maternita' liquidabili  sulla scorta di periodi di paga
   compresi nell'anno 1989, devono essere corrisposte - salvo conguaglio  -
   nella   misura   percentuale   prevista,   su   lire   32.740,   livello
   corrispondente al limite minimo  di  retribuzione  valevole  per  l'anno
   stesso,  ai  fini contributivi ed erogativi, per il settore "industria",
   qualifica  "operaio",  adeguato  a  norma  della  legge   n.537/81,   da
   applicare,  nella  circostanza,  per  le medesime considerazioni esposte
   NELLA Nota 1.
   Le Sedi sono  incaricate  di  dare  tempestiva  notizia  delle  presenti
   istruzioni  alle  Compagnie e Gruppi portuali ai fini delle liquidazioni
   e/o  riliquidazioni  che  dovessero  rendersi  necessarie,   provvedendo
   direttamente nei casi previsti di pagamento a cura dell'Istituto.
3) Lavoratori agricoli a tempo determinato.
   Per i lavoratori predetti, nelle more della  pubblicazione  dei  decreti
   recanti  i  salari  convenzionali  da  valere  per  l'anno  in corso, le
   indennita' di malattia e di maternita' devono essere calcolate,  in  via
   provvisoria  e salvo conguaglio, in base alle retribuzioni convenzionali
   (v. circ. n.198 PMMC del 29.9.1988) in vigore per l'anno 1988.
4) Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
   A  decorrere  dal  1øgennaio  1989  le retribuzioni orarie convenzionali
   relative alla categoria in argomento, per effetto dell'art.1 della legge
   n.895  del  30 dicembre 1980, sono, come noto, variate in relazione alle
   variazioni dell'indice del costo della vita in applicazione  dell'art.19
   della legge 30 aprile 1969, n.153.
   Di  dette misure dovra', pertanto, tenersi conto, nei casi di prestazioni
   economiche di  maternita' da  erogare  sulla  base  di  retribuzioni  di
   pertinenza dell'anno 1989.
   Si  rammenta  ad  ogni  buon  conto  che,  per  le  diverse  classi,  la
   retribuzione convenzionale oraria da considerare e' pari a:
   - œ. 3.340, per le retribuzioni effettive fino a œ. 4.740.
   - œ. 4.740, per le retribuzioni effettive da œ. 4.741 a œ. 7.100.
   - œ. 7.100, per le retribuzioni effettive superiori a œ. 7.100.
5) Lavoratrici  coltivatrici  dirette,  mezzadre  e  colone,  autonome  del
   commercio e autonome dell'artigianato.
   Per gli eventi indennizzabili nell'anno 1989, ai fini del calcolo  delle
   prestazioni  previste  dalla  legge  n.546/1987,  debbono essere presi a
   riferimento i seguenti parametri:
   a) lavoratrici  coltivatrici  dirette,  colone  e  mezzadre:  œ. 35.490,
      corrispondenti al limite minimo di retribuzione  giornaliera  fissato
      per  l'anno  1988 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (cfr.
      punto 2 della circolare n.96 RCV del 9 maggio 1988);
   b) lavoratrici autonome artigiane: œ. 37.380, corrispondenti  al  limite
      minimo  di  retribuzione  giornaliera  fissato per l'anno 1989 per la
      qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. allegato  1  tabella  A
      della circolare n.15 RCV del 17 gennaio 1989);
   c) lavoratrici  autonome  esercenti  attivita' commerciali:  œ.  32.740,
      corrispondenti al limite minimo di retribuzione  giornaliera  fissato
      per  l'anno  1989  per  la qualifica di impiegato del commercio (cfr.
      allegato 1 tabella A della circolare n.15 RCV del 17 gennaio 1989).
6) Retribuzioni effettive inferiori ai minimali di retribuzione.
   In  relazione  ad alcuni quesiti pervenuti in ordine alla determinazione
   delle prestazioni economiche di malattia e di maternita' da erogare  nei
   casi  in  epigrafe  (per i quali, ovviamente, non siano previsti "salari
   convenzionali"), si ribadisce, come indicato al punto 3 della  circolare
   n.134398  AGO/9  del  10.1.1983,  che,  nelle  situazioni  in  esame,  i
   trattamenti economici  di  cui  trattasi  vanno  commisurati  alla  paga
   effettiva  percepita  dal  lavoratore,  essendo  i  minimali retributivi
   previsti ad altri fini.
   E', del resto,  da  considerare  che,  diversamente,  la  corresponsione
   dell'indennita' di malattia o di maternita' al lavoratore assente per tali
   cause potrebbe dar luogo a  benefici  superiori  a  quelli  realizzabili
   mediante   l'espletamento   dell'attivita'  lavorativa,   con  possibili
   distorsioni nel sistema;  cio' non  sarebbe  neppure  in  linea  con  la
   funzione della prestazione economica, sostitutiva della retribuzione.
                                  IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                            BILLIA