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910327
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE MALATTIA E
MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO LEGALI
AREA SANITARIA MALATTIA
E MATERNITA'
AVVOCATURA CENTRALE
DIREZIONE CENTRALE PER
LA POLITICA ORGANIZZATIVA
Circolare n. 85
Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Ai Coordinatori Generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori Generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e per conoscenza
Ai Consiglieri di Amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Indennita' di malattia durante i periodi di cure idrotermali.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ECONOMICHE MALATTIA E
MATERNITA' E CONTROLLI
MEDICO LEGALI
AREA SANITARIA MALATTIA
E MATERNITA'
AVVOCATURA CENTRALE
DIREZIONE CENTRALE PER
LA POLITICA ORGANIZZATIVA
Roma, 27 marzo 1991             Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Circolare n. 85                 Ai Coordinatori Generali, centrali e
                                   periferici dei Rami professionali
                                Ai Primari Coordinatori Generali e
                                   primari Medico legali
                                Ai Direttori dei Centri operativi
                                   e per conoscenza
                                Ai Consiglieri di Amministrazione
                                Ai Presidenti dei Comitati regionali
                                Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Indennita' di malattia durante i periodi di cure idrotermali.
 Come   e'  noto,  con  sentenza  n.559  del  10/18  dicembre  1987,  la  Corte
Costituzionale  ha,  tra  l'altro,  dichiarato  non  fondate  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.13,  comma  3,  del  D.L.  12  settembre
1983, n.463, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11  novembre  1983,
n.638,  sollevate  da  alcuni  giudici  di  merito  con  riferimento agli artt.
3,32,36 e 38 della Costituzione;  cio'  nella  considerazione  che  l'affezione
per  la  quale  si  e'  accertata l'effettiva esigenza di cure idrotermali con-
templata  dall'art.  13  predetto  rientra  -  conformemente   all'orientamento
giurisprudenziale  prevalente  della  Corte  di  Cassazione  -  nel concetto di
malattia tutelabile ex art. 2110 c.c.,  con  conseguente  diritto  al  relativo
trattamento economico.
 Anche  la  Corte  di  Cassazione  a  Sezioni  Unite(sentenza  17 ottobre 1988,
n.5634, Banca Naz.  dell'Agric.  c.  Faraoni,    ed  altre  successive)  si  e'
pronunciata  nel  senso  di  una  sostanziale  equiparazione  dell'assenza  per
cure  idrotermali  alla  assenza  per  malattia  comune,osservando  come   alla
stregua   delle   vigenti   disposizioni   legislative   sia   richiesta   "  a
giustificazione dell'assenza per cure  idrotermali,  l'esistenza  nel  soggetto
di  uno  stato  patologico  (di  solito  a  decorso  cronico o recidivante), il
quale, pur non determinando di per se' una  diretta  ed  immediata  incapacita'
alla    prestazione   lavorativa,   rende   tuttavia   questa   temporaneamente
inesigibile per l'accertata  necessita',  non  dilazionabile  fino  alle  ferie
annuali  o  ai  congedi  ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici
trattamenti idrotermali  agli  indicati  fini  terapeutici  e,  come  precisato
dalla   legge   del  1983,  anche  riabilitativi".  Prosegue,poi,  la  sentenza
affermando  che    gli  anzidetti  trattamenti   idrotermali   "devono   essere
riconosciuti  idonei,  dalla  motivata  prescrizione  medica, in relazione alla
natura ed entita' del diagnosticato stato patologico,  sia  pure  pregresso,  e
secondo  un  criterio  di  ragionevole  probabilita'  scientifica, a ricondurre
in via generale a migliori condizioni fisiologiche  le  disfunzioni  di  organi
ed  apparati  colpiti  dalla  malattia,  ovvero  a  coadiuvare  il  processo di
ripristino totale o parziale della  loro  compromessa  funzionalita',  e  tali,
per  la  loro  efficacia,  da  doversi  eseguire  con conveniente tempestivita'
nel periodo extra feriale".
 In   seguito,   con   sentenza   n.   297   del   14/19.6.1990,    la    Corte
Costituzionale  ha  escluso  ogni  contrasto  tra  la  norma di cui all'art.13,
comma 3 della  legge  638/83  "come  interpretata  dalle  Sezioni  unite  e  il
dettato  costituzionale  indicato  da  questa  Corte  nella sentenza n. 559 del
1987", precisando che il  criterio  guida,  per  entrambe  le  Corti  "discende
dalla  correlazione  tra  efficacia  e  tempestivita' delle cure, nel senso che
si richiede  non  gia'l'assoluta  necessita'  di  cure  immediate,  o  comunque
anticipate  rispetto  alle  ferie,  bensi' la loro maggiore utilita' ai fini di
un piu' efficace conseguimento  degli  obiettivi  terapeutici  o  riabilitativi
di  volta  in  volta  perseguiti".  La  maggior  efficacia  di  un  trattamento
termale  tempestivo,  aggiunge  la  Corte,  va  misurata,  sul  piano  clinico,
"sulla  funzione  terapeutica  o  riabilitativa  complementare  che esso per lo
piu' svolge"; sul piano giuridico "il  diritto  a  fruire  di  cure  tempestive
sussiste  non  solo  quando,  a giudizio del sanitario, se ne possa ricavare un
beneficio (o evitare un danno) immediato, ma  in  tutti  i  casi  in  cui  esse
appaiono  piu'  utili  ed  efficaci  rispetto allo scopo cui sono preordinate".
Eventuali  difficolta'  sul  piano  probatorio,  sottolinea  ancora  la  Corte,
"possono  agevolmente  risolversi  sol  che  i  sanitari  preposti adempiano al
dovere che da esso deriva  di  esprimere  uno  specifico  e  motivato  giudizio
sulla  maggiore  efficacia  ed  utilita'  della  cura, se effettuata in periodo
extraferiale".
 Si ricorda che  il  comma  3  dell'art.  13  della  legge  n.638/1983  citata,
prevede,  per  i  dipendenti  pubblici e privati la possibilita' di concessione
di  prestazioni  idrotermali  "fuori  dei  congedi  ordinari  e   delle   ferie
annuali,    esclusivamente    per    effettive    esigenze    terapeutiche    o
riabilitative,   su   motivata   prescrizione   di   un   medico    specialista
dell'Unita'  Sanitaria  Locale,  ovvero,  limitatamente  ai  lavoratori avviati
alle cure dall'INPS o dall'INAIL  (1),  su  motivata  prescrizione  dei  medici
dei predetti Istituti".
 La  norma  in  esame  pone  altre  condizioni  nella materia, stabilendo che i
permessi per fruire delle prestazioni in  questione  non  possono  superare  il
periodo  di  quindici  giorni  l'anno (comma 4) e che tra i periodi di cura e i
congedi ordinari e ferie annuali deve  intercorrere  un  intervallo  di  almeno
quindici giorni (comma 5).
 Con   legge  25  gennaio  1990,  n.8,  di  conversione  del  D.L.  25.11.1989,
n.382,  sono  stati  poi   introdotti   ulteriori   limiti   di   erogabilita':
all'art.1,  comma  8,  e'  previsto, infatti, che: "Per i lavoratori dipendenti
che effettuano le  cure  termali  al  di  fuori  del  periodo  di  ferie  o  di
congedo   ordinario   la  prestazione  deve  iniziare  entro  30  giorni  dalla
richiesta del medico curante.  Le  prestazioni  termali  di  natura  preventiva
erogate dall'INPS non danno titolo all'indennita' economica di malattia".
 Tutto   cio'   premesso,   per  l'adeguamento  al  principio  enunciato  nelle
sentenze citate ed alla luce del quadro normativo  attuale,  si  forniscono,  a
scioglimento  della  riserva  da  ultimo  formulata  con  circolare  n.156  del
19.7.1989,  i  criteri  applicativi,  come  identificati   dal   Consiglio   di
Amministrazione  con  la  deliberazione  allegata,  da valere per l'erogazione,
ai  lavoratori  appartenenti  a  categorie  aventi  diritto  all'indennita'  di
malattia,  delle  prestazioni  economiche  di cui trattasi durante i periodi di
cure idrotermali.
I  Cure iniziate a decorrere dal 31.3.1989
   1) Generalita' e condizioni
 La  citata  legge  n.8/1990  stabilisce  che:  "Restano  validi  gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti  prodotti  ed  i  rappor-
ti  giuridici  sorti  sulla  base  del decreto legge 25 marzo 1989, n.111, del-
l'art. 1 del decreto legge 27 aprile  1989,  n.152,  e  dei  decreti  legge  29
maggio  1989,  n.199,  28  luglio  1989, n.265, e 25 settembre 1989, n.329", di
contenuto  analogo (2), non convertiti in  legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali.
 Considerato  quanto  sopra  e  che  tra  i  suddetti  provvedimenti  non vi e'
soluzione temporale di continuita', le istruzioni  che  seguono  sono  pertanto
applicabili,  nei  limiti  della  prescrizione  annuale  vigente nella materia,
ai periodi di cure idrotermali iniziate a  decorrere  dal  31.3.1989,  data  di
entrata in vigore del decreto legge 25.3.1989, n.111.
 Le  prestazioni  economiche  di  malattia  sono  erogabili  nei  confronti dei
soggetti aventi diritto all'indennita' stessa ai  quali  siano  state  concesse
prestazioni  idrotermali  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  3  della  legge  n.
638/83. Le cure sono da intendersi autorizzate  ai  sensi  di  legge,  come  da
giurisprudenza  dalle  Corti  anzicennate,  quando  il  medico  specialista USL
della  branca  esprima,  nelle  singole  situazioni,  un  giudizio  -   dandone
formale  motivata  indicazione  sulla  certificazione  di competenza - non solo
circa  l'esistenza  dello  stato  patologico  e   della   specifica   idoneita'
terapeutica  o  riabilitativa  della  cura,  ma  anche  in ordine alla maggiore
efficacia ed utilita', agli  indicati  fini  terapeutici  o  riabilitativi,  di
esecuzione della cura stessa in periodo extraferiale.
 Fermo    restando   quanto   sopra   e   tenuto   conto   delle   disposizioni
legislative  vigenti,  dovranno  pertanto  essere  esclusi  dal  riconoscimento
dell'indennita' di malattia posta a carico dell'INPS:
a) le  cure  per  le  quali  non  sia  attestata  dalla  USL la sussistenza dei
 requisiti stabiliti dall'art. 13, comma 3 della legge n. 638/83, ivi comprese,
 ovviamente, le cure meramente preventive .
   Per l'individuazione dei requisiti stessi vds. sopra.
   Il  concetto di cure preventive e' stato definito dalla Corte Costituzionale
 (ordinanza n.459 del 26.9-16.10.1990: "prestazioni idrotermali... destinate  a
 prevenire una malattia non ancora insorta").
b) i periodi di cura eccedenti i quindici giorni  per  anno  solare  (comma  4,
 art.13 citato);
c) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di intervallo di  almeno
 quindici  giorni  con  i congedi ordinari o le ferie (comma 5, art. 13 citato)
 (3).  Non sara' neppure da riconoscere,  fatta  salva  una  eventuale  diversa
 indicazione  del legislatore, come ipotizzata dalla Corte Costituzionale nella
 citata sentenza n.297/1990, l'indennizzabilita' nei casi di  cure  idrotermali
 iniziate  in  completa contemporaneita' con periodi di ferie (di durata pari o
 inferiore al ciclo di cura) gia' programmati (4);
d) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (comma 6, art.
 13 citato).
   Stanti  le  considerazioni espresse sul punto sia dalla Corte Costituzionale
 che dalla Corte di Cassazione, l'esclusione deve intendersi riferita  anche  a
 quelle  concesse  agli  invalidi  civili  e  alle  altre categorie di invalidi
 indicati nel predetto comma 6;
e) le  cure  iniziate oltre 30 giorni dalla richiesta del medico curante (comma
 8, art. 1 legge n.8/1990).
   L'espressione  "medico  curante", secondo anche gli indirizzi interpretativi
 assunti dal Ministero della Sanita', e'  da  riferire  al  medico  specialista
 U.S.L. della branca;
f) i periodi di cura comunque retribuiti (art.6, legge n.138/1943);
g) le  cure  concesse  dai  medici  dell'INAIL  (artt.5  e  6, legge n.138/1943
 citata).
   Durante il periodo di cura l'interessato, titolare di rendita per inabilita'
 parziale  permanente,  ha  infatti  diritto,   a   carico   dell'INAIL,   alla
 integrazione della rendita stessa fino all'importo dell'indennita' giornaliera
 per inabilita' temporanea;
h) le cure erogate dall'INPS (comma 8, art.1 legge n.8/1990 citata).
   Cio' in quanto, nel caso,  e'  gia'  previsto  altro  trattamento  economico
 previdenziale a carico dell'Istituto (prestazione alberghiero- termale e spese
 di viaggio)(5). La norma  e'  da  intendersi  di  portata  generale  e  sara',
 pertanto,applicata   a   tutte  le  categorie  di  lavoratori  aventi  diritto
 all'indennita' di malattia, compresi, quindi, beninteso per le cure iniziate a
 decorrere dal 31.3.1989, i lavoratori autoferrotranvieri dipendenti da aziende
 tenute all'applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n.148 e relativi  allegati  e
 che  abbiano aderito all'accordo nazionale del 29.10.1963 (vds anche messaggio
 n.26702 del 18.4.1989 e circ. n.156 del 19.7.1989).
 Gli  anzidetti  aspetti,  con  particolare  riferimento  alla  necessita',  da
parte  delle  UU.SS.LL.,  della  verifica dell'esistenza di tutti i presupposti
stabiliti  dalla  legge,  tenendo  conto  pure  dei  sopra  indicati  requisiti
identificati  nelle  citate  sentenze  a  giustificazione della fruibilita', in
periodi  extraferiali,  delle  cure  idrotermali-da   correlare,   quindi,   ad
affezioni  di  riconosciuta  rilevanza  -, sono stati esplicitamente richiamati
all'attenzione   del   Ministero   della   Sanita',    richiedendo    ulteriori
conseguenti interventi nei confronti degli Assessorati Regionali.
 Secondo   precedente  specifica  richiesta  al  Dicastero  predetto,  dovrebbe
essere  gia'  operante   l'inserimento   di   apposite   "avvertenze"   per   i
lavoratori  interessati,  sulla  documentazione  di  autorizzazione  alle  cure
rilasciata  dalla  U.S.L.,  circa  il  termine  entro  cui  iniziare  le   cure
stesse.
 Precisato   che   l'Istituto  non  riconoscera'  il  diritto  alla  indennita'
nei casi  carenti  anche  di  uno  dei  requisiti  di  motivazione  individuati
dalle   Corti,  tenuto  conto  degli  oneri  impropri  che  graverebbero  sulla
finanza pubblica con una impostazione  non  strettamente  aderente  alle  linee
di  indirizzo  manifestate  dalle  Corti  stesse,  sono  state  anche auspicate
direttive affinche',  da  parte  delle  UU.SS.LL.,  risultino  operati  attenti
controlli   in  ordine  alla  reale  esecuzione  della  terapia  in  argomento,
previa  individuazione  di  un    adeguato  sistema  di   registrazione   della
presenza  alle  cure  degli  interessati,  consentendo,  altresi', all'Istituto
analoghe verifiche per la parte amministrativa di competenza.
 Parallellamente,  a  livello  di   Sedi   regionali,   non   dovranno   essere
trascurate,   ad   ogni  buon  conto,  analoghe  dirette  iniziative  presso  i
competenti Assessorati alla Sanita'.
 Si  richiama  infine  l'attenzione  di  codeste  Sedi  circa   le   necessarie
sintonie  sulla  materia  affinche'  eventuali  scostamenti  ed anomalie di cui
si venga a conoscenza nell'ambito della piu'  generale  attivita'  di  control-
lo   gestionale,   abbiano  adeguato  seguito  nelle  dovute  Sedi  (UU.SS.LL.,
Assessorati alla Sanita', Autorita'  Giudiziaria  -  nei  casi  previsti  dagli
artt. 331 e 332 c.p.p.-,ecc.).
 2) Criteri e modalita' di erogazione
 Ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al  precedente paragrafo 1), si pre-
cisa quanto segue.
 Nell'arco  del   suddetto   periodo   massimo   di   quindici   giorni   (vedi
lett.b),  sono  da  ritenersi  indennizzabili, nel rispetto delle norme genera-
li vigenti per la categoria  di  appartenenza  del  lavoratore  in  materia  di
erogazione  delle  prestazioni  economiche  di  malattia e per le affezioni che
rientrano nella sfera di competenza  dell'Istituto  (vedi  lett.  g),  le  sole
giornate  in  cui  la  cura  e'  stata  effettivamente  praticata, previa auto-
rizzazione della  U.S.L.,  ricomprendendosi  in  tale  accezione  -  ovviamente
per  le  categorie  in  cui  cio'  rilevi  (aventi diritto all'indennita' nelle
giornate festive) - anche le domeniche e  le  eventuali  festivita'(6)  incluse
nel  periodo  suddetto,  durante  le quali e' generalmente prevista la chiusura
dello  stabilimento  termale.  Tale   conclusione   puo'   valere   anche   per
eventuali  altre  giornate  di  interruzione,  per motivi vari, del servizio da
parte  dello  stabilimento   stesso.Qualora   lo   stabilimento   non   osservi
chiusure    festive,    poiche'    le    cure    devono    essere    effettuate
consecutivamente,  dovranno,  ai  fini  dell'indennizzabilita',   prendersi   a
riferimento  i  primi  12  giorni  di calendario (vds. anche in appresso).  Per
i    lavoratori    autoferrotranvieri    dipendenti    da    aziende     tenute
all'applicazione  del  R.D.  n.148/1931  ed  aderenti all'accordo nazionale del
29.10.1963,   considerato   che   detta   normativa   ha   inteso   autorizzare
l'erogazione  del  sussidio  di  malattia  per  un  "periodo di cure termali" e
non gia' per un "periodo  di  malattia",  sono  da  confermarsi  le  precedenti
disposizioni  emanate  con  circolare  n.  43  PMMC/92  del 9.4.1987 (punto 2.6
del  paragrafo  B)a  proposito  delle   giornate   di   viaggio   (oltre   che,
ovviamente,  delle  giornate  festive  di  chiusura  dello  stabilimento). Sono
invece soggetti alla  regolamentazione  prevista  dalla  presente  circolare  i
dipendenti  di  quelle  aziende  che  non hanno aderito al predetto accordo del
1963 e che hanno  diritto  solo  alle  prestazioni  di  cui  al  Regio  Decreto
n.148/1931.
 Vanno,  pertanto,  esclusi  dall'indennizzo,  pure  se  compresi  nel  periodo
globale di effettuazione ed entro il massimo di quindici giorni:
- i  primi  tre  giorni  (c.d.  periodo  di  carenza), fatta salva l'ipotesi di
 malattia gia' in atto (7) al momento iniziale delle cure.
  Si   rammenta  che  per  i  lavoratori  autoferrotranvieri  suddetti  cui  si
 applica  l'accordo  nazionale  del  29.10.1963,  la  "carenza"  e'  a   carico
 dell'Istituto  nella  misura  del  50%  (vds.  punto 2.5 del paragrafo B della
 citata circolare n. 43/1987);
 lavoratori autoferrotranvieri cui si applica l'accordo nazionale citato;
- eventuali giornate (salvo quanto sopra specificato a proposito delle giornate
 festive) in cui non  risulta  effettuata  la  cura.  Le  cure,  infatti,  sono
 concesse,  di  norma,  per  un numero di 12 applicazioni, da effettuarsi, come
 detto, continuativamente. Di regola, pertanto,  (sempreche'  nel  periodo  non
 ricorrano  anche  festivita' infrasettimanali) il trattamento termale dovrebbe
 concludersi il 13  giorno di  calendario  (se  il  ciclo  stesso  comincia  il
 lunedi')  o  il  14   giorno  (nel caso di inizio in altra giornata)(8). Se il
 periodo complessivo di cura attestato  e'  maggiore,  occorre  individuare  la
 giornata  (o  le giornate) di mancata effettuazione della terapia. In mancanza
 di indicazioni al riguardo, le giornate (o la giornata) da non indennizzare  -
 sempreche'  il  lavoratore  non  indichi  altra data (da comprovare) - saranno
 individuate  con  riferimento  alle  ultime   del   periodo   complessivo   di
 effettuazione  di  cura dichiarato. Va sottolineato che, in linea generale, il
 lavoratore deve effettuare il numero di applicazioni terapeutiche  prescritte.
 Potra'  pero'  essere  considerato valido un numero di applicazioni inferiore,
 con indennizzo delle sole giornate di terapia  effettivamente  praticata  (9),
 qualora  la sospensione temporanea o l'interruzione delle cure sia determinata
 da vera e propria malattia  sopravvenuta  (che  potra',  a  sua  volta  essere
 indennizzata   -   senza   nuova  applicazione  della  "carenza",  essendo  in
 continuazione con l'episodio di cura termale  -  in  presenza  dei  prescritti
 adempimenti  da  parte del lavoratore),oppure  da altri sopraggiunti motivi di
 ordine  sanitario  in  senso  piu'  lato  ("crisi   termale"   senza   sintomi
 obbiettivabili  o  ritenuta  insofferenza  alla  terapia, ecc.), da attestarsi
 comunque da  un  sanitario  del  luogo  di  cura,  ovvero,  infine,  anche  da
 situazioni  familiari  o  personali di particolare rilevanza, da comprovarsi a
 cura dell'interessato, non comportanti, comunque, incapacita'  lavorativa  per
 il  relativo periodo (periodo, quindi, come tale non indennizzabile). Anche in
 tale circostanza (prestazioni validamente eseguite, ma in numero  inferiore  a
 12)  potra'  porsi il problema della non indennizzabilita' di alcune giornate,
 da identificare secondo i criteri indicati (in  mancanza  di  altri  elementi,
 trattenuta degli ultimi giorni di cura fruiti).
  Al  di  fuori  delle ipotesi suddette l'interruzione o sospensione della cura
 sono  da  ritenersi  arbitrarie,  con  la  conseguenza  che   risultera'   non
 indennizzabile  tutto  il  periodo,  tenuto  conto che la cura stessa, per sua
 natura, non puo' sanitariamente  essere  gestita  in  proprio  dal  lavoratore
 (non  sono  infatti  autorizzate  singole  giornate  di  cura,  ma  un  intero
 "ciclo").
  In  relazione  a  quanto  precede  le  Sedi  regionali   richiederanno   agli
 Assessorati   alla   Sanita'   interventi   presso   le  USL  affinche'  nella
 documentazione predetta risultino indicati,  a  cura  dello  stabilimento,  il
 numero    complessivo   delle   cure   svolte   ed   i   giorni   di   mancata
 sottoposizione  alle  stesse,  escluse  le  domeniche  ed  altre   festivita',
 qualora  in  tali  giornate  lo  stabilimento  pratichi,  come  di  norma,  la
 chiusura: dovra' comunque essere rappresentata  la  necessita'  che,  in  caso
 contrario,  lo  svolgimento  del  servizio  nei  giorni  festivi  venga sempre
 esplicitamente segnalato sulla documentazione di cui trattasi.
  La  corresponsione  dei  trattamenti  economici  spettanti   avverra',   come
 anticipato con messaggio n.23978 del 12.4.1989, sulla base:
- di   copia   della  autorizzazione  alle  cure  e  della  prescrizione  dello
 specialista U.S.L. della branca (10), da inviare al datore di lavoro, nei casi
 previsti,  e  all'INPS  con  le  modalita' e nei termini stabiliti per l'invio
 della certificazione di malattia, decorrenti dalla data  di  effettivo  inizio
 delle   cure,   unitamente   alla   comunicazione   del   temporaneo  recapito
 eventualmente diverso da quello abituale, del  periodo  e  dello  stabilimento
 termale  prescelti,  nonche' dell'indirizzo abituale: dati, gli ultimi due, da
 indicare, ovviamente, solo se non risultano gia' dall'autorizzazione della USL
 (c.d.   "impegnativa").   L'adempimento,   in   vista  della  possibilita'  di
 accertamenti circa l'effettivo svolgimento  della  terapia,  e'  richiesto,  a
 modifica  di  quanto precisato nella circolare n.43 PMMC/92/1987, par.B, punto
 2.3.,anche da parte dei lavoratori autoferrotranvieri ivi disciplinati;
- della  documentazione  attestante   l'effettivo   svolgimento   delle   cure,
 rilasciata  dallo  stabilimento  termale,  da  inviare  con  la  tempestivita'
 connessa  al  riconoscimento  delle  prestazioni  economiche   richieste,   al
 datore di lavoro e all'INPS (11), dopo l'effettuazione della cura stessa.
 Le  Sedi  terranno  apposita  nota  delle  cure  idrotermali indennizzabili ai
sensi della presente circolare, sulla  scorta  della  documentazione  pervenuta
dagli  assicurati,  ai  fini  di  opportune  rilevazioni, su base annua, per la
valutazione degli oneri sostenuti dall'Istituto al titolo in argomento.
 Avuto riguardo alla  peculiarita'  delle  situazioni  in  esame,  nelle  quali
l'assenza  dal  lavoro  in  questione, sostanzialmente assimilabile all'assenza
per malattia, e'  comprovata  a  posteriori  dall'effettivo  svolgimento  delle
cure   -   cure,   peraltro,  preventivamente  autorizzate,  con  le  modalita'
stabilite dalla legge, dalla U.S.L. -  non  appaiono  da  prevedersi  in  linea
generale  (12),  durante  i  periodi  di fruizione delle stesse, da parte delle
Sedi, controlli direttamente finalizzati alla  verifica  dello  stato  morboso,
cosi'  come  si  ritiene  che  in  tale  periodo il lavoratore non e' tenuto ad
assicurare la propria reperibilita' durante le note fasce orarie.
 Si ribadisce comunque  la  necessita'  di  porre  in  essere,  d'intesa    con
le  UU.SS.LL.,  opportune  verifiche  in  ordine  alla  regolare  effettuazione
delle cure anche durante il relativo svolgimento.
 Si  chiarisce,  peraltro,  che  l'effettuazione  delle  cure  idrotermali   di
cui  trattasi  non  rileva  ai  fini  dell'interruzione dell'operativita' della
sanzione ex art. 5  della  legge  n.638/1983  che  esclude  dalla  applicazione
della   sanzione  stessa  solo  i  "periodi  di  ricovero  ospedaliero  o  gia'
accertati da precedente  visita  di  controllo":  non  essendo  l'effettuazione
delle  cure  in  questione  equiparabile  ne' all'una ne' all'altra delle indi-
cate ipotesi, restano, pertanto, fermi gli  effetti  sanzionatori  di  eventua-
li   assenze   ingiustificate   riscontrate  in  occasione  di  eventi  morbosi
insorti prima del periodo di cure ovvero  susseguenti al periodo stesso.
 Nel  caso  di  evento  morboso  preesistente  o  diverso  da  quello  che   ha
determinato   la   concessione,   da  parte  delle  UU.SS.LL.,  delle  cure  in
questione, dovranno poi essere controllati sia  la  "compatibilita'"  (13)  sia
che  lo  spostamento  nella  localita' termale non pregiudichi il decorso della
malattia, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 49  PMMC  -  n.  1043
ASMM/153 del 5.6.1987.
 Qualora   dalla  documentazione  pervenuta  risulti  che  nel  caso  specifico
non  sussistono  le  condizioni   di   indennizzabilita'   (es.:   mancanza   o
insufficienza   della   "motivazione"   dello  specialista  USL  della  branca;
prescrizione - da parte del medico di  base  o  dello  specialista  -  di  cure
climatiche  e  similari;  incompatibilita'  delle  cure  con  l'evento  morboso
preesistente; ecc.) la  non  riconoscibilita'  a  carico  dell'Istituto  dovra'
essere  notificata  al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  (a  quest'ultimo
all'eventuale indirizzo temporaneo) con ogni  immediatezza,  anche  ad  evitare
ulteriori  conseguenze  al  danno  che cio' comunque implica per l'interessato,
il quale, sia pure impropriamente, riteneva di essere  in  possesso  di  valida
autorizzazione  per  l'effettuazione  della  prestazione  in  questione  al  di
fuori delle ferie.
 Le prestazioni di  cui  trattasi  saranno  ovviamente  erogate  ai  lavoratori
con   le   modalita'   normalmente   previste  per  la  relativa  categoria  di
appartenenza  (anticipazione  a  cura  delle  aziende,  con  conguagli  con   i
contributi  dovuti,  ovvero  pagamento  diretto  nelle  ipotesi di cui all'art.
1, comma 6 della legge n.33/1980).
 Le  disposizioni  che  precedono  valgono,  previa  richiesta  del  lavoratore
(anche  se  nel  frattempo  cessato),  da  conservare  agli  atti dell'azienda,
anche  relativamente  ai  casi,  non  prescritti  o  per   i   quali   non   e'
intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato,  anteriori  alle  determinazioni
del Consiglio  di  Amministrazione  tenendo  presente  che  potranno,  in  tali
ipotesi,  essere  riconosciute  a  carico  dell'Istituto  anche  fattispecie di
cure nelle quali  la  maggiore  efficacia  ed  utilita'  dell'esecuzione  delle
stesse  in  periodo  extraferiale  possa presumersi essere stata effettivamente
individuata,  pure  se  motivata  in  maniera   piu'   generica,   dal   medico
specialista  della  USL  (ad  es.:con  indicazioni  del  genere  "sussistono  i
requisiti di cui all'art. 13 della legge n.638/83").
 Qualora sia gia'  trascorso  un  anno  dall'esecuzione  delle  cure  cui  sono
applicabili   le   istruzioni   della   presente   parte   (cure  iniziate  dal
31.3.1989), per  l'indennizzabilita'  delle  stesse  da  parte  dei  datori  di
lavoro  ed  i  conseguenti  conguagli  con i contributi, occorrera', oltre alla
predetta   richiesta   del   lavoratore,   anche   un    esplicito    benestare
dell'Istituto,  subordinato  all'esistenza  di  formali atti interruttivi della
prescrizione vigente  in  materia,  inoltrati  dagli  interessati  (o  da  loro
rappresentanti) all'Istituto medesimo.
 Con  riferimento  al  termine  prescrizionale  di  un  anno sopra indicato, si
ricorda  che  per  il  settore  degli  autoferrotranvieri  di   cui   al   R.D.
n.148/1931   valgono   regole   diverse   (vds.   messaggio  PMMC  n.33175  del
5.5.1989).
 Le  indennita',  anche  per  i  casi  pregressi  di  cui   trattasi,   saranno
corrisposte   per   conto   dell'Istituto  (se  del  caso  su  benestare  dello
stesso), a cura  delle  aziende,  secondo  le  norme  comuni  e  tenendo  conto
delle  istruzioni  che  precedono,  ferme  restando le necessarie registrazioni
rettificative sui documenti  aziendali:  contestualmente  si  provvedera'  agli
adempimenti    contributivi   conseguenti   all'eventuale   corresponsione   di
trattamenti a carico del datore di lavoro  (integrazioni  delle  indennita'  di
malattia anticipate, pagamento della carenza).
 Circa   le   modalita'   di   conguaglio,  i  relativi  dati  dovranno  essere
esposti unitamente a quelli delle  altre  indennita'  di  malattia  corrisposte
nel mese.
 Per  le  fattispecie  di  pagamento  diretto  per  le quali non sia intervenu-
ta  prescrizione,  agli  adempimenti  necessari  provvedera',  a  domanda   del
lavoratore,  l'Istituto,  che  avra'  cura  di  acquisire,  se  necessario,  le
notizie dal datore di lavoro. Anche  in  tale  ipotesi  la  circostanza  dovra'
trovare    conferma    in    parallele    registrazioni   rettificative   della
documentazione aziendale, se prevista.
II  Cure iniziate prima del 31.3.1989
   1)   Casi   verificatisi   tra  la  vigenza  della  legge  n.638/1983  e  il
30.3.1989
 La regolamentazione di cui  alla  parte  I  e'  applicabile,  su  istanza  del
lavoratore,  a  tutti  i  rapporti  pendenti  per  i quali sia ancora possibile
esercitare la tutela giudiziale  del  diritto  (non  siano  decorsi,  cioe',  i
termini  di  prescrizione  annuale  ovvero non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato).
 Considerato che  e'  ormai  trascorso  oltre  un  anno  dall'esecuzione  delle
cure  idrotermali  di  cui  al  presente  paragrafo, dovranno essere seguite le
indicazioni fornite al  precedente  paragrafo  2,  parte  I,  a  proposito  dei
casi   pregressi.  Vanno  tenute  presenti,  ovviamente,  le  precisazioni  ivi
formulate circa i  contenuti  della  "motivata  prescrizione",  ferma  restando
la  necessita'  di  idonea  documentazione  probatoria  inviata  in tempo utile
(prescindendo, peraltro, dai termini di notifica di  cui  alla  medesima  parte
I, paragrafo 2).
 Per    le  fattispecie  in  epigrafe,  non  essendo  state a suo tempo indivi-
duate le limitazioni  ora  previste,  sono  altresi'  inapplicabili  le  dispo-
sizioni di cui alla parte I, paragrafo 1), lett.e) e lett.h).
 2) Casi  verificatisi tra la vigenza della legge 7 agosto 1982, n.526 e quella
  della legge  638/1983
 Le disposizioni di cui  al  paragrafo  precedente  sono  riferibili  -  sempre
che,   ovviamente,   il   relativo   diritto  non  sia  prescritto  o  non  sia
intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato  -   anche   alle   assenze   del
lavoratore  per  cure  idrotermali  fruite nel regime dettato dall'art. 4 della
suddetta legge n.526/1982,  dai  DD.LL.  nn.2,59,176  e  317  del  1983  (tutti
decaduti)  e  dal  testo  originario  dell'art.  13  del  D.L.  n.463/1983, poi
modificato in sede di conversione in legge.
 Quanto sopra,  previa  verifica  della  sussistenza,  nei  singoli  casi,  del
diritto  all'indennita'  di  malattia  e delle condizioni e dei limiti in quel-
le norme stabiliti.
 Si  ricorda  al  riguardo  che  l'art.4  della  legge  n.526/1982,  in  vigore
dal  12.8.1982  al  10.1.1983,  disponeva  che  "l'aspettativa per malattia che
richiede  cure  idrotermali,  da  fruirsi  fuori  dei  congedi  ordinari,  puo'
essere  concessa  solo  se  la  malattia  sia  stata  accertata  e  la relativa
terapia autorizzata da medici dipendenti  dalla  Unita'  Sanitaria  Locale,  da
questa   indicati  tra  gli  specialisti  della  patologia  in  questione,  che
certifichino l'impossibilita' del rinvio delle  cure".I  DD.LL.  nn.  2,59,176,
317  e  463,  rispettivamente  del 10 gennaio, 11 marzo, 11 maggio, 11 luglio e
12 settembre 1983, prevedevano, invece,  la  concessione  di  cure  idrotermali
fuori   dei   congedi  ordinari  e  delle  ferie  annuali  "esclusivamente  per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative  connesse  a  stati  patologici
in   atto"  su  motivata  prescrizione  del  medico  specialista  della  USL  e
dell'INPS. Detta prescrizione poteva  essere  rilasciata  soltanto  dal  medico
specialista della USL, nel periodo di vigenza del D.L. n.2/1983.
 3) Casi verificatisi prima della vigenza della legge 526/1982
 Con  la  citata  sentenza  n.559,  la  Corte  Costituzionale  ha dichiarato la
illegittimita' costituzionale  dell'art.1,  comma  1,  lett.a)  ultimo  alinea,
del  D.L.  25  gennaio  1982,  n.16,  nel testo sostituito con l'articolo unico
della legge 25 marzo 1982, n.98, che stabiliva il  divieto  di  concessione  di
congedi straordinari per cure idrotermali.
 In   relazione  a  quanto  precede  pure  eventuali  periodi  di  assenza  dal
lavoro connessi a  cure  idrotermali  fruite  durante  il  periodo  di  vigenza
della  sopra  richiamata  normativa  potranno essere inclusi nell'area dell'in-
dennizzabilita',  secondo  le  indicazioni  di  cui  ai  paragrafi  precedenti,
qualora,  ovviamente,  il  relativo  diritto  non  sia  estinto per intervenuta
prescrizione (o sia intervenuta sentenza passata in giudicato).
ooo
 Su  tutti  gli  aspetti  di  rilevanza  per  le  aziende  e  per  i lavoratori
dovra' essere tempestivamente fornita  agli  stessi  adeguata  informativa  con
i consueti mezzi.
        IL DIRETTORE GENERALE
          Prof.Gianni Billia
-------------------------
Note
(1) Detta previsione di concedibilita' delle cure  da  parte  dei  medici  del-
 l'INAIL,  come  anche  di  seguito  precisato,  non  ha riflesso sulle presta-
 zioni economiche di malattia a carico dell'INPS.
(2) Le  differenze  formali  dei  testi  di alcuni dei decreti legge citati non
 comportano  difformita'  applicative  rispetto  alle   disposizioni   di   cui
 alle presenti istruzioni.
(3) Ai  fini  della  non  indennizzabilita',  e'  sufficiente  che  nell'ambito
 dell'intervallo  di  15  giorni  suddetto  sia  stato  fruito  anche  un  solo
 giorno  di  ferie  o  di  congedo  ordinario.  Il  rispetto  della  condizione
 sara'  curato  dal  datore  di  lavoro  per  le  prestazioni  a  conguaglio  e
 controllato  in  sede  di  verifiche  sull'operato  aziendale;  nei  casi   di
 pagamento diretto sara' attestato, ove necessario, dall'azienda.
(4) Nel  caso  non  sembrano,  per  definizione,   sussistere   i   motivi   di
 "conveniente   tempestivita'"   (Corte   di   Cassazione   a   Sezioni   Unite
 citata)  che  giustificano  l'effettuazione  delle  cure  al  di  fuori  delle
 ferie,   posto   che   quest'ultime   erano  state  fissate  proprio  in  quel
 periodo,  e  cio'  ancorche'  le  stesse  possano  non  coprire  temporalmente
 tutto il ciclo di terapia.
(5) L'espressione  "prestazioni  termali  di  natura  preventiva  erogate  dal-
 l'INPS"   deve   intendersi   riferita   genericamente   alla   loro  precipua
 finalita'   di   prevenzione   dell'invalidita'   pensionabile,   realizzabile
 proprio  con  la  cura  del  processo  morboso  che,  se  trascurato, potrebbe
 portare ad  uno  stato  invalidante.  Tutte  le  cure  "meramente  preventive"
 sono,   del   resto,   come   detto,   gia'   al  di  fuori  della  previsione
 normativa di cui al citato art. 13 della legge 638/1983.
(6) Si  ricorda  che  per  gli  impiegati del commercio la festivita' nazionale
 o   infrasettimanale   coincidente   con   la   domenica   non   va   comunque
 indennizzata.
(7) Nella circostanza, dovra' trattarsi  di  malattia  diversa  da  quella  che
 ha   determinato   la  concessione  delle  cure  ovvero  anche  della  stessa,
 purche'  compatibile  con  l'effettuazione  delle  cure  medesime  secondo   i
 criteri  forniti  con  circolare  n.49/1987.  E'  noto,  infatti,  che le cure
 termali   sono,   in   genere,   controindicate   nella   fase   acuta   della
 malattia,   come   anche   confermato   dalla   Corte   Costituzionale   nella
 sentenza di cui trattasi.
(8) In  entrambe  le  ipotesi,  comunque,  per  gli operai saranno indennizzate
 12  giornate,  diminuite,  ovviamente,  della  carenza  (salvo  che   trattisi
 di prosecuzione di malattia).
(9) Salva la carenza,ma comprese le festivita' incluse  nel  periodo,  per  gli
 impiegati del commercio, secondo le regole gia' viste.
(10)La  prescrizione  dovra'  contenere  i  sopra   indicati   requisiti,   con
 particolare   riferimento   a   quelli  motivazionali.  Dopo  i  gia'  cennati
 chiarimenti del Ministero della  Sanita'  che  ha  identificato,  ai  fini  di
 interesse,   il   curante  nel  medico  specialista,  si  rende  superflua  la
 trasmissione,  preannunciata  con  il  citato  messaggio   del   12.4.1989   ,
 della richiesta del medico di "base".
(11)La documentazione dovra' essere inviata  in  originale  all'INPS  nei  casi
 di  pagamento  diretto,  compresi,  ovviamente,  quelli  riferiti  ai  lavora-
 tori disoccupati o sospesi dal lavoro.
 compatibile  con  l'effettuazione   di   cure   idrotermali,   lo   stato   di
 incapacita'  al  lavoro  puo'  continuare  ad  essere  oggetto  di  visita  di
 controllo, secondo  le  norme  comuni,  al  fine  di  verificarne  l'esistenza
 e  la  durata;  se  in  tale  sede  ne  viene  riscontrata  la  cessazione, e'
 ovvio che  le  cure  idrotermali  "compatibili"  possono  comunque  continuare
 (ed essere indennizzate) fino al termine del ciclo di cura autorizzata.
(13)Vds note 7 e 12.