910327 SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO LEGALI AREA SANITARIA MALATTIA E MATERNITA' AVVOCATURA CENTRALE DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Circolare n. 85 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Ai Coordinatori Generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori Generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e per conoscenza Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Indennita' di malattia durante i periodi di cure idrotermali. SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO LEGALI AREA SANITARIA MALATTIA E MATERNITA' AVVOCATURA CENTRALE DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Roma, 27 marzo 1991 Ai Dirigenti Centrali e Periferici Circolare n. 85 Ai Coordinatori Generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori Generali e primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e per conoscenza Ai Consiglieri di Amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Indennita' di malattia durante i periodi di cure idrotermali. Come e' noto, con sentenza n.559 del 10/18 dicembre 1987, la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.13, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, sollevate da alcuni giudici di merito con riferimento agli artt. 3,32,36 e 38 della Costituzione; cio' nella considerazione che l'affezione per la quale si e' accertata l'effettiva esigenza di cure idrotermali con- templata dall'art. 13 predetto rientra - conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione - nel concetto di malattia tutelabile ex art. 2110 c.c., con conseguente diritto al relativo trattamento economico. Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite(sentenza 17 ottobre 1988, n.5634, Banca Naz. dell'Agric. c. Faraoni, ed altre successive) si e' pronunciata nel senso di una sostanziale equiparazione dell'assenza per cure idrotermali alla assenza per malattia comune,osservando come alla stregua delle vigenti disposizioni legislative sia richiesta " a giustificazione dell'assenza per cure idrotermali, l'esistenza nel soggetto di uno stato patologico (di solito a decorso cronico o recidivante), il quale, pur non determinando di per se' una diretta ed immediata incapacita' alla prestazione lavorativa, rende tuttavia questa temporaneamente inesigibile per l'accertata necessita', non dilazionabile fino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali agli indicati fini terapeutici e, come precisato dalla legge del 1983, anche riabilitativi". Prosegue,poi, la sentenza affermando che gli anzidetti trattamenti idrotermali "devono essere riconosciuti idonei, dalla motivata prescrizione medica, in relazione alla natura ed entita' del diagnosticato stato patologico, sia pure pregresso, e secondo un criterio di ragionevole probabilita' scientifica, a ricondurre in via generale a migliori condizioni fisiologiche le disfunzioni di organi ed apparati colpiti dalla malattia, ovvero a coadiuvare il processo di ripristino totale o parziale della loro compromessa funzionalita', e tali, per la loro efficacia, da doversi eseguire con conveniente tempestivita' nel periodo extra feriale". In seguito, con sentenza n. 297 del 14/19.6.1990, la Corte Costituzionale ha escluso ogni contrasto tra la norma di cui all'art.13, comma 3 della legge 638/83 "come interpretata dalle Sezioni unite e il dettato costituzionale indicato da questa Corte nella sentenza n. 559 del 1987", precisando che il criterio guida, per entrambe le Corti "discende dalla correlazione tra efficacia e tempestivita' delle cure, nel senso che si richiede non gia'l'assoluta necessita' di cure immediate, o comunque anticipate rispetto alle ferie, bensi' la loro maggiore utilita' ai fini di un piu' efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti". La maggior efficacia di un trattamento termale tempestivo, aggiunge la Corte, va misurata, sul piano clinico, "sulla funzione terapeutica o riabilitativa complementare che esso per lo piu' svolge"; sul piano giuridico "il diritto a fruire di cure tempestive sussiste non solo quando, a giudizio del sanitario, se ne possa ricavare un beneficio (o evitare un danno) immediato, ma in tutti i casi in cui esse appaiono piu' utili ed efficaci rispetto allo scopo cui sono preordinate". Eventuali difficolta' sul piano probatorio, sottolinea ancora la Corte, "possono agevolmente risolversi sol che i sanitari preposti adempiano al dovere che da esso deriva di esprimere uno specifico e motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilita' della cura, se effettuata in periodo extraferiale". Si ricorda che il comma 3 dell'art. 13 della legge n.638/1983 citata, prevede, per i dipendenti pubblici e privati la possibilita' di concessione di prestazioni idrotermali "fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'Unita' Sanitaria Locale, ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS o dall'INAIL (1), su motivata prescrizione dei medici dei predetti Istituti". La norma in esame pone altre condizioni nella materia, stabilendo che i permessi per fruire delle prestazioni in questione non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno (comma 4) e che tra i periodi di cura e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni (comma 5). Con legge 25 gennaio 1990, n.8, di conversione del D.L. 25.11.1989, n.382, sono stati poi introdotti ulteriori limiti di erogabilita': all'art.1, comma 8, e' previsto, infatti, che: "Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennita' economica di malattia". Tutto cio' premesso, per l'adeguamento al principio enunciato nelle sentenze citate ed alla luce del quadro normativo attuale, si forniscono, a scioglimento della riserva da ultimo formulata con circolare n.156 del 19.7.1989, i criteri applicativi, come identificati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione allegata, da valere per l'erogazione, ai lavoratori appartenenti a categorie aventi diritto all'indennita' di malattia, delle prestazioni economiche di cui trattasi durante i periodi di cure idrotermali. I Cure iniziate a decorrere dal 31.3.1989 1) Generalita' e condizioni La citata legge n.8/1990 stabilisce che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rappor- ti giuridici sorti sulla base del decreto legge 25 marzo 1989, n.111, del- l'art. 1 del decreto legge 27 aprile 1989, n.152, e dei decreti legge 29 maggio 1989, n.199, 28 luglio 1989, n.265, e 25 settembre 1989, n.329", di contenuto analogo (2), non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Considerato quanto sopra e che tra i suddetti provvedimenti non vi e' soluzione temporale di continuita', le istruzioni che seguono sono pertanto applicabili, nei limiti della prescrizione annuale vigente nella materia, ai periodi di cure idrotermali iniziate a decorrere dal 31.3.1989, data di entrata in vigore del decreto legge 25.3.1989, n.111. Le prestazioni economiche di malattia sono erogabili nei confronti dei soggetti aventi diritto all'indennita' stessa ai quali siano state concesse prestazioni idrotermali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge n. 638/83. Le cure sono da intendersi autorizzate ai sensi di legge, come da giurisprudenza dalle Corti anzicennate, quando il medico specialista USL della branca esprima, nelle singole situazioni, un giudizio - dandone formale motivata indicazione sulla certificazione di competenza - non solo circa l'esistenza dello stato patologico e della specifica idoneita' terapeutica o riabilitativa della cura, ma anche in ordine alla maggiore efficacia ed utilita', agli indicati fini terapeutici o riabilitativi, di esecuzione della cura stessa in periodo extraferiale. Fermo restando quanto sopra e tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, dovranno pertanto essere esclusi dal riconoscimento dell'indennita' di malattia posta a carico dell'INPS: a) le cure per le quali non sia attestata dalla USL la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 13, comma 3 della legge n. 638/83, ivi comprese, ovviamente, le cure meramente preventive . Per l'individuazione dei requisiti stessi vds. sopra. Il concetto di cure preventive e' stato definito dalla Corte Costituzionale (ordinanza n.459 del 26.9-16.10.1990: "prestazioni idrotermali... destinate a prevenire una malattia non ancora insorta"). b) i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare (comma 4, art.13 citato); c) le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di intervallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le ferie (comma 5, art. 13 citato) (3). Non sara' neppure da riconoscere, fatta salva una eventuale diversa indicazione del legislatore, come ipotizzata dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n.297/1990, l'indennizzabilita' nei casi di cure idrotermali iniziate in completa contemporaneita' con periodi di ferie (di durata pari o inferiore al ciclo di cura) gia' programmati (4); d) le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (comma 6, art. 13 citato). Stanti le considerazioni espresse sul punto sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, l'esclusione deve intendersi riferita anche a quelle concesse agli invalidi civili e alle altre categorie di invalidi indicati nel predetto comma 6; e) le cure iniziate oltre 30 giorni dalla richiesta del medico curante (comma 8, art. 1 legge n.8/1990). L'espressione "medico curante", secondo anche gli indirizzi interpretativi assunti dal Ministero della Sanita', e' da riferire al medico specialista U.S.L. della branca; f) i periodi di cura comunque retribuiti (art.6, legge n.138/1943); g) le cure concesse dai medici dell'INAIL (artt.5 e 6, legge n.138/1943 citata). Durante il periodo di cura l'interessato, titolare di rendita per inabilita' parziale permanente, ha infatti diritto, a carico dell'INAIL, alla integrazione della rendita stessa fino all'importo dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea; h) le cure erogate dall'INPS (comma 8, art.1 legge n.8/1990 citata). Cio' in quanto, nel caso, e' gia' previsto altro trattamento economico previdenziale a carico dell'Istituto (prestazione alberghiero- termale e spese di viaggio)(5). La norma e' da intendersi di portata generale e sara', pertanto,applicata a tutte le categorie di lavoratori aventi diritto all'indennita' di malattia, compresi, quindi, beninteso per le cure iniziate a decorrere dal 31.3.1989, i lavoratori autoferrotranvieri dipendenti da aziende tenute all'applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n.148 e relativi allegati e che abbiano aderito all'accordo nazionale del 29.10.1963 (vds anche messaggio n.26702 del 18.4.1989 e circ. n.156 del 19.7.1989). Gli anzidetti aspetti, con particolare riferimento alla necessita', da parte delle UU.SS.LL., della verifica dell'esistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge, tenendo conto pure dei sopra indicati requisiti identificati nelle citate sentenze a giustificazione della fruibilita', in periodi extraferiali, delle cure idrotermali-da correlare, quindi, ad affezioni di riconosciuta rilevanza -, sono stati esplicitamente richiamati all'attenzione del Ministero della Sanita', richiedendo ulteriori conseguenti interventi nei confronti degli Assessorati Regionali. Secondo precedente specifica richiesta al Dicastero predetto, dovrebbe essere gia' operante l'inserimento di apposite "avvertenze" per i lavoratori interessati, sulla documentazione di autorizzazione alle cure rilasciata dalla U.S.L., circa il termine entro cui iniziare le cure stesse. Precisato che l'Istituto non riconoscera' il diritto alla indennita' nei casi carenti anche di uno dei requisiti di motivazione individuati dalle Corti, tenuto conto degli oneri impropri che graverebbero sulla finanza pubblica con una impostazione non strettamente aderente alle linee di indirizzo manifestate dalle Corti stesse, sono state anche auspicate direttive affinche', da parte delle UU.SS.LL., risultino operati attenti controlli in ordine alla reale esecuzione della terapia in argomento, previa individuazione di un adeguato sistema di registrazione della presenza alle cure degli interessati, consentendo, altresi', all'Istituto analoghe verifiche per la parte amministrativa di competenza. Parallellamente, a livello di Sedi regionali, non dovranno essere trascurate, ad ogni buon conto, analoghe dirette iniziative presso i competenti Assessorati alla Sanita'. Si richiama infine l'attenzione di codeste Sedi circa le necessarie sintonie sulla materia affinche' eventuali scostamenti ed anomalie di cui si venga a conoscenza nell'ambito della piu' generale attivita' di control- lo gestionale, abbiano adeguato seguito nelle dovute Sedi (UU.SS.LL., Assessorati alla Sanita', Autorita' Giudiziaria - nei casi previsti dagli artt. 331 e 332 c.p.p.-,ecc.). 2) Criteri e modalita' di erogazione Ferme restando le condizioni di cui al precedente paragrafo 1), si pre- cisa quanto segue. Nell'arco del suddetto periodo massimo di quindici giorni (vedi lett.b), sono da ritenersi indennizzabili, nel rispetto delle norme genera- li vigenti per la categoria di appartenenza del lavoratore in materia di erogazione delle prestazioni economiche di malattia e per le affezioni che rientrano nella sfera di competenza dell'Istituto (vedi lett. g), le sole giornate in cui la cura e' stata effettivamente praticata, previa auto- rizzazione della U.S.L., ricomprendendosi in tale accezione - ovviamente per le categorie in cui cio' rilevi (aventi diritto all'indennita' nelle giornate festive) - anche le domeniche e le eventuali festivita'(6) incluse nel periodo suddetto, durante le quali e' generalmente prevista la chiusura dello stabilimento termale. Tale conclusione puo' valere anche per eventuali altre giornate di interruzione, per motivi vari, del servizio da parte dello stabilimento stesso.Qualora lo stabilimento non osservi chiusure festive, poiche' le cure devono essere effettuate consecutivamente, dovranno, ai fini dell'indennizzabilita', prendersi a riferimento i primi 12 giorni di calendario (vds. anche in appresso). Per i lavoratori autoferrotranvieri dipendenti da aziende tenute all'applicazione del R.D. n.148/1931 ed aderenti all'accordo nazionale del 29.10.1963, considerato che detta normativa ha inteso autorizzare l'erogazione del sussidio di malattia per un "periodo di cure termali" e non gia' per un "periodo di malattia", sono da confermarsi le precedenti disposizioni emanate con circolare n. 43 PMMC/92 del 9.4.1987 (punto 2.6 del paragrafo B)a proposito delle giornate di viaggio (oltre che, ovviamente, delle giornate festive di chiusura dello stabilimento). Sono invece soggetti alla regolamentazione prevista dalla presente circolare i dipendenti di quelle aziende che non hanno aderito al predetto accordo del 1963 e che hanno diritto solo alle prestazioni di cui al Regio Decreto n.148/1931. Vanno, pertanto, esclusi dall'indennizzo, pure se compresi nel periodo globale di effettuazione ed entro il massimo di quindici giorni: - i primi tre giorni (c.d. periodo di carenza), fatta salva l'ipotesi di malattia gia' in atto (7) al momento iniziale delle cure. Si rammenta che per i lavoratori autoferrotranvieri suddetti cui si applica l'accordo nazionale del 29.10.1963, la "carenza" e' a carico dell'Istituto nella misura del 50% (vds. punto 2.5 del paragrafo B della citata circolare n. 43/1987); lavoratori autoferrotranvieri cui si applica l'accordo nazionale citato; - eventuali giornate (salvo quanto sopra specificato a proposito delle giornate festive) in cui non risulta effettuata la cura. Le cure, infatti, sono concesse, di norma, per un numero di 12 applicazioni, da effettuarsi, come detto, continuativamente. Di regola, pertanto, (sempreche' nel periodo non ricorrano anche festivita' infrasettimanali) il trattamento termale dovrebbe concludersi il 13 giorno di calendario (se il ciclo stesso comincia il lunedi') o il 14 giorno (nel caso di inizio in altra giornata)(8). Se il periodo complessivo di cura attestato e' maggiore, occorre individuare la giornata (o le giornate) di mancata effettuazione della terapia. In mancanza di indicazioni al riguardo, le giornate (o la giornata) da non indennizzare - sempreche' il lavoratore non indichi altra data (da comprovare) - saranno individuate con riferimento alle ultime del periodo complessivo di effettuazione di cura dichiarato. Va sottolineato che, in linea generale, il lavoratore deve effettuare il numero di applicazioni terapeutiche prescritte. Potra' pero' essere considerato valido un numero di applicazioni inferiore, con indennizzo delle sole giornate di terapia effettivamente praticata (9), qualora la sospensione temporanea o l'interruzione delle cure sia determinata da vera e propria malattia sopravvenuta (che potra', a sua volta essere indennizzata - senza nuova applicazione della "carenza", essendo in continuazione con l'episodio di cura termale - in presenza dei prescritti adempimenti da parte del lavoratore),oppure da altri sopraggiunti motivi di ordine sanitario in senso piu' lato ("crisi termale" senza sintomi obbiettivabili o ritenuta insofferenza alla terapia, ecc.), da attestarsi comunque da un sanitario del luogo di cura, ovvero, infine, anche da situazioni familiari o personali di particolare rilevanza, da comprovarsi a cura dell'interessato, non comportanti, comunque, incapacita' lavorativa per il relativo periodo (periodo, quindi, come tale non indennizzabile). Anche in tale circostanza (prestazioni validamente eseguite, ma in numero inferiore a 12) potra' porsi il problema della non indennizzabilita' di alcune giornate, da identificare secondo i criteri indicati (in mancanza di altri elementi, trattenuta degli ultimi giorni di cura fruiti). Al di fuori delle ipotesi suddette l'interruzione o sospensione della cura sono da ritenersi arbitrarie, con la conseguenza che risultera' non indennizzabile tutto il periodo, tenuto conto che la cura stessa, per sua natura, non puo' sanitariamente essere gestita in proprio dal lavoratore (non sono infatti autorizzate singole giornate di cura, ma un intero "ciclo"). In relazione a quanto precede le Sedi regionali richiederanno agli Assessorati alla Sanita' interventi presso le USL affinche' nella documentazione predetta risultino indicati, a cura dello stabilimento, il numero complessivo delle cure svolte ed i giorni di mancata sottoposizione alle stesse, escluse le domeniche ed altre festivita', qualora in tali giornate lo stabilimento pratichi, come di norma, la chiusura: dovra' comunque essere rappresentata la necessita' che, in caso contrario, lo svolgimento del servizio nei giorni festivi venga sempre esplicitamente segnalato sulla documentazione di cui trattasi. La corresponsione dei trattamenti economici spettanti avverra', come anticipato con messaggio n.23978 del 12.4.1989, sulla base: - di copia della autorizzazione alle cure e della prescrizione dello specialista U.S.L. della branca (10), da inviare al datore di lavoro, nei casi previsti, e all'INPS con le modalita' e nei termini stabiliti per l'invio della certificazione di malattia, decorrenti dalla data di effettivo inizio delle cure, unitamente alla comunicazione del temporaneo recapito eventualmente diverso da quello abituale, del periodo e dello stabilimento termale prescelti, nonche' dell'indirizzo abituale: dati, gli ultimi due, da indicare, ovviamente, solo se non risultano gia' dall'autorizzazione della USL (c.d. "impegnativa"). L'adempimento, in vista della possibilita' di accertamenti circa l'effettivo svolgimento della terapia, e' richiesto, a modifica di quanto precisato nella circolare n.43 PMMC/92/1987, par.B, punto 2.3.,anche da parte dei lavoratori autoferrotranvieri ivi disciplinati; - della documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle cure, rilasciata dallo stabilimento termale, da inviare con la tempestivita' connessa al riconoscimento delle prestazioni economiche richieste, al datore di lavoro e all'INPS (11), dopo l'effettuazione della cura stessa. Le Sedi terranno apposita nota delle cure idrotermali indennizzabili ai sensi della presente circolare, sulla scorta della documentazione pervenuta dagli assicurati, ai fini di opportune rilevazioni, su base annua, per la valutazione degli oneri sostenuti dall'Istituto al titolo in argomento. Avuto riguardo alla peculiarita' delle situazioni in esame, nelle quali l'assenza dal lavoro in questione, sostanzialmente assimilabile all'assenza per malattia, e' comprovata a posteriori dall'effettivo svolgimento delle cure - cure, peraltro, preventivamente autorizzate, con le modalita' stabilite dalla legge, dalla U.S.L. - non appaiono da prevedersi in linea generale (12), durante i periodi di fruizione delle stesse, da parte delle Sedi, controlli direttamente finalizzati alla verifica dello stato morboso, cosi' come si ritiene che in tale periodo il lavoratore non e' tenuto ad assicurare la propria reperibilita' durante le note fasce orarie. Si ribadisce comunque la necessita' di porre in essere, d'intesa con le UU.SS.LL., opportune verifiche in ordine alla regolare effettuazione delle cure anche durante il relativo svolgimento. Si chiarisce, peraltro, che l'effettuazione delle cure idrotermali di cui trattasi non rileva ai fini dell'interruzione dell'operativita' della sanzione ex art. 5 della legge n.638/1983 che esclude dalla applicazione della sanzione stessa solo i "periodi di ricovero ospedaliero o gia' accertati da precedente visita di controllo": non essendo l'effettuazione delle cure in questione equiparabile ne' all'una ne' all'altra delle indi- cate ipotesi, restano, pertanto, fermi gli effetti sanzionatori di eventua- li assenze ingiustificate riscontrate in occasione di eventi morbosi insorti prima del periodo di cure ovvero susseguenti al periodo stesso. Nel caso di evento morboso preesistente o diverso da quello che ha determinato la concessione, da parte delle UU.SS.LL., delle cure in questione, dovranno poi essere controllati sia la "compatibilita'" (13) sia che lo spostamento nella localita' termale non pregiudichi il decorso della malattia, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 49 PMMC - n. 1043 ASMM/153 del 5.6.1987. Qualora dalla documentazione pervenuta risulti che nel caso specifico non sussistono le condizioni di indennizzabilita' (es.: mancanza o insufficienza della "motivazione" dello specialista USL della branca; prescrizione - da parte del medico di base o dello specialista - di cure climatiche e similari; incompatibilita' delle cure con l'evento morboso preesistente; ecc.) la non riconoscibilita' a carico dell'Istituto dovra' essere notificata al datore di lavoro e al lavoratore (a quest'ultimo all'eventuale indirizzo temporaneo) con ogni immediatezza, anche ad evitare ulteriori conseguenze al danno che cio' comunque implica per l'interessato, il quale, sia pure impropriamente, riteneva di essere in possesso di valida autorizzazione per l'effettuazione della prestazione in questione al di fuori delle ferie. Le prestazioni di cui trattasi saranno ovviamente erogate ai lavoratori con le modalita' normalmente previste per la relativa categoria di appartenenza (anticipazione a cura delle aziende, con conguagli con i contributi dovuti, ovvero pagamento diretto nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 6 della legge n.33/1980). Le disposizioni che precedono valgono, previa richiesta del lavoratore (anche se nel frattempo cessato), da conservare agli atti dell'azienda, anche relativamente ai casi, non prescritti o per i quali non e' intervenuta sentenza passata in giudicato, anteriori alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione tenendo presente che potranno, in tali ipotesi, essere riconosciute a carico dell'Istituto anche fattispecie di cure nelle quali la maggiore efficacia ed utilita' dell'esecuzione delle stesse in periodo extraferiale possa presumersi essere stata effettivamente individuata, pure se motivata in maniera piu' generica, dal medico specialista della USL (ad es.:con indicazioni del genere "sussistono i requisiti di cui all'art. 13 della legge n.638/83"). Qualora sia gia' trascorso un anno dall'esecuzione delle cure cui sono applicabili le istruzioni della presente parte (cure iniziate dal 31.3.1989), per l'indennizzabilita' delle stesse da parte dei datori di lavoro ed i conseguenti conguagli con i contributi, occorrera', oltre alla predetta richiesta del lavoratore, anche un esplicito benestare dell'Istituto, subordinato all'esistenza di formali atti interruttivi della prescrizione vigente in materia, inoltrati dagli interessati (o da loro rappresentanti) all'Istituto medesimo. Con riferimento al termine prescrizionale di un anno sopra indicato, si ricorda che per il settore degli autoferrotranvieri di cui al R.D. n.148/1931 valgono regole diverse (vds. messaggio PMMC n.33175 del 5.5.1989). Le indennita', anche per i casi pregressi di cui trattasi, saranno corrisposte per conto dell'Istituto (se del caso su benestare dello stesso), a cura delle aziende, secondo le norme comuni e tenendo conto delle istruzioni che precedono, ferme restando le necessarie registrazioni rettificative sui documenti aziendali: contestualmente si provvedera' agli adempimenti contributivi conseguenti all'eventuale corresponsione di trattamenti a carico del datore di lavoro (integrazioni delle indennita' di malattia anticipate, pagamento della carenza). Circa le modalita' di conguaglio, i relativi dati dovranno essere esposti unitamente a quelli delle altre indennita' di malattia corrisposte nel mese. Per le fattispecie di pagamento diretto per le quali non sia intervenu- ta prescrizione, agli adempimenti necessari provvedera', a domanda del lavoratore, l'Istituto, che avra' cura di acquisire, se necessario, le notizie dal datore di lavoro. Anche in tale ipotesi la circostanza dovra' trovare conferma in parallele registrazioni rettificative della documentazione aziendale, se prevista. II Cure iniziate prima del 31.3.1989 1) Casi verificatisi tra la vigenza della legge n.638/1983 e il 30.3.1989 La regolamentazione di cui alla parte I e' applicabile, su istanza del lavoratore, a tutti i rapporti pendenti per i quali sia ancora possibile esercitare la tutela giudiziale del diritto (non siano decorsi, cioe', i termini di prescrizione annuale ovvero non sia intervenuta sentenza passata in giudicato). Considerato che e' ormai trascorso oltre un anno dall'esecuzione delle cure idrotermali di cui al presente paragrafo, dovranno essere seguite le indicazioni fornite al precedente paragrafo 2, parte I, a proposito dei casi pregressi. Vanno tenute presenti, ovviamente, le precisazioni ivi formulate circa i contenuti della "motivata prescrizione", ferma restando la necessita' di idonea documentazione probatoria inviata in tempo utile (prescindendo, peraltro, dai termini di notifica di cui alla medesima parte I, paragrafo 2). Per le fattispecie in epigrafe, non essendo state a suo tempo indivi- duate le limitazioni ora previste, sono altresi' inapplicabili le dispo- sizioni di cui alla parte I, paragrafo 1), lett.e) e lett.h). 2) Casi verificatisi tra la vigenza della legge 7 agosto 1982, n.526 e quella della legge 638/1983 Le disposizioni di cui al paragrafo precedente sono riferibili - sempre che, ovviamente, il relativo diritto non sia prescritto o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - anche alle assenze del lavoratore per cure idrotermali fruite nel regime dettato dall'art. 4 della suddetta legge n.526/1982, dai DD.LL. nn.2,59,176 e 317 del 1983 (tutti decaduti) e dal testo originario dell'art. 13 del D.L. n.463/1983, poi modificato in sede di conversione in legge. Quanto sopra, previa verifica della sussistenza, nei singoli casi, del diritto all'indennita' di malattia e delle condizioni e dei limiti in quel- le norme stabiliti. Si ricorda al riguardo che l'art.4 della legge n.526/1982, in vigore dal 12.8.1982 al 10.1.1983, disponeva che "l'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla Unita' Sanitaria Locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino l'impossibilita' del rinvio delle cure".I DD.LL. nn. 2,59,176, 317 e 463, rispettivamente del 10 gennaio, 11 marzo, 11 maggio, 11 luglio e 12 settembre 1983, prevedevano, invece, la concessione di cure idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali "esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto" su motivata prescrizione del medico specialista della USL e dell'INPS. Detta prescrizione poteva essere rilasciata soltanto dal medico specialista della USL, nel periodo di vigenza del D.L. n.2/1983. 3) Casi verificatisi prima della vigenza della legge 526/1982 Con la citata sentenza n.559, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art.1, comma 1, lett.a) ultimo alinea, del D.L. 25 gennaio 1982, n.16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n.98, che stabiliva il divieto di concessione di congedi straordinari per cure idrotermali. In relazione a quanto precede pure eventuali periodi di assenza dal lavoro connessi a cure idrotermali fruite durante il periodo di vigenza della sopra richiamata normativa potranno essere inclusi nell'area dell'in- dennizzabilita', secondo le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, qualora, ovviamente, il relativo diritto non sia estinto per intervenuta prescrizione (o sia intervenuta sentenza passata in giudicato). ooo Su tutti gli aspetti di rilevanza per le aziende e per i lavoratori dovra' essere tempestivamente fornita agli stessi adeguata informativa con i consueti mezzi. IL DIRETTORE GENERALE Prof.Gianni Billia ------------------------- Note (1) Detta previsione di concedibilita' delle cure da parte dei medici del- l'INAIL, come anche di seguito precisato, non ha riflesso sulle presta- zioni economiche di malattia a carico dell'INPS. (2) Le differenze formali dei testi di alcuni dei decreti legge citati non comportano difformita' applicative rispetto alle disposizioni di cui alle presenti istruzioni. (3) Ai fini della non indennizzabilita', e' sufficiente che nell'ambito dell'intervallo di 15 giorni suddetto sia stato fruito anche un solo giorno di ferie o di congedo ordinario. Il rispetto della condizione sara' curato dal datore di lavoro per le prestazioni a conguaglio e controllato in sede di verifiche sull'operato aziendale; nei casi di pagamento diretto sara' attestato, ove necessario, dall'azienda. (4) Nel caso non sembrano, per definizione, sussistere i motivi di "conveniente tempestivita'" (Corte di Cassazione a Sezioni Unite citata) che giustificano l'effettuazione delle cure al di fuori delle ferie, posto che quest'ultime erano state fissate proprio in quel periodo, e cio' ancorche' le stesse possano non coprire temporalmente tutto il ciclo di terapia. (5) L'espressione "prestazioni termali di natura preventiva erogate dal- l'INPS" deve intendersi riferita genericamente alla loro precipua finalita' di prevenzione dell'invalidita' pensionabile, realizzabile proprio con la cura del processo morboso che, se trascurato, potrebbe portare ad uno stato invalidante. Tutte le cure "meramente preventive" sono, del resto, come detto, gia' al di fuori della previsione normativa di cui al citato art. 13 della legge 638/1983. (6) Si ricorda che per gli impiegati del commercio la festivita' nazionale o infrasettimanale coincidente con la domenica non va comunque indennizzata. (7) Nella circostanza, dovra' trattarsi di malattia diversa da quella che ha determinato la concessione delle cure ovvero anche della stessa, purche' compatibile con l'effettuazione delle cure medesime secondo i criteri forniti con circolare n.49/1987. E' noto, infatti, che le cure termali sono, in genere, controindicate nella fase acuta della malattia, come anche confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza di cui trattasi. (8) In entrambe le ipotesi, comunque, per gli operai saranno indennizzate 12 giornate, diminuite, ovviamente, della carenza (salvo che trattisi di prosecuzione di malattia). (9) Salva la carenza,ma comprese le festivita' incluse nel periodo, per gli impiegati del commercio, secondo le regole gia' viste. (10)La prescrizione dovra' contenere i sopra indicati requisiti, con particolare riferimento a quelli motivazionali. Dopo i gia' cennati chiarimenti del Ministero della Sanita' che ha identificato, ai fini di interesse, il curante nel medico specialista, si rende superflua la trasmissione, preannunciata con il citato messaggio del 12.4.1989 , della richiesta del medico di "base". (11)La documentazione dovra' essere inviata in originale all'INPS nei casi di pagamento diretto, compresi, ovviamente, quelli riferiti ai lavora- tori disoccupati o sospesi dal lavoro. compatibile con l'effettuazione di cure idrotermali, lo stato di incapacita' al lavoro puo' continuare ad essere oggetto di visita di controllo, secondo le norme comuni, al fine di verificarne l'esistenza e la durata; se in tale sede ne viene riscontrata la cessazione, e' ovvio che le cure idrotermali "compatibili" possono comunque continuare (ed essere indennizzate) fino al termine del ciclo di cura autorizzata. (13)Vds note 7 e 12.