901223 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 274 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Gestioni Art. - Comm. - legge 2 agosto 1990, n. 233. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 21 dicembre 1990 Circolare n. 274 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Gestioni Art. - Comm. - legge 2 agosto 1990, n. 233. La Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990 ha pubblicato la legge 2 agosto 1990, n. 233 avente per oggetto "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi". Con la presente circolare, ad integrazione delle prime istruzioni fornite con messaggio n. 03563 del 20.10.1990 si illustrano le disposizioni relative alla contribuzione dovuta alle gestioni pensionistiche da artigiani e commer- cianti. PARTE PRIMA CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1) PREMESSE La legge 233, improntata all'esigenza di omogeneizzare la disciplina contributiva e i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ha fissato nel reddito d'impresa denunciato ai fini IRPEF il punto centrale di riferimento , sia per la determinazione della misura dei contributi, sia per il calcolo della pensione. 2 Le nuove norme in materia di versamento della contri- buzione obbligatoria hanno efficacia dal 1 luglio 1990. Si applicano pertanto - con le eccezioni di cui si dira' in seguito - ai soggetti attivi a quest'ultima data. Per la disciplina dei rapporti cessati anteriormente, continueranno ad applicarsi le previgenti disposizioni. A decorrere dal luglio 1990, gli artigiani e i commer- cianti sono tenuti a versare un contributo IVS determinato in misura percentuale del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente. La nuova legge ha compiutamente disciplinato la materia concernente la contribuzione. Ne deriva che la preesistente normativa sull'argomento deve considerarsi implicitamente abrogata a decorrere dal luglio 1990. Il contributo a percentuale stabilito dalla nuova legge a decorrere da tale data sostituisce pertanto tutti i con- tributi fissi ed a percentuale, in precedenza dovuti alle gestioni. Ai fini del calcolo delle pensioni aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 - per le quali e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 233 - nell'importo dei contributi a percentuale come sopra determinati deve considerarsi compresa la somma di L. 390, corrispondente al contributo base dovuto ai sensi delle previgenti disposizioni di legge. 2) NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE Il contributo IVS dovuto alle gestioni assicurative dagli appartenenti ad entrambe le categorie, a decorrere dal 1 luglio 1990 e' pari al 12% del reddito derivante dall'attivita' d'impresa che da' titolo all'iscrizione alle gestioni stesse, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno prece- dente. La disposizione ripete il concetto espresso dall'art. 6, comma 27 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, che ha fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni sul versamento dei contributi a percentuale contenute nel DPR 8.7.1980, n. 538 e nell'art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54. In conseguenza il reddito imponibile e' solo quello derivante dall'attivita' di impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione di appartenenza e non ogni reddito qualificabile fiscalmente come reddito d'impresa. Al riguardo, si ricorda che, per dare titolo all'iscrizione, l'attivita' deve essere svolta con carattere di abitualita' e di prevalenza. Cio' porta logicamente ad escludere che un lavoratore autonomo possa essere iscritto contemporaneamente a due diverse gestioni per lavoratori autonomi o - nella stessa gestione - sia con la qualifica di titolare, sia con quella di coadiuvante o di coadiutore. Il reddito da assoggettare a contribuzione e' il reddito d'impresa come sopra definito, al lordo degli oneri che, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali, il contribuente e' autorizzato a dedurre. Per i coadiuvanti e coadiutori di eta' inferiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva e' ridotta al 9%. La riduzione e' applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni. 2.1 Reddito imponibile minimo Qualora il reddito denunciato ai fini IRPEF sia inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori artigianato e commercio, dall'art. 1 dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo del 12 o del 9% deve essere versato prendendo a base il prodotto stesso. Il minimale cosi' determinato e' soggetto a rivaluta- zione annuale per effetto della modifica dei livelli minimi stabiliti per il versamento dei contributi a favore degli operai dei settori considerati, assunto dalla legge come parametro di commisurazione. Il minimale di cui sopra deve ovviamente essere rife- rito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa. 2.2. Reddito imponibile massimo Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce che in presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. Tale massimale variera' di anno in anno, in relazione alla rivalutazione del tetto massimo sopra indicato. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, tali massimali debbono essere rapportati a mese. La parte di reddito eventualmente eccedente il massi- male non va assoggettata a contribuzione e conseguentemente non e' utile ai fini della liquidazione della pensione. I limiti sopra indicati sono ovviamente limiti indivi- duali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'im- presa stessa. 3) Mensilizzazione del contributo Ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1, per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. La disposizione modifica profondamente la precedente normativa che, facendo esclusivo riferimento al reddito prodotto nell'anno precedente, assunto quale parametro di valore assoluto, qualificava tale reddito come infrazionabile (1). A decorrere dal 1 luglio 1990, per i soggetti attivi a tale data e per quelli iscritti successivamente, il contri- buto dovuto nella misura percentuale fissata dalla nuova legge deve invece essere rapportato a mese. Per effettuare il calcolo e' necessario a) determinare l'importo del reddito conseguito nell'anno precedente; b) dividere l'importo come sopra determinato per 12; c) moltiplicare il reddito mensile di cui al punto b) - eventualmente portato al limite del minimale mensile, se inferiore o ridotto al limite del massimale mensile, se superiore - per il numero di mesi da coprire nell'anno. Il reddito di cui al punto c) dovra' essere assogget- tato a contribuzione in base all'aliquota (12% o 9%) appli- cabile per il singolo soggetto interessato. I contributi da rapportare a mese sono solamente quelli disciplinati dall'art. 1 della legge n. 233, cioe' quelli destinati al finanziamento delle gestioni pensionistiche. In mancanza di una esplicita estensione del principio ai contributi per il SSN, si conferma che l'obbligo contri- butivo in parola e' tuttora disciplinato su base annua. 4) Attribuzione di una parte del reddito d'impresa ai collaboratori Ai sensi del comma 5 dell'art. 1/233, il titolare dell'impresa artigiana o commerciale, ai fini del versamento dei contributi dovuti alle gestioni, deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiuto- re. Considerato l'espresso riferimento, contenuto nella legge, al reddito dichiarato ai fini IRPEF, la ripartizione operata in forza della norma in esame non puo' essere diversa da quella eventualmente effettuata ai fini fiscali. Solo nell'ipotesi in cui, a tali fini, il reddito di impresa resti attribuito interamente al titolare, quest'ul- timo potra' suddividere ai fini previdenziali il reddito stesso. La legge non indica limiti minimi da osservare. Si deve pertanto ritenere che il titolare, sempre nell'ipotesi in esame, possa non operare l'attribuzione - con cio' manifestando la volonta' di assegnare a se' stesso l'intero reddito - o imputare ai suoi collaboratori redditi anche minimi. Ovviamente, qualora i redditi cosi' suddivisi siano inferiori al limite di cui all'art. 1, 3 comma dell alegge, i contributi assicurativi dovranno essere calcolati su tale minimale. Il complesso delle quote attribuite ai collaboratori non puo' superare in ogni caso il 49 per cento del reddito d'impresa indicato nel comma 1 dell'art. 1 (v. punto 2 della presente circolare). 5) Prescrizione Ai sensi del comma 6 dell'art. 1/233, i contributi dovuti all'assicurazione IVS e quelli di pertinenza del SSN si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati. La nuova disciplina si applica anche ai contributi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 233 (28 agosto 1990). La norma realizza, anche sotto questo aspetto la completa equiparazione della disciplina concernente gli artigiani ed i commercianti a quella in vigore per i lavo- ratori dipendenti. Tenuto conto della sospensione della prescrizione disposta con DD.LL. 11.3.1983, n. 59 (2); 11.5.1983, n. 176 (3); 11.7.83, n. 317 (4) e 12.9.83, n. 463 (5), convertito quest'ultimo dalla legge 11.11.1983, n. 638 (6) - si veda in proposito anche quanto precisato con circolare n. 1830 RCV del 29 novembre 1983 (7) - i contributi non ancora prescritti, interessati della nuova disciplina, in assenza di atti interruttivi, sono quelli relativi all'anno 1982 e successivi. 6) Versamento e utilizzazione dei contributi La nuova legge non ha apportato sostanziali modifica- zioni alle modalita' di versamento dei contributi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2/233, i contributi dovuti sul minimale di cui all'art. 1, comma 3 e quelli di debbono essere versati in quattro rate uguali, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. Ovviamente, entro la data sopra indicata, debbono essere versati anche i contributi ENAOLI e quelli per le prestazioni di maternita', non interessati dalla nuova normativa. Per il pagamento dei contributi saranno emessi dalle procedure automatizzate centrali appositi bollettini, prestampati anche nell'importo. Tali bollettini conterranno eventualmente contributi fissi relativi a periodi pregressi e le quote associative. In pratica, se si eccettua l'anticipazione di cinque giorni della scadenza, nulla e' innovato rispetto alle modalita' di pagamento della contribuzione fissa prevista dalla normativa previgente. Alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno dovranno essere pagati, in due rate di uguale importo, gli eventuali conguagli fra i contributi effettivamente dovuti in relazione all'ammontare del reddito e quelli gia' pagati sul minimale sopra ricordato. Nel caso di presenza di collaboratori, saranno predisposti distinti bollettini. Il titolare dell'impresa artigiana e commerciale e' tenuto al pagamento dei contributi previdenziali di cui sopra anche per i coadiuvanti o coadiutori, salvo il diritto di rivalsa. I contributi sul minimale e i versamenti a conguaglio rappresentano l'adempimento in tempi diversi di un unico obbligo contributivo. Qualora, ai fini della liquidazione delle prestazioni, si abbia la necessita' di utilizzare uno o piu' contributi mensili prima della scadenza fissata per il pagamento dei contributi a conguaglio. Tali contributi debbono considerarsi immediatamente utilizzabili solamente nell'ipotesi in cui l'interessato dichiari sotto la propria responsabilita' che, in base alla situazione reddituale relativa all'anno precedente, non sono maturate le condizioni per la nascita dell'obbligo di versare contributi a conguaglio. Altrimenti occorre anche il versamento del conguaglio. 7) Disposizioni per l'anno 1990 a) minimali e massimali di contribuzione Per il primo periodo di applicazione della legge, il livello minimo imponibile determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3 rapportato ad anno e' pari a L. 14.360.736 (312 x 46.028) (8) corrispondenti a L. 1.196.728 mensili. In conseguenza, il contributo minimo dovuto all'assicurazione IVS rapportato ad anno sara' pari a - L. 1.723.288 (corrispondenti a L. 143.607 mensili) per i soggetti di eta' superiore a 21 anni; - L. 1.292.466 (corrispondenti a L. 107.706 mensili) per i collaboratori di eta' inferiore a 21 anni. Considerato che la riforma ha decorrenza 1 luglio 1990, il contributo del 12 o del 9 per cento per il II semestre dell'anno 1990 deve essere calcolato sulla meta' del reddito annuo relativo al 1989, con il rispetto del minimale di L. 7.180.368 (pari alla meta' del livello minimo imponibile annuo di L. 14.360.736, sopra indicato). Ovviamente, nell'ipotesi in cui l'obbligo contributivo sia limitato ad una parte del semestre, le somme dovute vanno ragguagliate a mese, con il rispetto del minimale mensile di cui sopra. Per quanto riguarda il limite massimo di reddito assoggettabile a contribuzione, si precisa che l'importo, ragguagliato ad anno, e' pari a L. 74.746.667 (44.848.000 (9) + 29.898.667 pari a due terzi di 44.848.000). Per il II semestre 1990, il massimale di reddito imponibile sara' pari a L. 37.373.333 (74.746.667 : 2). Per periodi di attivita' inferiori al semestre, il massimale mensile sara' pari a L. 6.228.889. Il corrispon- dente contributo massimo mensile sara' pari a L. 747.667 per i soggetti di eta' superiore a 21 anni e a L. 560.000 per i soggetti di eta' inferiore. b) Conguaglio per il II semestre 1990 L'art. 1, comma 8 , della legge in esame dispone te- stualmente: "Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposi- zioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni. In relazione a quanto sopra e' gia' stato diramato il messaggio n. 03563 del 20.10.1990 (all. 1). Ad integrazione delle istruzioni ivi contenute, si precisa quanto segue. Sono interessati al conguaglio a favore dell'Istituto tutti i titolari che abbiano denunciato per l'anno 1989 redditi d'impresa - inferiori a L. 7.420.700 se artigiani - inferiori a L. 7.149.962 se commercianti oppure - superiori a L. 17.830.750 se artigiani - superiori a L. 18.243.077 se commercianti Il conguaglio evidenzia una somma a credito degli interessati per redditi compresi - fra L. 7.420.700 e L. 17.830.750 se artigiani - fra L. 7.149.962 e L. 18.243.077 se commercianti Per quanto riguarda i collaboratori, la situazione si presenta come segue: - soggetti di eta' superiore ai 21 anni: dovranno corrispondere la differenza tra l'importo del precedente contributo fisso e il nuovo contributo a percentuale, determinato in misura pari al 12% del reddito, con il rispetto del minimale; - soggetti di eta' inferiore ai 21 anni: per costoro, il titolare avra' in genere diritto ad un rimborso, ad eccezione dei casi in cui ai soggetti stessi venga attri- buito un reddito tale da far superare, in base all'aliquota del 9%, l'importo dei contributi fissi gia' versati. Le operazioni di addebito o di accredito saranno effettuate dalle procedure automatizzate centrali. Per la realizzazione di tali procedure e' indispensabile che pervengano al Centro i dati dei versamenti a percentuale I.V.S. sul reddito 1989 (sia la prima che la seconda rata) entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1990. Le operazioni di conguaglio interessano i contributi fissi relativi a tutto il nucleo e quelli a percentuale del solo titolare. Per eventuali collaboratori saranno predisposti separati bollettini per il versamento della nuova contribu- zione integrativa per il periodo luglio-dicembre 1990. Si precisa comunque che la differenza tra quanto dovuto in base alla nuova legge e quanto versato in base alla previgente normativa deve essere calcolata considerando come "dovuto" il 12% o il 9% della meta' del reddito di impresa denunciato per il 1989 - da considerare come base imponibile per il 2 semestre 1990 - e come "versato" l'importo della terza e della quarta rata di contribuzione fissa piu' quello della seconda rata di contribuzione a percentuale, commisu- rata al 4% per gli artigiani e al 4,2% per i commercianti, sempre della meta' del reddito d'impresa sopra indicato. c) Utilizzabilita' dei contributi relativi al 1990 Per quanto riguarda l'utilizzabilita' dei contributi relativi all'anno 1990, nel fare rinvio alle istruzioni di carattere generale contenute nel precedente punto 6, si ritiene opportuno sottolineare che il versamento dei con- tributi relativi al 2 semestre puo' essere influenzato sia dal conguaglio previsto dall'8 comma dell'art. 1 citato, sia dalle disposizioni sul condono di cui all'art. 8 del D.L. 15 settembre 1990, n. 259. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'artigiano o il com- merciante: - sia tenuto a pagare somme a conguaglio, ai sensi della norma di cui sopra; - abbia presentato domanda di condono i contributi in parola saranno considerati utilizzabili solamente dopo la conclusione delle relative operazioni. PARTE SECONDA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 1) Disposizioni di carattere generale La nuova legge (art. 3) ha introdotto innovazioni anche nel campo della prosecuzione volontaria. Dal 1 luglio 1990, il contributo volontario mensile non e' piu' determinato in misura fissa, uguale per tutti, ma e' commisurato - in ragione delle stesse aliquote per- centuali stabilite per il versamento dei contributi obbli- gatori da parte dei lavoratori attivi - ai redditi medi indicati nelle 8 classi di contribuzione comprese nella tabella A, allegata alla nuova legge. Le suddette classi di contribuzione sono aggiornate annualmente e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno in relazione alle modifiche sia del minimale giornaliero di retribuzione per il pagamento dei contributi a favore degli operai dei settori artigianato e commercio, sia del limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la per- centuale massima (2%) di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione I.V.S. dei lavoratori dipen- denti. Ai sensi del 1 comma dell'art. 3, gli artigiani e i commercianti debbono essere inseriti, ai fini dei versamenti volontari, in una delle classi di reddito comprese nella citata tabella A. La classe da attribuire a ciascun lavoratore e' quella il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi conseguiti nel triennio di legge. (ultimi 36 mesi di contribuzione) Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 233, a decorrere dal 1 luglio 1990 e' abrogata la disposizione dell'art. 7, comma 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in base alla quale il contributo volontario minimo degli artigiani e commercianti non poteva essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, a decorrere dalla stessa data, il contributo da versare sara' esatta- mente quello risultante dall'applicazione delle aliquote percentuali del 12 o del 9 per cento ai redditi medi previ- sti da ciascuna classe. Per i coadiuvanti e coadiutori autorizzati prima del compimento dei 21 anni, l'aliquota del 9% sara' applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni. Nulla invece e' innovato per quanto riguarda le condi- zioni per l'autorizzazione. Al riguardo, si ricorda che l'autorizzazione stessa puo' essere rilasciata sulla base del cumulo dei periodi di contribuzione versata in altre gestioni assicurative solo se il richiedente non puo' far valere i requisiti necessari nella gestione di appartenenza. Nell'ipotesi considerata, la classe di contribuzione sara' attribuita sulla base del reddito desunto dai soli contri- buti versati in quest'ultima gestione. 2) Autorizzazioni aventi decorrenza 1 luglio 1990 o successiva L'autorizzazione - da concedersi in presenza delle note condizioni, che, come si e' detto, la nuova legge non ha modificato - comporta l'attribuzione di una classe di contribuzione, da determinare con i criteri esposti al punto 1. 2.1 Valutazione dei redditi relativi al periodo anteriore al 1 luglio 1990 Qualora il triennio utile debba essere ricercato in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1 .7.90, il reddito del triennio o della parte di triennio ricadente in tale periodo deve essere desunto dai contributi in cifra fissa e in percentuale versati nella gestione, secondo le disposizioni contenute nel 10 comma dell'art. 5 o dalle tabelle B e C allegate alla legge. Ad esempio, dovendo determinare il reddito relativo all'anno 1989 - per il quale un artigiano abbia versato un contributo fisso I.V.S. pari a L. 1.358.780 e un contributo a percentuale pari a L. 600.000, per un totale di L. 1.958.780 - si dovra' moltiplicare il contributo complessi- vamente versato per 100 e dividere il prodotto ottenuto per 12. Nell'ipotesi in considerazione, il reddito sara' pari a L. 16.323.167 (1.958.780 x 100 : 12). 2.2 Valutazione dei redditi relativi al periodo 1.7.90/31.12.90 Qualora nel triennio utile per l'attribuzione della classe cada in tutto o in parte il periodo 1.7.90/31.12.90 - periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo regime, per il quale sono dovuti i contributi fissi e a percentuale secondo le previgenti disposizioni, salvo il conguaglio da effettuare entro il 30 giugno 1991 - le domande di prosecu- zione volontaria possono essere definite in via provvisoria e salvo conguaglio, sulla base dei versamenti effettuati secondo la vecchia normativa. Per il calcolo del reddito, si procedera' con i criteri esposti nel punto precedente. 2.3 Valutazione dei redditi relativi al periodo successivo al 31.12.90 Il reddito relativo ai periodi successivi al 31 dicem- bre 1990 deve essere ricavato dall'importo dei contributi versati con i criteri e le modalita' indicati negli artt. 1 e 2 della nuova legge. Per l'utilizzazione e la valutazione, ai fini che istruzioni di cui al precedente punto 6 della parte prima. 3) Attribuzione della classe ai soggetti autorizzati anteriormente al 1 luglio 1990 Come si e' detto, dal 1 luglio 1990 i prosecutori volontari debbono essere inseriti in una delle classi indicate nella tabella A, allegata alla legge. La disposi- zione riguarda anche i soggetti autorizzati anteriormente al 1 luglio 1990. Per l'effettuazione dell'operazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 3, si deve tener conto non solo dei contri- buti obbligatori, ma anche dei versamenti volontari. La deroga al principio di carattere generale per cui l'attri- buzione della classe deve essere effettuata esclusivamente in base ai contributi obbligatori versati successivamente all'autorizzazione deve considerarsi giustificata sia perche', nel caso di specie, non si tratta di una vera e propria rideterminazione della classe (nel passato, il contributo era fissato in misura unica per tutti) sia per l'esigenza di valorizzare i contributi volontari effettiva- mente versati che, specialmente negli ultimi periodi, hanno raggiunto importi anche notevolmente superiori a quelli dei contributi obbligatori. Ai fini che interessano, pertanto, debbono essere presi in considerazione i redditi desumibili dai 36 mesi di con- tribuzione - obbligatoria e volontaria - versata anterior- mente al 1 luglio 1990. Supponendo di dover attribuire la classe di contribu- zione ad un soggetto autorizzato nel 1985, che abbia effet- tuato ininterrottamente i versamenti volontari fino al 30 giugno 1990, si procedera' come segue: Anno Contribuo mensile Reddito versato mensile annuo (ctr.mens.x100:12) 1990 (6 mesi) 207.399 1728325 10.369.950 1989 (12 mesi) 194.729 1622741,67 19.472.900 1988 (12 mesi) 145.775 1214791,67 14.577.500 1987 (6 mesi) 138.058 1150483,33 6.902.900 ---------- 51.323.250 Dividendo il totale dei redditi per 36 e moltiplicando il quoziente per 12, si ottiene un reddito annuo medio pari a L. 17.107.750, che consente di attribuire al soggetto interessato la seconda classe di contribuzione. Per i periodi compresi fra il 1 gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990, i redditi in parola debbono essere determinati considerando versato in base all'aliquota del 12% i contri- buti in cifra fissa e in percentuale versati nell'assicura- zione I.V.S. per ciascuno degli anni predetti. Per l'ipotesi in cui sia necessario risalire a periodi anteriori al 1 gennaio 1982, i redditi debbono essere ricavati dalle tabelle B e C allegate alla legge, rispetti- vamente per artigiani e commercianti. La tabella C non contiene l'indicazione del reddito per l'anno 1965. Per l'anno stesso deve applicarsi per analogia la tabella prevista per gli artigiani, che fissa un reddito pari a L. 124.400. I criteri di cui sopra debbono essere seguiti anche nell'ipotesi in cui, in conseguenza del versamento di contributi obbligatori per un periodo di attivita' artigiana o commerciale successivo al 30 giugno 1990, il soggetto gia' autorizzato prima di tale data debba nuovamente essere inserito in una delle classi di reddito di cui alla citata tabella A. Al riguardo si ricorda che la rideterminazione della classe a seguito del versamento di contributi obbligatori deve essere effettuata solamente a domanda dell'interessato. Nella prima fase di applicazione della legge, ove non sia possibile attribuire agli interessati la classe spet- tante, sara' provvisoriamente attribuita la prima classe di contribuzione 4) Attribuzione di una parte del reddito d'impresa ai collaboratori La misura del contributo a percentuale puo' subire una variazione, sia per i soggetti assicurati come titolari, sia per quelli assicurati come coadiuvanti o coadiutori, a seguito dell'esercizio da parte del titolare dell'impresa della facolta' di assegnare a ciascun coadiuvante o coadiu- tore una parte del reddito d'impresa, in precedenza attri- buito al titolare stesso. La facolta' e' prevista dall'art. 3, primo comma, che richiama le disposizioni contenute nel 10 comma dell'art. 5. Ai sensi dell'art. 1, 5 comma, almeno il 51 per cento del reddito globale dell'impresa deve restare attribuito al titolare. Il periodo per il quale puo' esser fatta tale attribu- zione e' quello compreso fra il 1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990. L'operazione di cui trattasi puo' essere effettuata solamente nell'ipotesi in cui, nel periodo suddetto, non sia stata gia' fatta una suddivisione del reddito ai fini fiscali. Si veda in proposito quanto precisato al precedente punto 4. Qualora invece tale suddivisione sia stata a suo tempo gia' operata - con il conseguente assoggettamento a contri- buzione a percentuale della sola quota di reddito di perti- nenza del titolare - la situazione non puo' essere modifi- cata ai sensi della norma in esame. Ai fini di cui sopra, saranno trasmesse alle Sedi appena possibile apposite liste contenenti i nomi dei prosecutori volontari iscritti come coadiuvanti o coadiutori con l'indicazione, per ciascuno di essi, del titolare. Le S.A.P., all'atto della ricezione di tali liste, avranno cura di chiedere al titolare se intende avvalersi della facolta' di attribuire ai propri collaboratori una parte del reddito assoggettato in precedenza al contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 2 della legge 26 aprile 1982, n. 54. Al medesimo dovranno essere evidenziati i limiti entro i quali la facolta' puo' essere esercitata. Qualora la risposta non pervenga entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della Sede, si deve ritenere che il titolare dell'impresa abbia rinunciato alla facolta' concessagli dalla legge. In conseguenza, tutto il reddito in questione restera' attribuito al titolare. La variazione di cui sopra produrra' cambiamenti, che potrebbero anche essere consistenti, nella situazione reddituale da prendere in considerazione ai fini dell'at- tribuzione della classe sia nelle ipotesi di autorizzazioni aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1990, sia nei casi in cui si debbano inserire in una delle classi della tabella A soggetti gia' autorizzati a tale data. Si sottolinea, pertanto, la necessita' che gli adempi- menti relativi all'intera operazione vengano portati a termine con la massima possibile sollecitudine. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA --------------------- (1) In conseguenza di cio', anche nell'ipotesi di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno - al limite, durante il mese di gennaio - il contributo aggiuntivo aziendale era dovuto con riferimento all'intero reddito prodotto nell'anno precedente. (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 714 (3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1156 (4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1850 (5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537 (6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961 e 2979 (7) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3217 (8) Per la determinazione del minimale per gli operai dei settori artigianato e commercio, per l'anno 1990, si veda la circ. n. 18 del 18.1.1990, in A.U. 1990, pag. (9) Limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti.