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901223
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Circolare n. 274
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Gestioni Art. - Comm. - legge 2 agosto 1990, n.
233.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
Roma, 21 dicembre 1990
Circolare n. 274
                         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Gestioni Art. - Comm. - legge 2 agosto 1990, n.
         233.
 La     Gazzetta    Ufficiale    n.    188    del    13    agosto    1990    ha
pubblicato  la   legge   2   agosto   1990,   n.   233   avente   per   oggetto
"Riforma       dei      trattamenti      pensionistici      dei      lavoratori
autonomi".
 Con    la    presente    circolare,    ad     integrazione     delle     prime
istruzioni    fornite    con    messaggio    n.   03563   del   20.10.1990   si
illustrano      le      disposizioni      relative      alla      contribuzione
dovuta    alle    gestioni    pensionistiche    da    artigiani    e    commer-
cianti.
           PARTE PRIMA
    CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1) PREMESSE
 La     legge     233,     improntata     all'esigenza     di     omogeneizzare
la   disciplina   contributiva    e    i    trattamenti    pensionistici    dei
lavoratori      autonomi      a      quelli     dell'assicurazione     generale
obbligatoria     dei     lavoratori     dipendenti,     ha     fissato      nel
reddito    d'impresa    denunciato    ai   fini   IRPEF   il   punto   centrale
di   riferimento   ,   sia   per   la   determinazione   della    misura    dei
contributi, sia per il calcolo della pensione.
                            2
                    Le  nuove  norme in materia di versamento della contri-
               buzione obbligatoria hanno efficacia dal 1  luglio 1990.  Si
               applicano  pertanto  -  con  le eccezioni di cui si dira' in
               seguito - ai soggetti attivi a  quest'ultima  data.  Per  la
               disciplina dei rapporti cessati anteriormente, continueranno
               ad applicarsi le previgenti disposizioni.
                    A decorrere dal luglio 1990, gli artigiani e i  commer-
               cianti  sono  tenuti a versare un contributo IVS determinato
               in misura percentuale del reddito di impresa  dichiarato  ai
               fini IRPEF per l'anno precedente.
                    La nuova legge ha compiutamente disciplinato la materia
               concernente la contribuzione. Ne deriva che la  preesistente
               normativa  sull'argomento  deve  considerarsi implicitamente
               abrogata a decorrere dal luglio 1990.
                    Il contributo a percentuale stabilito dalla nuova legge
               a  decorrere  da tale data sostituisce pertanto tutti i con-
               tributi fissi ed a percentuale, in  precedenza  dovuti  alle
               gestioni.
                    Ai  fini  del  calcolo delle pensioni aventi decorrenza
               compresa fra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995  -  per
               le  quali  e'  fatto  salvo,  se  piu' favorevole, l'importo
               risultante dal calcolo effettuato secondo le  norme  vigenti
               anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 233
               - nell'importo  dei  contributi  a  percentuale  come  sopra
               determinati  deve  considerarsi compresa la somma di L. 390,
               corrispondente al contributo  base  dovuto  ai  sensi  delle
               previgenti disposizioni di legge.
               2) NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE
                    Il contributo IVS  dovuto  alle  gestioni  assicurative
               dagli appartenenti ad entrambe le categorie, a decorrere dal
               1   luglio  1990  e'  pari  al  12%  del  reddito  derivante
               dall'attivita'  d'impresa che da' titolo all'iscrizione alle
               gestioni stesse, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno  prece-
               dente.
                    La  disposizione  ripete il concetto espresso dall'art.
               6, comma 27 della legge 29 febbraio  1988,  n.  48,  che  ha
               fornito  l'interpretazione  autentica delle disposizioni sul
               versamento dei contributi a percentuale  contenute  nel  DPR
               8.7.1980, n. 538 e nell'art. 2 della legge 26 febbraio 1982,
               n. 54. In conseguenza il reddito imponibile e'  solo  quello
               derivante  dall'attivita'  di  impresa  che  ha  dato titolo
               all'iscrizione alla gestione  di  appartenenza  e  non  ogni
               reddito qualificabile fiscalmente come reddito d'impresa.
                    Al   riguardo,   si   ricorda   che,  per  dare  titolo
               all'iscrizione, l'attivita' deve essere svolta con carattere
               di abitualita' e di prevalenza.
                    Cio'  porta  logicamente ad escludere che un lavoratore
               autonomo possa  essere  iscritto  contemporaneamente  a  due
               diverse  gestioni  per  lavoratori autonomi o - nella stessa
               gestione - sia con la qualifica di titolare, sia con  quella
               di coadiuvante o di coadiutore.
                    Il  reddito  da  assoggettare  a  contribuzione  e'  il
               reddito d'impresa come sopra definito, al lordo degli  oneri
               che,  ai fini della determinazione del reddito imponibile ai
               fini fiscali, il contribuente e' autorizzato a dedurre.
                    Per i coadiuvanti e coadiutori di eta' inferiore ai  21
               anni, l'aliquota contributiva e' ridotta al 9%. La riduzione
               e' applicabile fino a tutto  il  mese  in  cui  il  soggetto
               interessato compie i 21 anni.
               2.1 Reddito imponibile minimo
                    Qualora il reddito denunciato ai fini IRPEF sia
               inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando  per  312
               il  minimale  giornaliero stabilito, al 1  gennaio dell'anno
               cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei  settori
               artigianato  e  commercio,  dall'art. 1 dal decreto-legge 29
               luglio 1981, n.  402,  convertito  con  modificazioni  dalla
               legge  26  settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni
               ed integrazioni, il contributo del 12 o del 9%  deve  essere
               versato prendendo a base il prodotto stesso.
                    Il  minimale  cosi' determinato e' soggetto a rivaluta-
               zione annuale per effetto della modifica dei livelli  minimi
               stabiliti  per  il  versamento dei contributi a favore degli
               operai dei settori considerati,  assunto  dalla  legge  come
               parametro di commisurazione.
                    Il  minimale  di cui sopra deve ovviamente essere rife-
               rito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
               2.2. Reddito imponibile massimo
                    Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce che in presenza di un
               reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua
               pensionabile  cui  si  applica  la  percentuale  massima  di
               commisurazione della pensione prevista  per  l'assicurazione
               generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la
               quota di  reddito  eccedente  tale  limite  viene  presa  in
               considerazione,   ai  fini  del  versamento  dei  contributi
               previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari  a  due
               terzi del limite stesso.
                    Tale  massimale  variera' di anno in anno, in relazione
               alla rivalutazione del tetto massimo sopra indicato.
                    Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, tali
               massimali debbono essere rapportati a mese.
                    La  parte  di reddito eventualmente eccedente il massi-
               male non va assoggettata a contribuzione e  conseguentemente
               non e' utile ai fini della liquidazione della pensione.
                    I  limiti sopra indicati sono ovviamente limiti indivi-
               duali,  da  riferire  ad  ogni  singolo  soggetto   operante
               nell'impresa  e  non  massimali globali, da riferire all'im-
               presa stessa.
               3) Mensilizzazione del contributo
                    Ai sensi di quanto disposto dal comma  7  dell'art.  1,
               per  i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, i
               contributi sono rapportati a mese. La disposizione  modifica
               profondamente la precedente normativa che, facendo esclusivo
               riferimento  al  reddito  prodotto   nell'anno   precedente,
               assunto quale parametro di valore assoluto, qualificava tale
               reddito come infrazionabile (1).
                    A decorrere dal 1 luglio 1990, per i soggetti attivi  a
               tale  data e per quelli iscritti successivamente, il contri-
               buto dovuto nella misura  percentuale  fissata  dalla  nuova
               legge deve invece essere rapportato a mese.
                    Per effettuare il calcolo e' necessario
               a) determinare l'importo del reddito conseguito nell'anno
                  precedente;
               b) dividere l'importo come sopra determinato per 12;
               c) moltiplicare il reddito mensile di cui al punto b) -
                  eventualmente portato al limite del minimale mensile, se
                  inferiore o ridotto al limite del massimale mensile, se
                  superiore - per il numero di mesi da coprire nell'anno.
                    Il  reddito  di cui al punto c) dovra' essere assogget-
               tato a contribuzione in base all'aliquota (12% o 9%)  appli-
               cabile per il singolo soggetto interessato.
                    I contributi da rapportare a mese sono solamente quelli
               disciplinati dall'art. 1 della legge n.  233,  cioe'  quelli
               destinati al finanziamento delle gestioni pensionistiche.
                    In  mancanza  di una esplicita estensione del principio
               ai contributi per il SSN, si conferma che l'obbligo  contri-
               butivo in parola e' tuttora disciplinato su base annua.
               4) Attribuzione di una parte del reddito d'impresa ai
                  collaboratori
                    Ai sensi del  comma  5  dell'art.  1/233,  il  titolare
               dell'impresa artigiana o commerciale, ai fini del versamento
               dei contributi dovuti alle gestioni, deve indicare la  quota
               di  reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiuto-
               re.
                    Considerato  l'espresso  riferimento,  contenuto  nella
               legge,  al reddito dichiarato ai fini IRPEF, la ripartizione
               operata in forza  della  norma  in  esame  non  puo'  essere
               diversa da quella eventualmente effettuata ai fini fiscali.
                    Solo  nell'ipotesi  in  cui, a tali fini, il reddito di
               impresa resti attribuito interamente al titolare,  quest'ul-
               timo  potra'  suddividere  ai  fini previdenziali il reddito
               stesso. La legge non indica limiti minimi da  osservare.  Si
               deve  pertanto ritenere che il titolare, sempre nell'ipotesi
               in esame,  possa  non  operare  l'attribuzione  -  con  cio'
               manifestando  la volonta' di assegnare a se' stesso l'intero
               reddito - o imputare ai  suoi  collaboratori  redditi  anche
               minimi.
                    Ovviamente,  qualora  i  redditi  cosi' suddivisi siano
               inferiori al limite di cui all'art. 1, 3  comma dell alegge,
               i  contributi assicurativi dovranno essere calcolati su tale
               minimale.
                    Il complesso delle quote  attribuite  ai  collaboratori
               non  puo'  superare in ogni caso il 49 per cento del reddito
               d'impresa indicato nel comma 1 dell'art. 1 (v. punto 2 della
               presente circolare).
               5) Prescrizione
                    Ai  sensi  del  comma  6  dell'art. 1/233, i contributi
               dovuti all'assicurazione IVS e quelli di pertinenza del  SSN
               si  prescrivono  con  il decorso di dieci anni dalla data in
               cui avrebbero dovuto essere versati. La nuova disciplina  si
               applica  anche  ai  contributi  non  prescritti alla data di
               entrata in vigore della legge n. 233 (28 agosto 1990).
                    La  norma  realizza,  anche  sotto  questo  aspetto  la
               completa  equiparazione  della  disciplina  concernente  gli
               artigiani ed i commercianti a quella in vigore per  i  lavo-
               ratori dipendenti.
                    Tenuto   conto  della  sospensione  della  prescrizione
               disposta con DD.LL. 11.3.1983, n. 59 (2); 11.5.1983, n.  176
               (3);  11.7.83,  n. 317 (4) e 12.9.83, n. 463 (5), convertito
               quest'ultimo dalla legge 11.11.1983, n. 638 (6) - si veda in
               proposito  anche  quanto precisato con circolare n. 1830 RCV
               del  29  novembre  1983  (7)  -  i  contributi  non   ancora
               prescritti,  interessati  della nuova disciplina, in assenza
               di atti interruttivi, sono quelli relativi all'anno  1982  e
               successivi.
               6) Versamento e utilizzazione dei contributi
                    La  nuova  legge non ha apportato sostanziali modifica-
               zioni alle modalita' di versamento dei contributi.
                    Ai sensi del comma  2  dell'art.  2/233,  i  contributi
               dovuti  sul  minimale di cui all'art. 1, comma 3 e quelli di
               debbono  essere  versati  in  quattro  rate uguali, entro il
               giorno 20 del mese successivo al trimestre solare  al  quale
               si riferiscono.
                    Ovviamente,  entro  la  data  sopra  indicata,  debbono
               essere versati anche i contributi ENAOLI  e  quelli  per  le
               prestazioni  di  maternita',  non  interessati  dalla  nuova
               normativa.
                    Per il pagamento dei contributi  saranno  emessi  dalle
               procedure   automatizzate   centrali   appositi  bollettini,
               prestampati anche nell'importo. Tali bollettini  conterranno
               eventualmente  contributi fissi relativi a periodi pregressi
               e le quote associative.
                    In pratica, se si eccettua  l'anticipazione  di  cinque
               giorni  della  scadenza,  nulla  e'  innovato  rispetto alle
               modalita' di pagamento della  contribuzione  fissa  prevista
               dalla normativa previgente.
                    Alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun
               anno dovranno essere pagati, in due rate di uguale  importo,
               gli  eventuali  conguagli  fra  i  contributi effettivamente
               dovuti in relazione all'ammontare del reddito e quelli  gia'
               pagati sul minimale sopra ricordato. Nel caso di presenza di
               collaboratori, saranno predisposti distinti bollettini.
                    Il titolare dell'impresa  artigiana  e  commerciale  e'
               tenuto  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali di cui
               sopra anche per i coadiuvanti o coadiutori, salvo il diritto
               di rivalsa.
                    I  contributi  sul minimale e i versamenti a conguaglio
               rappresentano l'adempimento in tempi  diversi  di  un  unico
               obbligo contributivo.
                    Qualora,  ai fini della liquidazione delle prestazioni,
               si abbia la necessita' di utilizzare uno o  piu'  contributi
               mensili  prima  della  scadenza fissata per il pagamento dei
               contributi a conguaglio.
                    Tali  contributi  debbono  considerarsi  immediatamente
               utilizzabili  solamente  nell'ipotesi  in  cui l'interessato
               dichiari sotto la propria responsabilita' che, in base  alla
               situazione reddituale relativa all'anno precedente, non sono
               maturate  le  condizioni  per  la  nascita  dell'obbligo  di
               versare contributi a conguaglio. Altrimenti occorre anche il
               versamento del conguaglio.
               7) Disposizioni per l'anno 1990
               a) minimali e massimali di contribuzione
                    Per  il  primo  periodo di applicazione della legge, il
               livello minimo imponibile determinato ai sensi dell'art.  1,
               comma  3  rapportato  ad anno e' pari a L. 14.360.736 (312 x
               46.028)  (8)  corrispondenti  a  L.  1.196.728  mensili.  In
               conseguenza,  il  contributo minimo dovuto all'assicurazione
               IVS rapportato ad anno sara' pari a
                    - L. 1.723.288 (corrispondenti a  L.  143.607  mensili)
               per i soggetti di eta' superiore a 21 anni;
                    -  L.  1.292.466  (corrispondenti a L. 107.706 mensili)
               per i collaboratori di eta' inferiore a 21 anni.
                    Considerato che la riforma ha decorrenza 1 luglio 1990,
               il  contributo  del  12 o del 9 per cento per il II semestre
               dell'anno 1990 deve essere calcolato sulla meta' del reddito
               annuo  relativo  al 1989, con il rispetto del minimale di L.
               7.180.368 (pari alla meta'  del  livello  minimo  imponibile
               annuo di L. 14.360.736, sopra indicato).
                    Ovviamente,  nell'ipotesi in cui l'obbligo contributivo
               sia limitato ad una parte  del  semestre,  le  somme  dovute
               vanno  ragguagliate  a  mese,  con  il rispetto del minimale
               mensile di cui sopra.
                    Per  quanto  riguarda  il  limite  massimo  di  reddito
               assoggettabile  a  contribuzione,  si precisa che l'importo,
               ragguagliato ad anno, e' pari a  L.  74.746.667  (44.848.000
               (9) + 29.898.667 pari a due terzi di 44.848.000).
                    Per  il  II  semestre  1990,  il  massimale  di reddito
               imponibile sara' pari a L. 37.373.333 (74.746.667 : 2).
                    Per periodi di  attivita'  inferiori  al  semestre,  il
               massimale  mensile  sara' pari a L. 6.228.889. Il corrispon-
               dente contributo massimo mensile sara' pari a L. 747.667 per
               i  soggetti di eta' superiore a 21 anni e a L. 560.000 per i
               soggetti di eta' inferiore.
               b) Conguaglio per il II semestre 1990
                    L'art. 1, comma 8 , della legge in  esame  dispone  te-
               stualmente:  "Entro  il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
               iscritti alle gestioni  speciali  degli  artigiani  e  degli
               esercenti  attivita' commerciali provvederanno al versamento
               dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990  in
               base  alla  differenza  tra quanto risultante dalle disposi-
               zioni di cui al presente articolo e quanto versato  in  base
               alle previgenti disposizioni.
                    In  relazione  a quanto sopra e' gia' stato diramato il
               messaggio n. 03563 del 20.10.1990 (all. 1).
                    Ad integrazione  delle  istruzioni  ivi  contenute,  si
               precisa quanto segue.
                    Sono  interessati  al conguaglio a favore dell'Istituto
               tutti i titolari che  abbiano  denunciato  per  l'anno  1989
               redditi d'impresa
               - inferiori a L.  7.420.700   se artigiani
               - inferiori a L.  7.149.962   se commercianti
               oppure
               - superiori a L. 17.830.750   se artigiani
               - superiori a L. 18.243.077   se commercianti
                    Il  conguaglio  evidenzia  una  somma  a  credito degli
               interessati per redditi compresi
               - fra L. 7.420.700   e L. 17.830.750  se artigiani
               - fra L. 7.149.962   e L. 18.243.077  se commercianti
                    Per  quanto  riguarda i collaboratori, la situazione si
               presenta come segue:
                    - soggetti di  eta'  superiore  ai  21  anni:  dovranno
               corrispondere  la  differenza  tra  l'importo del precedente
               contributo  fisso  e  il  nuovo  contributo  a  percentuale,
               determinato  in  misura  pari  al  12%  del  reddito, con il
               rispetto del minimale;
                    - soggetti di eta' inferiore ai 21 anni:  per  costoro,
               il  titolare  avra'  in  genere  diritto  ad un rimborso, ad
               eccezione dei casi in cui ai soggetti  stessi  venga  attri-
               buito  un reddito tale da far superare, in base all'aliquota
               del 9%, l'importo dei contributi fissi gia' versati.
                    Le  operazioni  di  addebito  o  di  accredito  saranno
               effettuate  dalle  procedure  automatizzate centrali. Per la
               realizzazione  di  tali  procedure  e'  indispensabile   che
               pervengano  al  Centro  i  dati dei versamenti a percentuale
               I.V.S. sul reddito 1989 (sia la prima che la  seconda  rata)
               entro  il  termine  improrogabile  del  31 dicembre 1990. Le
               operazioni di  conguaglio  interessano  i  contributi  fissi
               relativi  a  tutto il nucleo e quelli a percentuale del solo
               titolare. Per eventuali  collaboratori  saranno  predisposti
               separati  bollettini per il versamento della nuova contribu-
               zione integrativa per il periodo luglio-dicembre 1990.
                    Si precisa comunque che la differenza tra quanto dovuto
               in  base  alla  nuova  legge  e  quanto versato in base alla
               previgente normativa deve essere calcolata considerando come
               "dovuto"  il  12% o il 9% della meta' del reddito di impresa
               denunciato per il 1989 - da considerare come base imponibile
               per  il  2  semestre 1990 - e come "versato" l'importo della
               terza e della quarta rata di contribuzione fissa piu' quello
               della  seconda rata di contribuzione a percentuale, commisu-
               rata al 4% per gli artigiani e al 4,2% per  i  commercianti,
               sempre della meta' del reddito d'impresa sopra indicato.
               c) Utilizzabilita' dei contributi relativi al 1990
                    Per  quanto  riguarda  l'utilizzabilita' dei contributi
               relativi all'anno 1990, nel fare rinvio alle  istruzioni  di
               carattere  generale  contenute  nel  precedente  punto 6, si
               ritiene opportuno sottolineare che il  versamento  dei  con-
               tributi  relativi al 2  semestre puo' essere influenzato sia
               dal conguaglio previsto dall'8  comma  dell'art.  1  citato,
               sia  dalle  disposizioni  sul  condono di cui all'art. 8 del
               D.L. 15 settembre 1990, n. 259.
                    Pertanto, nelle ipotesi in cui l'artigiano  o  il  com-
               merciante:
                    -  sia  tenuto  a  pagare  somme a conguaglio, ai sensi
               della norma di cui sopra;
                    - abbia presentato domanda di condono
               i contributi  in  parola  saranno  considerati  utilizzabili
               solamente dopo la conclusione delle relative operazioni.
                                     PARTE SECONDA
                               CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
               1) Disposizioni di carattere generale
                    La nuova legge (art. 3) ha introdotto innovazioni anche
               nel campo della prosecuzione volontaria.
                    Dal 1  luglio 1990, il  contributo  volontario  mensile
               non  e'  piu' determinato in misura fissa, uguale per tutti,
               ma e' commisurato - in ragione delle  stesse  aliquote  per-
               centuali  stabilite  per il versamento dei contributi obbli-
               gatori da parte dei lavoratori  attivi  -  ai  redditi  medi
               indicati  nelle  8  classi  di  contribuzione comprese nella
               tabella A, allegata alla nuova legge.
                    Le suddette classi  di  contribuzione  sono  aggiornate
               annualmente  e con effetto dal 1  gennaio di ciascun anno in
               relazione alle modifiche sia  del  minimale  giornaliero  di
               retribuzione  per il pagamento dei contributi a favore degli
               operai dei settori artigianato e commercio, sia  del  limite
               di  retribuzione  annua  pensionabile cui si applica la per-
               centuale  massima  (2%)  di  commisurazione  della  pensione
               prevista  per  l'assicurazione  I.V.S. dei lavoratori dipen-
               denti.
                    Ai sensi del 1  comma dell'art. 3, gli  artigiani  e  i
               commercianti debbono essere inseriti, ai fini dei versamenti
               volontari, in una delle classi  di  reddito  comprese  nella
               citata tabella A.
                    La  classe da attribuire a ciascun lavoratore e' quella
               il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla
               media  dei redditi conseguiti nel triennio di legge. (ultimi
               36 mesi di contribuzione)
                    Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 233,  a  decorrere
               dal  1  luglio 1990 e' abrogata la disposizione dell'art. 7,
               comma 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in  base  alla
               quale  il  contributo  volontario  minimo  degli artigiani e
               commercianti non poteva essere inferiore a quello  stabilito
               per  i  lavoratori  dipendenti comuni. Pertanto, a decorrere
               dalla stessa data, il contributo da  versare  sara'  esatta-
               mente  quello  risultante  dall'applicazione  delle aliquote
               percentuali del 12 o del 9 per cento ai redditi medi  previ-
               sti da ciascuna classe.
                    Per  i  coadiuvanti  e coadiutori autorizzati prima del
               compimento dei 21 anni, l'aliquota del 9% sara'  applicabile
               fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i
               21 anni.
                    Nulla invece e' innovato per quanto riguarda le  condi-
               zioni  per  l'autorizzazione.  Al  riguardo,  si ricorda che
               l'autorizzazione stessa puo' essere  rilasciata  sulla  base
               del  cumulo  dei  periodi  di contribuzione versata in altre
               gestioni assicurative solo se il richiedente  non  puo'  far
               valere i requisiti necessari nella gestione di appartenenza.
               Nell'ipotesi considerata, la classe di  contribuzione  sara'
               attribuita  sulla  base del reddito desunto dai soli contri-
               buti versati in quest'ultima gestione.
               2) Autorizzazioni aventi decorrenza 1  luglio 1990 o
                  successiva
                    L'autorizzazione - da concedersi in presenza delle note
               condizioni, che, come si e' detto, la  nuova  legge  non  ha
               modificato  -  comporta  l'attribuzione  di  una  classe  di
               contribuzione, da determinare con i criteri esposti al punto
               1.
               2.1 Valutazione dei redditi relativi al periodo anteriore al
                   1  luglio 1990
                    Qualora  il  triennio  utile  debba essere ricercato in
               tutto o in  parte  nel  periodo  anteriore  al  1 .7.90,  il
               reddito  del triennio o della parte di triennio ricadente in
               tale periodo deve essere desunto  dai  contributi  in  cifra
               fissa  e  in  percentuale versati nella gestione, secondo le
               disposizioni contenute nel 10  comma  dell'art.  5  o  dalle
               tabelle B e C allegate alla legge.
                    Ad  esempio,  dovendo  determinare  il reddito relativo
               all'anno 1989 - per il quale un artigiano abbia  versato  un
               contributo  fisso I.V.S. pari a L. 1.358.780 e un contributo
               a percentuale pari  a  L.  600.000,  per  un  totale  di  L.
               1.958.780  - si dovra' moltiplicare il contributo complessi-
               vamente versato per 100 e dividere il prodotto ottenuto  per
               12.  Nell'ipotesi in considerazione, il reddito sara' pari a
               L. 16.323.167 (1.958.780 x 100 : 12).
               2.2 Valutazione dei redditi relativi al periodo
                   1.7.90/31.12.90
                    Qualora  nel  triennio  utile  per l'attribuzione della
               classe cada in tutto o in parte il periodo 1.7.90/31.12.90 -
               periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo regime, per
               il quale sono dovuti i  contributi  fissi  e  a  percentuale
               secondo  le  previgenti disposizioni, salvo il conguaglio da
               effettuare entro il 30 giugno 1991 - le domande di  prosecu-
               zione  volontaria possono essere definite in via provvisoria
               e salvo conguaglio, sulla  base  dei  versamenti  effettuati
               secondo la vecchia normativa. Per il calcolo del reddito, si
               procedera' con i criteri esposti nel punto precedente.
               2.3 Valutazione dei redditi relativi al periodo successivo
                   al 31.12.90
                    Il  reddito relativo ai periodi successivi al 31 dicem-
               bre 1990 deve essere ricavato  dall'importo  dei  contributi
               versati  con i criteri e le modalita' indicati negli artt. 1
               e 2 della nuova legge.
                    Per l'utilizzazione  e  la  valutazione,  ai  fini  che
               istruzioni di cui al precedente punto 6 della parte prima.
               3) Attribuzione della classe ai soggetti autorizzati
                  anteriormente al 1  luglio 1990
                    Come  si  e'  detto,  dal  1  luglio 1990 i prosecutori
               volontari  debbono  essere  inseriti  in  una  delle  classi
               indicate  nella  tabella A, allegata alla legge. La disposi-
               zione riguarda anche i soggetti autorizzati anteriormente al
               1  luglio 1990.
                    Per  l'effettuazione  dell'operazione,  ai sensi del 1
               comma dell'art. 3, si deve tener conto non solo dei  contri-
               buti  obbligatori,  ma  anche  dei  versamenti volontari. La
               deroga al principio di carattere generale per  cui  l'attri-
               buzione  della  classe deve essere effettuata esclusivamente
               in base ai contributi  obbligatori  versati  successivamente
               all'autorizzazione   deve   considerarsi   giustificata  sia
               perche', nel caso di specie, non si tratta  di  una  vera  e
               propria  rideterminazione  della  classe  (nel  passato,  il
               contributo era fissato in misura unica per  tutti)  sia  per
               l'esigenza  di valorizzare i contributi volontari effettiva-
               mente versati che, specialmente negli ultimi periodi,  hanno
               raggiunto  importi anche notevolmente superiori a quelli dei
               contributi obbligatori.
                    Ai fini che interessano, pertanto, debbono essere presi
               in  considerazione  i redditi desumibili dai 36 mesi di con-
               tribuzione - obbligatoria e volontaria -  versata  anterior-
               mente al 1  luglio 1990.
                    Supponendo  di  dover attribuire la classe di contribu-
               zione ad un soggetto autorizzato nel 1985, che abbia  effet-
               tuato  ininterrottamente  i  versamenti volontari fino al 30
               giugno 1990, si procedera' come segue:
               Anno            Contribuo mensile        Reddito
                               versato            mensile          annuo
                                                 (ctr.mens.x100:12)
               1990 (6 mesi)    207.399          1728325      10.369.950
               1989 (12 mesi)   194.729          1622741,67   19.472.900
               1988 (12 mesi)   145.775          1214791,67   14.577.500
               1987 (6 mesi)    138.058          1150483,33    6.902.900
                                                              ----------
                                                              51.323.250
               Dividendo il totale dei redditi per 36  e  moltiplicando  il
               quoziente  per  12, si ottiene un reddito annuo medio pari a
               L.  17.107.750,  che  consente  di  attribuire  al  soggetto
               interessato la seconda classe di contribuzione.
                    Per i periodi compresi fra il 1  gennaio 1982 ed il  30
               giugno  1990, i redditi in parola debbono essere determinati
               considerando versato in base all'aliquota del 12% i  contri-
               buti  in cifra fissa e in percentuale versati nell'assicura-
               zione I.V.S. per ciascuno degli anni predetti.
                    Per l'ipotesi in cui sia necessario risalire a  periodi
               anteriori  al  1   gennaio  1982,  i  redditi debbono essere
               ricavati dalle tabelle B e C allegate alla legge,  rispetti-
               vamente per artigiani e commercianti.
                    La tabella C non contiene l'indicazione del reddito per
               l'anno 1965. Per l'anno stesso deve applicarsi per  analogia
               la  tabella prevista per gli artigiani, che fissa un reddito
               pari a L. 124.400.
                    I criteri di cui sopra  debbono  essere  seguiti  anche
               nell'ipotesi  in  cui,  in  conseguenza  del  versamento  di
               contributi obbligatori per un periodo di attivita' artigiana
               o commerciale successivo al 30 giugno 1990, il soggetto gia'
               autorizzato prima  di  tale  data  debba  nuovamente  essere
               inserito  in  una delle classi di reddito di cui alla citata
               tabella A.
                    Al riguardo si ricorda che  la  rideterminazione  della
               classe  a  seguito  del versamento di contributi obbligatori
               deve essere effettuata solamente a domanda dell'interessato.
                    Nella prima fase di applicazione della legge,  ove  non
               sia  possibile  attribuire  agli interessati la classe spet-
               tante, sara' provvisoriamente attribuita la prima classe  di
               contribuzione
               4) Attribuzione di una parte del reddito d'impresa ai
                  collaboratori
                    La misura del contributo a percentuale puo' subire  una
               variazione, sia per i soggetti assicurati come titolari, sia
               per quelli  assicurati  come  coadiuvanti  o  coadiutori,  a
               seguito  dell'esercizio  da  parte del titolare dell'impresa
               della facolta' di assegnare a ciascun coadiuvante o  coadiu-
               tore  una  parte del reddito d'impresa, in precedenza attri-
               buito al titolare stesso.
                    La facolta' e' prevista dall'art. 3, primo  comma,  che
               richiama  le  disposizioni contenute nel 10  comma dell'art.
               5.
                    Ai sensi dell'art. 1, 5  comma, almeno il 51 per  cento
               del  reddito globale dell'impresa deve restare attribuito al
               titolare.
                    Il periodo per il quale puo' esser fatta tale  attribu-
               zione  e'  quello  compreso  fra  il 1  gennaio 1982 e il 30
               giugno 1990.
                    L'operazione di cui  trattasi  puo'  essere  effettuata
               solamente nell'ipotesi in cui, nel periodo suddetto, non sia
               stata gia'  fatta  una  suddivisione  del  reddito  ai  fini
               fiscali. Si veda in proposito quanto precisato al precedente
               punto 4.
                    Qualora invece tale suddivisione sia stata a suo  tempo
               gia'  operata - con il conseguente assoggettamento a contri-
               buzione a percentuale della sola quota di reddito di  perti-
               nenza  del  titolare - la situazione non puo' essere modifi-
               cata ai sensi della norma in esame.
                    Ai fini di  cui  sopra,  saranno  trasmesse  alle  Sedi
               appena  possibile  apposite  liste  contenenti  i  nomi  dei
               prosecutori volontari iscritti come coadiuvanti o coadiutori
               con l'indicazione, per ciascuno di essi, del titolare.
                    Le  S.A.P.,  all'atto  della  ricezione  di tali liste,
               avranno cura di chiedere al titolare  se  intende  avvalersi
               della  facolta'  di  attribuire  ai propri collaboratori una
               parte del reddito assoggettato in precedenza  al  contributo
               aggiuntivo aziendale di cui all'art. 2 della legge 26 aprile
               1982, n. 54.  Al  medesimo  dovranno  essere  evidenziati  i
               limiti entro i quali la facolta' puo' essere esercitata.
                    Qualora  la  risposta  non pervenga entro il termine di
               trenta giorni dalla richiesta della Sede, si  deve  ritenere
               che  il titolare dell'impresa abbia rinunciato alla facolta'
               concessagli dalla legge. In conseguenza, tutto il reddito in
               questione restera' attribuito al titolare.
                    La  variazione  di cui sopra produrra' cambiamenti, che
               potrebbero  anche  essere  consistenti,   nella   situazione
               reddituale  da  prendere  in considerazione ai fini dell'at-
               tribuzione della classe sia nelle ipotesi di  autorizzazioni
               aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1990, sia nei casi
               in cui si debbano inserire in una delle classi della tabella
               A soggetti gia' autorizzati a tale data.
                    Si  sottolinea, pertanto, la necessita' che gli adempi-
               menti  relativi  all'intera  operazione  vengano  portati  a
               termine con la massima possibile sollecitudine.
                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                       F.TO BILLIA
               ---------------------
               (1) In conseguenza di cio', anche nell'ipotesi di cessazione
                   dell'attivita' nel corso dell'anno - al limite, durante
                   il mese di gennaio - il contributo aggiuntivo aziendale
                   era dovuto con riferimento all'intero reddito prodotto
                   nell'anno precedente.
               (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 714
               (3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1156
               (4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1850
               (5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537
               (6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961 e 2979
               (7) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3217
               (8) Per la determinazione del minimale per gli operai dei
                   settori artigianato e commercio, per l'anno 1990, si
                   veda la circ. n. 18 del 18.1.1990, in A.U. 1990, pag.
               (9) Limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica
                   la percentuale massima di commisurazione della pensione
                   prevista per l'assicurazione generale obbligatoria
                   I.V.S. dei lavoratori dipendenti.