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Circolare numero 40 del 22/02/2011


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Direzione Centrale Entrate

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22/02/2011

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 40 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Allegati n. 1

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Anno 2011. Sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato.

 

SOMMARIO:

Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2011.

 

L’anno 2010 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (es. collegato lavoro, legge di stabilità) che - confermando o innovando la materia – sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con la presente circolare si fornisce, quindi, un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2011.

 

 1. Disposizioni in materia contributiva.

 1.1 Contributo IVS.

Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.

Come noto, il Decreto interministeriale 21 febbraio 1996 - in attuazione dell’art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 - ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l’aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall’INPS, con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAF (rispettivamente 0,14% per TBC; 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAF).

L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l’aumento di 4,43 punti percentuali dell’aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997 (1).

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata dovranno, quindi, aumentare - a partire dal periodo contributivo “gennaio 2011” - l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali, ovvero della misura residua, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (2).

Di seguito, si fornisce  una elencazione delle principali casistiche.

 

1.1.1 Datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C) - Incremento dello 0,22%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997; con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011, il percorso di armonizzazione si conclude.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011

Totale

a carico del lavoratore

33,00%

9,19%

 

1.1.2  Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAF (CA=4Z e 1C) - Incremento dello 0,22%.

 

Tali settori devono trasferire l’aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997; con l’aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011, il percorso di armonizzazione si conclude.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (no GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,30%

8,84%

 

 

Si precisa che - per i “dirigenti industriali”, assunti dal 1.1.2003 e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti - trova, invece, applicazione il previsto aumento dell’aliquota pensionistica in ragione di 0,50 punti percentuali, con ultimo incremento di 0,29% a partire dal 01.01.2013.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (no GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,01%

8,84%

 

1.1.3   Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF.

 

Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICA di MATERNITÀ -Incremento dello 0,50%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 (0,57% + 3,72%) punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,71 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL lavoratore)

Totale

a carico del lavoratore

32,36% (compr. 0,35 ex GESCAL)

9,19%

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (senza GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,01%

8,84%

 

Settori esclusi dal contributo per l’INDENNITÀ ECONOMICHE di MATERNITÀ e dall’ex contributo per TBC - Incremento dello 0,50%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,43 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di 0,43%, dal 01.01.2013.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,57 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (con GESCAL lavoratore)

Totale

a carico del lavoratore

32,22% (compr. 0,35 ex GESCAL)

9,19%

 

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (senza GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

31,87%

8,84%

 

 

1.1.4   Piloti dei porti - Incremento dello 0,50%.

Tali settori devono trasferire l’aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire da 01.01.1997, con ultimo aumento di 0,29%, dal 01.01.2013.

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011 (no GESCAL)

Totale

a carico del lavoratore

32,01%

8,84%

 

 1.1.5 Aliquote contributive dovute al FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca” dispone che “Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997.

Quest’ultimo, all’articolo 3, c. 1, prevede che - a partire dal 1 gennaio 1998 - le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, siano elevate – annualmente - nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70% ex GESCAL) di cui all'art. 3 c. 23 della legge n. 335/1995, e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al citato articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detto aumento è stato sospeso, per il triennio 2006 – 2008, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81 (3).

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto - per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da ultimo, alla data del 1.1.2002 - la stessa aliquota ha già raggiunto la misura piena (8,89% + 0,30= totale 9,19%).

Per l’anno 2011, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2011

Totale

a carico del marittimo

28,20 % (compr. 0,70 ex GESCAL)

9,19%

 

1.1.6 Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3, comma  2 del D.Lgs. 146/1997) è aumentata nella misura residuale di 0,51 punti percentuali; con detto incremento si raggiunge il limite dell’aliquota complessiva del  32% (Legge n.335/1995), cui si aggiunge l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art.1 comma 769 Legge 296/2006.

 

1.1.7. Contributi INAIL dal 1 gennaio 2011 per gli operai agricoli dipendenti.

Nulla è variato sulle aliquote INAIL; conseguentemente, in base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del D.lgs. 23 febbraio 2000, n.38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle seguenti misure:

 

Contribuzione

Misura

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro

  3,1185%

 

1.1.8 Mancata applicazione dell’aumento dello 0,09% ex lege n. 247/2007.

L’articolo 1, c. 39 della legge di stabilità 2011 - abrogando la disposizione contenuta  all’articolo 1, c. 10 della legge n. 247/2007 – ha annullato il previsto aumento, pari allo 0,09%, dei contributi previdenziali, che avrebbe interessato – da gennaio 2011 - i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali di legge.

 

1.2 Contributi CIGS e MOBILITÀ.

L’articolo 1, c. 32 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha disposto lo slittamento, al 31 dicembre 2011, di una serie di  provvedimenti legislativi. Tra questi, si segnala la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la logistica) e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (4).

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "GENNAIO 2011", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, già dal 2010, l’Istituto si è adeguato ai criteri ministeriali (5) che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista). Si osserva, peraltro, che il medesimo criterio é utilizzato anche con riguardo alle imprese commerciali con forza occupazionale superiore alle 200 unità.

   

1.3 Agevolazioni per zone tariffarie anno 2011.

L’articolo 1, c. 45 della legge di stabilità 2011 prevede che, "a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo".

Conseguentemente, dal periodo di paga “agosto 2010, vanno a regime, senza soluzione di continuità, le misure già in essere fino a luglio 2010.

  

Territori

Misura agevolazione D.L.

Dovuto

Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)

-

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

 

Si osserva che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (6).

 

1.3.1 Modalità di recupero per le aziende agricole che operano con il flusso UniEmens.

I datori di lavoro che, da “agosto 2010, hanno beneficiato delle riduzioni secondo le percentuali previste dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, potranno recuperare il differenziale a loro favore (7).

A tal fine, le aziende che operano con il flusso UniEmens - per indicare il conguaglio della riduzione spettante - potranno avvalersi del nuovo codice causale “L232, da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>.

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (8).

 

 2. Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce (8) che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2010 in misura pari allo 0,23%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo 0,25% (9).

 

 3. Disposizioni in favore dell’occupazione.

 

 3.1 Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

L’articolo 1, c. 32 della legge di stabilità 2011 ha prorogato, al 31 dicembre 2011, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

La disposizione ha, altresì, previsto la copertura degli oneri relativi al finanziamento delle connesse agevolazioni contributive.

Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità già note (10).

  

 4. Misure incentivanti previste dalla legge di stabilità 2011.

 

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato, per il 2011, una serie di interventi - finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni – già introdotti dall’articolo 2, commi 134, 135 e 151 dalla legge finanziaria 2010 (11).

Si tratta di due misure (la prima, a carattere contributivo, la seconda, di contenuto meramente economico) la cui operatività nel corrente anno è subordinata alle modalità attuative che saranno definite con apposito decreto interministeriale (Lavoro-Economia) che terrà conto, tra l’altro, del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi nell’anno appena trascorso.

Sulla materia, quindi, si fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva circolare.

 

L’articolo 1, c. 31 della medesima legge ha previsto la proroga, per l’anno in corso, delle disposizioni disposte dall’articolo 7ter del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, in materia di incentivi in favore dell’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga.

Al riguardo, si rinvia a quanto reso noto con la circolare n. 5/2010 e con i messaggi n. 1715 - n. 17878 e n. 30703 del 2010.

 

Nell’ambito delle misure finalizzate al mantenimento del personale in azienda e alla ripresa dell’attività produttiva, l’articolo 1, c. 33 della legge di stabilità 2011, ha altresì prorogato, a tutto il 2011, la possibilità – per l’impresa di appartenenza - di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L’intervento – introdotto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall’articolo 1, c. 1, D.L. 78/09, convertito con modificazioni nella legge n. 102/09 (12) – potrà realizzarsi nei limiti di 50 milioni di euro e sarà attuato secondo le modalità che saranno definite in un apposito decreto interministeriale (Lavoro-Economia).

 

 5. Sgravio contributivo sulle contrattazioni di secondo livello.

 

Nella legge di stabilità 2011, trova spazio pure lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, che continuerà a trovare applicazione anche nel 2011.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell’incentivo, la legge n. 220/2010 conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/2007, che ha disciplinato il beneficio durante il triennio sperimentale 2008-2010 (13).

Relativamente all’individuazione delle somme su cui è possibile richiedere l’incentivo, occorre, invece,  tenere conto di quanto stabilito dall’articolo 53, c. 2 del D.L. 78/2010 (legge 122/2010). La norma prevede che  “nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro”

In considerazione del già citato rinvio - operato dal legislatore - alle modalità già introdotte dalla legge attuativa del protocollo welfare tra governo e parti sociali, maggiori precisazioni potranno essere fornite in materia dopo l’emanazione del previsto decreto ministeriale.

 

 6. Interventi in materia di ammortizzatori sociali in genere.

 

Tra i suoi ambiti di operatività, la legge di stabilità 2011, ha esteso all’anno in corso,  la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L’articolo 1, comma 30, infatti, prevede che -  sulla base  di specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici mesi, in deroga alla normativa vigente - possa essere disposta la concessione,  anche  senza soluzione  di  continuità,  di  trattamenti  di  cassa  integrazione guadagni, di  mobilità  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.

Il medesimo comma, stabilisce, altresì, la possibilità di prorogare nel 2011  gli strumenti in deroga già disposti nel 2010, con riduzione, tuttavia, dal 10% al 40% della misura dei trattamenti.

 

L’articolo 1, c. 32 prevede, inoltre - per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.

 

Sempre sul fronte degli ammortizzatori sociali, si osserva che l’articolo 1, c. 33 ha prorogato, per l’anno 2011, la disposizione che prevede l’aumento dal 60% al 80% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/1984 (14). Per il suddetto intervento – introdotto in via sperimentale dal DL n. 78/2009 (legge 102/2009) – sono stati stanziati 80 milioni di euro.

 

 7. Fondo di Tesoreria. Maggiorazione sugli importi riferiti ai periodi pregressi.

 

Come noto, ai fini del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, é previsto (15) che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente.

In più occasioni è stato ribadito che il riferimento a detti criteri va inteso come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con questa tipologia di versamento.

A dicembre 2010, il coefficiente di rivalutazione del TFR è stato fissato dall’ISTAT in misura pari al 2,935935%.

Si ricorda che, per il versamento, lo stesso va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (2,93%).

 

8. Legge n. 183/2010 - Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato – indennità riconosciuta dal giudice.

 

La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto “collegato lavoro”) – nell’ambito del complesso campo di intervento – ha introdotto modifiche anche su talune disposizioni inerenti i contratti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, si segnala la previsione contenuta nella seconda parte dell’articolo 32, con la quale sono stati ridefiniti i criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, nei casi di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituti in violazione della prevista disciplina (16).

 

La nuova normativa prevede che il giudice possa condannare il datore di lavoro a risarcire il lavoratore con “un’indennità omnicomprensiva” compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dimezzata nel caso in cui i contratti collettivi prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.

 

Con riferimento agli aspetti di natura contributiva - tenuto conto della interpretazione letterale della norma, della “ratio legis” e della natura delle somme – si ritiene che l’indennità in questione sia esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

 

9.Aliquote contributive per aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

Errata corrige alla circolare n.24/2011

 

Si ripubblicano, in allegato alla presente circolare, le tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella contenuta con la circolare n.24/2011.

 

 

Il Direttore Generale

                       Nori      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

 

1)   L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n.30 dispone che “Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997”. Al riguardo si richiama la circolare n. 103 del 15/05/1996.

2)    L’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, a decorrere dal 1.1.2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Al riguardo si richiama la circolare n. 23 del 24/01/2007.

3)   Al riguardo si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).

4)  Disposizione da ultimo prorogata, fino al 31/12/2010, ai sensi dell’articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5)   Al riguardo, cfr circolare n. 25/2010.

6)   E’ previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

 

7) Eventuali note di rettifica emesse a tale titolo dalla procedura di controllo delle denunce contributive aziendali saranno definite dalle Sedi alla luce delle precisazioni contenute nella presente circolare.

8) Cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. 

9)   Per i criteri di operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 7.3.2008.

10) Al riguardo si richiama la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007.

11) Cfr. circolare n. 22/2011.

12)    Al riguardo cfr. messaggi n. 20810 e 28824/2010.

13)  Al riguardo   si precisa che, per l’incentivo connesso ai premi corrisposti nel corso del 2010, è necessario attendere l’emanazione del previsto decreto interministeriale (Lavoro – Economia).

14) Al riguardo cfr. messaggio n. 8097/2010.

15) Cfr. DM 30 gennaio 2007.

16) Cfr. Dlgs. n. 368/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato N.1