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La maggiorazione contributiva
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La maggiorazione contributiva
Alcune categorie di lavoratori hanno diritto ad una maggiorazione contributiva, cioè ad un periodo utile per attività di lavoro svolta, ai fini del calcolo della pensione.
LAVORATORI NON VEDENTI
Per i lavoratori privi della vista - tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione - è previsto un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta con il possesso del requisito sanitario richiesto. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in maniera proporzionale. I periodi sono utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non danno titolo al riconoscimento i periodi coperti da contribuzione figurativa o volontaria o derivanti da riscatti non legati ad attività lavorativa.La domanda
Il beneficio viene attribuito su presentazione di richiesta da parte dell'interessato, corredata da apposita documentazione:
- i ciechi civili devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per l'accertamento dell'invalidità civile;
- ciechi di guerra devono presentare il modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra;
- i ciechi invalidi per servizio devono presentare il modello 69 ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità;
- i ciechi invalidi del lavoro devono presentare il corrispondente riconoscimento rilasciato dall'Inail.
LAVORATORI CON INVALIDITA' SUPERIORE AL 74%
A decorrere dall'anno 2002 i lavoratori invalidi civili, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, i lavoratori sordomuti e i lavoratori invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie) e gli invalidi per lavoro, la cui invaliditàè stata accertata dall'Inail o dall'Ipsema, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione - nella misura di due mesi ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (invalidità superiore al 74% o sordità congenita ecc.); i periodi coperti da contribuzione volontaria o figurativa, o riscatto (non legato ad attività lavorativa) non danno titolo al riconoscimento.
Il limite massimo dei cinque anni è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.
La domanda
Il beneficio viene attribuito dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell'interessato, corredata dall'apposita documentazione:
- gli invalidi civili e i sordomuti devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l'accertamento delle invalidità;
- gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio devono presentare copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie elencate nel DPR n.834 del 1981;
- gli invalidi del lavoro devono presentare i documenti rilasciati dall'Inail o dall'Ipsema.
Esclusioni
Sono esclusi da questo beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dei fondi sostitutivi (elettrici, volo ecc.) in quanto l'Inps esprime soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale. Torna su