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Il calcolo della pensione

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Il calcolo della pensione

Il calcolo della pensione Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.


Viene adottato:

  • Il sistema contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;
  • Il sistema retributivo per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • Il sistema misto per i lavoratori con anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione effettuato sull'insieme dei contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Al termine della vita lavorativa, i contributi versati vengono sommati per dare luogo alla base contributiva complessiva - il montante individuale - sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore, ottenendo così la misura della pensione lorda annua.


Coefficienti di trasformazione (da 57 a 61 anni)
Età57585960  61  
 Coefficiente  4,720%  4,860%  5,006%  5,163%  5,334%


Coefficienti di trasformazione (da 62 a 65 anni)
Età  62636465
 Coefficiente  5,514%  5,706%  5,911%  6,136%

     
     

  • Lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
    La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.
  • Lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995
    In questo caso la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996 (sistema "misto"). Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.
  • Lavoratori con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995
    La pensione é calcolata interamente con il sistema retributivo. Chi ha esercitato l'opzione entro il 1° ottobre 2001 può ottenere la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, anche se si tratta di assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. A partire dal 2 ottobre 2002 in poi la facoltà di opzione, per costoro, è stata soppressa.

Calcolo della pensione contributiva
Ai fini del calcolo della pensione occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito dei lavoratori autonomi;  
  • calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori dipendenti e del 20% se si tratta di lavoratori autonomi;
  • determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT.

L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi. Torna su

IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni.
Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/1992 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.
Le quote sono calcolate nel seguente modo:  
                   
LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.

Contributi in più gestioni
Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.


LAVORATORI CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992

Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile è stato attuato con gradualità, in ragione del 50% del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento è stato attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione. Torna su

LA RIVALUTAZIONE

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e quello precedente, in base alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e dell'anno precedente, in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.
Si riportano in tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992, e alla quota "B" per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993.
I valori sono relativi all'anno 2008.  


Coefficienti di rivalutazione
AnnoQuota AQuota B
 19201.946,17353.589,7397
 19211.645,00223.017,9999
 19221.654,92863.019,8876
 19231.664,57133.021,0647
 19241.607,96652.902,4710
 19251.431,39232.569,6258
 19261.326,95362.369,0493
 19271.451,39062.576,8944
 19281.566,09622.765,1027
 19291.541,44992.706,3827
 19301.591,91292.779,2806
 19311.762,10983.059,0419
 19321.809,54583.123,5426
 19331.923,24523.300,8341
 19342.027,91163.460,4687
 19351.999,52443.392,3054
 19361.859,10223.135,7339
 19371.698,38222.847,8963
 19381.577,26462.629,2450
 19391.510,54622.503,1283
 19401.294,38722.132,1635
 19411.118,67671.831,6920
 1942967,86691.575,2134
 1943577,1355933,6012
 1944129,8702208,8032
 194565,9394105,3656
 194655,871988,7276
 194734,475854,4094
 194832,561151,0665
 194932,090850,0124
 195032,527750,3724
 195129,647845,6203
 195228,982643,4806
 195328,589642,3749
 195427,955140,9976
 195527,366939,6174
 195626,023537,4913
 195725,272136,5375
 195824,343534,6346
 195924,440434,5466
 196023,839833,4256
 196123,233132,2553
 196221,969830,4799
 196320,213528,1534
 196418,867026,3931
 196518,015325,1174
 196617,554024,4511
 196717,182423,8015
 196816,906123,3342
 196916,358722,5337
 197015,576321,2880
 197114,818620,1262
 197213,908018,9154
 197312,416217,0113
 197410,591714,1358
 19759,074911,9737
 19767,777310,1982
 19776,60648,5693
 19785,86697,5621
 19795,09066,4832
 19804,30775,3097
 19813,63924,4381
 19823,13833,7844
 19832,75353,2647
 19842,47912,9285
 19852,28642,6747
 19862,15912,5003
 19872,04752,3702
 19881,94392,2395
 19891,82542,0829
 19901,70331,9465
 19911,58121,8137
 19921,51021,7058
 19931,44851,6228
 19941,38921,5476
 19951,30531,4560
 19961,24831,3888
 19971,22991,3529
 19981,20821,3169
 19991,18941,2846
 20001,15971,2409
 20011,12951,1973
 20021,10261,1577
 20031,07621,1192
 20041,05521,0869
 20051,03751,0583
 20061,01721,0274
 20071,00001,0000
 20081,00001,0000



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