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900720
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA
Circolare n. 170
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI   PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
    E PROVINCIALI
Emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro.
Assoggettamento a contribuzione.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA
Roma, 19 luglio 1990
Circolare n. 170
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
ALL.1                          e, per conoscenza,
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI   PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                            E PROVINCIALI
OGGETTO: Emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione
         della cessazione del rapporto di lavoro.
         Assoggettamento a contribuzione.
    Sono state sottoposte all'esame degli Organi dell'Istituto
le problematiche determinatesi nel tempo in materia di
assoggettabilita' a contribuzione degli emolumenti corrisposti
al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro, materia che aveva formato oggetto delle disposizioni
amministrative contenute nella circolare n. 451 C.V. del
3.3.1978 e sulla quale, peraltro, sono intervenute nel corso
degli anni diverse pronunce della Corte di Cassazione.
    Quest'ultima, in sintesi, muovendo dalla premessa della
tassativita' della elencazione delle voci della retribuzione
non soggette a contribuzione ai sensi dell'art.12 della legge
30.4.1969 n. 153, ha escluso che possa essere estesa in via
analogica l'esenzione contributiva prevista per l'indennita'
di anzianita' di cui al n.3 del citato art. 12 ai trattamenti
economici aggiuntivi erogati in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro qualora essi non presentino di quest'ultima
i connotati essenziali, ai sensi dell'art.2120 cod. civ. e,
dopo l'emanazione della legge 29.5.1982, n. 297, dell'art. 1
di essa.
    Sulla stessa materia si e' registrato inoltre un
intervento legislativo concretizzatosi nella emanazione della
norma interpretativa contenuta nell'art. 4, comma 2 bis e
comma 2 ter, del D.L. 30.5.1988, n.173, convertito con
modificazioni dalla legge 26.7.1988, n. 291.
    Avuto riguardo ai suddetti indirizzi amministrativi e
giurisprudenziali e al dettato della norma interpretativa
teste' menzionata, il Comitato Esecutivo - tenuto conto del
parere espresso  dal Comitato Amministratore del Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti - ha emanato in data 15.6.1990
la delibera n. 621, che si allega, per la cui attuazione si
forniscono le seguenti precisazioni.
1) SOMME CORRISPOSTE PER INCENTIVARE L'ESODO DEI LAVORATORI.
    L'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30.5.1988, n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 26.7.88, n. 291,
stabilisce che "la disposizione recata nel secondo comma, n.3,
nel testo sostitutivo di cui all'art.12 della legge 30.4.1969,
n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione
imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori".
    Al riguardo e' stato deliberato che sulla base del
disposto normativo vadano considerate esenti da contribuzione
previdenziale ed assistenziale tutte quelle somme erogate in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza
alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo
di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del
rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza.
    Possono ricondursi nella fattispecie suddetta: le somme
corrisposte nei casi di prepensionamento; quelle erogate in
caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale
ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso
individuale dal rapporto di lavoro e, quindi, segnatamente
nelle ipotesi di rapporti di lavoro assistiti dal regime di
stabilita' a norma di legge 15.7.1966, n. 604 e successive
modificazioni; le somme erogate per cessazione del rapporto di
lavoro a termine prima della scadenza di questo; le somme
corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale
attraverso licenziamenti collettivi.
    La norma contenuta nel suddetto art.4, comma 2 bis, ha
carattere interpretativo e, quindi, esplica effetti anche per
i periodi pregressi. Peraltro il comma 2 ter dello stesso art.
4 espressamente conferisce efficacia e validita' ai versamenti
contributivi effettuati sulle somme suddette prima della data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.
173/1988 (27.7.1988).
2)SOMME EROGATE IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI
  LAVORO NON FINALIZZATE AD INCENTIVARE L'ESODO.
    In relazione all'orientamento espresso in materia dalla
Corte di Cassazione di cui si e' detto in premessa - e fatte
salve beninteso le esenzioni contributive previste ad altri
titoli nell'attuale quadro normativo - le somme erogate ai
lavoratori in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro che non siano finalizzate alla incentivazione
dell'esodo, nel senso enunciato al precedente punto, e che non
abbiano i connotati essenziali dell'indennita' di anzianita' o
del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 cod.
civ.,debbono essere assoggettate a contribuzione comunque
siano denominate, ad esempio: premi di fedelta' previsti per i
dipendenti che risolvano il rapporto di lavoro avendo maturato
una determinata anzianita' di lavoro, gratifiche di fine
rapporto, ecc.
    Con effetto dall' 1 giugno 1990 deve intendersi non piu'
operante la circolare n. 451 C. e V. del 3.3.1978, le cui
disposizioni sono sostituite da quelle dettate con la presente
circolare.
    Le situazioni ed i rapporti pregressi che hanno trovato
definizione sulla base della citata circolare n. 451 C. e V.
restano confermati, mentre in conformita' alla presente
circolare saranno trattati sia l'eventuale contenzioso
pendente sia le regolarizzazioni che verranno attivate su
iniziativa dei datori di lavoro o dei lavoratori.
3) INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
    Con circolare n. 581 RCV del 22.1.1982 sono state fornite
precisazioni riguardo al regime di esenzione contributiva
applicabile a quelle somme le quali, benche' erogate al
dichiarato titolo di indennita' sostitutiva del preavviso, non
potessero, invece, qualificarsi tali per mancanza dei relativi
presupposti desumibili dalla legislazione civilistica e
lavoristica.
    L'assoggettabilita' a contribuzione di tali erogazioni va
ora stabilita tenendo conto dei principi enunciati con la
presente circolare, nel senso che l'esenzione da contribuzione
puo' ricorrere solo nell'ipotesi di riconducibilita' delle
erogazioni in parola nelle fattispecie di cui al punto 1.
    In caso contrario, dette somme vanno sottoposte ad
imposizione contributiva nel mese di corresponsione, con le
precisazioni contenute nel precedente punto n.2 che si
richiamano integralmente.
    La vera e propria indennita' sostitutiva del preavviso
corrisposta nei casi elencati dalla lettera a) alla lettera e)
della citata circolare 22.1.1982 n.581 RCV era e resta
soggetta a contribuzione secondo i criteri dettati con
delibera del Consiglio di Amministrazione n.63 del 4.5.1973,
confermati con circolare del 17.4.87 n.53635 AGO n.842 RCV
n.3535 O., punto 1.
    A tale riguardo, si chiarisce che va qualificata come
indennita' sostitutiva del preavviso, seguendone la relativa
disciplina ai fini contributivi, anche quella corrisposta a
tale titolo al lavoratore licenziato per raggiunti limiti di
eta' qualora difetti una norma o clausola contrattuale che
stabilisca l'automatica estinzione del rapporto per il
raggiungimento di quell'eta'.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                  F.to BILLIA
                   DELIBERAZIONE N. 621
OGGETTO: Emolumenti corrisposti in occasione della cessazione
         del rapporto di lavoro: assoggettamento a
         contribuzione. Art.4, comma 2 bis del D.L. 30.5.1988,
         n. 173, convertito nella legge 26.7.1988, n.291.
    IL COMITATO ESECUTIVO (seduta del 15 giugno 1990)
- visto l'art. 2120 Cod. Civ.;
- visto l'art.1 della legge 29 maggio 1982, n.297;
- considerato che la Corte di Cassazione, con numerose
sentenze, ha affermato che nel concetto di retribuzione ai
fini del calcolo dei contributi, secondo il citato art. 12,
rientrano le erogazioni effettuate, in dipendenza del rapporto
di lavoro, tanto in vigenza quanto in occasione della
cessazione del suddetto rapporto di lavoro e che queste ultime
non possono essere considerate indennita' di anzianita'
qualora della stessa non presentino tutti i connotati
caratteristici essenziali ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ. e,
dopo l'emanazione della legge 29.5.1982, n. 297, dell'art.1 di
questa;
- tenuto conto che la Corte di Cassazione ha, in particolare,
affermato che l'elencazione delle somme corrisposte al
lavoratore, in dipendenza del rapporto di lavoro, escluse
dalla retribuzione imponibile e' da ritenere sicuramente
tassativa e non consente di dilatare la nozione di indennita'
di anzianita' di cui al n. 3 dell'art.12 della legge 153/1969
onde alle voci in detta elencazione previste non possono
legittimamente aggiungersene altre a quelle soltanto
assimilabili;
- preso atto che sulla materia e' intervenuta la norma
interpretativa di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L.
30.5.1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge
26.7.1988, n.291;
- tenuto conto del parere espresso sull'argomento
dall'Avvocatura Centrale;
- esaminata la relazione predisposta dalla Direzione Generale
sull'argomento;
- visto il parere espresso dal Comitato Amministratore del
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 9 maggio
1990;
- su proposta del Direttore Generale,
                             DELIBERA
- che in base alla norma interpretativa in epigrafe debbano
essere considerate esenti dai contributi di previdenza ed
assistenza sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, sia le somme corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro per incentivare il
prepensionamento sia quelle erogate al fine di rimuovere
impedimenti legali o contrattuali al recesso individuale dal
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o allo scopo
di attuare riduzioni di personale attraverso licenziamenti
collettivi;
- che le somme erogate ai lavoratori in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro che non siano finalizzate
alla incentivazione dell'esodo nel senso enunciato al
precedente punto, ne' abbiano i connotati caratteristici
dell'indennita' di anzianita' o del trattamento di fine
rapporto ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ., debbano essere
assoggettate a contribuzione.
         IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE
         F.to Rafaniello               F.to Colombo