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Circolare numero 132 del 20/10/2010


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Direzione Centrale Pensioni

 

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 20/10/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 132 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 3

 

 

 

 

OGGETTO:

Nuovi regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1 , U2 e U3.

 

SOMMARIO:

Premessa.

1. Documento portatile U1: “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione”.

2. Documento portatile U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione”.

3. Documento portatile U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione”.

4. Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione: adempimenti dei Centri per l’impiego e delle Sedi INPS.

Premessa

 

Si fa seguito alla circolare n. 82 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale” e alla circolare n. 85 del 1° luglio 2010, avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento  (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni”, per comunicare quanto segue.

 

Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli da 61 a 65 del regolamento di base n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione n. 987/2009.

 

Con la presente circolare vengono trasmessi, in versione compilabile, i formulari comunitari U1, U2 (di competenza dell’INPS) e U3 (di competenza dei Centri per l’impiego), pubblicati dai competenti organismi comunitari in applicazione delle citate disposizioni. Tali formulari sono denominati anche “documenti portatili”, in quanto costituiscono certificazioni che l’istituzione competente rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli all’istituzione dell’altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato. 

 

Si evidenzia, infine, che, non appena pubblicati dai competenti organismi comunitari nella versione linguistica italiana, saranno trasmessi, così come gli altri, anche i PAPER SED citati nella presente circolare. Nel frattempo le Sedi dovranno continuare ad utilizzare, ove possibile, i formulari comunitari della serie E.

 

1. Documento portatile U1: “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione”

 

L’articolo 54 del regolamento n. 987/2009 precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall’articolo 12 del regolamento n.987/2009. La seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre, che: “fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione”. Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all’istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri, il cd. documento portatile U1 (ex E301).

 

Il formulario U1, che rappresenta l’unico documento utile che l’interessato può presentare  per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato, viene trasmesso in allegato (allegato 1).

 

Al riguardo si precisa che, nel compilare il documento in questione, le Sedi dovranno indicare nel punto 2.1 i veri e propri periodi di assicurazione fatti valere in Italia e, nel punto 2.2, gli eventuali periodi in cui il lavoratore ha esercitato un’attività, anche autonoma, non coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione. A tal fine, nel caso in cui l’informazione non sia già in possesso dell’Istituto, dovrà essere fornita dagli interessati la necessaria documentazione.

 

2. Documento portatile U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione”

 

L’articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, disciplinando gli adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata che si reca in cerca di occupazione in uno Stato membro diverso da quello competente, le istituzioni e gli uffici del lavoro. 

 

In particolare, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informarne  l’istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento, il documento portatile U2 (allegato 2), con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni.

 

L’istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroga da parte dell’istituzione competente), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia l’attestazione richiesta utilizzando il citato documento portatile U2 (ex E303). Nel documento devono essere indicate le seguenti informazioni:

          a) il periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;

          b) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;

                 c) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

 

La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.

 

3. Documento portatile U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione”

 

Il citato articolo 55 del regolamento n. 987/2009 prevede, inoltre, al paragrafo 4, che l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta ad informare l’istituzione competente, con il PAPER SED U010, e la persona interessata,  con il formulario U3, dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto.

 

In particolare, è denominato U3 (allegato 3) il documento portatile con il quale l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica all’interessato il mutamento di circostanze che può portare l’istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto, nelle avvertenze del formulario, l’interessato è invitato a contattare senza indugio, in caso di contestazioni, l’istituzione che eroga le prestazioni.

 

Nel caso di lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione, spetta al Centro per l'impiego informare del mutamento di circostanze, ossia del verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione, l'istituzione comunitaria che eroga la prestazione con il PAPER SED U010 e l'interessato con l'U3. L'istituzione estera può decidere di sospendere la prestazione, comunicandolo con il PAPER SED U011 al Centro per l’impiego.

 

4. Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione: adempimenti dei Centri per l’impiego e delle Sedi INPS

 

a) Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione

Si coglie l’occasione per precisare, ad integrazione della citata circolare n. 85 del 1° luglio 2010, punto 6, che in presenza di lavoratori comunitari disoccupati che si recano in Italia in cerca di occupazione, il Centro per l’impiego è tenuto:

·                     a rivolgersi, nel caso in cui la persona disoccupata non presenti il documento portatile U2 che attesta la conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione, all’istituzione estera competente che eroga le prestazioni medesime (PAPER SED U007) per ottenere le informazioni necessarie (PAPER SED U008);

·                     a trasmettere senza indugio copia del PAPER SED U008 alla competente Sede INPS, affinché quest'ultima possa utilizzare le informazioni ricevute per un'eventuale applicazione dell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004 per il lavoratore diverso dal frontaliero (vedi circolare n. 85 del 1° luglio 2010, Parte II, punto 3, lett.b);

·                     a trasmettere senza indugio all’istituzione competente le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);

·                     a informare l’istituzione competente (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto;

·                     a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte.

 

b) Lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione 

Come già evidenziato, il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione, prima della partenza deve informarne la Sede INPS competente e richiedere il documento portatile U2, iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento portatile U2.

 

Inoltre, la persona disoccupata, prima della partenza, deve essere stata iscritta come persona in cerca di lavoro presso il competente Centro per l’impiego ed essere rimasta a disposizione dello stesso, di norma, per almeno quattro settimane. Tuttavia, al fine di favorire la ricerca di un’occupazione all’estero da parte dell’interessato, sarà sufficiente che lo stesso si sia iscritto anche per un solo giorno presso il competente Centro per l’impiego perché le prestazioni di disoccupazione, senza pregiudizio degli ulteriori requisiti richiesti, possano essere esportate nello Stato in cui egli cerca una nuova occupazione (cfr. circolare n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972, parte III, B b).

 

La sede INPS, come detto,  è tenuta a rilasciare il documento portatile U2 e, a richiesta dell’interessato, il documento portatile U1 relativo ai periodi di assicurazione.

 

L'ufficio del lavoro o l’istituzione dello Stato estero deve:

·                    trasmettere senza indugio all’INPS le informazioni relative alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009);

 

·         informare l’INPS (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto.

La sede INPS che eroga la prestazione di disoccupazione valuterà i fatti e, se del caso, assumerà le decisioni in merito alla sospensione della prestazione, comunicandole, con il  PAPER SED U011, all’ufficio del lavoro o all’istituzione dello Stato estero che ha inviato il PAPER SED U010. Inoltre, comunicherà, con il PAPER SED U014, all’ufficio del lavoro o all’istituzione dello Stato estero l’eventuale rientro in Italia della persona disoccupata.

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3