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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 25 del 08-02-2013


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Direzione Centrale Entrate
Roma, 08/02/2013
Circolare n. 25
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2013  per i lavoratori domestici.

SOMMARIO:

Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

 

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%.

 

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici.

 

Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

 

Pertanto il finanziamento dell’indennità di disoccupazione involontaria, già presente nella contribuzione per lavoro domestico, è sostituito dal finanziamento all’ASpI,  ai sensi del comma 1 del citato articolo 2, a cui concorrono  i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma (1,30%), e 28, primo comma (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

Al riguardo si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 

L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto, inoltre, che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

 

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 

Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione obbligatoria di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale  sarà calcolato direttamente dall’Istituto al momento della generazione del bollettino Mav o dell’utilizzo delle altre modalità di pagamento, salvo che il datore di lavoro - identificatosi con Pin - non comunichi al Contact Center Multicanale - numero gratuito803 164 oppure numero 06 164164 da telefono cellulare,con tariffazione stabilita dal proprio gestore - che l’assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.

 

Per consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti, in tempo utile per l’invio dei MAV relativi al 1° e 2° trimestre 2013 , è opportuno che tale informazione sia data entro il 28 febbraio 2013.

 

Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al comma 30 del citato art. 2, è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi.

 

La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione  del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

 

Esempio:

 Lavoratore a tempo determinato (01/01-28/12/2013) – a 25 ore settimanali con una retribuzione convenzionale di 5,00 euro – per il quale è stato pagato il contributo addizionale dell’1,40%

 

Mesi

Retribuzione mensile

(retr.conv. x ore x sett)

Contributo addizionale

1,40%

luglio         (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

agosto       (5 sett.)

€    625,00

€  8,75

settembre  (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

ottobre      (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

novembre  (5 sett.)

€    625,00

€  8,75

Dicembre   (4 sett.)

€    500,00

€  7,00

 

€ 3.250,00

€ 45,50

 

Se il rapporto di lavoro viene trasformato alla scadenza il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato per le sei mensilità: 45,50 euro.

 

Se il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato ad aprile 2014 il datore di lavoro ha diritto al rimborso di 3 mensilità (€ 45,50/6 x 3 = € 22,75). 

 

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170 del 30 dicembre 2011, attraverso uno dei seguenti canali:

 

  • WEB -  servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center Multicanale  - numero gratuito  803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore;
  • Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

 

Con successivo messaggio saranno date le istruzioni sulle modalità di rimborso.

 

Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.

 

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

 

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a  €  7,77

 

oltre    € 7,77

fino a  €  9,47

 

 

oltre    € 9,47

 

 

€  6,88

 

 

€  7,77

 

 

€  9,47

 

€  1,37   (0,35) (2)

 

 

€  1,55   (0,39) (2)

 

 

€  1,89   (0,47) (2)

 

€   1,38    (0,35) (2)

 

 

€   1,56   (0,39) (2)

 

 

€   1,90    (0,47) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  5,00

 

€  1,00  (0,25) (2)

 

€   1,00    (0,25) (2)

 

 

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a   €  7,77

 

oltre     € 7,77

fino a   € 9,47

 

 

oltre     € 9,47

 

 

€  6,88

 

 

€  7,77

 

 

€  9,47

 

€  1,47   (0,35) (2)

 

 

€  1,66   (0,39) (2)

 

 

€  2,02   (0,47) (2)

 

€   1,48    (0,35) (2)

 

 

€   1,67    (0,39) (2)

 

 

€   2,03    (0,47) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  5,00

 

€  1,07  (0,25) (2)

 

€   1,07    (0,25) (2)

 

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

 

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

Coefficienti  di  ripartizione

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

senza contributo addizionaledi cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge n.92/2012

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

ASpI

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

 17,4275%

 

      1,03%

 

   0,0000%

 

   0,0000%

 

       1,31%

 

 

       0,20%

 

19,9675%

 

0,872793

 

0,051584

 

0,000000

 

0,000000

 

0,065607

 

 

0,010016

 

1,000000

 

  17,4275%

 

     1,15%

 

 

 

  0,0000%

 

     1,31%

 

 

     0,20%

 

20,0875%

 

 

0,867579

 

0,057250

 

 

 

0,000000

 

0,065215

 

 

0,009956

 

1,000000

 

 

Coefficienti  di  ripartizione

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

 

con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012  da applicare ai rapporti di lavoro a tempo "non indeterminato"

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

ASpI

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Contributo addizionale

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

 17,4275%

 

      1,03%

 

   0,0000%

 

   0,0000%

 

       1,31%

 

       1,40%

 

       0,20%

 

 

21,3675%

 

0,815608

 

0,048204

 

0,000000

 

0,000000

 

0,061308

 

0,065520

 

0,009360

 

 

1,000000

 

  17,4275%

 

     1,15%

 

 

 

  0,0000%

 

     1,31%

 

     1,40%

 

     0,20%

 

 

21,4875%

 

 

0,811053

 

0,053519

 

 

 

0,000000

 

0,060966

 

0,065154

 

0,009308

 

 

1,000000

 

Nota

 

(1)  L’art. 2, della Legge 28/06/2012, n. 92 sostituisce la DS con l’ASpI (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1,  (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160.

 

(2)  L’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28, ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione convenzionale.

 

(3)  In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

 

(4)  In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

 

(5)  L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

 

(6)  L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

 

(7)   A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

 

(8)  A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

 

(9)  In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

 

(10)       In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50  punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

 

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori