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Direzione Centrale Pensioni
Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2012.
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (all. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata fissata al 2,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura del 2,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012. In relazione a ciò la misura dell’interesse del 2,50% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2012. A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.
(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
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