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Circolare numero 44 del 23-03-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 23/03/2012
Circolare n. 44
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre  2011 “Modifica del saggio di interesse legale”,  pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre-2011.

SOMMARIO:

Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2012. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2012.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 291 del 15 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (all. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata fissata al 2,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.

  


Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

 

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle  condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

 

La misura del 2,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.

 

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In relazione a ciò la misura dell’interesse del 2,50% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2012.

A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

 

(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori