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900402
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N.470
SERVIZIO RAGIONERIA
N. 709
Circolare n. 44
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
     e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo
di garanzia.
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE N.470
SERVIZIO RAGIONERIA
N. 709
Roma, 7 marzo 1983                 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 44                         e, per conoscenza,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
all. 4                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
         Liquidazione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo
         di garanzia.
     La legge 29 maggio 1982, n. 297, pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
n.  147  del  31  maggio  1982 ed entrata in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione, ha previsto, all'articolo 2 di cui si  allega  il
testo,  l'istituzione  del Fondo di garanzia indicato in oggetto avente lo
scopo di sostituirsi, in caso di  insolvenza,  al  datore  di  lavoro  nel
pagamento  del  trattamento  di fine rapporto spettante ai lavoratori o ai
loro aventi diritto.
     Tale  trattamento  e'  disciplinato,  a  decorrere dal 1 giugno 1982,
dall'art. 2120 del codice civile nel testo introdotto  dall'art.  1  della
legge  in  oggetto, integralmente sostitutivo del precedente, e spetta "in
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato".
     La  legge  contiene,  tra  l'altro, nuove disposizioni, aventi natura
inderogabile, concernenti:
     - le modalita' di determinazione del trattamento  di  fine  rapporto,
oggetto di periodica rivalutazione;
     -  la  possibilita'  di ottenere la liquidazione anticipata, anche se
parziale, del trattamento  stesso,  in  presenza  di  specifici  stati  di
necessita';
     - una nuova e piu' favorevole disciplina dei privilegi posti a tutela
del credito relativo al trattamento di fine rapporto;
     - l'applicabilita' del nuovo istituto a tutti i  rapporti  di  lavoro
subordinato  e  la  parificazione,  da realizzarsi entro e non oltre il 31
dicembre 1989, fra le varie categorie di lavoratori;
     - la conservazione dell'attuale disciplina legislativa in materia  di
trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici;
     -  il  cumulo  a  tutti  gli  effetti  dell'indennita'  di anzianita'
maturata al 31 maggio 1982 con il trattamento di nuova istituzione;
     - specifici criteri per il recupero  dell'indennita'  di  contingenza
maturata  nel  periodo dal 1 febbraio 1977 al 31 maggio 1982 ai fini della
misura del trattamento di fine rapporto.
     Per quanto riguarda, in particolare, l'erogazione del trattamento  di
fine rapporto, si forniscono le seguenti istruzioni.
1. - CAMPO DI APPLICAZIONE.
     1.1 - Presupposti.
     Come  gia' accennato, la legge n. 297/1982 - che sara' definita nella
presente circolare genericamente con il termine di "legge" senza ulteriori
riferimenti - ha introdotto maggiori garanzie a tutela dei crediti vantati
dai prestatori di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto rispetto
a quelle gia' previste per l'indennita' di anzianita'.
     In tale ambito riveste una portata del tutto innovativa  la  funzione
di  garanzia  svolta dall'apposito Fondo al quale fa carico, nei termini e
con le modalita' appresso indicate, il pagamento delle somme  relative  al
trattamento di fine rapporto.
     A tale riguardo si chiarisce preliminarmente che la  legge  non  pone
particolari  requisiti  per l'esercizio di tale diritto ma richiede oltre,
ovviamente, alla cessazione di un rapporto di lavoro, l'accertamento dello
stato di "insolvenza" del datore di lavoro.
     Stante l'esplicito dettato legislativo, pertanto, i  presupposti  per
l'intervento del Fondo sono i seguenti:
     a)  la  cessazione  del  rapporto  di lavoro subordinato, sia a tempo
indeterminato che a termine, per una qualsiasi delle cause previste  dalla
vigente  legislazione  (licenziamento,  dimissioni,  scadenza del termine,
ecc.)  anche  se  tale  cessazione  sia  intervenuta  anteriormente   alla
dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro;
     b) l'apertura, con le specifiche modalita' indicate dal R.D. 16 marzo
1942, n. 267, di una procedura concorsuale, e cioe' fallimento, concordato
preventivo,   liquidazione   coatta   amministrativa   o   amministrazione
straordinaria delle grandi imprese di cui al D.L. 30 gennaio 1979, n.  26,
convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (1), ovvero, alternativamente,
l'esperimento dell'esecuzione forzata, quando la stessa sia  risultata  in
tutto o in parte infruttuosa per insufficienza delle garanzie patrimoniali
del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni del R.D. sopracitato;
     c) l'accertamento dell'esistenza di  uno  specifico  credito  per  il
trattamento  di fine rapporto e la determinazione del suo esatto ammontare
da dichiararsi entrambi nelle forme previste per ciascuna delle  procedure
innanzi  indicate  sia  che  si tratti di quelle concorsuali che di quella
individuale.
     1.2 - Decorrenza.
     Come gia' precisato, la legge e' entrata in  vigore,  secondo  quanto
disposto  dall'art.  5,  9  comma,  il  1 giugno 1982, giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
     Ai sensi dell'art. 2, 6 comma, della legge, peraltro, le disposizioni
relative all'intervento del Fondo sono applicabili "soltanto nei  casi  in
cui  la  risoluzione  del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od
esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata  in  vigore  della
legge".  Stante  il  chiaro  disposto letterale della norma, il ricorso al
Fondo e' ammesso soltanto quando  entrambi  i  suddetti  eventi  si  siano
verificati in data non anteriore al 2 giugno 1982.
     Di  conseguenza  rientrano  nella  disciplina  della  legge  anche  i
rapporti  di  lavoro  cessati  per  licenziamento o dimissioni a decorrere
dalla data indicata o successivamente  anche  se  tali  atti  siano  stati
notificati in precedenza.
     Ai  fini  dell'applicazione   della   legge,   dovra'   farsi   anche
riferimento:
     -  alla  data  di  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza per le
procedure relative al fallimento, alla liquidazione coatta  amministrativa
e all'amministrazione straordinaria;
     -  alla  data  di pubblicazione della sentenza di omologazione per il
concordato preventivo;
     -  alla  data  in  cui  si  e'  esaurita  l'espropriazione   forzata,
parzialmente o totalmente infruttuosa, per le procedure individuali.
     1.3 - Soggetti.
     A) Datori di lavoro.
     Per  cio'  che  concerne  i  datori  di  lavoro  cui  il Fondo potra'
sostituirsi si fa rinvio alle disposizioni impartite con le  circolari  n.
1827  R.C.V.  -  n.  776  E.A.D. - n. 275 F.P. del 24 luglio 1982 e n. 810
E.A.D. - n. 468 A.G.O. - n. 1827 bis R.C.V. e 646 F.P. del 6 gennaio 1983.
     B) Lavoratori.
     Possono avvalersi dell'intervento  del  Fondo  di  garanzia  tutti  i
lavoratori  gia' alle dipendenze dei datori di lavoro tenuti al versamento
all'Istituto del contributo dello  0,03%,  introdotto  dall'art.  2  della
legge,  ivi  compresi coloro che all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro rivestano la qualifica di apprendista.
     La  legge  prevede,  altresi',  che il trattamento di fine rapporto a
carico del Fondo debba essere corrisposto, in mancanza del  lavoratore  ai
suoi aventi causa.
     Ai  fini  dell'individuazione  di  tali   ultimi   soggetti   occorre
distinguere se lo scioglimento del rapporto di lavoro e' dovuto alla morte
del prestatore di lavoro ovvero  se  tale  ultimo  evento  e'  intervenuto
successivamente alla data di cessazione del rapporto stesso.
     Nella  prima  ipotesi,  infatti,  si  deve  applicare  la  disciplina
prevista  dall'art.  2122  c.c. come modificato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 8  del  19  gennaio  1972,  il  quale  dispone  che  "le
indennita'  indicate  dagli  articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del  prestatore  di  lavoro,  ai
parenti  entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado" e che,
in mancanza delle persone indicate, l'attribuzione di tali indennita' puo'
avvenire,  a  seconda  dei  casi,  in  base  alle  norme della successione
legittima ovvero di quella testamentaria.
     A  tale  riguardo  si  chiarisce,  peraltro,  che - stante il preciso
riferimento operato dalla legge (articolo 2, 1 comma)  al  trattamento  di
fine rapporto di cui all'art.2120 del codice civile - il Fondo e' tenuto a
corrispondere solamente le somme afferenti tale trattamento  e  non  anche
quelle relative all'indennita' sostitutiva del preavviso.
     In merito, poi, alla ripartizione della somma tra  i  singoli  aventi
diritto dovranno osservarsi, rispettivamente, le disposizioni a tale scopo
dettate  dal  citato  art.  2122  ovvero,  in  assenza   di   disposizioni
testamentarie, quelle previste per la successione legittima.
     Nel caso, invece, che la morte del lavoratore sia avvenuta  in  epoca
successiva  alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine
rapporto fa parte dell'asse ereditario e dovra', quindi,  essere  devoluto
agli aventi diritto secondo le regole normali della successione.
     Si precisa, infine, che in entrambe le  suddette  ipotesi  anche  gli
aventi  causa  del lavoratore dovranno esperire ovvero proseguire, qualora
non vi abbia gia' provveduto il lavoratore  stesso,  le  iniziative  o  le
azioni  necessarie  per l'accertamento e la verifica del credito spettante
al  dante  causa  secondo  quanto  gia'  precisato  alla  lettera  c)  del
precedente punto 1.1.
2. - MISURA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.
     Come  gia'  accennato,  il Fondo puo' sostituirsi al datore di lavoro
insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto solamente quando
il credito relativo risulti   gia'   determinato   nelle  competenti  sedi
giudiziarie. Da cio' consegue che in  favore  degli  interessati  dovranno
essere  corrisposte, in linea di principio, le somme a tale titolo dovute,
e relativi crediti accessori, risultanti:
     a)  dallo  stato  passivo  definitivo  nel  caso  di  fallimento,  di
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria;
     b)  dal decreto di cui all'art.101 della legge fallimentare, nel caso
in cui il credito sia stato fatto valere successivamente alla  definizione
dello stato passivo (2);
     c)  dall'apposita  certificazione  che deve rilasciare il commissario
giudiziale, nel caso di concordato preventivo;
     d) dal titolo esecutivo, quando si tratti di esecuzione  individuale,
per  la  parte  del credito, riferito al trattamento di fine rapporto, non
soddisfatta, una volta ripartite proporzionalmente tra i singoli titoli le
somme ricavate.
     Per  quanto  riguarda,  peraltro,  i  crediti  accertati  in  sede di
fallimento, di liquidazione coatta  amministrativa  e  di  amministrazione
straordinaria,  l'importo  da liquidare dovra' essere limitato, qualora il
lavoratore abbia gia' beneficiato di acconti sulle  proprie  spettanze  in
sede  di ripartizioni parziali dell'attivo, alla somma residua che risulti
ancora non liquidata.
     Si  ritiene opportuno sottolineare che, qualora il rapporto di lavoro
sia iniziato prima del 31 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto che
il  Fondo  e' tenuto a garantire deve essere comprensivo anche delle somme
spettanti al lavoratore a titolo di indennita' di anzianita' maturata fino
a tale data.
3. - DOMANDA.
     3.1 - Termini per la presentazione.
     L'intervento del Fondo di garanzia  in  sostituzione  del  datore  di
lavoro  insolvente  puo'  avvenire,  stante quanto esplicitamente disposto
dalla legge, esclusivamente su iniziativa del lavoratore, ovvero dei  suoi
aventi causa.
     Tale  possibilita'  di  intervento  e'  subordinata,  peraltro,  alla
condizione che il credito relativo al trattamento di fine rapporto non sia
piu' soggetto alle eventuali opposizioni  o  impugnazioni  previste  dalla
legge.
     Pertanto nel caso che il credito sia stato accertato nel corso di  un
procedimento  concorsuale gli interessati potranno avanzare domanda per il
pagamento del trattamento loro spettante:
     a) trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato  passivo,  reso
esecutivo  ai sensi dell'art.97 o 209 della legge fallimentare, per i casi
di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di  amministrazione
straordinaria,  sempre che non siano state sollevate eventuali opposizioni
od impugnazioni riguardanti il credito di lavoro degli interessati;
     b) dopo la  pubblicazione  della  sentenza  che  ha  deciso  su  tali
opposizioni od impugnazioni;
     c)   dopo   la  pubblicazione  della  sentenza  di  omologazione  del
concordato preventivo.
     Nel caso, invece, che l'interessato  si  sia  insinuato  tardivamente
nello  stato  passivo,  avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 101
della legge fallimentare, la domanda  potra'  essere  presentata  soltanto
dopo l'emanazione da parte del giudice del relativo decreto di  ammissione
ovvero, in presenza di contestazioni da parte del curatore, dopo  che  sia
intervenuta  la  sentenza sulle contestazioni stesse e che la medesima sia
divenuta esecutiva.
     Per  cio'  che concerne, infine, le domande relative a crediti per la
cui realizzazione sia  stata  esperita  l'esecuzione  forzata,  le  stesse
potranno  essere  avanzate  all'Istituto  solamente  dopo  che le garanzie
patrimoniali del datore di lavoro si siano rivelate in tutto  o  in  parte
"insufficienti".
     Come   sopra   indicato,   la   legge   individua,   direttamente   o
indirettamente,  il  termine  iniziale per la presentazione della domanda,
mentre non contiene alcuna disposizione in  merito  al  termine  entro  il
quale la domanda stessa puo' essere utilmente presentata.
     Stante,  pertanto,  il  silenzio  della  legge,  si  deve   ritenere,
trattandosi  di  domande relative a crediti derivanti dalla cessazione del
rapporto di  lavoro,  che  alle  stesse  sia  applicabile  il  termine  di
prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, sub 5) del codice civile,
decorrente dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto  di
lavoro, salve le interruzioni o le sospensioni previste dalla legislazione
vigente fatte  valere  nei  confronti  del  datore  di  lavoro  (obbligato
principale) ovvero dell'Istituto.
     3.2 - Modalita' di presentazione.
     In attesa che sia predisposta una specifica modulistica, si chiarisce
che  le  domande  per  la  liquidazione  del  trattamento di fine rapporto
potranno essere presentate in forma libera presso la Sede da  considerarsi
territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di  residenza  del
lavoratore.
     Gli  adempimenti  connessi  alla  gestione  di  tali  domande sono da
considerarsi   rientranti   nell'ambito   dell'attivita'   riferita   alle
prestazioni non pensionistiche.
     Come gia' piu' volte precisato, il Fondo di garanzia puo' intervenire
soltanto quando il credito risulti debitamente accertato e determinato, in
via definitiva, nelle competenti sedi giudiziarie.
     A  tal  fine le relative domande dovranno, pertanto, essere corredate
da ogni utile documentazione probatoria e, in ogni caso,  accompagnate  da
quella di seguito indicata.
     A)  Fallimento,  liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria:
     1) copia autentica dello  stato  passivo  definitivo,  per  la  parte
riguardante il credito relativo al trattamento di fine rapporto;
     2)  copia  autentica  della  sentenza  che  ha  deciso  su  eventuali
opposizioni o impugnazioni;
     3) copia autentica del decreto di ammissione al passivo, in  caso  di
insinuazione tardiva;
     4)   dichiarazione   rilasciata   dal  curatore  fallimentare  o  dal
commissario, attestante:
          - che l'importo del credito di cui  si  chiede  il  pagamento  a
carico  del Fondo corrisponde a quello indicato nello stato passivo ovvero
nel successivo decreto di ammissione tardiva;
          - ovvero,  alternativamente,  il  diverso,  minore  importo  del
credito  stesso  nel  caso  di  anticipazioni  gia'  fruite  a  seguito di
ripartizioni  parziali  dell'attivo  o  non  piu'   spettanti   ai   sensi
dell'art.112 della legge fallimentare;
          -  l'anzianita'  di  servizio del lavoratore (espressa in anni e
mesi), l'ammontare delle retribuzioni lorde  risultanti  dai  modelli  101
relativi  ai due anni solari anteriori all'anno di cessazione del rapporto
di lavoro, la misura  dell'eventuale  acconto  gia'  corrisposto  e  delle
eventuali ritenute erariali gia' operate.
     B) Concordato preventivo:
     1) copia autentica della sentenza di omologazione di cui all'art. 181
della legge fallimentare;
     2) dichiarazione del commissario  giudiziale  attestante  l'ammontare
del  credito  in  questione nonche l'anzianita' di servizio del lavoratore
(espressa in anni e mesi), l'ammontare delle retribuzioni lorde risultanti
dai  modelli  101  relative  ai  due  anni  solari  anteriori  all'anno di
cessazione del rapporto di lavoro, la misura dell'eventuale  acconto  gia'
corrisposto e delle eventuali ritenute erariali gia' operate.
     C) Esecuzione individuale:
     1)  copia  autentica  del  titolo esecutivo in base al quale e' stata
esperita l'espropriazione forzata;
     2) a - copia autentica del verbale di pignoramento negativo,
        b  - ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo,
copia autentica del  provvedimento  di  assegnazione  all'interessato  del
ricavato dell'esecuzione;
     3)  dichiarazione  del  datore  di  lavoro attestante l'anzianita' di
servizio del lavoratore (espressa  in  anni  e  mesi),  l'ammontare  delle
retribuzioni  lorde risultanti dai modelli 101 relativi ai due anni solari
anteriori all'anno  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  la  misura
dell'eventuale   acconto  gia'  corrisposto  e  delle  eventuali  ritenute
erariali gia' operate.
     La legge dispone, all'art.2, settimo comma, che  i  pagamenti  devono
essere    eseguiti   dal   Fondo   entro   60   giorni   dalla   richiesta
dell'interessato.
     Si  precisa, al riguardo, che tale termine non puo' che decorrere dal
momento in  cui  il  lavoratore  o  i  suoi  aventi  causa  hanno  fornito
all'Istituto  tutta  la documentazione necessaria per poter procedere alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto.
4. RITENUTA FISCALE, PAGAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI.
     Sulla somma  da  liquidare  dovra'  essere  determinata  la  ritenuta
erariale secondo lo specifico regime della tassazione separata.
     A  tale  fine  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  alla
circolare  n.56  NUCART,  n.  2754  O. del 19 febbraio 1976 (3), nella cui
quarta sezione sono state indicate le modalita' per il calcolo.
     La   ritenuta   erariale   dovra'  essere  contabilizzata  con  b.c.,
predisposto manualmente, al conto GPA 27/05 e segnalata per il  versamento
all'erario,  a mezzo della maschera di cui alla circolare n.695 Rg. del 18
dicembre 1982.
     Entro  i  termini  consueti saranno predisposte le certificazioni per
gli interessati (mod. 102) e per l'Erario (mod. 770 quadro B) (4).
     Ai fini del pagamento la Sede dovra':
     -  inviare alla banca il mod.IP6 bis in tempo utile per rispettare il
termine dei 60 giorni suindicato;
     - indicare sul modello stesso, quale forma di pagamento, l'esecuzione
"allo  sportello",  atteso  che  l'Istituto  deve   acquisire   la   prova
dell'avvenuta riscossione;
     - allegare all'ordinativo di pagamento la  quietanza  predisposta  in
conformita'  dell'allegato  n.  2 o n. 3, a seconda dei casi, che la banca
deve restituire sottoscritta dal percipiente (5);
     -  inviare  all'interessato,  tempestivamente,  a mezzo "Raccomandata
A.R." la comunicazione di cui all'unito fac-simile (allegato n.  4)  sulla
quale verra' riportata la data a partire dalla quale la  somma  e'  a  sua
disposizione.
     Per  le liquidazioni di che trattasi sara' istituito un mod. P.26/DSZ
opportunamente adattato, sul quale andranno esposti, per ogni pagamento, i
seguenti dati:
     - anno di liquidazione;
     - importo lordo liquidato;
     - ritenute erariali operate;
     - importo netto erogato;
     - estremi del mandato di pagamento.
     Alla  fine  di  ogni  anno la Sede dovra' totalizzare i dati del mod.
P.26 e verificare che gli stessi concordino con le  risultanze  del  conto
DSZ 30/00 (6).
                              *  *  *
     La  legge prevede, altresi, che l'Istituto e' surrogato di diritto al
lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul  patrimonio
del  datore  di  lavoro  per  le  somme agli stessi erogate al lordo della
ritenuta di imposta.
     La  Sede  che  ha proceduto alla liquidazione del trattamento di fine
lavoro interessera' l'Ufficio Legale competente ad agire  in  surrogazione
nei   confronti   della  procedura  concorsuale,  ponendo  a  disposizione
l'originale della quietanza. L'azione di surrogazione  nei  confronti  del
debitore  non  soggetto a procedura concorsuale sara' esperita nei tempi e
modi che saranno ritenuti piu' opportuni per una utile ripresa degli  atti
esecutivi.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                           FASSARI
-------------
     (*) Nell'edizione in offset e' stato erroneamente attribuito il
         n.701.
     (1) Nel caso di liquidazione coatta amministrativa e di
         amministrazione straordinaria dovra' ricorrere anche lo stato di
         insolvenza del datore di lavoro dichiarato nelle forme di legge.
     (2) In tale ipotesi il trattamento spetta per l'intero importo quando
         il ritardo non sia imputabile al creditore; in caso contrario
         dall'importo stesso dovranno essere detratte le quote che
         sarebbero spettate in occasione delle ripartizioni gia'
         eventualmente intervenute prima dell'ammissione.
     (3) V. "Atti ufficiali" 1976, pag. 371.
     (4) Il mod. 102 potra' essere consegnato all'atto del pagamento; in
         tale ipotesi andra' allegato al mandato di mod. IP6 bis.
     (5) La quietanza dovra' essere archiviata nel relativo fascicolo
         previa annotazione degli estremi di contabilizzazione.
     (6) Circ. n. 285 B. - n. 782 E.A.D. dell'8 settembre 1982, in "Atti
         ufficiali" 1982, pag. 2629.
ALLEGATO 1
LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297.
Disciplina   del   trattamento   di  fine  rapporto  e  norme  in  materia
pensionistica.
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 2
Schema di atto di quietanza
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 3
Schema di atto di quietanza
                              - OMISSIS -
ALLEGATO 4
Schema di lettera: liquidazione trattamento di fine rapporto di lavoro.
                              - OMISSIS -