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Roma, 13/05/2011
Circolare n. 74
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
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Allegati n.1
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| OGGETTO: |
contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2011. |
| SOMMARIO: |
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1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2011, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2011 sono così fissate:
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Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 |
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Concedente |
Concessionario |
Totale |
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18,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%) |
8,84% |
27,39% |
2) Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
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Esoneri aliquote contributive |
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Assegni familiari |
0,43% |
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Tutela maternità |
0,03% |
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Disoccupazione |
0,34% |
3) Riduzione del costo del lavoro
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
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Aliquota disoccupazione |
2,75% |
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Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005 |
1,00% |
4) Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
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Assistenza Infortuni sul Lavoro |
10,125% |
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Addizionale Infortuni sul Lavoro |
3,1185% |
5) Recupero INAIL danno biologico
Il Decreto del 21 ottobre 2010 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli nelle seguenti misure:
- aumento del 1,60 % dell’aliquota vigente per l’anno 2009.
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2011 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
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2009 |
Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro |
10,125 X 1,60% = 0,1620% |
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Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro |
3,1185 X 1,60% = 0,0499% |
6) Salari medi provinciali
Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2011
L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge3 dicembre 2009n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2011 sono così quantificate:
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TERRITORI |
MISURA AGEVOLAZIONE |
DOVUTO |
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Non svantaggiati |
-- |
100% |
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Montani |
75% |
25% |
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Svantaggiati |
68% |
32% |
8) Tabella aliquote contributive
In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2011al31 dicembre 2011.
| Il Direttore Generale | ||
| Nori |
