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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 144 del 08-11-2011


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08/11/2011
Circolare n. 144
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito. Assegno ordinario di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 2) del D.M. 158/2000, come modificato dal D.M. n. 51635/2010. Modalità di accesso e di finanziamento. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

1. Aspetti normativi

2. Assegno ordinario criteri

3. Durata della prestazione

4. Cause di decadenza

5. Misura della prestazione

    5.1. Contribuzione correlata

6. Condizioni di accesso  e modalità di presentazione della domanda di richiesta finanziamento dell’intervento al Fondo

7. Adempimenti della Sede

8. Contributo addizionale

9. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

10. Istruzioni contabili

 

1. Aspetti normativi.

Con  circolare  n. 193 del 22 novembre 2000 è stato illustrato, in termini generali, il Decreto Ministeriale n. 158 del 28 aprile 2000, che ha istituito il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del  Credito” e sono state, inoltre, fornite  le  relative istruzioni contabili.

Il Fondo eroga, tra l’altro specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (art. 5  lettera a), punto 2) del  DM 158/2000)

L’originario arco di vigenza decennale del Fondo di solidarietà di cui al DM in oggetto è stato prorogato al 30 giugno 2020 con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 226 del 28 aprile 2006.

 

 

2. Assegno ordinario: criteri.

 

Il criterio per stabilire la misura del finanziamento richiesto nei casi di sospensione di attività lavorativa o di riduzione dell’orario di lavoro, già previsto dall’art. 9 comma 4 del DM 158/2000,  modificato dal D.M. n. 51635/2010, è stato integrato dalla delibera del Comitato amministratore del Fondo n. 98 dell’8 febbraio 2011.

 

In base al citato decreto e a tale delibera, le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda richiedente sono accolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite del doppio dell’ammontare del contributo ordinario (0,50%) versato dall’azienda stessa, dal momento dell’insorgenza dell’obbligo contributivo alla data di presentazione della domanda.

Tali somme vanno considerate al netto:

  • delle somme già utilizzate per soddisfare le finalità formative di cui all’art. 5, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo;
  • delle somme già utilizzate per soddisfare precedenti finanziamenti ottenuti per sospensione/riduzione orario di lavoro;
  • degli oneri di gestione e amministrazione. 

 

Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario risulti superiore ai limiti sopra indicati la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

Inoltre, considerata la temporanea sospensione del contributo ordinario (dello 0,50%) dovuto al fondo, con propria delibera n. 42 del 21 giugno 2010 il Comitato ha ripartito le risorse disponibili della parte ordinaria del fondo tra le diverse prestazioni ordinarie.

 

Con la delibera n. 110 del 20 giugno 2011, il Comitato ha precisato che un lavoratore è considerato temporaneamente sospeso dall’attività lavorativa in ogni singola giornata di totale assenza di prestazione lavorativa determinata dall’applicazione dell’intervento di cui art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del D.M. 158/2000.

Un lavoratore è considerato in riduzione dell’orario di lavoro per le giornate in cui, pur avendo prestato attività lavorativa, ha effettuato un orario ridotto con intervento della prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, del D.M. 158/2000, a copertura delle ore non lavorate nella giornata.

 

 

3. Durata della prestazione

 

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 6, del D.M. 158/2000, il quale prevede che  le riduzioni/sospensioni temporanee dell’attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a 18 mesi pro capite, il Comitato con propria delibera n. 98 dell’8 febbraio 2011, haprecisato che la prestazione può essere utilizzata continuativamente nel periodo residuo di vigenza del Fondo.

 

 

4. Cause di decadenza

 

Condizione indispensabile è che, durante il periodo di riduzione  o di sospensione temporanea del lavoro, il lavoratore non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

 

 

5. Misura della prestazione

 

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva (1) che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con l’applicazione dei seguenti massimali:

  • € 1.078,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile è inferiore a € 1.984,00;
  • € 1.242,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile è compresa tra € 1.984,00 ed € 3.137,00;
  • € 1.569,00 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile è superiore a € 3.137,00.

 

Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntiva (1) che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari a un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato in caso di sospensione temporanea dell’attività lavorativa.

 

Si allegano esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro (allegato n.2).

 

Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno ordinario è determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

 

Qualora il lavoratore posto in riduzione orario o in sospensione dell’attività lavorativa sia già percettore di altri strumenti di sostegno al reddito (maternità, malattia, ecc.) l’assegno ordinario in parola è ridotto dell’importo della prestazione percepita.

 

 

5.1. Contribuzione correlata

 

In base all’art. 10, comma 11, del regolamento del Fondo, per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5 , comma 1, lettera a), punto 2), è versata la contribuzione correlata a carico del Fondo, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigenti (art.10, comma 13, del D.M. 28 aprile 2000, n.158)

 

La base retributiva per il calcolo della contribuzione correlata corrisponde alla medesima retribuzione di riferimento per la determinazione dell’assegno ordinario. Di conseguenza, per i periodi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività determinate dall’applicazione dell’intervento di cui all’art.5, comma 1, lett.a), punto 2 del D.M. 158/2000, la contribuzione correlata è pari all’aliquota di finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti tempo per tempo vigente applicata alla retribuzione lorda che sarebbe spettata al lavoratore per le ore o per le giornate non lavorate (allegato n.2).

 

 

6. Condizioni di accesso e modalità di presentazione della domanda di richiesta di finanziamento dell’intervento al Fondo.

 

Le condizioni di accesso alle prestazioni in argomento sono quelle previste dall’art. 7  del DM 158/2000 e cioè:

 

− l’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano riduzione dei livelli occupazionali;

− la conclusione di tali procedure con un accordo aziendale.

 

La concessione di tali prestazioni, come stabilito dall’art. 9, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni. Ciascuna domanda, come stabilito dallo stesso art. 9, al comma 2, non può riguardare interventi superiori ai 12 mesi solari, a partire dalla prima sospensione/riduzione  effettuata.

 

Le domande verranno prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

 

Le domande devono essere indirizzate alle Strutture dell’Istituto presso le quali le aziende interessate assolvono gli obblighi contributivi.

 

Le aziende che operano con più posizioni contributive devono presentare distinte domande di finanziamento una per ciascuna matricola Inps riferita ai lavoratori in sospensione/riduzione orario di lavoro.

 

La domanda, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato 1, deve  contenere, oltre ai dati del datore di lavoro (denominazione, codice fiscale, matricola INPS), i seguenti elementi:

  • accordo aziendale;
  • il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l’assegno ordinario, con indicazione del numero di lavoratori in riduzione orario di lavoro e di quelli in sospensione dell’attività lavorativa;
  • il numero totale dei giorni di sospensione e delle ore di riduzione richieste;
  • il finanziamento totale dell’assegno ordinario richiesto, suddiviso tra importo totale dei lavoratori sospesi e ad orario ridotto;
  • il finanziamento totale della contribuzione correlata richiesta suddivisa tra lavoratori sospesi e ad orario ridotto;
  • il periodo di utilizzo della prestazione;
  • apposita dichiarazione di responsabilità con la quale il rappresentante legale dell’azienda, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, attesti, tra l’altro, l’avvenuto versamento, a far tempo dal 01/07/2000, del contributo ordinario dello 0,50% e l’ammontare complessivo degli importi versati a tale titolo per i trimestri già scaduti alla data di presentazione della domanda.

 

7. Adempimenti della Sede

 

All’atto della ricezione della domanda di assegno ordinario, le Sedi devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando in particolare:

  • la completezza della domanda;
  • la regolarità dell’iscrizione dell’azienda al Fondo;
  • la regolarità del versamento del contributo ordinario dello 0,50%.

 

 

Le domande istruite saranno trasmesse alla Direzione Generale – D.C. Prestazioni a sostegno del reddito – che si farà carico del successivo inoltro al Comitato competente.

 

Dopo l’approvazione da parte del Comitato la Sede comunica all’azienda interessata l’esito della domanda e provvede a monitorare la congruità degli importi posti a conguaglio, nonché il rispetto delle regole dettate per l’utilizzo della prestazione in parola.

 

Al riguardo si comunica che si provvederà all’implementazione delle procedure informatiche attualmente in uso, che consentiranno alle Sedi sia la gestione delle domande di ammissione alla prestazione in parola, che i successivi controlli sull’utilizzo della stessa.

Con separato messaggio saranno resi disponibili i programmi e fornite le istruzioni per l’operatività delle procedure.

 

8. Contributo addizionale

 

L’art. 6, comma 1, lett. b), del DM n. 158/2000 prevede un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni per riduzione/sospensione dell’attività di lavoro, «nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.»

 

Con delibera n. 99 del 28.3.2011, il Comitato Amministratore del Fondo ha stabilito che, per l’anno 2011, il contributo addizionale, cui applicare il previsto coefficiente correttivo, è dovuto nella misura dell’1%. Tale misura si applica agli eventi di sospensione o riduzione di orario che siano avvenuti nel corso dell’anno.

 

In coerenza con quanto già affermato con circolare n. 193/2000, la base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma della retribuzione persa relativa ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario (2).

 

Il versamento di tale contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, avverrà tramite l’esposizione dei dati relativi nel flusso UNIMENS secondo quanto specificato al seguente punto 9.

 

 

9. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 

Le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), del D.M. n. 158/2000 a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa hanno caratteristiche del tutto simili alle integrazioni salariali ordinarie e delle stesse seguono anche le modalità di fruizione.

E infatti, il regolamento del Fondo, all’art. 10, comma 2, prevede che «il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito (…) secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.»

Di conseguenza, secondo le modalità in atto per la fruizione della CIGO, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo, l’assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e successivamente porrà a conguaglio il suo credito con i contributi dovuti nei confronti dell’INPS.

Coerentemente col nuovo sistema di gestione della CIG recentemente introdotto e illustrato con circolare n. 13 del 28.1.2011, il suddetto conguaglio avverrà tramite il flusso UNIEMENS, con esposizione delle informazioni relative alla sospensione o alla riduzione di orario nel mese in cui si colloca l’evento,.

 

Il datore di lavoro avrà cura di compilare gli elementi <Settimana>, <Giorno> e <DifferenzeAccredito>, inserendo nei campi <CodiceEvento>  e <CodiceEventoGiorn> dei tre elementi citati il codice di nuova istituzione “ASO”. All’interno dell’elemento  <EventoGiorn>, si avrà cura di inserire nell’elemento <NumOreEvento> il numero di ore di riduzione di orario (7,5 in caso di giornata interamente non lavorata). Nell’elemento <Giorno> andrà altresì indicato nell’apposito elemento <NumApprovazioneASOCred>, l’identificativo dell’approvazione che sarà comunicato a cura della competente struttura territoriale.

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di compilare correttamente i campi <RetribTeorica> e <DifferenzeAccredito>. Il primo dato è infatti relativo alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato tutto il mese (con l’esclusione degli elementi che non abbiano carattere fisso e continuativo); il secondo alla retribuzione che sarebbe spettata e non è stata corrisposta per le ore o i giorni di sospensione o riduzione di orario. Entrambi vanno computati in relazione agli elementi fissi e continuativi della retribuzione, essendo però il primo rapportato all’intero mese ed il secondo alle sole ore o giornate oggetto della sospensione o riduzione di orario coperta da assegno ordinario.

 

Viene inoltre introdotto, a livello di denuncia aziendale, il nuovo elemento <ConguagliASOCred>, in cui i datori di lavoro potranno indicare, per ciascuna domanda approvata, le somme anticipate ai lavoratori nonché l’importo del contributo addizionale così come analiticamente descritto nel corrente documento tecnico Uniemens. Il valore del contributo addizionale, dovrà essere eguale all’aliquota fissata per il contributo addizionale (1% per l’anno 2011) moltiplicata per il valore delle retribuzioni perse (inserite negli elementi <DifferenzeAccredito> in corrispondenza del codice evento ASO).

 

Nella ricostruzione del modello DM10 virtuale il valore delle somme conguagliate sarà ricostruito nel quadro D, e sarà preceduto dal codice di nuova istituzione “L108”, avente il significato di “recupero assegno ordinario DM 158/2000 (credito)”; per quanto riguarda il contributo addizionale l’importo sarà ricostruito nel quadro B-C, e sarà preceduto dal codice "M102" avente il significato di “contr. add. DM 158/2000 (Credito)”.

 

Per maggiori dettagli sulle modalità di compilazione del flusso si faccia riferimento alla versione attuale del documento tecnico.

 

 

10. Istruzioni contabili.

 

Per la rilevazione contabile dell’assegno ordinario di cui all’art. 5, co.1, lett. a) punto 2) del D.M. n. 158/2000 anticipato dai datori di lavoro e posto a conguaglio nella denuncia aziendale, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo precedente, la ricostruzione del quadro D del modello DM virtuale valorizzerà il codice causale “L108”, e la procedura di ripartizione contabile imputerà l’importo corrispondente al conto di nuova istituzione, riportato nell’allegato n. 3.

 

FBR30110   Assegno ordinario per il sostegno del reddito di cui all'art. 5, co.1, lett.a) punto 2) del D.M. n. 158/2000, modificato dal DM n. 51635/2010

 

Il contributo addizionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del DM n. 158/2000, è da imputare, invece, ai conti già istituiti in occasione della pubblicazione della circolare n. 193/2000:

 

FBR21011   per il contributo addizionale, di competenza degli anni precedenti, contraddistinto dal codice causale “M102”;

FBR21071   per il contributo addizionale, di competenza dell’anno in corso, contraddistinto dal codice causale “M102”.

 

  Il Direttore Generale  

 

 

 

Nori

 

 

 

 

1)       La retribuzione lorda mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive va calcolata moltiplicando la retribuzione teorica (contenuta nell’elemento <RetribTeorica> del flusso Uniemens) per il numero di mensilità annue (elemento <NumMensilita> di Uniemens) e dividendo il risultato per 12.
 
(2)     A norma del D.M. 158/2000, il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali “con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro”. Pertanto posto Ri la retribuzione imponibile e Rp le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti, l’applicazione del coefficiente (pari a Rp/Ri) fa si che l’aliquota del contributo addizionale si applichi alla retribuzione persa (Ri * Rp / Ri = Rp).